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SCUOLA DI LINGUE E LETTERATURE, TRADUZIONE E INTERPRETAZIONE SEDE DI FORLI' Corso: 8059 - MEDIAZIONE LINGUISTICA INTERCULTURALE (L) Ordinamento: DM270 Titolo: MEDIAZIONE LINGUISTICA INTERCULTURALE Testo: Scuola di Lingue e Letterature, Traduzione e Interpretazione REGOLAMENTO DIDATTICO DEL CORSO DI LAUREA IN MEDIAZIONE LINGUISTICA INTERCULTURALE CLASSE L-12 PARTE NORMATIVA Art. 1 Requisiti per l'accesso al Corso Per essere ammessi al Corso di Laurea è necessario il possesso di Diploma di scuola media superiore di durata quinquennale o altro titolo di studio conseguito all'estero riconosciuto idoneo, nonché di Diploma di scuola media superiore di durata quadriennale e del relativo anno integrativo o, ove non più attivo, del debito formativo assegnato. E' necessario altresì il possesso delle conoscenze e abilità di tipo linguistico di un livello almeno pari al B2 del quadro comune europeo di riferimento per la conoscenza delle lingue con verifica all'ingresso. La verifica delle conoscenze e competenze avviene attraverso una prova di ammissione, obbligatoria per tutti i candidati, composta da esercizi a risposte chiuse e aperte. La prova ha lo scopo di accertare il grado di conoscenza nella lingua e cultura straniera prescelta attraverso la verifica delle competenze linguistico-grammaticali e linguistico-culturali. Il Corso di Laurea adotta un numero programmato di studenti in relazione alle risorse disponibili. Il numero di studenti iscrivibili e le modalità di svolgimento della selezione saranno resi pubblici ogni anno con il relativo bando di concorso. Il bando stabilisce annualmente una votazione minima per il superamento della prova di ammissione al Corso di Studio. Agli studenti che siano stati ammessi al Corso con un punteggio inferiore alla votazione minima vengono assegnati gli obblighi formativi aggiuntivi previsti dal Regolamento didattico di Ateneo. Tali obblighi formativi vanno colmati entro il entro la data deliberata dagli Organi Accademici e pubblicata sul Portale di Ateneo del primo anno di corso. L'obbligo formativo si considera assolto mediante: a) la frequenza dell'attività formativa oggetto del debito b) il superamento di una prova d'esame scritta e/o orale stabilita dal docente responsabile dell'insegnamento, in accordo con le linee guida deliberate dal Consiglio di Corso di Studi, sentita

la Commissione Paritetica. Sono esonerati dal sostenere la prova di ammissione gli studenti già iscritti al corso di laurea in Traduzione e Interpretazione di trattativa, classe 3 o in Comunicazione interlinguistica applicata, classe 3, attivati dalla SSLMIT ai sensi del DM 509/99, che intendano avvalersi del diritto di OPZIONE al primo, al secondo o al terzo anno del corrispondente corso di laurea in Mediazione linguistica interculturale, classe L-12 (attivato ai sensi del DM 270/04). Art. 2 Regole di mobilità fra i curricula del Corso di Studio. Piani di studio individuali. Il Piano didattico del Corso di Laurea non prevede l'articolazione in curricula, né la presentazione di Piani di Studio individuali, bensì la possibilità di effettuare le scelte previste dai singoli gruppi di scelta del piano didattico nelle tipologie DI BASE, CARATTERIZZANTI e AFFINI con le modalità indicate nel piano stesso e nei termini determinati annualmente dalla Scuola e resi noti tramite il Portale di Ateneo. Le lingue straniere di studio previste dal regolamento con percorso curriculare completo sono due: una prima e una seconda lingua, a scelta dello studente. Lo studente deve obbligatoriamente scegliere anche una terza lingua straniera. Di norma la seconda e la terza lingua devono essere scelte al momento della presentazione del piano di studi del primo anno di corso, fatto salvo l'assolvimento dell'obbligo di frequenza. E' consentito il cambio della seconda e della terza lingua straniera che deve essere effettuato, di norma, entro il 31 dicembre del primo anno di corso dandone comunicazione al Consiglio di Corso di Studio. E' consentita la sostituzione della prima con la seconda lingua alla conclusione dell'attività didattica del primo anno di corso, previo superamento di una prova di accertamento del possesso della competenza necessaria. La domanda al Consiglio di Corso dovrà essere presentata entro il 30 giugno e la prova verrà effettuata entro il 30 settembre successivo. Tale prova corrisponde alla medesima prova idoneativa che è necessario sostenere per accedere al primo anno di corso. Il gruppo di attività formative della tipologia AFFINI (gruppo di scelta in ambito letterario, studi di genere, socio-scientifico) deve essere scelto al primo anno. E' possibile il cambio del gruppo tipologia AFFINI con l'obbligo per lo studente di sostenere tutti gli esami di tutti e tre gli anni previsti dal nuovo gruppo. Art. 3 Modalità di svolgimento di ciascuna attività formativa e tipologia delle forme didattiche Il piano didattico allegato indica le modalità di svolgimento di ciascuna attività formativa e la relativa suddivisione in ore di didattica frontale, di esercitazioni pratiche o di tirocinio, nonché la tipologia delle forme didattiche. Eventuali ulteriori informazioni ad esse relative saranno rese note annualmente nel Portale di Ateneo. Art. 4 Frequenza e propedeuticità La frequenza a tutti gli insegnamenti compresi nelle tipologie DI BASE, CARATTERIZZANTI E

AFFINI è obbligatoria. L'obbligo si considera assolto con una frequenza nella misura minima del 70% delle lezioni, accertata dai singoli docenti responsabili con conseguente comunicazione agli Uffici che gestiscono la carriera degli studenti. Il Consiglio di Corso decide sul riconoscimento della frequenza nei casi di soggiorno di studio all'estero e nei casi di forza maggiore, sentito il parere della Commissione Paritetica docentistudenti. Le propedeuticità sono previste per gli insegnamenti con identica denominazione per i quali sono attivate due o tre annualità, indicate nella denominazione dell'insegnamento con la specificazione I, II e III. Le annualità I sono propedeutiche alle annualità II e le annualità II sono propedeutiche alle annualità III. Per gli insegnamenti di terza lingua si precisa che gli insegnamenti di lingua del II anno sono propedeutici ai rispettivi insegnamenti di lingua e mediazione del III anno. Il controllo delle propedeuticità è demandato alla competenza della Commissione in sede di esame. Art. 5 Prove di verifica delle attività formative Il piano didattico allegato prevede i casi in cui le attività formative si concludono con un esame con votazione in trentesimi ovvero con un giudizio di idoneità. Le modalità di svolgimento delle verifiche (forma orale, scritta o pratica ed eventuali loro combinazioni; verifiche individuali ovvero di gruppo) sono stabilite annualmente dal Corso di Studio in sede di presentazione della programmazione didattica e rese note agli studenti prima dell'inizio delle lezioni tramite il Portale di Ateneo. Art. 6 Attività formative autonomamente scelte dallo studente Lo studente può indicare come attività formative nella tipologia A SCELTA uno o più insegnamenti/attività formative tra quelle che il Corso di Studio individua annualmente e rende note tramite il Portale di Ateneo. Per questa tipologia di attività formative lo studente può altresì scegliere uno o più insegnamenti/attività formative tra quelli attivati dall'ateneo. Tali attività formative sono considerate coerenti con il progetto formativo. Art. 7 Criteri di riconoscimento dei crediti acquisiti in Corsi di Studio della stessa classe I crediti formativi universitari acquisiti sono riconosciuti fino a concorrenza dei crediti dello stesso settore scientifico disciplinare previsti dall'ordinamento didattico del corso di studio. Qualora, effettuati i riconoscimenti in base alle norme del presente regolamento, residuino crediti non utilizzati, il Consiglio di Corso di studio può riconoscerli valutando il caso concreto sulla base delle affinità didattiche e culturali. Art. 8 Criteri di riconoscimento dei crediti acquisiti in Corsi di Studio di diversa classe, presso università telematiche e in Corsi di Studio internazionali I crediti formativi universitari acquisiti sono riconosciuti dal Consiglio di Corso di Studio sulla base della valutazione della congruità dei settori scientifico disciplinari e dei contenuti delle attività formative in cui lo studente ha maturato i crediti con gli obiettivi formativi specifici del corso di

studio e delle singole attività formative da riconoscere, perseguendo comunque la finalità di mobilità degli studenti. Il riconoscimento è effettuato fino a concorrenza dei crediti formativi universitari previsti dall'ordinamento didattico del corso di studio Qualora, effettuati i riconoscimenti in base alle norme del presente regolamento, residuino crediti non utilizzati, il Consiglio di Corso di studio può riconoscerli valutando il caso concreto sulla base delle affinità didattiche e culturali. Il tirocinio viene di norma svolto presso strutture esterne all'ateneo, tuttavia il Corso di Studi non intende escludere la possibilità che venga effettuato presso strutture interne all'ateneo come attività sostitutiva riconosciuta. Art. 9 Criteri di riconoscimento delle conoscenze e abilità extrauniversitarie Possono essere riconosciute, fino ad un massimo di 12 CFU, competenze acquisite fuori dall'università nei seguenti casi: 1.quando si tratti di conoscenze e abilità professionali certificate ai sensi della normativa vigente in materia; 2. quando si tratti di conoscenze e abilità maturate in attività formative di livello post secondario alla cui realizzazione e progettazione abbia concorso l'università. La richiesta di riconoscimento sarà valutata dal Consiglio di Corso di studio tenendo conto delle indicazioni date dagli Organi Accademici e del numero massimo di crediti riconoscibili fissato nell'ordinamento didattico del corso di studio. Il riconoscimento potrà avvenire qualora l'attività sia coerente con gli obiettivi formativi specifici del corso di studio e delle attività formative che si riconoscono, visti anche il contenuto e la durata in ore dell'attività svolta. Art. 10 Tirocinio finalizzato alla preparazione della prova finale o collegato ad un progetto formativo Il Corso di Studio, su richiesta dello studente, può consentire, con le procedure stabilite dal Regolamento generale di Ateneo per lo svolgimento dei tirocini o dai programmi internazionali di mobilità per tirocinio, e in conformità alle norme comunitarie, lo svolgimento di un tirocinio finalizzato alla preparazione della prova finale o comunque collegato ad un progetto formativo mirato ad affinare il suo processo di apprendimento e formazione. Tali esperienze formative che non dovranno superare la durata di 3 mesi e dovranno concludersi entro la data del conseguimento del titolo di studio, potranno essere svolte prevedendo l'attribuzione di crediti formativi: - nell'ambito di quelli attribuiti alla prova finale; - per attività di tirocinio previsto dal piano didattico;

- per attività a scelta dello studente configurabili anche come tirocinio; - per attività aggiuntive i cui crediti risultino oltre il numero previsto per il conseguimento del titolo di studio. Art. 11 Modalità di svolgimento della prova finale La prova finale verifica l'avvenuta acquisizione delle competenze di mediazione linguistica orale e scritta, con riguardo al curriculum degli studi, nonché tramite l'approfondimento di un argomento sviluppato in un elaborato scritto sotto la guida di un docente relatore e approvato dalla commissione di Laurea. L'argomento dell'elaborato deve essere correlato a insegnamenti del Corso di Studi o a interessi personali degli studenti. Seguirà, in seduta congiunta, la proclamazione pubblica dei laureati con l'indicazione del voto di laurea attribuito dalla Commissione. Art. 12 Coerenza fra i crediti assegnati alle singole attività formative e gli specifici obiettivi formativi programmati La Commissione Paritetica docenti-studenti in data 26/11/2015 ha espresso parere favorevole ai sensi dell'articolo 12 comma 3 del DM 270/04. Consiglio di Scuola: Approvato, in data 26/11/2015 Senato Accademico: Approvato, in data 19/01/2016 Data Decreto Rettorale: - Data Entrata in vigore: - A.A. Entrata in vigore: