EMILIA ROMAGNA LEGGE REGIONALE N. 13 DEL

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1 di 6 03/02/2009 13.13 EMILIA ROMAGNA LEGGE REGIONALE N. 13 DEL 25-02-2000 Art. 1 Finalita e definizioni NORME IN MATERIA DI SPORT CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI 1. La Regione Emilia-Romagna riconosce la funzione sociale dello sport e della pratica delle attivita motorio sportive e ricreative sotto il profilo della formazione e della tutela della salute dei cittadini, dello sviluppo delle relazioni sociali e del miglioramento degli stili di vita. 2. La Regione persegue gli obiettivi della politica sportiva per tutti i cittadini mediante: a) un coordinamento degli interventi di politica sociale per il benessere dei cittadini, per la diffusione della cultura della pratica delle attivita motorio ricreative e sportive, favorendone l'integrazione con gli interventi relativi alle politiche educative, formative, culturali, della salute, della tutela sanitaria e miranti al superamento del disagio sociale; b) una equilibrata distribuzione e congruita degli impianti e degli spazi aperti al fine di garantire a ciascuno la possibilita di partecipare ad attivita fisico-ricreative in un ambiente sicuro e sano. 3. A tal fine la Regione: a) promuove l'attivita degli enti e delle associazioni che operano senza fini di lucro; b) favorisce lo sviluppo e la qualificazione degli spazi e degli impianti sportivi, privilegiando le forme piu adeguate di gestione degli stessi anche ai fini del loro migliore utilizzo; c) promuove attivita ed iniziative volte al sostegno dell'associazionismo sportivo; d) favorisce l'integrazione delle politiche sportive, con quelle turistiche e culturali, economiche ed i relativi interventi in materia di infrastrutture ed urbanistica, attrezzature, impianti e servizi per la mobilita ed il tempo libero, in un quadro di valorizzazione e tutela del patrimonio naturalistico e ambientale; e) promuove la diffusione delle attivita sportive nelle scuole, sostenendo la cultura dell'attivita motorio ricreativa in accordo con le istituzioni scolastiche e gli enti locali, incentivando il rapporto con le associazioni del territorio. 4. Ai fini della presente legge, si intende per sport qualsiasi forma di attivita fisica che, attraverso una partecipazione organizzata o non, abbia come obiettivo l'espressione o il miglioramento degli stili di vita, della condizione fisica e psichica, lo sviluppo delle relazioni sociali e l'ottenimento di risultati competitivi. Sono escluse dai benefici della presente legge le attivita svolte in ambito professionistico. Art. 2 Funzioni regionali in materia di sport 1. La Regione esercita le seguenti funzioni: a) organizzazione e coordinamento di attivita di monitoraggio, studi e ricerche, costituzione di banche dati e reti informative nel settore dello sport; b) programmazione regionale delle sedi degli impianti e degli spazi destinati all'attivita sportiva, al fine di favorire la loro effettiva fruizione da parte dei cittadini, la perequazione della dotazione di impianti sportivi nel territorio regionale, il miglioramento e la qualificazione delle strutture e delle attrezzature

2 di 6 03/02/2009 13.13 esistenti; c) incentivazione dell'accesso al credito per gli impianti, gli spazi e le attrezzature sportive da parte dei soggetti operanti nel settore dello sport, anche attraverso apposite convenzioni con gli istituti di credito; d) promozione dell'avviamento alla pratica sportiva in particolare dei bambini, dei giovani, anche contrastandone l'abbandono precoce, degli anziani e dei soggetti piu svantaggiati, in collaborazione con gli Enti locali, il CONI, le istituzioni scolastiche e gli enti di promozione sportiva; e) formazione e qualificazione degli operatori; f) tutela dei cittadini che praticano lo sport, anche definendo standard e requisiti per lo svolgimento di attivita ; g) tutela della salute dei praticanti l'attivita sportiva attraverso forme di coordinamento delle funzioni sanitarie riguardanti la pratica sportiva agonistica ed amatoriale; h) promozione di interventi diretti a diffondere l'attivita motoria e sportiva come mezzo efficace di prevenzione, mantenimento e recupero della salute fisica e psichica. 2. La Regione esercita le funzioni di cui al comma 1 nell'ambito della propria programmazione e secondo le disposizioni di cui al presente articolo. 3. La Regione, per l'esercizio delle funzioni di cui alle lettere b) e c) del comma 1, approva il programma triennale di cui al titolo II concernente la costruzione, l'adeguamento, la riconversione, l'innovazione tecnologica, l'acquisto delle sedi, delle infrastrutture e delle attrezzature. 4. Le funzioni di cui alle lettere d) ed e) del comma 1, sono realizzate, di norma, tramite convenzione, in collaborazione con soggetti pubblici e privati, con le Federazioni sportive riconosciute dal CONI e con le associazioni iscritte nell'albo regionale o negli Albi provinciali di cui alla L.R. 7 marzo 1995 n. 10, attraverso: a) la concessione di contributi per attivita, iniziative sperimentali e manifestazioni sportive di particolare valenza, di livello almeno regionale; b) la promozione di campagne di informazione per il miglioramento del benessere psico-fisico dei cittadini nonche per la diffusione ed il corretto esercizio delle attivita sportive. 5. Le funzioni di cui alla lettera g) ed h) del comma 1, sono realizzate in sede di attuazione del Piano sanitario regionale, attraverso l'emanazione di apposite direttive, utilizzando allo scopo le strutture del Servizio sanitario regionale. Art. 3 Funzioni delle Province e dei Comuni 1. Province e Comuni partecipano alla definizione dei programmi regionali in materia di sport per il tramite della Conferenza Regione-Autonomie Locali. 2. La Conferenza Regione-Autonomie Locali designa i membri rappresentanti in seno alla Consulta di cui all'art. 6. 3. Province e Comuni concorrono all'attuazione delle finalita della presente legge, collaborando con la Regione per l'esercizio delle funzioni di cui all'art. 2 comma 1 lett. b), d) ed e) ed all'art. 4. 4. In particolare le Province esercitano, per il proprio ambito territoriale, funzioni di: a) programmazione e coordinamento istituzionale ed associativo, potendo a tal fine istituire sedi di confronto tra i Comuni e le Organizzazioni sportive; b) predisposizione, sulla base delle proposte degli enti locali, delle associazioni e dei soggetti pubblici e privati, dei programmi provinciali per l'impiantistica sportiva. 5. In particolare i Comuni: a) svolgono funzioni amministrative e promozionali anche attraverso le forme coordinate previste dagli artt. 20 e 21 della L.R. 21 aprile 1999 n. 3; b) elaborano i progetti riguardanti l'impiantistica sportiva.

3 di 6 03/02/2009 13.13 Art. 4 Monitoraggio e ricerca 1. La Regione esercita le funzioni di << Osservatorio del sistema sportivo regionale >>, in attuazione della lettera a) del comma 1 dell'art. 2, mediante la raccolta di informazioni e dati, anche in collaborazione con gli enti locali, il CONI, gli enti di promozione sportiva ed altri enti pubblici e privati, al fine di perseguire una puntuale conoscenza della domanda e dell'offerta di sport ed una costante informazione agli enti ed agli operatori del settore. 2. Per l'attuazione del comma 1 la Regione promuove altresi, studi, ricerche ed attivita di divulgazione. 3. I soggetti destinatari di finanziamenti ai sensi della presente legge sono tenuti a fornire dati e informazioni per lo svolgimento delle attivita di osservatorio. La Regione e autorizzata a trattare, anche attraverso l'ausilio di strumenti elettronici, i dati raccolti, nonche a comunicarli e diffonderli, anche in forma aggregata. Art. 5 Formazione 1. La Regione, sentite le federazioni sportive e gli enti interessati, in conformita ai principi della legislazione statale ed ai sensi della L.R. 24 luglio 1979, n. 19, individua profili professionali nei diversi settori dello sport, per i quali definisce progetti tipo ed i relativi standard, da intendersi come caratteristiche e requisiti minimi dei percorsi formativi. 2. La Regione favorisce altresi, nell'ambito delle attivita di formazione continua, iniziative finalizzate ad elevare il livello professionale o riqualificare gli operatori in servizio. Art. 6 Consulta regionale dello sport 1. La Regione costituisce la Consulta regionale dello sport con funzione consultiva per le attivita della Giunta regionale oggetto della presente legge, con particolare riferimento a quelle di programmazione, tutela dei cittadini, monitoraggio e ricerca. 2. La Consulta si avvale delle risultanze delle attivita dell'osservatorio di cui all'art. 4. 3. La composizione della Consulta deve prevedere la presenza dei rappresentanti degli enti locali, delle istituzioni scolastiche ed universitarie, delle associazioni professionali, degli enti di promozione sportiva, del CONI regionale, delle organizzazioni sportive private. 4. La definizione della composizione e le modalita di funzionamento della Consulta sono stabilite dalla Giunta regionale. La partecipazione alla Consulta e senza oneri per la Regione. CAPO II INTERVENTI PER L'IMPIANTISTICA Art. 7 Programma regionale per l'impiantistica e gli spazi sportivi 1. Per la realizzazione degli interventi previsti al comma 3 dell'art. 2 il Consiglio regionale, su proposta della Giunta, approva il programma triennale per l'impiantistica sportiva e per gli impianti e gli spazi destinati alle attivita motorio sportive. 2. Il programma triennale, elaborato sulla base delle proposte degli Enti locali sentita la Consulta Regionale dello Sport, prima della sua approvazione sara sottoposto all'apposito parere della Conferenza Regione-Autonomie locali.

4 di 6 03/02/2009 13.13 Art. 8 Contributi regionali 1. I contributi regionali di cui al presente titolo sono concessi ad enti locali, associazioni iscritte nell'albo regionale o negli albi provinciali di cui alla L.R. 10/95, e privati, in conto capitale o in conto interesse attualizzato, con abbattimento non superiore all'80% del tasso praticato dall'istituto bancario. 2. La Regione assegna i contributi sulla base di apposite graduatorie, in considerazione delle priorita espresse dalle Province. Art. 9 Dichiarazione di pubblica utilita 1. Gli impianti sportivi ammissibili a contributo ed inseriti nelle graduatorie di cui al comma 2 dell'art. 8, ancorche non finanziati, sono considerati opere destinate a servizi di interesse generale. 2. L'inserimento in graduatoria ai sensi del comma 1 equivale, ad ogni effetto di legge, alla dichiarazione di pubblica utilita, indifferibilita ed urgenza, di cui alla legge 22 ottobre 1971, n. 865, concernente << Norme sulla espropriazione per pubblica utilita >> e successive modificazioni. Tale effetto dichiarativo cessa di avere efficacia se le opere non hanno avuto inizio entro tre anni. Art. 10 Tutela dei praticanti 1. Le strutture sportive aperte al pubblico per l'esercizio di attivita motorie finalizzate a contribuire ad un corretto sviluppo, mantenimento o recupero psico-fisico della persona utilizzano la presenza costante di almeno un istruttore di educazione fisica in possesso del diploma universitario dell'istituto Superiore di Educazione Fisica (ISEF), di cui alla legge 7 febbraio 1958, n. 88 o di Laurea in Scienze Motorie di cui al D.Lgs. 8 maggio 1998, n. 178. A uno di detti istruttori e assegnata la responsabilita dell'applicazione dei programmi attuati nella struttura. 2. I soggetti esercenti le strutture di cui al comma 1, a titolo gratuito od oneroso, indicano in ogni forma di comunicazione pubblica lo standard regionale adottato fra quelli individuati dalla Giunta regionale in applicazione della lettera f) del comma 1 dell'art. 2. 3. Ai fini dell'accertamento della rispondenza ai requisiti di cui ai commi precedenti, gli esercenti le attivita di cui al comma 1 sono tenuti a rendere al Comune, prima dell'inizio dell'esercizio dell'attivita, apposita denuncia di attivita, ai sensi dell'art. 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, nonche dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta, ai sensi dell'art. 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 con cui e attestato: a) l'acquisizione da parte dell'esercente di almeno un istruttore in possesso di uno dei titoli di cui al comma 1 e la conoscenza dell'obbligo previsto dal medesimo comma come condizione per l'esercizio dell'attivita ; b) lo standard adottato ai sensi del comma 2. 4. Sono esclusi dall'ambito di applicazione del comma 1 del presente articolo: a) le attivita per l'educazione fisica previste dai programmi scolastici del competente Ministero; b) le attivita motorie disciplinate da norme approvate dalle Federazioni sportive nazionali e dagli enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI. CAPO III INTERVENTI PER L'ASSOCIAZIONISMO SPORTIVO E RICREATIVO Art. 11 Interventi a favore dell'associazionismo sportivo e ricreativo 1. La Regione, in concorso con le Province ed i Comuni, nell'ambito della propria programmazione, a

5 di 6 03/02/2009 13.13 sostegno delle attivita organizzative e di coordinamento delle associazioni regionali sportive e ricreative iscritte nell'albo regionale di cui alla L.R. 10/95, concede contributi finalizzati a progetti di promozione, diffusione e organizzazione dell'associazionismo sportivo e ricreativo. 2. La Giunta regionale prevede i criteri e le tipologie di intervento, il livello massimo dei contributi regionali, i requisiti dei soggetti realizzatori e le modalita di attuazione. Art. 12 Norme transitorie e di prima applicazione CAPO IV DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI 1. Ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge e fino alla loro conclusione, continuano ad applicarsi le disposizioni delle leggi regionali previgenti, ancorche abrogate. 2. Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge gli esercenti le attivita di cui al comma 1 dell'art. 10 si adeguano a quanto ivi previsto e sono tenuti a rendere al Comune apposita dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta, ai sensi dell'art. 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, con la quale attestano di aver acquisito la disponibilita di almeno un istruttore in possesso del diploma di cui al comma 1 dell'art. 10 e che lo impiegano secondo quanto detta disposizione prevede. 3. In sede di prima applicazione della presente legge e fino all'entrata in vigore degli standard regionali di cui al comma 2 dell'art. 10, coloro che iniziano l'esercizio delle attivita di cui al comma 1 di detto articolo sono tenuti alla sola dichiarazione prevista dalla lettera a) del comma 3 del medesimo. 4. Entro tre mesi dall'entrata in vigore degli standard regionali di cui al comma 2 dell'art. 10 coloro che esercitano le attivita di cui al comma 1 di detto articolo sono tenuti a rendere la dichiarazione prevista dalla lettera b) del comma 3 del medesimo. 5. Le disposizioni degli articoli 2 comma 4 ed 8 comma 1, nella parte in cui prevedono l'iscrizione agli albi provinciali di cui alla L.R. n. 10/1995 come requisito indispensabile per l'accesso a benefici e convenzioni, divengono operanti a far tempo dall'entrata in vigore di una nuova disciplina organica regionale per la valorizzazione dell'associazionismo, anche emanata in attuazione della legge nazionale sull'associazionismo sociale. Art. 13 Sanzioni 1. Le associazioni sportive, gli organizzatori di manifestazioni o i titolari di impianti che siano riconosciuti responsabili di aver indotto o consentito l'assunzione di sostanze alteranti le normali funzioni fisiologiche con le modalita stabilite dalle disposizioni in materia di controllo anti-doping, sono soggetti alla revoca dei contributi eventualmente concessi e non possono accedere ai benefici previsti dalla presente legge. Art. 14 Norme finanziarie 1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge si fa fronte mediante l'istituzione di appositi capitoli nella parte spesa del bilancio regionale che verranno dotati della necessaria disponibilita, a norma di quanto disposto dall'art. 11 della L.R. 6 luglio 1977, n. 31, in sede di approvazione della legge annuale di bilancio. Art. 15 Abrogazioni e modificazioni di norme 1. La L.R. 25 agosto 1986, n. 30 e abrogata.

6 di 6 03/02/2009 13.13 2. La locuzione << dirigente regionale >> e sostituita dalla parola << esperto >> nella lettera a) del comma 3 dell'art. 5 della L.R. 9 dicembre 1993, n. 42. 3. Le parole << il dirigente regionale >> sono sostituite con le parole << l'esperto >> nelle seguenti disposizioni dell'art. 5 della L.R. 9 dicembre 1993, n. 42: a) lettera a) del comma 6; b) lettera a) del comma 7. 4. Nel comma 8 dell'art. 5 della L.R. 9 dicembre 1993, n. 42 la locuzione << funzionario dell'assessorato regionale >> e sostituita dalle parole << dipendente regionale in servizio presso l'assessorato >>. 5. Nella lettera a) del comma 2 dell'art. 6 della L.R. 1 febbraio 1994, n. 3 sono abrogate le parole << dirigente regionale >>. 6. Nella lettera a) del comma 4 dell'art. 6 della L.R. 1 febbraio 1994, n. 3 le parole << il dirigente regionale >> sono sostituite dalle parole << l'esperto >>. 7. La locuzione << funzionario >> e sostituita dalla parola << dipendente >> al comma 5 dell'art. 6 della L.R. 1 febbraio 1994, n. 3. Formula Finale: La presente legge regionale sara pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Emilia- Romagna. Bologna, 25 febbraio 2000 VASCO ERRANI