Il ravvedimento operoso Versamenti I.C.I. Anno 2007 L omesso, tardivo o parziale versamento dell Imposta dovuta alla scadenze previste dalla legge comporta l applicazione della sanzione pecuniaria nella misura del 30 % degli importi non versati o versati in ritardo. Il contribuente può evitare l'applicazione integrale della sanzione mediante lo strumento del ravvedimento operoso, attraverso il versamento spontaneo di: Imposta dovuta e non versata Sanzione amministrativa nella misura ridotta Interessi legali maturati La possibilità di effettuare il ravvedimento opera a condizione che il contribuente non sia stato oggetto di lettere di convocazione, richieste di documentazione, verifiche, o qualsiasi diversa attività di accertamento in materia di I.C.I. relative all anno 2007. Nei riquadri sottostanti sono indicate le misure delle sanzioni ridotte e degli interessi legali previsti dalla vigente normativa, nonché le scadenze utili per beneficiare delle riduzioni: RAVVEDIMENTO BREVE SCADENZA SANZIONE INTERESSI entro 30 giorni dalla scadenza del pagamento 3,75% dell imposta (pari a 1/8 della sanzione intera) Fino al 31.12.07 2,5% annuo (0,007% al giorno) Dal 1.1.08 3% annuo (0,008% al giorno) dell imposta dovuta e non versata moltiplicato per i giorni a partire dal 1 giorno successivo alla scadenza fino al giorno (compreso) in cui si effettua il pagamento RAVVEDIMENTO LUNGO SCADENZA SANZIONE INTERESSI oltre 30 giorni dalla scadenza del pagamento 6% dell imposta (pari a 1/5 della sanzione intera) Fino al 31.12.07 2,5% annuo (0,007% al giorno) Dal 1.1.08 3% annuo (0,008% al giorno) dell imposta dovuta e non versata moltiplicato per i giorni a partire dal 1 giorno successivo alla scadenza fino al giorno (compreso) in cui si effettua il pagamento
Tipo di ravvedimento RAVVEDIMENTO BREVE RAVVEDIMENTO LUNGO Scadenze utili 18.07.2007 per l acconto 2007 (scadenza 18.06.07) 16.01.2008 Per il saldo 2007 (scadenza 17.12.07) fino alla scadenza prevista dalla Legge per la della dichiarazione relativa all anno di imposta per l anno 2007 31 Luglio 2008 ESEMPI DI CALCOLO RAVVEDIMENTO OPEROSO OMESSI VERSAMENTI ICI 2007 Imposta 2007 dovuta e non versata entro il 18 giugno 2007 Versamento eseguito il 15 Luglio 2007 Sanzione 3,75% Interessi dal 19 giugno al 15 Luglio 2007 (100,00 X 0.007 x 27 giorni):100 Imposta 2007 dovuta e non versata entro il 18 giugno 2007 Versamento eseguito il 28 luglio 2007 Sanzione 6% Interessi dal 19 giugno al 28 luglio 2007 (200,00 X 0.007 x 40 giorni):100 Imposta 2007 in acconto dovuta e non versata entro il 18 giugno 2007 Versamento eseguito il 16 Gennaio 2008 Imposta 2007 a saldo dovuta e non versata entro il 17 Dicembre 2007 Versamento eseguito il 16 Gennaio 2008 Sanzione 6% (6,00 Euro) per acconto non versato Sanzione 3,75% (3,75 Euro) per saldo non versato Interessi per acconto non versato dal 18 giugno 2007 al 16 Gennaio 2008 (100,00 x 0.007 x 197 giorni):100 + (100,00 x 0,008 x 15 giorni) :100 pari a 1,50 Euro Interessi per saldo non versato dal 18 Dicembre 2007 al 16 Gennaio 2008 (100,00 X 0.007 x 14 giorni):100 + (100,00 x 0,008 x 15 giorni) :100 pari a 0,23 Euro ~~~~~ 3,75 Euro 0,19 Euro 104,00 Euro 200,00 Euro 12,00 Euro 0,56 Euro 213,00 Euro 9,75 Euro 1,73 Euro 211,00 Euro
Denuncia o Dichiarazione di variazione Anno 2006 L omessa o tardiva della denuncia o dichiarazione di variazione dell anno 2006 alla scadenza prevista dalla legge comporta l applicazione della sanzione pecuniaria nella misura dal 100% al 200% dell imposta dovuta con un minimo di 51 Euro. Il contribuente può evitare l'applicazione integrale della sanzione mediante lo strumento del ravvedimento operoso, attraverso la della dichiarazione preceduta dal versamento spontaneo di: Sanzione amministrativa nella misura ridotta Eventuale Imposta dovuta e non versata ed eventuali interessi legali maturati La possibilità di effettuare il ravvedimento opera a condizione che il contribuente non sia stato oggetto di lettere di convocazione, richieste di documentazione, verifiche, o qualsiasi diversa attività di accertamento in materia di I.C.I. relative all anno 2006. Il termine di della dichiarazione I.C.I. coincide con quello previsto per la della dichiarazione dei redditi, così fissati: Soggetto dichiarazione cartacea a poste o banche telematica PERSONE FISICHE senza partita IVA 2 Luglio 2007 31 Luglio 2007 PERSONE FISICHE con partita IVA (es. titolari reddito d impresa, lavoro autonomo e di partecipazione), SOCIETA DI PERSONE e SOGGETTI 1 Ottobre 2007 ASSIMILATI (es. associazioni artisti e professionisti, società semplici ed equiparate) SOGGETTI IRES (es. società di capitali ed equiparati, enti non commerciali) CON ESERCIZIO CHE COINCIDE CON L ANNO SOLARE CON ESERCIZIO CHE NON COINCIDE CON L ANNO SOLARE ma con scadenza termine ordinario tra il 1 maggio e 30 settembre 2007 1 Ottobre 2007 SOGGETTI IRES CON ESERCIZIO CHE NON COINCIDE CON L ANNO SOLARE con scadenza termine ordinario successivo al 30 settembre 2007 Entro sette mesi dalla chiusura dell esercizio o della gestione In riassunto il termine di della dichiarazione I.C.I. sono fissate: Soggetto Termine PERSONE FISICHE senza partita IVA 31 Luglio 2007 PERSONE GIURIDICHE e PERSONE FISICHE con partita IVA 1 Ottobre 2007
ATTENZIONE: nel caso il contribuente si avvalga, per la della dichiarazione, di un termine successivo al 31 Luglio / 1 Ottobre 2007 dovranno essere indicati nello spazio relativo alle annotazioni la motivazione ed i riferimenti normativi a giustificazione del differimento Nel riquadro sono indicate le misure delle sanzioni ridotte previste dalla vigente normativa: REGOLARIZZAZIONE RAVVEDIMENTO entro 90 giorni dalla scadenza del termine utile per la SANZIONE misura intera =100% dell imposta dovuta 12,5% dell imposta dovuta per l anno 2006 (pari a 1/8 della sanzione intera) con un minimo di 6 Euro Soggetto Dichiarazione ICI ravvedimento operoso tardiva dichiarazione ICI PERSONE FISICHE senza partita IVA 31 Luglio 2007 29 ottobre 2007 PERSONE FISICHE con partita IVA (es. titolari reddito d impresa, lavoro autonomo e di partecipazione), SOCIETA DI PERSONE e SOGGETTI 1 Ottobre 2007 31 Dicembre 2007 ASSIMILATI (es. associazioni artisti e professionisti, società semplici ed equiparate) SOGGETTI IRES (es. società di capitali ed equiparati, enti non commerciali) CON ESERCIZIO CHE COINCIDE CON L ANNO SOLARE CON ESERCIZIO CHE NON COINCIDE CON L ANNO SOLARE ma con scadenza termine ordinario tra il 1 maggio e 30 settembre 2007 1 Ottobre 2007 31 Dicembre 2007 SOGGETTI IRES CON ESERCIZIO CHE NON COINCIDE CON L ANNO SOLARE con scadenza termine ordinario successivo al 30 settembre 2007 Entro sette mesi dalla chiusura dell esercizio o della gestione Entro decimo mese dalla chiusura dell esercizio o della gestione
NOTA BENE Nel caso l imposta dovuta per l anno 2006 dal contribuente sia stata correttamente versata deve essere pagata solamente la sanzione minima per tardiva della denuncia o dichiarazione pari ad euro 6,00. Nel caso l imposta dovuta per l anno 2006 dal contribuente non sia stata correttamente versata deve essere pagata la sanzione per tardiva della denuncia o dichiarazione contestualmente alla regolarizzazione del versamento dell imposta per l anno 2006. La sanzione ridotta per ravvedimento operoso sulla tardiva dichiarazione assorbe, se il versamento dell imposta viene effettuato contestualmente, le sanzioni ridotte per parziale versamento Gli interessi legali sono stabiliti nella misura del 2,5% in ragione d anno (0,007% al giorno) sino al 31.12.07 e nella misura del 3% in ragione d anno (0,008% al giorno) a decorrere dal 1.1.08 ESEMPIO DI RAVVEDIMENTO OPEROSO PER TARDIVA PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE 2006 E REGOLARIZZAZIONE RELATIVO VERSAMENTO ICI 2006 in acconto dovuta e versata entro il 30 giugno 2006 ICI 2006 a saldo dovuta e non versata entro il 20 Dicembre 2006 Dichiarazione ICI 2006 tardiva presentata il 21 Agosto 2007 Sanzione 12,5% per tardiva della dichiarazione (100,00 X 12,5 : 100) Interessi per saldo non versato dal 20 Dicembre 2006 al 21 agosto 2007 (100,00 X 0.007 x 244 giorni):100 12,50 Euro 1,71 Euro 114,00 Euro ~~~~~
Modalità di versamento Il ravvedimento operoso sia per violazioni relative a versamenti dell imposta che relative alla della dichiarazione può essere effettuata: utilizzando i BOLLETTINI di VERSAMENTO intestati a COMUNE NOVARA ICI SERVIZIO TESORERIA c/o SESTRI SPA P.ZZA GRAMSCI 6 28100 NOVARA sul c.c.p. n. 13774286 Il bollettino deve essere compilato in ogni sua parte ed in particolare: o nel riquadro "importi riferiti a.." deve essere esposta l'eventuale imposta o differenza d'imposta dovuta e non versata o nel riquadro "ricevuta di versamento/accredito di Euro.." deve essere esposto l'importo totale dell'imposta, sanzione ed interessi dovuti o deve essere barrata la casella RAVVEDIMENTO utilizzando il MODELLO F24 Il modello deve essere compilato in ogni sua parte ed in particolare: o nei riquadri "importi a debito" deve essere esposta l'eventuale imposta o differenza d'imposta dovuta e non versata, sanzioni ed interessi indicando l appropriato codice tributo o deve essere barrata la casella RAVV. In caso di regolarizzazione relativa alla dichiarazione ICI nel riquadro della dichiarazione relativo alle "annotazioni" deve essere indicata la dicitura "Ravvedimento operoso per tardiva di dichiarazione" specificando gli importi versati a titolo di imposta, sanzioni ed interessi ed allegando fotocopia della ricevuta di versamento.