fac-simile di contratto di locazione

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P a g i n a 1 d i 5 fac-simile di contratto di locazione ISTITUTO TRENTINO PER L'EDILIZIA ABITATIVA S.p.A. - TRENTO (C.F. 00123080228) CONTRATTO DI LOCAZIONE Premesso che il locale di cui in proseguo è stato proposto in locazione attraverso l avviso pubblico di locazione a trattativa privata di data ; la trattativa è stata aggiudicata a per l importo offerto di Euro. Ciò premesso fra l Istituto Trentino per l Edilizia Abitativa S.p.A. in sigla ITEA S.p.A. - (di seguito denominato Società) con sede a Trento, Via Guardini, 22 C.F. e Partita I.V.A.: 00123080228 - in persona del dott. nato a il il quale interviene e stipula il presente atto giusta procura speciale di data, repertorio Notaio dott. di Trento n., atto n., registrata a di ITEA S.p.A. e (di seguito denominato conduttore) - CF. e Partita IVA con sede legale in a mezzo del Legale Rappresentante e Amministatore signor/a nato a il domiciliato/a per la carica a si addiviene alla stipula del presente contratto: ---------- ------------------- 1) OGGETTO DEL CONTRATTO La Società concede in locazione il locale contrassegnato dall'interno sito al piano terra dell'edificio di di mq., catastalmente contraddistinto con il sub. categoria catastale - rendita della P.ED. C.C. al predetto conduttore che accetta, alle seguenti condizioni e vincoli. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - 2) DESTINAZIONE DELL'IMMOBILE Detta unità si concede in locazione al solo uso di con l'espresso divieto di ogni altra diversa destinazione. ------------------------------------------------------------------------ 3) DURATA DELLA LOCAZIONE Il presente contratto di locazione decorre dal ed avrà naturale scadenza il salvo rinnovo in forza dell'art. 28 della Legge 27.07.1978, n. 392. - ----

P a g i n a 2 d i 5 4) CONSEGNA E CONSERVAZIONE DEL LOCALE Il conduttore dichiara che il locale è in buono stato, adatto alle proprie esigenze e si obbliga ad osservare la diligenza del buon padre di famiglia nel servirsene per l'uso stabilito ed a riconsegnarlo al termine della locazione in buono stato, salvo il normale deperimento d'uso. ------------ 5) SOMMA DA PAGARSI DAL CONDUTTORE Il canone mensile, di locazione, negli importi di cui a seguito, deve venir versato anticipatamente entro il giorno 10 (dieci) del mese di competenza. ------------------------- Il canone mensile di locazione, come da verbale di asta pubblica dd. viene convenuto ed accettato nell'importo di Euro (diconsi euro e centesimi _).-------------------------------------------------- In forza dell'art. 32 della Legge 27.07.1978, n. 392, come modificato dalla Legge 5.04.1985, n. 118, i contraenti convengono espressamente che il canone di locazione venga aggiornato annualmente per eventuali variazioni del potere di acquisto dell euro. Le variazioni in aumento del canone non possono essere superiori al 75 per cento di quelle, accertate dall'istat, dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati assumendo l'indice maggio maggio (oppure ottobre ottobre). Ai sensi e per gli effetti dell art. 1282 C.C. in caso di ritardato pagamento, impregiudicate le azioni previste dalla vigente normativa, il conduttore è tenuto a corrispondere gli interessi di mora calcolati in proporzione ai giorni di ritardo e in ragione del tasso legale ciò senza obbligo di messa in mora. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Il conduttore è tenuto a corrispondere alla Società una quota mensile provvisoria, a titolo di acconto per gli oneri accessori a carico del conduttore, ai sensi dell articolo 9 della legge 27 luglio 1978, n. 392. Detta quota, per l'esercizio in corso pari a euro (diconsi euro ), può essere periodicamente aggiornata dalla Società in relazione ai servizi prestati e al costo degli stessi. La Società procede annualmente a determinare l ammontare delle spese predette e provvede alla loro suddivisione tra i conduttori in relazione ai singoli servizi prestati, effettuando i relativi conguagli -------------------------------------------------------------------------------------------- 6) PATTUIZIONI VARIE Per quanto non contemplato dal presente contratto valgono le disposizioni contenute dal Regolamento delle Affittanze predisposto dalla Società, per quanto compatibile, nonché le disposizioni del Codice Civile e della Legge 27.07.1978, n. 392. Il conduttore dichiara di aver ricevuto copia di tale Regolamento. Il conduttore si obbliga, in particolare, ad osservare e far osservare le regole di buon vicinato e del corretto vivere

P a g i n a 3 d i 5 civile; specificatamente si impegna ad evitare immissioni di fumo, esalazioni, rumori od altre simili propagazioni di intensità superiore alla normale tollerabilità, assumendo se del caso l onere di porre in essere le più opportune precauzioni ed accorgimenti. --------------------------------------------------------------------------------------------------------- Per qualsiasi lavoro o cambiamento nei locali che il conduttore intendesse eseguire, sia pure a proprie spese, dovrà ottenere il permesso scritto della Società. I miglioramenti eseguiti rimangono a vantaggio della Società, senza obbligo da parte della stessa di pagare alcun compenso. Le riparazioni di piccola manutenzione dipendenti da deterioramento prodotto dall uso dell immobile locato restano ad esclusivo carico del conduttore. Il conduttore dichiara di accettare e si impegna ad osservare, per quanto applicabile, quanto riportato nella Ripartizione delle spese di manutenzione che contiene le indicazioni e prescrizioni in materia di riparazioni ordinarie e straordinarie e di ripartizione delle stesse fra il conduttore e la Società. Dichiara di averne ricevuto copia, di averne preso visione e quindi di ben conoscerlo ed altresì di accettare ed osservare eventuali aggiornamenti che la Società introducesse nel predetto documento. Sono pure a carico del conduttore tutte le spese di gestione dei vari servizi, quali: riscaldamento, acqua, luce, gas. Eventuali spese di gestione sostenute dalla Società saranno oggetto di periodica rendicontazione e quindi dal conduttore rimborsate alla Società stessa. ------------------------------------------------------ La Società è esonerata da responsabilità in caso di interruzione dei servizi per cause indipendenti dalla sua volontà. Il conduttore si impegna a consentire l accesso all unità immobiliare al personale della Società incaricato di ispezionare l unità stessa, per assicurarsi della sua conservazione, per constatare le modalità d uso e per la verifica degli impianti. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 7) RISOLUZIONE DEL CONTRATTO Il presente contratto è stipulato con patto di risoluzione espressa ai sensi e per gli effetti dell art. 1456 C.C. qualora il conduttore: ---------------------------------------------------------------- a) risulti in mora con i pagamenti per un importo superiore a 3 (tre) mensilità di canone dovuto;---------------------- b) abbia apportato modificazioni non autorizzate all immobile oggetto della locazione od ai relativi accessori ed eventuali impianti; --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- c) cessazione dell'uso specifico di cui al punto 2); ------------------------------------------------------------------------------ d) violazione di quanto prescrive il punto 6). ------------------------------------------------------------------------------------

P a g i n a 4 d i 5 8) SPESE CONTRATTUALI Sono a carico esclusivo del conduttore le spese di stipulazione del presente contratto, ivi comprese quelle per eventuali rinnovazioni di esso, mentre l'imposta di registro è a carico della Società e del conduttore in parti uguali. Nel caso di recesso anticipato da parte del conduttore, l imposta di registro dovuta per la risoluzione è interamente a carico del conduttore. ----------------------------------------------------------------- 9) FACOLTÀ DI RECESSO ANTICIPATO - Il conduttore ha facoltà di recedere anticipatamente dal presente contratto in ogni momento, previo preavviso pari ad almeno sei mesi da inviare con lettera raccomandata e avviso di ricevimento.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 10) CLAUSOLA DI GRADIMENTO Ai sensi di quanto previsto dall art. 36 Legge 27.07.1978, n. 392, il conduttore si impegna fin d'ora a comunicare mediante raccomandata con avviso di ricevimento l eventuale cessione del contratto di locazione unitamente alla cessione dell azienda e a ottenere il preventivo gradimento della Società. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - 11) CAUZIONE La cauzione verrà restituita dalla Società al conduttore a finita locazione previo accertamento dell esatto adempimento di quanto previsto dal presente contratto a carico del conduttore stesso.---------------------- 12) ATTESTAZIONE PRESTAZIONE ENERGETICA Il conduttore dichiara di aver ricevuto le informazioni e la documentazione, comprensiva dell attestato n. di data qui allegato, in ordine all attestazione della prestazione energetica dell unità in ottemperanza all articolo 6, commi 2, 3 e 3 bis del D.L. 192/2005 e successive modifiche e integrazioni. --------------------------------------------------------------------------. 13) NORME FISCALI La Società dichiara di optare per l assoggettamento ad IVA ai sensi dell art. 10, I comma, numero 8, D.P.R. n. 633/72, così come modificato dal D.L. n. 83/2012 convertito dalla Legge 7 agosto 2012, n. 134. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------- 14) ELEZIONI DI DOMICILIO - A tutti gli effetti della presente scrittura le parti eleggono domicilio, rispettivamente, la Società nella propria sede legale e il conduttore presso la propria sede legale. ------------------------- 15) INFORMATIVA RELATIVA AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI Ai sensi dell articolo 13 del decreto legislativo 196 del 2003, la Società informa il conduttore che: ------------------------------------- ---------------- 1. i dati forniti dal conduttore saranno trattati esclusivamente con riferimento alla gestione del presente contratto; 2. il trattamento dei dati sarà effettuato su supporto sia cartaceo che informatico; ----------------------------------------

P a g i n a 5 d i 5 3. i dati rilasciati potranno essere comunicati, da parte della Società a soggetti pubblici (quali la Provincia Autonoma di Trento e i suoi enti funzionali, le amministrazioni statali, comunali e gli Enti locali); ---------------- 4. il conferimento dei dati è obbligatorio per la gestione del contratto di locazione; -------------------------------------- 5. il Titolare del trattamento è ITEA S.p.A.; ----------------------------------------------------------------------------------- 6. il Responsabile del trattamento è il Dirigente del Settore Utenti di ITEA S.p.A.; ------------------------------------ 7. in ogni momento il conduttore potrà esercitare i propri diritti nei confronti del Titolare del trattamento, ai sensi dell articolo 7 del decreto sopra citato. Trento, lì IL CONDUTTORE LA SOCIETA ITEA S.p.A. Il sottoscritto conduttore, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1341 e 1342 del Codice Civile, dichiara di approvare specificatamente gli articoli 2), 3), 4) 5), 6), 7), 8), 9), 10), 11), 12), 13), 14). --------------------- IL CONDUTTORE