SCHEMA DI REGOLAMENTO SULL ESERCIZIO DELLE COMPETENZE DI CUI AL DECRETO LEGISLATIVO 15 MARZO 2017, N

Documenti analoghi
Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

L AUTORITÀ PER L ENERGIA ELETTRICA IL GAS E IL SISTEMA IDRICO

Modalità di iscrizione nel registro delle imprese e nel REA dei soggetti esercitanti l attività di spedizioniere disciplinata dalla legge14 novembre

ISTRUZIONI PER L ISCRIZIONE AL CINQUE PER MILLE. ENTI DEL VOLONTARIATO e ASSOCIAZIONI SPORTIVE DILETTANTISTICHE ANNO 2012

COMUNE DI CONCESIO PROVINCIA DI BRESCIA Settore Amministrativo Sportello Unico

MODALITÀ PER L ACCREDITAMENTO, LA TENUTA E L AGGIORNAMENTO DELL ALBO REGIONALE DEGLI ENTI DI SERVIZIO CIVILE, SEZIONE ANAGRAFICA

INDAGINE CONOSCITIVA INTERNA PER IL CONFERIMENTO DELLA FUNZIONE DI ESPERTO QUALIFICATO IN RADIOPROTEZIONE AI SENSI DEL D.LGS.

Delibera n. 96/2016. la legge 24 novembre 1981, n. 689, recante modifiche al sistema penale, e in particolare il Capo I, sezioni I e II;

SERVIZIO LEGALE REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DEL SERVIZIO ISPETTIVO

REGOLAMENTO SULLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE PER LA VIOLAZIONE DEI REGOLAMENTI E DELLE ORDINANZE

AVVISO PUBBLICO PER LA COSTITUZIONE DEL REGISTRO REGIONALE DELLE ASSOCIAZIONI DEI CONSUMATORI E DEGLI UTENTI DEL LAZIO

Il Ministro dell economia e delle finanze

L AUTORITÀ PER L ENERGIA ELETTRICA IL GAS E IL SISTEMA IDRICO

REGOLAMENTO SUL REGISTRO DELLE IMPRESE CAPOGRUPPO

La trasmissione di documenti informatici mediante la posta elettronica certificata: fondamenti giuridici e regole tecniche. D.P.R. n.

AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI

Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

Attività Produttive. Attività di intrattenimento Locali di pubblico spettacolo (discoteche, sale da ballo) Descrizione

Regolamento interno. per l attuazione del diritto di accesso a dati, atti e documenti

Allegato Modulo Procura speciale

Regolamento sulle sanzioni amministrative pecuniarie per la violazione dei regolamenti e delle ordinanze

PROVVEDIMENTO N. 58 DEL 14 MARZO 2017

COMUNICAZIONE DI CESSAZIONE O SOSPENSIONE TEMPORANEA DI ATTIVITÀ DI COMMERCIO / SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE. Compilato a cura del SUAP:

Art. 1. (Finalità) Art. 2. (Definizioni)

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DEL CERTIFICATO DI ISCRIZIONE ALLA CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA, ARTIGIANATO E AGRICOLTURA. Il/La sottoscritt.

L AUTORITÀ PER L ENERGIA ELETTRICA IL GAS E IL SISTEMA IDRICO

La Normativa Antiriciclaggio e sulla Trasparenza. I compiti dei Consigli Ordini Forensi Roma 27 maggio 2016

DELIBERA N. 129/02/CONS. Informativa Economica di Sistema L'AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI

Direzione centrale lavoro, formazione, istruzione, pari opportunità, politiche giovanili e ricerca

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICITÀ E TRASPARENZA DELLO STATO PATRIMONIALE DEI TITOLARI DI CARICHE PUBBLICHE ELETTIVE E DI

Determinazione dirigenziale

I suddetti documenti devono essere sottoscritti dal legale rappresentante del Fornitore richiedente.

Informativa Economica di Sistema

REGOLAMENTO PER LA PRESENTAZIONE DI ISTANZE E DICHIARAZIONI PER VIA TELEMATICA

PUBBLICO SPETTACOLO O TRATTENIMENTO Eventi fino ad un massimo di 200 persone S.C.I.A. - Segnalazione Certificata di Inizio Attività

REGOLAMENTO SULLA TUTELA DELLA RISERVATEZZA DEI DATI PERSONALI

I N D I C E. Approvato con D.C.U. n. 31 del Modificato con D.C.U. n. 21 del

Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

DOMANDA DI INDENNIZZO PER DANNI DA CONSUMO E CALPESTIO A ORTI, CAMPI E PIANTE DA FRUTTO A SOGGETTI PRIVATI CHIEDE

Strutture ricettive: obbligo polizza assicurativa per rischi di responsabilità civile nei confronti dei clienti

COMUNICAZIONE DI INIZIO LAVORI Permesso di Costruire

Regione Lazio. Avvisi 27/07/ BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO - N. 60

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Allegato parte integrante CRITERI E LIMITI PER LA CONCESSIONE DEGLI AIUTI ALLE PICCOLE IMPRESE DI AUTOTRASPORTO PER LA CESSAZIONE DELL'ATTIVITA'

GIOCHI LECITI APPARECCHI AUTOMATICI/ELETTRONICI DA GIOCO S.C.I.A. - Segnalazione Certificata di Inizio Attività CAPPE08C.

Gentile artista, La presente per comunicarle quanto segue:

Ambasciata d Italia a Varsavia

Domanda per la concessione del contributo previsto dall Asse IV del programma POR-FESR

SEGNALAZIONE CERTIFICATA DI INIZIO ATTIVITÀ PER ESERCIZI

SOMMINISTRAZIONE TEMPORANEA DI ALIMENTI E BEVANDE

CIRCOLARE N. 7/E Roma 20 marzo 2014

L APPLICATIVO PROPONE OVE IN POSSESSO DEI DATI PRECOMPILATI IDENTIFICAZIONE ENTE ASSOCIATIVO PARTE I DATI ANAGRAFICI E IDENTIFICATIVI ENTE

CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARIGIANATO ED AGRICOLTURA DI VITERBO. Allegato all Atto del Consiglio N.48/100 del 16/03/2007

IL DIRIGENTE RENDE NOTO. Tipologia: Settore Alimentare; Settore Produttori Agricoli; Settore Non Alimentare;

PROTOCOLLO DI INTESA RELATIVO AI RAPPORTI DI COLLABORAZIONE TRA L AUTORITA PER L ENERGIA E IL GAS E LA GUARDIA DI FINANZA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 12 febbraio 2003, n. 033/Pres.

Dichiarazione di cambiamento di abitazione nell'ambito dello stesso comune Iscrizione per altro motivo. Specificare il motivo:

BOZZA. di concerto con IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA

SEGNALAZIONE CERTIFICATA DI INIZIO ATTIVITÀ PER ESERCIZI

BANDO DI GARA - PROCEDURA APERTA. I.1) Denominazione indirizzi e punti di contatto: Città di Seregno, Piazza

Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

SAPIENZA UNIVERSITA DI ROMA FACOLTÀ DI GIURISPRUDENZA. Presidenza

Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 25 del 24/02/2014

IL DIRETTORE DELL AGENZIA

Allegato parte integrante

REGOLAMENTO COMUNALE PER L ISCRIZIONE ALL ALBO DELLE ASSOCIAZIONI E DELLE ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO ORGANIZZATE NEL TERRITORIO COMUNALE

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

REGIONE LIGURIA Dipartimento Istruzione, Formazione, Lavoro Settore Politiche del Lavoro e delle Migrazioni

COMUNE DI BRUZZANO ZEFFIRIO (Provincia di Reggio Calabria)

AUTORIZZAZIONE AL FUNZIONAMENTO DI SERVIZI EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA

Organismo per la gestione degli Elenchi degli Agenti in attività finanziaria e dei Mediatori creditizi

DISCIPLINARE PER L ATTUAZIONE DELLA LEGGE REGIONALE 18 GENNAIO 2002, N.

Spett.le Quadrifoglio Spa via Baccio da Montelupo, Firenze

DETERMINAZIONE ADOTTATA DAL DIRIGENTE AREA SERVIZI AMMINISTRATIVI AD INTERIM


Prot. n.6. Procedura selettiva per il conferimento di n. 2 incarichi individuali con contratto di lavoro autonomo occasionale IL PRESIDE

SOMMARIO. Art.1 - AMBITO DI APPLICAZIONE Art.2 - OBBLIGHI PREVISTI AD INIZIO MANDATO ED AL MOMENTO DELL ASSUNZIONE IN CARICA...

COMMISSIONE DI VIGILANZA SUI FONDI PENSIONE

IL DIRETTORE DELL AGENZIA. In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente provvedimento, Dispone:

Attività Produttive. Attività di commercio su aree pubbliche Commercio in forma itinerante. Descrizione

TOVO SAN GIACOMO Provincia di Savona

AGENZIA D AFFARI Comunicazione

MODALITA DI INVIO DELLA DOMANDA

AL COMUNE DI PENNA IN TEVERINA SERVIZIO GESTIONE COMMERCIO

Il/la sottoscritto/a cognome*.nome* nato/a* (prov. ) il residente in* (prov. ) via n. cell. tel. fax... CHIEDE

COMUNE DI SENIGALLIA AREA RISORSE UMANE E FINANZIARIE U F F I C I O SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE

Mod. SCIA adeguato alla L.122/2010 PUNTO VENDITA ESCLUSIVO DI QUOTIDIANI E PERIODICI SEGNALAZIONE CERTIFICATA DI INIZIO ATTIVITA (SCIA)

Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali

Città di Piove di Sacco Settore IV Ufficio del Personale

RISOLUZIONE N. 51/E. OGGETTO: Comunicazione per la ricezione in via telematica dei dati relativi ai risultati contabili dei 730 (modello 730-4)

Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali

L AUTORITÀ PER L ENERGIA ELETTRICA IL GAS E IL SISTEMA IDRICO

OGGETTO: Istanza per il rilascio dell autorizzazione unica ambientale ai sensi del D.P.R. n. 59 del legale in Via

Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente provvedimento

REGIONE PUGLIA COMMISSIONE PROVINCIALE PER L ARTIGIANATO

Il/la sottoscritto/a nato/a a (Prov. ) Nazione il e residente a Via n. CAP codice fiscale telefono fax

REGOLAMENTO DI ACCESSO AI SERVIZI TELEMATICI DEL COMUNE DI PIACENZA

L AUTORITÀ PER L ENERGIA ELETTRICA IL GAS E IL SISTEMA IDRICO

C.C.I.A.A. GORIZIA REGOLAMENTO CHE DISCIPLINA IL SOSTEGNO FINANZIARIO ALLE INIZIATIVE DI PROMOZIONE DEL TURISMO E DEL COMMERCIO REALIZZATE

Transcript:

Allegato A alla delibera n. 203/17/CONS del 18 maggio 2017 SCHEMA DI REGOLAMENTO SULL ESERCIZIO DELLE COMPETENZE DI CUI AL DECRETO LEGISLATIVO 15 MARZO 2017, N. 35 IN MATERIA DI GESTIONE COLLETTIVA DEI DIRITTI D'AUTORE E DEI DIRITTI CONNESSI E SULLA CONCESSIONE DI LICENZE MULTITERRITORIALI PER I DIRITTI SU OPERE MUSICALI PER L USO ONLINE NEL MERCATO INTERNO 1. Ai fini del presente Regolamento: Art. 1 Definizioni (a) per «organismo di gestione collettiva», si intende un soggetto, ivi compresa la Società italiana degli autori ed editori (SIAE) disciplinata dagli articoli 180 e seguenti della legge 22 aprile 1941, n. 633, e dalla legge 9 gennaio 2008, n. 2, che, come finalità unica o principale, gestisce diritti d autore o diritti connessi ai diritti d autore per conto di più di un titolare di tali diritti, a vantaggio collettivo di questi, e che soddisfi uno o entrambi i seguenti requisiti: (i) è detenuto o controllato, direttamente o indirettamente, dai propri membri; (ii) non persegue fini di lucro; (b) per «entità di gestione indipendente», si intende, fermo restando quanto previsto dall articolo 180, della legge 22 aprile 1941, n. 633, un soggetto che, come finalità unica o principale, gestisce diritti d autore o diritti connessi ai diritti d autore per conto di più di un titolare di tali diritti, a vantaggio collettivo di questi, e che soddisfi entrambi i seguenti requisiti: (i) non è detenuta né controllata, direttamente o indirettamente, integralmente o in parte, dai titolari dei diritti; (ii) persegue fini di lucro. (c) per «titolare dei diritti», si intende qualsiasi persona o entità, diversa da un organismo di gestione collettiva, che detiene diritti d autore o diritti connessi ai diritti d autore o a cui, in base a un accordo per lo sfruttamento dei diritti o alla legge, spetta una parte dei proventi; (d) per «membro di un organismo di gestione collettiva», si intende un titolare dei diritti o un entità che rappresenta i titolari dei diritti, compresi altri organismi di gestione collettiva e associazioni di titolari di diritti, e che soddisfa i requisiti di adesione dell organismo di gestione collettiva ed è stato ammesso da questo; (e) per «licenza multiterritoriale», si intende una licenza che abbia ad oggetto la riproduzione o la comunicazione attraverso reti di comunicazione elettroniche di un opera musicale per il territorio di più di uno Stato dell Unione europea; (f) per «diritti su opere musicali online», si intendono tutti i diritti di riproduzione e comunicazione al pubblico su opere musicali diffuse attraverso reti di comunicazione elettronica online;

(g) per «Decreto», si intende il decreto legislativo 15 marzo 2017, n. 35, recante Attuazione della direttiva 2014/26/UE sulla gestione collettiva dei diritti d autore e dei diritti connessi e sulla concessione di licenze multiterritoriali per i diritti su opere musicali per l uso online nel mercato interno ; (h) per «Autorità», si intende l Autorità per le garanzie nelle comunicazioni; (i) per «SCIA», si intende la segnalazione certificata di inizio attività, di cui all articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, recante Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi e successive modifiche ed integrazioni; (l) per «Regolamento sulle sanzioni», si intende l Allegato A alla delibera 581/15/CONS dell Autorità, del 16 ottobre 2015, recante Testo del regolamento di procedura in materia di sanzioni amministrative e impegni e successive modifiche ed integrazioni; (m) per «Regolamento sulle ispezioni», si intende la delibera n. 220/08/CONS dell Autorità, del 7 maggio 2008, recante Procedure per lo svolgimento delle funzioni ispettive e di vigilanza dell autorità ed il relativo Allegato A, denominato Carta dei diritti, e successive modifiche ed integrazioni; (n) per «utilizzatore», si intende un soggetto che intrattiene con uno o più organismi di gestione collettiva o con una o più entità di gestione indipendente un rapporto contrattuale ai sensi degli articoli 22 e 23 del Decreto o comunque utilizza economicamente opere o altri materiali protetti da diritti d autore o diritti connessi ai diritti d autore gestiti dai soggetti di cui alle lettere a) e b). D.1 Si ritengono esaustive le definizioni proposte? D.2 Si ritiene opportuno delimitare la definizione di utilizzatore ai soli soggetti direttamente vigilati dall Autorità che operano nel settore delle comunicazioni? D.3 Si ritiene opportuno tenere conto, ai fini della definizione dell ambito della nozione di utilizzatore, anche del relativo impatto sul mercato dei diritti connessi? Art. 2 Finalità e ambito di applicazione 1. Il presente regolamento disciplina le attività dell Autorità in materia di: (a) verifica dei requisiti degli organismi di gestione collettiva e delle entità di gestione indipendente che svolgono attività di amministrazione e di intermediazione dei diritti connessi al diritto d autore e degli utilizzatori; (b) vigilanza sul rispetto delle disposizioni del Decreto, anche con riferimento ai poteri di ispezione, di accesso e di acquisizione della documentazione necessaria; (c) applicazione delle sanzioni amministrative previste all articolo 41 del Decreto; (d) verifica, ai sensi dell articolo 49 del Decreto, circa l effettivo adeguamento organizzativo e gestionale alle disposizioni dello stesso da parte degli organismi di gestione collettiva e delle entità di gestione indipendente, che operano nel settore dell intermediazione dei diritti d autore e dei diritti connessi alla data di entrata in vigore del Decreto. 2. L Autorità garantisce il rispetto delle disposizioni del Decreto da parte degli organismi di gestione collettiva e/o delle entità di gestione indipendenti che hanno la loro sede principale nel territorio italiano, salvo quanto previsto nell art. 42 del Decreto.

D.4 Si condividono finalità e ambito di applicazione così delineati? Art. 3 Presentazione della segnalazione certificata di inizio attività per i soggetti nuovi entranti ai sensi dell art. 8, comma 3, del d.lgs. 35/2017 1. Gli organismi di gestione collettiva diversi dalla Società italiana degli autori e degli editori e le entità di gestione indipendente che intendano svolgere attività di amministrazione e di intermediazione dei diritti connessi al diritto d autore devono trasmettere all Autorità per le garanzie nelle comunicazioni una segnalazione certificata di inizio attività mediante l invio di una dichiarazione sostitutiva dell atto di notorietà attestante il possesso dei requisiti indicati dall art. 8, comma 1, del decreto legislativo 15 marzo 2017, n. 35 e sono tenuti a segnalare l inizio dell attività, allegando altresì copia del proprio statuto. Ai sensi dell art. 19, della legge 7 agosto 1990, n. 241, l attività oggetto della segnalazione può essere iniziata dalla data della presentazione della segnalazione all Autorità. 2. Ai fini della comunicazione di cui al comma 1, i soggetti ivi menzionati devono utilizzare il modello reso disponibile sul sito dell Autorità. 3. Il modello deve essere compilato ed inviato all Autorità secondo le modalità indicate all articolo 7. D.5 Si condivide la predisposizione di un modello ad hoc per la trasmissione della segnalazione certificata di inizio attività? Art. 4 Adeguamento organizzativo e gestionale dei soggetti esistenti 1. Gli organismi di gestione collettiva e le entità di gestione indipendente, ai sensi dell articolo 49, comma 1, del Decreto, provvedono al necessario adeguamento gestionale e organizzativo entro l 11 ottobre 2017 e a comunicarlo contestualmente all Autorità. 2. La Siae procede, entro l 11 ottobre 2017, al necessario adeguamento di cui all articolo 49 del Decreto, nei limiti e con le modalità espressamente per essa previste, dandone contestuale comunicazione all Autorità. 3. Ai fini delle comunicazioni di cui ai commi 1 e 2, i soggetti ivi menzionati devono utilizzare i modelli resi disponibili sul sito dell Autorità. 4. I modelli devono essere compilati ed inviati all Autorità secondo le modalità indicate all articolo 7. D.6 Si condivide l orientamento dell Autorità in merito alle modalità di adeguamento gestionale e organizzativo? D.7 Si condivide l orientamento dell Autorità di prevedere la comunicazione espressa dell avvenuto adeguamento? Art. 5 Pubblicazione delle informazioni 1. Ai sensi dell art. 40, comma 3, del decreto 15 marzo 2017, n. 35, l Autorità pubblica sul proprio sito internet l elenco degli organismi di gestione collettiva e delle entità di gestione

indipendenti, in possesso dei requisiti previsti dell art. 8 del Decreto. L elenco contiene le informazioni riguardanti la forma giuridica, i riferimenti anagrafici, ivi inclusi il numero di partita IVA ed il codice fiscale, i recapiti telefonici e di posta elettronica ed il sito internet. 2. In caso di variazione delle informazioni di cui al comma 1, gli organismi di gestione collettiva e le entità di gestione indipendenti ne danno comunicazione scritta all Autorità entro trenta giorni dal verificarsi di detta variazione. 3. Nei casi in cui siano venuti meno uno o più requisiti previsti dell art. 8 del decreto 15 marzo 2017, n. 35, ovvero in caso di cessazione dell attività, i soggetti di cui al comma 1, entro trenta giorni decorrenti dal verificarsi della circostanza che fa venire meno tali requisiti, ovvero dalla data di cessazione dell attività, ne danno comunicazione scritta all Autorità. L Autorità si riserva di verificare in ogni momento le informazioni di cui è in possesso ai sensi di quanto previsto dall art. 6 del presente Regolamento. 4. L Autorità pubblica sul proprio sito internet l elenco degli organismi di gestione collettiva e delle entità di gestione indipendenti che abbiano comunicato o per i quali sia stato verificato il venire meno dei requisiti necessari previsti dell art. 8 del Decreto, ovvero la cessazione dell attività. D.8 Si condivide l orientamento dell Autorità in merito alle modalità di pubblicazione delle informazioni? Art. 6 Vigilanza e sanzioni 1. L Autorità vigila sul rispetto delle disposizioni di cui al Decreto, fermo restando quanto previsto dall articolo 1 della legge 9 gennaio 2008, n. 2. 2. L Autorità può, in qualsiasi momento, acquisire ogni elemento necessario attraverso ispezioni, richieste di informazioni e documenti. 3. L Autorità può disporre, anche ai sensi della delibera n. 220/08/CONS, regolari programmi di ispezioni sistematiche, allo scopo di verificare il rispetto delle disposizioni del Decreto. 4. L Autorità applica le sanzioni amministrative pecuniarie di cui all articolo 41 del Decreto, in caso di violazione delle disposizioni ivi elencate. In caso di inosservanza dei provvedimenti inerenti alla vigilanza o di mancata ottemperanza alle richieste di informazioni o a quelle connesse all effettuazione dei controlli, ovvero nel caso in cui le informazioni e i documenti acquisiti non siano veritieri e completi, l Autorità applica sanzioni amministrative del pagamento di una somma da 10.000 euro a 50.000 euro. 5. Qualora si tratti di violazioni di particolare gravità, l Autorità può disporre la sospensione dell attività degli organismi di gestione collettiva e delle entità di gestione indipendente fino a sei mesi, ovvero disporre la cessazione della stessa. 6. Il procedimento sanzionatorio per le violazioni del presente regolamento e del Decreto è disciplinato dal Regolamento sulle sanzioni, alle cui disposizioni si fa rinvio. 7. L Autorità può svolgere l attività sanzionatoria d ufficio o su segnalazione di parte da effettuarsi, a pena di improcedibilità, utilizzando l apposito modello disponibile sul sito internet della stessa, conformemente all articolo 4, comma 2, del Regolamento sulle sanzioni. Pertanto, i membri di un organismo di gestione collettiva, i titolari dei diritti, gli utilizzatori, gli organismi di gestione collettiva e le altre parti interessate possono segnalare, esclusivamente con modalità telematica, attività o circostanze che ritengono costituire violazioni delle disposizioni del Decreto.

8. Gli organismi di gestione collettiva sono tenuti ad elaborare la relazione di trasparenza annuale, di cui all art. 28 del Decreto, per ciascun esercizio finanziario, entro otto mesi dalla fine di tale esercizio. La relazione viene pubblicata in evidenza sul sito internet di ciascun organismo ove rimane pubblicamente disponibile per almeno cinque anni. Tali soggetti provvedono a comunicare all Autorità l avvenuta pubblicazione, entro 30 giorni dalla stessa, fornendo specifica indicazione della URL sulla quale la relazione resterà disponibile. D.9 Si condivide l orientamento dell Autorità di fare rinvio rispettivamente ai Regolamenti sulle sanzioni e sulle ispezioni attualmente in vigore? D.10 Si condivide la scelta dell Autorità di adottare un modello per la segnalazione? D.11 Si condivide la delimitazione dei soggetti che possono presentare la segnalazione? D.12 Si ritiene opportuno prevedere, anche mediante procedure di autoregolamentazione, modalità di gestione informatica delle informazioni detenute dai soggetti sottoposti alla disciplina del decreto al fine di facilitare lo scambio di dati e i relativi flussi economici? D.13 Si ritiene opportuno prevedere l invio periodico di informazioni circa la rappresentatività degli organismi di gestione collettiva? Art. 7 Comunicazioni all Autorità 1. I modelli per la trasmissione della segnalazione certificata di inizio attività di cui all articolo 3, comma 3, del presente regolamento, e per l adeguamento di cui all articolo 4, comma 3, sono resi disponibili sul sito internet dell Autorità. 2. I modelli di cui al comma 1 devono essere trasmessi a mezzo posta elettronica certificata (PEC), all indirizzo PEC dell Autorità agcom@cert.agcom.it, compilati in ogni loro parte, e debitamente sottoscritti a mezzo firma digitale o autografa, nel rispetto della normativa vigente. In quest ultimo caso, il modulo deve essere corredato, a pena di irricevibilità, da copia fotostatica del documento di identità del soggetto che ha sottoscritto lo stesso. 3. Le comunicazioni di cui all articolo 5, commi 2 e 3, devono essere inviate a mezzo posta elettronica certificata (PEC), all indirizzo PEC dell Autorità agcom@cert.agcom.it. 4. Le segnalazioni di cui all articolo 6, comma 7, sono trasmesse conformemente alle disposizioni di cui all articolo 4, commi 2 e 3, del Regolamento sulle sanzioni. D.14 Si condivide la scelta di consentire un invio solo telematico delle comunicazioni da trasmettere all Autorità? D.15 Si condividono le informazioni richieste all interno dei moduli previsti per le comunicazioni e le segnalazioni all Autorità?