LA FORMAZIONE DI RSPP E ASPP: ASPETTI CRITICI

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ARTICOLO DI PUNTOSICURO Anno 8 - numero 1448 di giovedì 30 marzo 2006 LA FORMAZIONE DI RSPP E ASPP: ASPETTI CRITICI Un approfondimento sui molti punti ritenuti "enigmatici" dell'accordo Stato-regioni. Di Rolando Dubini. Pubblicità google_ad_client <#? QUI-PUBBLICITA-VISIBILE?#> PuntoSicuro pubblica un approfondimento sugli aspetti "critici" dell'accordo Stato regioni in merito alla formazione di RSPP e ASPP. Il documento sarà pubblicato in più puntate (per gli abbonati alla banca dati è disponibile da subito in forma integrale: "La formazione di RSPP e ASPP: aspetti critici"). --- FORMAZIONE RSPP E ASPP: ASPETTI CRITICI Di Rolando Dubini, avvocato in Milano Il Provvedimento 26 gennaio 2006 recante l'accordo tra il Governo e le regioni e province autonome, attuativo dell'articolo 2, commi 2, 3, 4 e 5, del decreto legislativo 23 giugno 2003, n. 195, che integra il decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, in materia di prevenzione e protezione dei lavoratori sui luoghi di lavoro. (Atto n. 2407) (GU n. 37 del 14-2-2006) è stato, a ragione, ritenuto in alcuni suoi punti "enigmatico" (Raffaele Guariniello). È perciò necessario affrontare i nodi che si propongono all'attenzione degli operatori della sicurezza al fine di scioglierli non in modo improvvisato, ma in conformità ai principi fondamentali dell'ordinamento giuridico, nel rispetto del principio gerarchico che ordina le fonti del diritto, nel rispetto dell'art. 117 della Costituzione, dell'art. 8 bis del D. Lgs. n. 626/94 e del D. Lgs. n. 195/2003. 1. Data di entrata in vigore dell'accordo Stato Regioni L'Accordo Stato Regioni del 26.1. 2006 prevede quanto segue: "1.1. Termine per l'attivazione dei corsi formativi Il termine per l'attivazione dei percorsi formativi, considerata la necessità di mettere a punto gli aspetti organizzativi per l'avvio del nuovo sistema, è di un anno, a partire dalla data di pubblicazione del presente accordo sulla Gazzetta Ufficiale, ferma restando, sino all'attivazione dei corsi stessi, la disciplina transitoria di cui all'art. 3 del citato decreto legislativo n. 195 del 2003". Occorre notare che l'accordo è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 14 febbraio 2006 n. 37, e dunque: 1) entro il 14 febbraio 2007 dovranno essere attivati i vari corsi previsti dall'accordo LA FORMAZIONE DI RSPP E ASPP: ASPETTI CRITICI 1/5

2) il 14 febbraio 2007 viene meno la disciplina transitoria di cui all'art. 3 del D.Lgs. n. 195/2006 (che non sarà più vigente da tale data): 3) l'entrata in vigore è la data stessa della pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, ovvero il 14 febbraio 2006, visto che così dispone esplicitamente il punto 1.1 dell'accordo. La disciplina transitoria che verrà meno il 14 febbraio 2007 (imponendo così a tutti gli RSPP il possesso dei requisiti di cui al D. Lgs. n. 626/94 art. 8 bis, con salvaguardia degli esoneri di cui all'accordo stesso) è la seguente: "Art. 3 D. Lgs. n. 195/2003. Norma transitoria e clausola di cedevolezza 1. Possono svolgere l'attività di addetto o di responsabile del servizio di prevenzione e protezione coloro che dimostrino di svolgere l'attività medesima, professionalmente o alle dipendenze di un datore di lavoro, da almeno sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Tali soggetti sono tenuti a conseguire un attestato di frequenza al corsi di formazione di cui all'articolo 2, primo capoverso, comma 2, entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto. 2. Fino all'istituzione dei corsi di formazione di cui all'articolo 2, primo capoverso, comma 2, possono svolgere l'attività di addetto o di responsabile del servizio di prevenzione e protezione coloro che, in possesso di un titolo di studio non inferiore al diploma di istruzione secondaria superiore, abbiano frequentato corsi di formazione organizzati da enti e organismi pubblici o da altri soggetti ritenuti idonei dalle regioni. Tali corsi devono essere rispondenti ai contenuti minimi di formazione di cui all'articolo 3 del decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale e del Ministro della sanità in data 16 gennaio 1997, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 27 del 3 febbraio 1997". 2. Quali le conseguenze dell'entrata in vigore, dal 14 febbraio 2007, dell'accordo Stato Regioni del 26.1. 2006 a) Rspp e Aspp senza esperienza lavorativa [cui sono equiparati in tutto e per tutto quelli appartenenti alla impossibile categoria di soggetti con esperienza lavorativa inferiore a sei mesi, con incarico attuale, ma nominati prima del 14 febbraio 2003 (sic: ma allora avranno più di sei mesi di esperienza!) e attivi al 13 agosto 2003!] Fino a tale data, il 14 FEBBRAIO 2007, sarà possibile svolgere la funzione di Rspp e Aspp per coloro che sono stati designati a partire dalla data (tassativamente prevista dall'art. 3 del D. Lgs. n. 195/2003, e coerentemente riproposta nelle tabelle A4 e A5 dell'accordo), del 14 febbraio 2003 (sei mesi prima dell'entrata in vigore del D. Lgs. n. 195/2003) purché posseggano almeno l'attestato di frequenza al corso di cui all'art. 3 c. 2 D. Lgs. n. 195/2003 [la fase transitoria, recita il punto 1.1. dell'accordo resta valida fino al 14 febbraio 2007], che deve essere conforme ai contenuti dell'art. 3 D. M. 16 gennaio 1997, oppure l'attestato di frequenza con verifica dell'apprendimento previsto come Modulo A di 28 ore dall'accordo, i cui contenuti, recita l'accordo (punto 2.3), sono conformi a quanto indicato nel decreto del Ministro del lavoro del 16 gennaio 1997" e sono anche "integrati" e ampliati. Contestualmente detti soggetti dovranno integrare, ENTRO IL 14 FEBBRAIO 2007, il percorso formativo previsto dall'accordo frequentando i moduli B, per Rspp e Aspp, e il C, solo per Rspp, nonché conseguire entro i 5 anni successivi alla data del 14 febbraio 2007 l'attestato di frequenza ad un corso di aggiornamento conforme ai requisiti di cui al paragrafo 3 dell'accordo. La nomina di un Rspp o di un Aspp fino al 14 febbraio 2007 privo del requisito del corso di cui all'art. 3 c. 2 D. Lgs. n. 195/2003 o di cui al modulo A dell'accordo costituisce nomina di un soggetto privo di un requisito obbligatorio (col titolo di studio di scuola secondaria superiore), tassativo, imprescindibile e inderogabile: ovvero nel reato contravvenzionale di cui articoli 4 comma 4 lettera a) in relazione agli articoli 8, 8 bis e 89 comma 1 D. Lgs. n. 626/94 di mancata nomina di Rspp Dal 14 febbraio 2007 l'rspp e l'aspp dovrà possedere anche l'attestato di frequenza, con verifica dell'apprendimento, ai moduli B del proprio macrosettore Ateco di appartenenza, e, se Rspp, anche del modulo C. LA FORMAZIONE DI RSPP E ASPP: ASPETTI CRITICI 2/5

Se non verrà completato il processo formativo entro il 14 febbraio 2007, venendo meno la fase transitoria di cui all'art. 3 D. Lgs. n. 105/2003, verrà meno anche il possesso delle capacità professionali tassativamente richieste dall'art. 8 bis del D. Lgs. n. 626/94, e in quella data l'rspp senza requisiti non sarà più un Rspp, con contravvenzione del datore di lavoro al disposto combinato di cui agli articoli 4 comma 4 lettera a in relazione agli articoli 8, 8 bis e 89 comma 1 D. Lgs. n. 626/94 (mancata nomina di Rspp in possesso dei requisiti di legge). 1) Rspp e Aspp con esperienza lavorativa nell'incarico attuale Fino a tale data, il 14 FEBBRAIO 2007, sarà possibile continuare svolgere la funzione di Rspp e Aspp per coloro che sono stati designati PRIMA della data (tassativamente prevista dall'art. 3 del D. Lgs. n. 195/2003, e coerentemente riproposto nelle tabelle A4 e A5 dell'accordo), del 14 febbraio 2003 (sei mesi prima dell'entrata in vigore del D. Lgs. n. 195/2003). Ma entro il 14 febbraio 2007, venendo meno la fase transitoria, si dovrà completare il percorso formativo in questi termini: a) per coloro che, come Rspp o Aspp hanno una esperienza lavorativa maggiore di tre anni, abbiano un incarico attuale, siano designati prima del 14 febbraio 2003 e siano stati attivi alla data intermedia del 13 agosto 2003 (vanno notati e le precise scansioni temporali inderogabilmente imposte dal D. Lgs. n. 626/94) dovrà essere svolto il percorso formativo previsto dall'accordo che alla tabella A4 prevede l'esonero dal modulo B per il solo macrosettore di appartenenza [esonero facoltativo, è facoltà dell'interessato, se lo desidera, frequentare comunque il modulo B], ma "con obbligo immediato di frequenza al corso di aggiornamento di cui al punto 3 del presente accordo entro il termine di cui al punto 1.1", ovvero entro il 14 febbraio 2007, nonché del Modulo C. Vi è chi ha sostenuto l'intercambiabilità tra obbligo immediato di aggiornamento e facoltà di esonero di cui al modulo B (fors'anche perché la durata del corso di aggiornamento è mediamente superiore a quella di cui al modulo b): ma barattare un obbligo immediato con una facoltà è in contrasto con i principi fondamentali dell'ordinamento giuridico, e con quanto testualmente affermato dall'accordo, che non può essere modificato o peggio eluso in via interpretativa in una sede che non sia la stessa che lo ha confezionato. La facoltà di rinunciare all'esonero è reale, e l'interessato rinuncia ad essa frequentando comunque il modulo B, se lo desidera, ma non scambiandolo con altro e diverso modulo. Infatti la facoltà di fruire dell'esonero dal Modulo B non è intercambiabile con quello che l'accordo definisce, inequivocabilmente, UN OBBLIGO IMMEDIATO DECISO DALLA CONFERENZA STATO REGIONI, E IRREVOCABILE SE NON DALLO STESSO SOGGETTO CHE NE HA IMPOSTO L'ADEMPIMENTO. Tanto più che trattasi di soggetto privo del titolo di studio necessario per altre tipologie di Responsabili e Addetti. L'interpretazione creativa e sostitutiva di obblighi giuridici tassativamente previsti, tanto più in materia di requisiti professionali imposti all'italia da una sentenza della Corte di Giustizia Europea dichiarativa di violazione del Trattato Ce per mancato recepimento di una parte di una direttiva NON E' IN ALCUN MODO AMMISSIBILE E LEGITTIMA. I Requisiti professionali non sono intercambiabili con equivalenti decisi da un interprete, o peggio da un interessato, particolarmente creativo nel leggere la norma, e nel modificarne, a suo uso e consumo, obblighi immediati tassativamente indicati. L'obbligo immediato, allora, sia ben chiaro, non può essere "barattato" con l'esonero, trattandosi tra l'altro di due corsi differenti quanto a finalità, struttura, modalità di verifica dell'apprendimento (non previste per l'aggiornamento) ecc.. La rinuncia all'esonero non annulla in alcun modo quello che è un OBBLIGO IMMEDIATO di frequenza al corso di aggiornamento. LA FORMAZIONE DI RSPP E ASPP: ASPETTI CRITICI 3/5

Dunque l'rspp e l'aspp che al 14 febbraio 2007 non ha adempiuto all'obbligo tassativo e inderogabile di frequenza immediata con conseguimento del relativo l'attestato di frequenza ad un corso di aggiornamento conforme ai requisiti di cui al paragrafo 3 dell'accordo, nonché, per il solo Rspp, di quello, con verifica dell'apprendimento, del modulo C non avrà più i requisiti per svolgere la funzione. Se non verrà completato il processo formativo entro il 14 febbraio 2007, venendo meno la fase transitoria di cui all'art. 3 D. Lgs. n. 105/2003, verrà meno anche il possesso delle capacità professionali tassativamente richieste dall'art. 8 bis del D. Lgs. n. 626/94, e in quella data l'rspp senza requisiti non sarà più un Rspp, con contravvenzione del datore di lavoro al disposto combinato di cui agli articoli 4 comma 4 lettera a in relazione agli articoli 8,-8 bis e 89 comma 1 D. Lgs. n. 626/94 (mancata nomina di Rspp in possesso dei requisiti di legge). b) per coloro che, come Rspp o Aspp hanno una esperienza lavorativa minore di tre anni e maggiore di sei mesi vi è l'esonero dall'obbligo di possedere il titolo di studio di scuola secondaria superiore, purché abbiano un incarico attuale, siano designati prima del 14 febbraio 2003 e siano stati attivi alla data intermedia del 13 agosto 2003 (vanno notati e le precise scansioni temporali inderogabilmente imposte dal D. Lgs. n. 626/94: che rendono impossibile l'applicazione di questa disposizione dell'accordo se i sei mesi si intendono dalla data dell'accordo, perché vengono a mancare le condizioni delle due date del 2003, mentre l'unica data sensata cui fare riferimento è il 13 agosto 2003, come peraltro obbligatorio ai sensi dell'art. 3 comma 1 D. Lgs. n. 195/2003) dovrà essere svolto il percorso formativo previsto dall'accordo che alla tabella A4 prevede la frequenza del modulo B per il o macrosettore di appartenenza entro il 14 febbraio 2007, nonché del Modulo C, se Rspp. Poi, entro 5 anni dal 14 febbraio 2007 andrà completato il corso di aggiornamento. Dunque l'rspp e l'aspp che al 14 febbraio 2007 non ha adempiuto all'obbligo tassativo e inderogabile di frequenza immediata con conseguimento del relativo l'attestato di frequenza e verifica dell'apprendimento conforme ai requisiti di cui all'accordo, nonché, per il solo Rspp, di quel del modulo C non avrà più i requisiti per svolgere la funzione. Se non verrà completato il processo formativo entro il 14 febbraio 2007, venendo meno la fase transitoria di cui all'art. 3 D. Lgs. n. 105/2003, verrà meno anche il possesso delle capacità professionali tassativamente richieste dall'art. 8 bis del D. Lgs. n. 626/94, e in quella data l'rspp senza requisiti non sarà più un Rspp, con contravvenzione del datore di lavoro al disposto combinato di cui agli articoli 4 comma 4 lettera a in relazione agli articoli 8,-8 bis e 89 comma 1 D. Lgs. n. 626/94 (mancata nomina di Rspp in possesso dei requisiti di legge). 3. Termine di decorrenza dei 3 anni per l'esonero dal Modulo "B" (Tab. A4 e A5) Si è proposto quanto segue [dall'associazione Ambiente Lavoro]: Dovrebbe trattarsi di esperienza lavorativa superiore a 3 anni dalla data di entrata in vigore dell'accordo, purché designati prima del 14.02.2003 ed attivi al 13.08.2003, sempre e solo per il macrosettore Ateco ove valgono le suddette pregresse esperienze L'Accordo è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 14 febbraio 2006 n. 37, ed è entrato in vigore, stando al punto 1.1. il giorno stesso della sua pubblicazione, il 14 febbraio 2006, e detraendo tre anni al 14 febbraio 2003 si arriva al 14 febbraio 2003, e se si opera dal 14 febbraio 2003 è possibile essere stati designati prima del 14 febbraio 2003 come le stesse tabelle A4 e A5 richiedono purché si sia stati designati almeno il 13 febbraio 2003. LA FORMAZIONE DI RSPP E ASPP: ASPETTI CRITICI 4/5

In tal modo diventa compatibile da un punto di vista cronologico e dei principi del diritto far decorrere il termine di tre anni dalla data di entrata in vigore dell'accordo del 26 febbraio 2996 anziché dalla data di entrata in vigore del D. Lgs. n. 195/2003, ovvero dal 13 agosto 2003.. --- Termina questa prima parte dell'approfondimento sugli aspetti "critici" dell'accordo Stato regioni in merito alla formazione di RSPP e ASPP. Nei prossimi numeri sarà pubblicato le successive parti. Per gli abbonati alla banca dati è disponibile da subito in forma integrale: "La formazione di RSPP e ASPP: aspetti critici"). LA FORMAZIONE DI RSPP E ASPP: ASPETTI CRITICI 5/5