Docente: Alessandro Bugli
Rapporto patrimonio / PIL dei fondi pensione Paesi OCSE anno 2012 Fonte: OECD Global Pension Statistics - 2012
Rapporto patrimonio / PIL dei fondi pensione Paesi OCSE anno 2012
Dati adesioni/iscritti lug. 2014 (COVIP)
SISTEMA PREVIDENZIALE I PILASTRO II PILASTRO PREVIDENZA DI BASE PREVIDENZA COMPLEMENTARE I.N.P.S., ECC.. FONDO PENSIONE CHIUSO, APERTO E P.I. GARANZIA DEL MINIMO DI BASE obiettivi: MANTENIMENTO DELLO STESSO TENORE DI VITA AGEVOLATO FISCALMENTE PIANI DI RISP.. INDIVIDUALE MIGLIORAMENTO DEL REDDITO NON AGEVOLATO
L ADESIONE AI FONDI PENSIONE E LIBERA E VOLONTARIA LE FORME PENSIONISTICHE COMPLEMENTARI FUNZIONANO SECONDO IL METODO DELLA CAPITALIZZAZIONE
Le tipologie FONDI CONTRATTUALI Nazionali / di comparto-settore Regionali Aziendali e di gruppo FONDI PENSIONE APERTI Generici Dedicati Adesioni individuali Adesioni collettive Dedicato a; - un settore - un area geografica - un collocatore FORME PENSIONISTICHE INDIVIDUALI FONDI PENSIONE ANTE 421/92 Fondi Pensione Aperti Contratti di assicurazione sulla vita Nazionali / di comparto-settore Regionali Aziendali e di gruppo
Rendita vitalizia Anni trascorsi Adesione Posizione pensionistica individuale 1, 2, 3. 8. 33,34,35 Possibilità di chiedere anticipazioni (fino al 75% della posizione per acquisto/ristrutturazione prima casa, fino al 30% per altre esigenze) Prestazioni (pensione integrativa) Età pensionabile Max 50% capitale Possibilità di chiedere trasferimenti (qualsiasi causa) Possibilità di: - chiedere riscatti e anticipazioni per spese sanitarie (fino al 75% della posizione) - effettuare switch tra le linee d investimento
I regimi dei fondi pensione I FONDI PENSIONE POSSONO ESSERE CONFIGURATI CONTRIBUZIONE DEFINITA la prestazione finale dipende dall ammontare della contribuzione, dall'andamento della gestione del Fondo e dal periodo di accumulazione. PRESTAZIONE DEFINITA la prestazione è garantita/definita all atto della sottoscrizione (es. legata alla % dell ultima retribuzione, pensione pubblica percepita, ecc.); l'ammontare dei contributi varia nel tempo in funzione dei rendimenti ottenuti durante la vita del Fondo Pensione (solo per lavoratori autonomi e liberi professionisti)
La fiscalita delle contribuzioni FONDI PENSIONE DEDUCIBILITA max 5.164,57
La fiscalità nella fase di contribuzione Lavoratori autonomi e liberi professionisti Contributo massimo deducibile 5.164,57 Redditi da lavoro autonomo: 60.000 Versamento a fondo pensione: 5.000 Reddito sottoposto a tassazione: 55.000
La fiscalità nella fase di contribuzione Lavoratori dipendenti privati Adesione individuale Contributo massimo deducibile 5.164,57 Redditi da lavoro dipendente: 30.000 Versamento a fondo pensione: 5.000 Reddito sottoposto a tassazione: 25.000
Art 8. finanziamento: La fiscalità nella fase di contribuzione Lavoratori dipendenti privati Adesione collettiva Contributo massimo deducibile 5.164,57 Redditi da lavoro dipendente: 25.000 Versamento a fondo pensione lavoratore (2%): Versamento a fondo pensione datore di lavoro (2%): Versamento del TFR a fondo pensione (6,91%): Reddito sottoposto a tassazione: 500 500 1.727 24.000 IL T.F.R. VERSATO ALLA FORMA PENSIONISTICA NON CONCORRE AL RAGGIUNGIMENTO DEL PLAFOND DI DEDUCIBILITA ED È ESENTE DA IMPOSIZIONE FISCALE, LA TASSAZIONE È RINVIATA AL MOMENTO DELLA MATURAZIONE DELLE PRESTAZIONI Nel caso in cui la somma delle contribuzioni del lavoratore e del datore di lavoro non superi il plafond di deducibilità (5.164 ), il dipendente può versare la differenza in una forma pensionistica individuale a favore di un famigliare a carico oppure per sè stesso (diversificazione investimento previdenziale)
La fiscalità nella fase di contribuzione Familiari a carico I contributi versati in favore di familiari a carico sono deducibili dal contribuente per l ammontare non dedotto dal reddito del familiare a carico E considerato fiscalmente a carico il familiare titolare di reddito non superiore a 2.840,51 su base annua
La fiscalità nella fase di contribuzione AGEVOLAZIONI FISCALI PER I GIOVANI E PER I LAVORATORI A FINE CARRIERA Per i lavoratori di prima occupazione, limitatamente ai primi 5 anni di partecipazione alle forme pensionistiche complementari, è consentito dedurre dal reddito complessivo, nei 20 anni successivi al quinto di partecipazione, contributi per un importo eccedente il limite di 5.164,57. Per i lavoratori a fine carriera, facoltà di effettuare versamenti volontari fiscalmente agevolati senza limiti temporali, a condizione che sia stato effettuato almeno 1 anno di contribuzione anche non continuativa a forme di previdenza complementare.
Regime tributario dei fondi pensione I fondi pensione sono soggetti all imposta sostitutiva dell 11,5% (per l anno 2014) sul risultato netto maturato in ciascun periodo d imposta Nel caso di un risultato negativo, verrà computato in diminuzione del risultato della gestione dei periodi di imposta successivi
Prestazioni NON PENSIONISTICHE (che si possono richiedere durante la fase di accumulazione) PRESTAZIONI PENSIONISTICHE (che si richiedono al temine della la fase di accumulazione)
Le prestazioni: prestazioni pensionistiche I requisiti di accesso alle prestazioni I requisiti per ottenere le prestazioni pensionistiche Adesione di almeno 5 anni al sistema di previdenza complementare Maturazione del requisito di accesso alla pensione obbligatoria di appartenenza I requisiti per ottenere le prestazioni pensionistiche con un anticipo di 5 anni rispetto ai requisiti di accesso alla pensione obbligatoria A seguito della cessazione dell attività lavorativa, l iscritto resta inoccupato per un periodo di tempo superiore 48 mesi L iscritto è colpito da invalidità permanente che comporti la riduzione della capacità di lavorativa a meno di terzo
Le prestazioni: prestazioni pensionistiche CAPITALE Fino ad un massimo del 50% del montante finale accumulato. Nel caso in cui la rendita derivante dalla conversione di almeno il 70% del montante finale sia inferiore al 50% dell assegno sociale, la stessa può essere erogata totalmente in capitale. RENDITA Vitalizia e immediata o altre soluzioni negoziali (reversibile, certa, LTC )
Le prestazioni: prestazioni pensionistiche: la fiscalità, la regola generale Le prestazioni pensionistiche complementari erogate in forma sia di capitale, sia di rendita sono imponibili per il loro ammontare complessivo, al netto della parte corrispondente ai redditi già assoggettati ad imposta. Sulla parte imponibile delle prestazioni pensionistiche comunque erogate, è operata una ritenuta a titolo d imposta con l aliquota del 15% la tassazione sulle prestazioni in rendita o capitale si riduce di una quota pari a 0,30 punti percentuali per ogni anno eccedente il 15 anno di partecipazione a forme pensionistiche complementari, con un limite massimo di riduzione di 6 punti percentuali (tassazione minima = 9%) Le caratteristiche generali
Aliquote di deduzione fiscale IRPEF Aliquote di tassazione delle prestazioni Le prestazioni: prestazioni pensionistiche: Rendita e/o Capitale: il vantaggio del risparmio fiscale 0,5 43% 0,45 41% 0,4 38% 0,35 0,3 27% 0,25 23% 0,2 0,15 15% 0,1 9% 0,05 0 0 5 10 15 20 25 30 35 40 0 5 10 15 20 25 30 35 40 Ogni anno è prevista una riduzione dello 0,30% fino al massimo del 6% Dr. Andrea Lesca Anni di partecipazione a forme pensionistiche complementari
Le prestazioni: prestazioni non pensionistiche La Riforma (D. Lgs. 252/05) ha ampliato le tipologie di prestazioni non pensionistiche: Anticipazioni PRESTAZIONI NON PENSIONISTICHE Riscatto aderente Riscatto eredi dell aderente (premorienza) Trasferimento della posizione
Riepilogo delle prestazioni non pensionistiche - fiscalità Anticipazione per spese sanitarie (fino al 75 % del montante maturato - ottenibile in qualsiasi momento) Riscatto del 50% del montante per cessazione dell attività lavorativa con conseguente inoccupazione per più di 12 mesi Riscatto del 100% del montante per cessazione dell attività lavorativa con conseguente inoccupazione per più di 48 mesi RITENUTA A TITOLO DI IMPOSTA PARI AL 15 % L aliquota del 15% si riduce di 0,30% per ogni anno successivo al 15 di partecipazione a forme pensionistiche complementari
Riepilogo delle prestazioni non pensionistiche - fiscalità Anticipazione per acquisto e ristrutturazione prima casa (fino al 75% del montante maturato - ottenibile dopo almeno 8 anni dall adesione) Anticipazione per ulteriori esigenze (fino al 30% del montante maturato - ottenibile dopo almeno 8 anni dall adesione) Riscatto del 100% del montante per perdita dei requisiti di partecipazione (in caso di adesione su base collettiva) SIAMO IN ATTESA DELLA RISPOSTA COVIP AL QUESITO POSTO DAL COMITATO TECNICO SCIENTIFICO DI ITP SULL APPLICAZIONE DI TALE FORMA DI RISCATTO SOLO AI FONDI AD ADESIONE COLLETTIVA RITENUTA A TITOLO DI IMPOSTA PARI AL 23 %
Portabilità della posizione previdenziale: Possibilità di trasferire la posizione individuale maturata presso la forma complementare: in qualsiasi momento, alla perdita dei requisiti di partecipazione (per forme collettive) liberamente, dopo 2 anni di partecipazione alla stessa
GRAZIE DELL ATTENZIONE!!! @a_bugli