R E P U B B L I C A I T A L I A N A. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia. (Sezione Prima) ORDINANZA

Documenti analoghi
Il Tar accoglie il ricorso dell IAL Sicilia per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, in epigrafe e, per l'effetto:

ha pronunciato la presente sul ricorso numero di registro generale 2724 del 2015, proposto da:

ha pronunciato la presente sul ricorso numero di registro generale 793 del 2014, proposto da:

sul ricorso numero di registro generale 1399 del 2015, proposto da:

sul ricorso numero di registro generale 8777 del 2016, proposto da:

ha pronunciato la presente

N /2016 REG.PROV.CAU. N /2016 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA. Il CONSIGLIO DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA PER LA REGIONE SICILIANA

sul ricorso numero di registro generale 746 del 2012, proposto da:

ha pronunciato la presente sul ricorso numero di registro generale 4892 del 2016, proposto da:

contro nei confronti di per l'annullamento

R E P U B B L I C A I T A L I A N A. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio. (Sezione Terza) ORDINANZA

ha pronunciato la presente

sul ricorso numero di registro generale 735 del 2014, proposto da:

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia. sezione staccata di Brescia (Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

Regione Veneto, rappresentata e difesa dagli avv. Emanuele Mio, Cristina Zampieri, Ezio Zanon, domiciliata in Venezia, Cannaregio, 23;

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia. (Sezione Quarta) ORDINANZA

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania. sezione staccata di Salerno (Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio. (Sezione Seconda Quater)

ISSN Pubblicato dal 12/01/2016

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia. sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda)

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio. (Sezione Seconda Quater)

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana. (Sezione Seconda) ORDINANZA. sul ricorso numero di registro generale 1353 del 2013, proposto da:

contro nei confronti di per l'annullamento

Scritto da Valentina Magnano Martedì 19 Luglio :31 - Ultimo aggiornamento Martedì 19 Luglio :51

sul ricorso numero di registro generale 7368 del 2015, proposto da:

ha pronunciato la presente

contro nei confronti di ha pronunciato la presente

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche. (Sezione Prima) ha pronunciato la presente

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania. (Sezione Sesta) ha pronunciato la presente

ha pronunciato la presente

ha pronunciato la presente

Scritto da Carmelo Anzalone Martedì 31 Maggio :12 - Ultimo aggiornamento Lunedì 13 Giugno :47

R E P U B B L I C A I T A L I A N A. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia. (Sezione Prima) ORDINANZA

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto. (Sezione Terza)

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana. (Sezione Seconda) ha pronunciato la presente

Sentenze interessanti N.27/2012 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia. (Sezione Quarta) SENTENZA.

ha pronunciato la presente

R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto. (Sezione Prima) SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 379 del 2015, proposto da:

/2010 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte. (Sezione Seconda) ha pronunciato la presente

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia. sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda)

contro per l'annullamento

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna. (Sezione Seconda)

R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna.

per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia,

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il CONSIGLIO DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA PER LA REGIONE SICILIANA. in sede giurisdizionale SENTENZA

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia. sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda)

Sentenze interessanti N.29/2012 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia. (Sezione Seconda) SENTENZA

ha pronunciato la presente

contro nei confronti di per l'annullamento

ha pronunciato la presente

ha pronunciato la presente

ha pronunciato la presente

contro nei confronti di per l'annullamento

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia. sezione staccata di Brescia (Sezione Prima)

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia. sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda)

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania. (Sezione Sesta) ha pronunciato la presente

ha pronunciato la presente ex art. 60 cod. proc. amm.;

ha pronunciato la presente

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio. (Sezione Seconda Quater)

R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna. (Sezione Prima) SENTENZA

ha pronunciato la presente

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte. (Sezione Prima) SENTENZA

contro nei confronti di ha pronunciato la presente SENTENZA

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia. sezione staccata di Brescia (Sezione Prima)

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia. sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda)

contro nei confronti di per l'annullamento

R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia. (Sezione Terza) SENTENZA

R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto. (Sezione Seconda) SENTENZA

contro nei confronti di per l'annullamento

sul ricorso numero di registro generale 5856 del 2012, proposto da:

ha pronunciato la presente

per l'annullamento, previa sospensiva,

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia. sezione staccata di Brescia (Sezione Prima)

contro nei confronti di per l'annullamento

R E P U B B L I C A I T A L I A N A. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio. (Sezione Terza Bis) ORDINANZA

ha pronunciato la presente

R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto. (Sezione Seconda) SENTENZA

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia. (Sezione Terza) ORDINANZA

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania. (Sezione Quarta) SENTENZA

ha pronunciato la presente

ha pronunciato la presente

REPUBBLICA ITALIANA N /2008 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA CAMPANIA SEDE DI NAPOLI SECONDA SEZIONE

contro e con l'intervento di per l'annullamento

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna

ha pronunciato la presente

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche. (Sezione Prima) ha pronunciato la presente

contro nei confronti di per l'annullamento

R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio. (Sezione Terza Ter) SENTENZA

N /2013 REG.PROV.CAU. N /2013 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA. Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria. (Sezione Seconda) SENTENZA

ha pronunciato la presente

TAR Veneto n. 178/2013 del

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia. (Sezione Quarta) ha pronunciato la presente

ha pronunciato la presente

per l'annullamento, previa sospensione dell efficacia,

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia. Lecce - Sezione Prima

Transcript:

Pagina 1 di 5 Pubblicato il 01/03/2017 N. 00257/2017 REG.PROV.CAU. N. 00350/2017 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Prima) ha pronunciato la presente ORDINANZA sul ricorso numero di registro generale 350 del 2017, proposto da: L.A.M.P.E.R. F.M. S.r.l., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dagli avvocati Domenico Gentile, Adriano Cavina, Federica Pagliano, con domicilio eletto presso Domenico Legal Research - Gentile in Palermo, via G. Sciuti N. 103; contro Centrale Unica di Committenza della Regione Sicilia, Regione Siciliana - Presidenza, Assessorato Regionale Economia - Dipartimento Regionale Bilancio e Tesoro Ragioneria Generale della Regione, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentati e difesi per legge dall'avvocatura Distrettuale, domiciliata in Palermo, via Alcide De Gasperi. 81; Regione Siciliana, Regione Siciliana - Assessorato Regionale

Pagina 2 di 5 dell'economia - Dipartimento del Bilancio e del Tesoro - Ragioneria Generale non costituiti in giudizio; e con l'intervento di ad adiuvandum: F.N.I.P. - Federazione Nazionale Imprese di Pulizia, Servizi e Multiservizi, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avvocato Maria Cristina Lenoci C.F. LNCMCR64P63F952X, con domicilio eletto presso il suo studio in Palermo, via G. Sciuti N. 103; per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, - del bando di gara pubblicato sulla GURS n. 1 del 5 gennaio 2017 con cui la Centrale Unica di Committenza della Regione Sicilia ha indetto la procedura aperta per l'affidamento dei servizi di pulizia e servizi integrati e servizi accessori opzionali in ambito sanitario per gli Enti Sanitari della Regione Sicilia, suddivisa in 5 Lotti, per un valore complessivo di 355 milioni di euro in cinque anni; - del disciplinare di gara con i relativi allegati, del capitolato tecnico e dello schema di convenzione, nonché del decreto di indizione gara; - di tutti gli atti presupposti, connessi e conseguenziali, ivi compresa la progettazione del servizio e l'approvazione dei relativi atti, sconosciuti negli estremi e nel contenuto. Visti il ricorso e i relativi allegati; Visti gli atti di costituzione in giudizio dell Avvocatura distrettuale dello Stato di Palermo per le Amministrazioni regionali; Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Pagina 3 di 5 Visto l'art. 55 cod. proc. amm.; Visti tutti gli atti della causa; Relatore nella camera di consiglio del giorno 24 febbraio 2017 il dott. Roberto Valenti e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; Visto, altresì, l'art. 119 e l art.120 cod. proc. amm. D.Lgs.104/2010; Premesso che la controversia ha ad oggetto la gara per servizi di pulizia e servizi integrati e servizi accessori opzionali in ambito sanitario per gli Enti Sanitari della Regione Sicilia, suddivisa in 5 Lotti territoriali, per un valore complessivo di 355 milioni di euro in cinque anni, da espletare mediante procedura aperta, ai sensi dell'art. 60 del D.lgs. n. 50/2016; Considerato che parte ricorrente, malgrado le modifiche al bando nelle more apportate dall Amministrazione, con dilazione del termine per la presentazione delle offerte al 20/04/2017, alla presente udienza camerale ha insistito sulla domanda cautelare; Considerato che con il ricorso parte ricorrente contesta in primo luogo la scelta di dividere l appalto in lotti territoriali e non per servizi omogenei sul piano funzionale e/o prestazionale, lamentando in conseguenza anche i requisiti di capacità economica previsti per il singolo lotto (quantificati in proposizione al valore dello stesso), censurando la violazione dell art. 51 D.Lgs. 50/2016 in combinato con art. 3 lett. qq) dello stesso D.Lgs. cit., quanto alla definizione di lotto funzionale o prestazionale; Ritenuto che, ad una sommaria cognizione propria della fase cautelare, il ricorso non sembra assistito, allo stato, da sufficiente fumus boni juris tenuto conto di quanto di seguito esposto;

Pagina 4 di 5 Rilevato, infatti, che: - la Centrale unica di committenza regionale della Sicilia è stata inserita nell elenco dei soggetti aggregatori di cui all art. 9 del d.l. n. 66 del 2014, convertito nella l. n. 89 del 2014, con la delibera dell ANAC n. 784 del 20 luglio 2016 e può, pertanto, ai sensi del successivo comma 2, stipulare, per gli ambiti territoriali di competenza, le convenzioni di cui all'articolo 26, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, tra cui rientra anche quella oggetto del ricorso in esame; - tra gli affidamenti che possono essere disposti dalla centrale unica di committenza rientrano anche quelli di cui al comma 3 dell art. 9 d.l. 66/2014 cit. laddove, per quanto d interesse, si prevede che con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, entro il 31 dicembre di ogni anno, sono individuate le categorie di beni e di servizi nonché le soglie al superamento delle quali gli enti del servizio sanitario nazionale ricorrono a Consip S.p.A. o agli altri soggetti aggregatori; per le categorie di beni e servizi individuate dal decreto di cui al periodo precedente, l'autorità nazionale anticorruzione non rilascia il codice identificativo gara (CIG) alle stazioni appaltanti che, in violazione degli adempimenti previsti dal presente comma, non ricorrano a Consip s.p.a. o ad altro soggetto aggregatore; - tra i succitati affidamenti rientrano, ai sensi del DPCM del 24 dicembre 2015, anche quelli oggetto della gara in questione; Ritenuto, pertanto, di rigettare l istanza cautelare, con compensazione delle spese della presente fase; P.Q.M.

Pagina 5 di 5 Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Prima) respinge la domanda cautelare proposta con il ricorso in epigrafe indicato. Spese compensate. La presente ordinanza sarà eseguita dall'amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti. Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 24 febbraio 2017 con l'intervento dei magistrati: Calogero Ferlisi, Presidente Roberto Valenti, Consigliere, Estensore Sebastiano Zafarana, Primo Referendario L'ESTENSORE Roberto Valenti IL PRESIDENTE Calogero Ferlisi IL SEGRETARIO