NIENTE PROCURA SPECIALE NELLA PROCEDURA DI NEGOZIAZIONE ASSISTITA DI SEPARAZIONE E DIVORZIO DAVANTI AL SINDACO La circolare n. 19 del 15 novembre 2016 del Ministero dell Interno stabilisce che nella procedura di negoziazione assistita dinanzi al Sindaco quale Ufficiale di Stato Civile, secondo quanto stabilito dall art. 12 del decreto -legge 12 settembre 2014 n. 132, convertito dalla legge 10 novembre 2014 n. 162, non è consentito ai coniugi di farsi rappresentare da un procuratore speciale nel compimento degli atti di separazione e divorzio. Il citato art. 12 permette ai coniugi intenzionati a separarsi o divorziare, con l assistenza facoltativa di un avvocato, di concludere innanzi al Sindaco competente - quale ufficiale di stato civile a norma dell articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000 n. 396 un accordo di separazione personale ovvero di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio, nonché di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio (sempre che il matrimonio sia senza figli e l accordo non contenga patti di trasferimento patrimoniali ). Il comma 3 di questa norma precisa che l Ufficiale di Stato Civile riceve da ciascuna delle parti personalmente.la dichiarazione che esse vogliono separarsi.. La conclusione cui è pervenuta la circolare (anche sulla base di un parere conforme del Ministero della Giustizia) si contrappone al diverso orientamento espresso dal tribunale di Milano nel provvedimento del 14 dicembre 2015 che, all esito di un procedimento instaurato ex art. artt. 95 e 96 del D.P.R. 396/2000, aveva annullato il rifiuto opposto dall ufficiale dello stato civile a ricevere le dichiarazioni di divorzio di una coppia di coniugi, uno dei quali era rappresentato da persona munita di procura consolare. Il Tribunale aveva osservato che per escludere l operatività della rappresentanza nella procedura in esame, non appare decisiva la prescrizione dell art. 12 del D.L. 132/2014, secondo la quale l Ufficiale dello Stato Civile riceve la dichiarazione di volontà da ciascuna delle parti personalmente. 1 / 6
Secondo la corte milanese, infatti, oltre alla la ratio dell intera disciplina sulla negoziazione assistita che si muove nella direzione della degiurisdizionalizzazione e semplificazione dei procedimenti, andrebbe considerato che nelle vicende matrimoniali non è affatto bandito l istituto della rappresentanza. È ben possibile, ad esempio, contrarre matrimonio anche a mezzo di procura speciale, ex art. art. 111, co. 2, c.c., nel caso in cui uno dei nubendi risieda all estero (la fattispecie all esame dei giudici riguardava proprio questa ipotesi ma in relazione alla diversa fattispecie dello scioglimento del vincolo). Secondo quanto osservato dal Ministero dell Interno, al contrario, il criterio interpretativo che deve essere seguito è che la rappresentanza non potrebbe avere spazio nell ambito della separazione, nella quale l ufficiale di stato civile è chiamato ad interloquire personalmente con gli stessi. Il fatto che in sede di divorzio si preveda (art. 4, comma 7, legge 1 dicembre 1970, n. 898) che i coniugi possano per gravi e comprovati motivi, non comparire personalmente davanti al Presidente del Tribunale ma a mezzo di procuratore speciale (altro argomento addotto dal tribunale di Milano), dimostra a detta del Dicastero dell Interno, che è solo all interno della procedura di divorzio che tale facoltà è consentita, essendovi un giudice che quei gravi motivi potrebbe delibare. Non così invece nella procedura di negoziazione assistita, dove la perentorietà dell art. 12 co, 3 non prevede espressamente alcuna alternativa alla comparizione personale innanzi all'ufficiale dello stato civile. Ciò che va protetto nel procedimento amministrativo di scioglimento del vincolo matrimoniale che si svolge dinanzi all ufficiale di stato civile, prosegue la circolare, è la genuinità nonché l attualità della dichiarazione negoziale delle parti, finalità queste perseguibili solo attraverso la prevista comparizione personale. Il che chiarisce, sotto altro profilo, che l accordo concluso dinanzi all ufficiale dello stato civile ha prevalente natura personale, e giustifica quindi il divieto di "patti di trasferimento patrimoniale" contenuto nel comma 3 dell'art. 12 D.L. 132/2014, secondo la recente sentenza n. 4478 del 26 ottobre 2016 del Consiglio di Stato (reperibile su https://www.giustizia-amministrativa.it ). Secondo i giudici di Palazzo Spada, il divieto suddetto pur non impedendo alle parti di stabilire eventuali assegni periodici di mantenimento o di divorzio, mira esclusivamente ad evitare che con gli accordi stipulati ex art. 12 D.L. n. 132/2014, - anche per i limitati poteri di verifica che l ufficiale di stato civile può esercitare nell ambito delle proprie competenze - possano stipularsi accordi traslativi di beni (o di altri diritti) che, per la particolare loro rilevanza socio-economica, incidano irreversibilmente sul patrimonio dei coniugi, e, in quanto tali, richiedano un controllo non solo formale si pensi alle verifiche notarili o agli obblighi fiscali connessi alle 2 / 6
compravendite di beni immobili ma anche sostanziale, sulla equità di tali condizioni, scongiurando in ultima analisi, una definitiva compromissione economica del coniuge debole. Mauro Leo AI SIGG. PREFETTI DELLA REPUBBLICA - LORO SEDI - AL SIG. COMMISSARIO DEL GOVERNO PER LA PROVINCIA DI - TRENTO - AL SIG. COMMISSARIO DEL GOVERNO PER LA PROVINCIA DI - BOLZANO - AL SIG. PRESIDENTE DELLA REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA Servizio Affari di Prefettura - AOSTA e, per conoscenza: - AL COMMISSARIO DELLO STATO PER LA REGIONE SICILIANA - PALERMO - AL RAPPRESENTANTE DEL GOVERNO PER LA REGIONE SARDEGNA - CAGLIARI - AL MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI Direzione Generale Italiani all'estero e Politiche Migratorie - ROMA - AL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA Ufficio Legislativo - ROMA 3 / 6
- AL GABINETTO DELL'ON. MINISTRO - SEDE - ALL'ANCI - ROMA - ALL'ANUSCA - CASTEL S.PIETRO TERME (B0) - ALLA DeA Demografici Associati - CASCINA (PI) Ministero dell Interno Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali Direzione Centrale per i Servizi Demografici CIRCOLARE N.19/2016 OGGETTO: Decreto-legge 12 settembre 2014 n. 132 art. 12. Istruzioni applicative - Procura speciale. Sono pervenute a questa Direzione Centrale richieste di parere in merito alla possibilità per i coniugi di farsi rappresentare da un procuratore speciale, ai fini della formazione di un atto di divorzio o di separazione dinanzi all'ufficiale dello stato civile, ai sensi dell'articolo 12 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 novembre 2014, n. 162. 4 / 6
Dette richieste fanno riferimento al decreto del Tribunale di Milano, Sez. IX, del 14 dicembre 2015, con il quale è stato annullato "...il rifiuto dell'ufficiale dello stato civile del Comune di Vanzago reso in data 29 luglio 2015 e, conseguentemente ordinato all'ufficiale medesimo di dare corso al procedimento instaurato dai coniugi ex art. 12 d.l. 132 del 2014...". Il giudice, con il decreto in parola, ha ritenuto che la previsione normativa della comparizione personale dei coniugi, per il compimento dei surricordati atti, non esclude la possibilità, per uno degli stessi, di avvalersi della rappresentanza di un procuratore speciale; e ciò sulla base dell'argomentazione che l'utilizzo dell'avverbio "personalmente" compare anche nella procedura giurisdizionale ma ciò non preclude, come avviene di prassi, la rappresentanza a mezzo del procuratore speciale. Sulla questione questo Ministero ha chiesto di conoscere l'avviso del Ministero della Giustizia che è pervenuto ad opposte conclusioni. Come è noto, l'articolo 12 del richiamato decreto-legge n. 132/2014 regola la separazione consensuale, la richiesta congiunta di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio e la modifica delle condizioni di separazione o di divorzio innanzi all'ufficiale dello stato civile. Nel proprio parere il citato Dicastero sofferma, preliminarmente, l'attenzione sul tenore letterale del comma 3 dell'art. 12 che regola il procedimento preordinato al compimento dei ripetuti atti di separazione e divorzio, laddove è posto in evidenza che "l'ufficiale dello stato civile riceve da ciascuna delle parti personalmente, con l'assistenza facoltativa di un avvocato, la dichiarazione che esse vogliono separarsi ovvero far cessare gli effetti civili del matrimonio o ottenerne lo scioglimento secondo condizioni tra di esse concordate". Dal suddetto tenore letterale, che costituisce il criterio interpretativo principale ex art. 12 delle "preleggi", appare pacifico che l'ufficiale dello stato civile, innanzi al quale viene concluso l'accordo dei coniugi deve interloquire con gli stessi personalmente. A fronte di tale elemento di chiarezza letterale, ha precisato il Ministero della Giustizia, non può costituire argomento decisivo, come invece invocato dal giudice di merito nel ricordato precedente "decisum", il fatto che la legge sul divorzio preveda (art. 4, comma 7, legge 1.12.1970, n. 898) che i coniugi devono comparire davanti al Presidente del Tribunale personalmente, salvo gravi e comprovati motivi e con l'assistenza del difensore. 5 / 6
In proposito, osserva ancora il ripetuto Dicastero, la possibilità che i coniugi siano rappresentati da un procuratore speciale nel procedimento giudiziale di divorzio, è consentito, appunto, solo ove soccorrano gravi e comprovati motivi. Detta specificazione non è contenuta nella perentoria affermazione del già richiamato articolo 12, comma 3, che non prevede espressamente alcuna alternativa alla comparizione personale innanzi all'ufficiale dello stato civile. D'altra parte, annota il Ministero interpellato, nel procedimento giudiziale di divorzio, la verifica della sussistenza dei gravi e comprovati motivi, è delibata, con la garanzia delle forme giudiziarie, dal Presidente del Tribunale. Una diversa interpretazione, ovvero la possibilità di fare ricorso ad un procuratore speciale nel procedimento di cui trattasi, potrebbe far venir meno, proprio perché operanti in un contesto di degiurisdizionalizzazione, la garanzia della genuinità ed attualità delle dichiarazioni delle parti, ricevute dall'ufficiale dello stato civile, garanzia data proprio dalla prevista comparizione personale delle stesse. Pertanto, in base alle argomentazioni fin qui svolte, deve considerarsi che allo stato della vigente legislazione, non è ammessa la possibilità per i coniugi di farsi rappresentare da un procuratore speciale nel compimento degli atti individuati dall'art. 12 del decreto -legge 12 settembre 2014, n. 132, convertito dalla legge 10 novembre 2014, n. 162. Si pregano le SS.LL. di comunicare, con ogni consentita urgenza, il contenuto della presente circolare ai Sigg. sindaci, ai fini dell'esatta osservanza della normativa in riferimento. 6 / 6