SENTENZA DELLA CORTE (Quinta Sezione) 8 novembre 2012

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a cura del Centro Elettronico di Documentazione della Corte Suprema di Cassazione SOMMARIO

DECRETO-LEGGE 31 agosto 2016, n (GU n. 203 del ) convertito con modificazioni

Transcript:

SENTENZA DELLA CORTE (Quinta Sezione) 8 novembre 2012 «Obbligazione doganale Recupero dei dazi all importazione o all esportazione Contabilizzazione dei dazi Modalità pratiche» Nella causa C-351/11, avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell art. 267 TFUE, dal Rechtbank van eerste aanleg te Antwerpen (Belgio), con decisione 24 giugno 2011, pervenuta in cancelleria il 4 luglio 2011, nel procedimento KGH Belgium NV contro Belgische Staat, LA CORTE (Quinta Sezione), composta dal sig. A. Borg Barthet (relatore), facente funzione di presidente della Quinta Sezione, dai sigg. M. Ilešič e M. Safjan, giudici, avvocato generale: sig.ra E. Sharpston cancelliere: sig. A. Calot Escobar vista la fase scritta del procedimento e in seguito all udienza del 19 settembre 2012, considerate le osservazioni presentate: per la KGH Belgium NV, da E. Gevers e J. Gevers, advocaten; per il governo belga, da M. Jacobs e J.-C. Halleux, in qualità di agenti; per la Commissione europea, da B.-R. Killmann e W. Roels, in qualità di agenti, vista la decisione, adottata dopo aver sentito l avvocato generale, di giudicare la causa senza conclusioni, ha pronunciato la seguente Sentenza 1 La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull interpretazione dell articolo 217 del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce un codice doganale comunitario (GU L 302, pag. 1), come modificato dal regolamento (CE) n. 82/97 del

Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 dicembre 1996 (GU 1997, L 17, pag. 1; in prosieguo: il «codice doganale»). 2 Tale domanda è stata presentata nell'ambito di una controversia tra la KGH Belgium NV (in prosieguo: la «KGH Belgium») e il Belgische Staat, rappresentato dal Federale Overheidsdienst Financiën (Servizio pubblico federale delle Finanze; in prosieguo: lo «SPF Finanze»), in merito al problema se le autorità doganali dipendenti da quest ultimo abbiano validamente contabilizzato un debito doganale ai sensi dell articolo 217, paragrafo 1, del codice doganale. Contesto normativo La normativa dell Unione 3 L articolo 217 del codice doganale recita: «1. Ogni importo di dazi all importazione o di dazi all esportazione risultante da un obbligazione doganale, in seguito denominato importo dei dazi, deve essere calcolato dall autorità doganale non appena disponga degli elementi necessari e da questa iscritto nei registri contabili o in qualsiasi altro supporto che ne faccia le veci (contabilizzazione). Il primo comma non si applica quando: a) sia stato istituito un dazio antidumping o un dazio di compensazione provvisorio; b) l importo dei dazi dovuti a norma di legge sia superiore a quello determinato in base ad una informazione vincolante; c) le disposizioni adottate secondo la procedura del comitato dispensino l autorità doganale dal contabilizzare importi di dazi inferiori ad un dato ammontare. L autorità doganale può non contabilizzare gli importi di dazi che, ai sensi dell articolo 221, paragrafo 3, non possono essere comunicati al debitore in seguito alla scadenza del termine previsto. 2. Le modalità pratiche di contabilizzazione degli importi dei dazi sono stabiliti dagli Stati membri. Queste modalità possono essere diverse a seconda che l autorità doganale, tenuto conto delle condizioni in cui è sorta l obbligazione doganale, sia certa o meno del pagamento dei predetti importi». 4 L articolo 221, paragrafo 1, di detto codice così dispone: «L importo dei dazi deve essere comunicato al debitore secondo modalità appropriate, non appena sia stato contabilizzato». La normativa belga 5 La legge generale sulle dogane e sulle accise, coordinata dal regio decreto del 18 luglio 1977 (Belgisch Staatsblad, 21 settembre 1977, pag. 11425) confermato dalla legge relativa alle dogane e alle accise, del 6 luglio 1978 (Belgisch Staatsblad, 12 agosto 1978, pag. 9013), come modificata, a partire dal 1 gennaio 1994, dalla legge che modifica la legge generale

sulle dogane e sulle accise, del 27 dicembre 1993 (Belgisch Staatsblad, 30 dicembre 1993, pag. 29031; in prosieguo: la «LGDA») al suo articolo 1 così recita: «Ai fini dell applicazione della presente legge si intende per: (...) 6 contabilizzazione: l iscrizione nei registri contabili, o in qualsiasi altro supporto che ne faccia le veci, dell importo dei dazi corrispondente ad un obbligazione doganale; (...)». 6 Ai sensi dell articolo 3 della LGDA: «Le norme relative alla contabilizzazione e alle condizioni di pagamento degli importi da liquidare in forza di un obbligazione doganale sono stabilite nei regolamenti delle Comunità europee». Procedimento principale e questioni pregiudiziali 7 Risulta dalla domanda di pronuncia pregiudiziale che la controversia di cui è investito il giudice del rinvio riguarda il problema se le autorità doganali dipendenti dallo SPF Finanze abbiano validamente contabilizzato, ai sensi dell articolo 217, paragrafo 1, del codice doganale, un dazio doganale a carico della KGH Belgium. 8 La controversia principale, come descritta dal giudice del rinvio, ha per oggetto l annullamento della decisione dell amministratore delle dogane e delle accise, del 19 marzo 2009, nonché della decisione del direttore regionale delle dogane e delle accise di Anversa, del 4 luglio 2008, secondo le quali la KGH Belgium è debitrice di un obbligazione doganale di importo pari a EUR 3 620,52. 9 Il 26 novembre 2009 lo SPF Finanze ha proposto una domanda riconvenzionale diretta a far accertare che la decisione del 4 luglio 2008 era fondata e valida e che i dazi doganali erano definitivamente e incontestabilmente dovuti. 10 Dinanzi al giudice del rinvio, la KGH Belgium ha fatto valere che dall articolo 217, paragrafo 2, del codice doganale risulta che gli Stati membri sono tenuti a stabilire, nelle loro legislazioni interne, le modalità pratiche di realizzazione della contabilizzazione prevista all articolo 217, paragrafo 1, del codice doganale, affinché il debitore possa verificare se le autorità doganali nazionali abbiano effettivamente proceduto alla detta contabilizzazione, mentre, secondo lo SPF Finanze, nessun obbligo di tale natura grava sui detti Stati. 11 La KGH Belgium ritiene altresì che, in mancanza di disposizioni normative in diritto belga, il dazio doganale non abbia potuto essere validamente contabilizzato ai sensi dell articolo 217, paragrafo 1, del codice doganale. 12 Secondo lo SPF Finanze, qualsiasi iscrizione dell obbligazione doganale, su qualsiasi supporto, è sufficiente per costituire una contabilizzazione valida ai sensi dell articolo 217, paragrafo 1, del codice doganale.

13 Lo SPF Finanze sostiene che, anche se lo Stato belga non ha l obbligo di prevedere, nel proprio diritto interno, disposizioni normative che determinano le modalità pratiche di contabilizzazione delle obbligazioni doganali, tuttavia siffatte disposizioni esistono nel diritto belga. 14 Inoltre, secondo il giudice del rinvio, se è vero che è effettivamente richiesta una disposizione normativa di diritto belga che stabilisca le modalità pratiche di contabilizzazione, si pone il problema di sapere se le disposizioni normative belghe esistenti stabiliscano, conformemente all articolo 217, paragrafo 2, del codice doganale, le modalità pratiche di contabilizzazione ai sensi dell articolo 217, paragrafo 1, del codice doganale. 15 Di conseguenza, il Rechtbank van eerste aanleg te Antwerpen ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali: «1) Se l articolo 217, paragrafo 2, del [codice doganale] debba essere interpretato nel senso che gli Stati membri, nello stabilire disposizioni supplementari per la contabilizzazione degli importi dei dazi, possono limitarsi ad adottare nella loro normativa nazionale norme in cui si dispone soltanto che, ai fini dell applicazione di detta normativa nazionale, per contabilizzazione si intende l iscrizione nei libri contabili, o in qualsiasi altro supporto, dell importo di dazi corrispondente ad un obbligazione doganale (ai sensi dell articolo 1, 6, della [LGDA]) e che le norme relative alla contabilizzazione e alle condizioni di pagamento degli importi da liquidare in forza di un obbligazione doganale sono stabilite nei regolamenti delle Comunità europee (ai sensi dell articolo 3 della [LGDA]), oppure se gli Stati membri, in attuazione dell articolo 217, paragrafo 2, del codice doganale, debbano stabilire nella loro normativa nazionale come venga effettuata in concreto la contabilizzazione di cui all articolo 217, paragrafo 1, di tale codice, di modo che il debitore possa accertarsi se la detta contabilizzazione venga effettivamente eseguita dalle autorità doganali. 2) Se l articolo 217, paragrafo 2, del codice doganale debba essere interpretato nel senso che, qualora nella normativa nazionale sia unicamente stabilito che, ai fini dell applicazione di detta normativa nazionale per contabilizzazione si intende l iscrizione nei libri contabili, o in qualsiasi altro supporto, dell importo di dazi corrispondente ad un obbligazione doganale (ai sensi dell articolo 1, 6, della [LGDA]) e che le norme relative alla contabilizzazione e alle condizioni di pagamento degli importi da liquidare in forza di un obbligazione doganale sono stabilite nei regolamenti delle Comunità europee (ai sensi dell articolo 3 della [LGDA]), le autorità doganali possono dichiarare che la registrazione da esse effettuata dell importo dei dazi in una Fiche 1552 B, la registrazione dell importo dei dazi in una banca dati dei debiti PLDA (Paperless Douane en Accijnzen), nonché ogni altra

iscrizione o registrazione, ad opera delle stesse, dell importo dei dazi in qualsiasi supporto possibile valgono come contabilizzazione prevista all articolo 217, paragrafo 1, del codice doganale comunitario. 3) Se l articolo 217 del codice doganale comunitario, nell ipotesi in cui la registrazione ad opera delle autorità doganali dell importo dei dazi in una Fiche 1552 B possa valere come contabilizzazione prevista all articolo 217, paragrafo 1, dello stesso codice, debba essere interpretato nel senso che solo la registrazione dell importo esatto dei dazi inerente ad un obbligazione doganale nella Fiche 1552 B vale come contabilizzazione ai sensi dell articolo 217, paragrafo 1, di tale codice». Sulla ricevibilità della domanda di pronuncia pregiudiziale 16 Nelle sue osservazioni scritte il governo belga sostiene che le questioni proposte sfuggono in una certa misura alla competenza della Corte. Infatti, con la formulazione impiegata dal giudice del rinvio, tali questioni indurrebbero la Corte a pronunciarsi sulla compatibilità di talune disposizioni nazionali con l articolo 217, paragrafo 2, del codice doganale. Orbene, la Corte non sarebbe competente a pronunciarsi sulla compatibilità del diritto nazionale di uno Stato membro con il diritto dell Unione. 17 A tale riguardo, occorre ricordare che, conformemente ad una giurisprudenza costante, benché non spetti alla Corte pronunciarsi, nell ambito di un procedimento ex articolo 267 TFUE, sulla compatibilità di norme di diritto interno con il diritto dell Unione né interpretare disposizioni legislative o regolamentari nazionali, essa, tuttavia, è competente a fornire al giudice del rinvio tutti gli elementi interpretativi attinenti al diritto dell Unione che gli consentano di pronunciarsi su tale compatibilità per la definizione della causa sottoposta alla sua cognizione (v., in particolare, sentenze del 15 dicembre 1993, Hünermund e a., C-292/92, Racc. pag. I-6787, punto 8; du 6 marzo 2007, Placanica e a., C-338/04, C-359/04 e C-360/04, Racc. pag. I-1891, punto 36, nonché del 10 novembre 2011, Foggia SGPS, C-126/10, non ancora pubblicata nella Raccolta, punto 29). 18 Nella fattispecie, alla luce del tenore letterale di dette questioni, occorre considerare che esse contengono una domanda di interpretazione dell articolo 217, paragrafo 2, del codice doganale diretta a consentire al giudice del rinvio di determinare le modalità pratiche della contabilizzazione degli importi dei dazi, la natura del supporto richiesto nonché la questione se possa essere contabilizzata la sola iscrizione dell importo esatto dei dazi doganali. 19 Ne consegue che la domanda di pronuncia pregiudiziale dev essere dichiarata ricevibile. Sulle questioni pregiudiziali 20 Con le sue tre questioni, che occorre esaminare congiuntamente, il giudice del rinvio chiede sostanzialmente se l articolo 217, paragrafo 2, del codice doganale debba essere interpretato nel senso che obbliga uno Stato membro a definire nella sua normativa interna le modalità pratiche di realizzazione della contabilizzazione degli importi di dazi risultanti da un obbligazione doganale, che esige un supporto specifico per tale contabilizzazione e che può essere contabilizzata la sola iscrizione dell importo esatto di dazi. 21 Occorre rammentare che dall articolo 217, paragrafo 1, primo comma, del codice doganale emerge che la contabilizzazione consiste nell iscrizione da parte dell autorità doganale

dell importo dei dazi all importazione o dei dazi all esportazione, risultante da un obbligazione doganale, nei registri contabili o in qualsiasi altro supporto che ne faccia le veci (sentenza del 16 luglio 2009, Distillerie Smeets Hasselt e a., C-126/08, Racc. pag. I-6809, punto 22). 22 Va altresì rilevato che, conformemente all articolo 217, paragrafo 2, del detto codice, spetta agli Stati membri stabilire le modalità pratiche della citata contabilizzazione, che possono essere diverse a seconda che l autorità doganale, tenuto conto delle condizioni in cui è sorta l obbligazione doganale, sia certa o meno del pagamento dell importo dei dazi derivante dalla detta obbligazione. 23 Quindi, dal momento che l articolo 217 del codice doganale non prescrive modalità pratiche per la «contabilizzazione» ai sensi della citata disposizione né, pertanto, requisiti minimi di ordine tecnico o formale, detta contabilizzazione deve essere effettuata in maniera tale da assicurare che l autorità doganale competente iscriva l importo esatto dei dazi all importazione o dei dazi all esportazione risultante da un obbligazione doganale nei registri contabili o in qualsiasi altro supporto che ne faccia le veci, per consentire in particolare che la contabilizzazione degli importi interessati sia effettuata con certezza anche nei confronti del debitore (sentenza del 28 gennaio 2010, Direct Parcel Distribution Belgium, C-264/08, Racc. pag. I-731, punto 23). 24 Di conseguenza, gli Stati membri non sono tenuti a definire nella loro normativa nazionale le modalità pratiche di realizzazione della contabilizzazione dei dazi doganali, essendo sufficienti a tal fine misure interne all amministrazione doganale. 25 Inoltre, per quanto attiene alla caratteristica del supporto richiesto, la Corte ha già dichiarato che, vista la discrezionalità loro conferita dall articolo 217, paragrafo 2, del codice doganale, deve ritenersi che gli Stati membri siano legittimati a stabilire che la contabilizzazione dell importo dei dazi, risultante da un obbligazione doganale, si realizzi tramite l iscrizione di tale importo nel verbale emesso dall autorità doganale competente all accertamento di un infrazione della vigente normativa doganale (sentenze citate Distillerie Smeets Hasselt e a., punto 25, nonché Direct Parcel Distribution Belgium, punto 24). 26 Infatti, l articolo 217, paragrafo 2, del codice doganale non prevede alcun obbligo di ricorrere, per quanto riguarda i supporti, ai registri contabili, in quanto può essere sufficiente un supporto cartaceo o un supporto elettronico, a condizione che vi sia iscritto l importo esatto dei dazi doganali. 27 In effetti, per quanto attiene all iscrizione dell importo esatto dei dazi doganali da contabilizzare, si è ricordato, al punto 23 della presente sentenza, che la contabilizzazione deve essere effettuata in maniera tale da assicurare che l autorità doganale competente iscriva l importo esatto dei dazi all importazione o dei dazi all esportazione risultante da un obbligazione doganale nei registri contabili o in qualsiasi altro supporto che ne faccia le veci. 28 Se, tuttavia, tale importo è inesatto, neanche l importo comunicato è valido. Detto importo può tuttavia essere rettificato nei registri contabili da parte delle autorità doganali che procederanno ad una nuova comunicazione al debitore. 29 Infatti, conformemente all articolo 221, paragrafo 1, del codice doganale, la comunicazione dell importo dei dazi da recuperare deve essere stata preceduta dalla contabilizzazione di

detto importo da parte dell autorità doganale dello Stato membro interessato e detto importo, ove non sia stato oggetto di una contabilizzazione in conformità dell articolo 217, paragrafo 1, del codice doganale, non può essere recuperato da tale autorità, la quale tuttavia conserva la facoltà di procedere ad una nuova comunicazione del medesimo importo, nel rispetto delle condizioni previste dall articolo 221, paragrafo 1, del codice doganale e delle norme sulla prescrizione in vigore alla data in cui l obbligazione doganale è sorta (v., in particolare, ordinanza del 9 luglio 2008, Gerlach & Co., C-477/07, punto 30, nonché sentenza Direct Parcel Distribution Belgium, cit., punto 39). 30 Di conseguenza, alla luce di quanto precede, occorre rispondere alle questioni proposte che l articolo 217, paragrafo 2, del codice doganale deve essere interpretato nel senso che tale articolo, poiché non prescrive modalità pratiche della contabilizzazione ai sensi di tale disposizione, lascia agli Stati membri il compito di determinare le modalità pratiche ai fini della contabilizzazione degli importi di dazi derivanti da un obbligazione doganale, senza che essi abbiano l obbligo di definire nella propria normativa nazionale le modalità di realizzazione di tale contabilizzazione, la quale deve essere effettuata in maniera tale da assicurare che l autorità doganale competente iscriva l importo esatto dei dazi all importazione o dei dazi all esportazione risultante da un obbligazione doganale nei registri contabili o in qualsiasi altro supporto che ne faccia le veci, al fine di consentire, in particolare, che la contabilizzazione degli importi di cui trattasi sia stabilita con certezza, anche nei confronti del debitore. Sulle spese 31 Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione. Per questi motivi, la Corte (Quinta Sezione) dichiara: L articolo 217, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce un codice doganale comunitario, come modificato dal regolamento (CE) n. 82/97 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 dicembre 1996, deve essere interpretato nel senso che tale articolo, poiché non prescrive modalità pratiche della contabilizzazione ai sensi di tale disposizione, lascia agli Stati membri il compito di determinare le modalità pratiche ai fini della contabilizzazione degli importi di dazi derivanti da un obbligazione doganale, senza che essi abbiano l obbligo di definire nella propria normativa nazionale le modalità di realizzazione di tale contabilizzazione, la quale deve essere effettuata in maniera tale da assicurare che l autorità doganale competente iscriva l importo esatto dei dazi all importazione o dei dazi all esportazione risultante da un obbligazione doganale nei registri contabili o in qualsiasi altro supporto che ne faccia le veci, al fine di consentire, in particolare, che la contabilizzazione degli importi di cui trattasi sia stabilita con certezza, anche nei confronti del debitore.