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Nato da parto anonimo: sulle modalità di accesso alle origini Corte App. Salerno, decreto 7-8 febbraio 2017 (Pres. De Filippis, Est. Colucci) Figlio nato da parto anonimo Diritto a conoscere le proprie origini Sussistenza Previa verifica della persistenza nella madre della volontà di conservare l anonimato Necessità Modalità di attuazione del provvedimento che riconosce il diritto In tema di parto anonimo, per effetto della sentenza delle Corte costituzionale n. 278 del 2013, ancorché il legislatore non abbia ancora introdotto la disciplina procedimentale attuativa, sussiste la possibilità per il giudice, su richiesta del figlio desideroso di conoscere le proprie origini e di accedere alla propria storia parentale di interpellare la madre che abbia dichiarato alla nascita di non voler essere nominata, ai fini di una eventuale revoca di tale dichiarazione, e ciò con modalità procedimentali, tratte dal quadro normativo e dal principio somministrato dalla Corte stessa, idonee ad assicurare la massima riservatezza ed il massimo rispetto della dignità della donna, fermo restando che il diritto del figlio trova un limite insuperabile allorché la dichiarazione iniziale per l anonimato non sia rimossa in seguito all interpello e persista il diniego della madre di svelare la propria identità (La Corte di Appello di Salerno si conforma ai principi enunciati dalle Sezioni Unite, con sentenza n. 1946 del 25 gennaio 2017, disponendo, nel caso di specie, che la Stazione dei Carabinieri territorialmente competente provveda, con facoltà di subdelega, agli opportuni adempimenti) (Massima a cura di Giuseppe Buffone Riproduzione riservata) OSSERVA La ricorrente ha proposto reclamo avverso il decreto del Tribunale per i Minorenni di Salerno che ha dichiarato la inammissibilità della domanda proposta da XXX. Quest ultima aveva, peraltro, già in precedenza proposto istanza, depositata in data 00/00/2016, con la quale la medesima XXX, nata PPP, ha chiesto di accedere alla conoscenza delle sue origini biologiche e, in particolare, dell identità dei suoi genitori biologici, deducendo di essere stata adottata da XX (nato il 00/00/0000, deceduto) e da YY (nata il 00/00/0000, deceduta), in forza di decreto della Corte di Appello di Y Sez. Minorenni datato 00/00/0000. All udienza del 00/00/2017 la difesa della reclamante ha concluso per l accoglimento del reclamo; la Procura Generale della Repubblica ha, altresì, chiesto l accoglimento del reclamo. Riproduzione riservata 1

Il Tribunale per i Minorenni con precedente decreto depositato in data 00/00/2016, d altra parte, aveva dichiarato non luogo a provvedere sull istanza proposta dalla XXX, affermando, in particolare, che, pur essendo stato affermato il principio per cui l adottato nato da parto anonimo gode del diritto di conoscere la sua origine, con il limite dell accertata persistenza della volontà a suo tempo espressa (in tal senso) dalla madre biologica, tuttavia non si riscontrava la possibilità di ricavare la regola da applicare in concreto, attraverso una soluzione giurisprudenziale, quanto al procedimento da adottare per dare attuazione al diritto della XXX. Il Tribunale per i Minorenni affermava, quindi, che la sentenza n. 278 del 18/11/2013 della Corte Costituzionale era una «sentenza additiva di principio meramente dichiarativa e non autoapplicativa». A fronte di questa decisione, la Corte di Appello, in sede di reclamo, accoglieva il reclamo stesso e, per l effetto, riconosceva il diritto di XXX a che il Tribunale per i Minorenni di Salerno, in persona del Presidente, o di un Giudice da lui delegato, interpellasse, con ogni cautela necessaria a garantire e assicurare la massima riservatezza, la madre biologica di XXX in ordine alla volontà di mantenere ferma la dichiarazione di anonimato resa alla nascita o di revocarla. Ciò si rendeva necessario, atteso che il Tribunale per i Minorenni non aveva provveduto in alcun modo (né con rigetto, né con accoglimento, né con declaratoria di inammissibilità) sull istanza della XXX, dichiarando «allo stato, non luogo a provvedere sull istanza proposta da XXX». Con il decreto depositato in data 00/00/2016, ora oggetto di reclamo, il Tribunale per i Minorenni ha dichiarata la inammissibilità della domanda di XXX, proposta con istanza del 00/00/2016. Va, a questo punto, osservato quanto segue. Con l atto di reclamo datato 00/00/2016 la reclamante ha formulato le seguenti conclusioni: «Voglia l adita Corte di Appello di Salerno rigettata ogni diversa istanza e con la massima urgenza così riformare il Decreto cron. n. 0000/2016 del 00 00 provvedere: 2016 depositato in Cancelleria in data 00 00 2016 e comunicato a mezzo pec in data 00 00 2016 emesso dal Tribunale per i Minorenni di Salerno, Volontaria Giurisdizione, in Camera di Consiglio, nella parte in cui il Tribunale per i Minorenni di Salerno, in persona del Presidente, o di un Giudice da lui delegato interpelli con ogni cautela necessaria a garantire e assicurare la massima riservatezza, la madre biologica di XXX in ordine alla volontà di mantenere ferma la dichiarazione di anonimato resa alla nascita di revocarla, previo espletamento degli opportuni accertamenti dare per tutto quanto innanzi esposto e, per l effetto, attuazione al diritto della sig.ra XXX, procedendo all interpello - con ogni cautela necessaria a garantire e assicurare la massi-ma riservatezza - la madre biologica dell odierna reclamante in ordine alla volontà di mantenere ferma la dichiarazione di anonimato resa alla nascita di revocarla, previo espletamento degli opportuni accertamenti». Va, innanzi tutto, evidenziato che la Corte Costituzionale con la sentenza n. 278 del 9/10/2013 ha affermato che è costituzionalmente illegittimo, Riproduzione riservata 2

per violazione degli artt. 2 e 3 Cost., l art. 28, comma 7, della legge 4 maggio 1983, n. 184, come sostituito dall art. 177, comma 2, del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, nella parte in cui non prevede (attraverso un procedimento, stabilito dalla legge, che assicuri la massima riservatezza) la possibilità per il giudice di interpellare la madre (che abbia dichiarato di non voler essere nominata ai sensi dell art. 30, comma 1, del d.p.r. 3 novembre 2000, n. 396) sulla richiesta del figlio, ai fini di una eventuale revoca di tale dichiarazione; la Corte Costituzionale ha, quindi, precisato che va riaffermato il nucleo fondante della scelta adottata nella sentenza n. 425 del 2005, volto a preservare i valori di primario risalto, quali la salvaguardia della vita e della salute, essendo questi, in definitiva, i beni di primario rilievo presenti sullo sfondo di una scelta di sistema improntata nel senso di favorire, per sé stessa, la genitorialità naturale, ma che, in questa prospettiva, anche il diritto del figlio a conoscere le proprie origini (e ad accedere alla propria storia parentale) costituisce un elemento significativo nel sistema costituzionale di tutela della persona, come pure riconosciuto in varie pronunce della Corte europea dei diritti dell uomo; la Corte Costituzionale ha, peraltro, puntualizzato che il relativo bisogno di conoscenza rappresenta uno di quegli aspetti della personalità che possono condizionare l intimo atteggiamento e la stessa vita di relazione di una persona in quanto tale, ma ha anche affermato che, in questa situazione, tuttavia, la disciplina all esame della Corte è censurabile per la sua eccessiva rigidità, e che il vulnus è, dunque, rappresentato dalla irreversibilità del segreto, la quale, per quel che si è detto, si pone in contrasto con gli artt. 2 e 3 Cost., e deve conseguentemente essere rimossa; la Corte Costituzionale, poi, ritenendo assorbiti i motivi di censura formulati in riferimento agli ulteriori parametri, ha affermato che sarà compito del legislatore introdurre apposite disposizioni volte a consentire la verifica della perdurante attualità della scelta della madre naturale di non voler essere nominata e, nello stesso tempo, a cautelare in termini rigorosi il suo diritto all anonimato, secondo scelte procedimentali che circoscrivano adeguatamente le modalità di accesso, anche da parte degli uffici competenti, ai dati di tipo identificativo, agli effetti della verifica di cui innanzi si è detto. In precedenza era stata pronunziata, in data 25/9/2012, dalla CORTE EUROPEA DEI DIRITI DELL UOMO - SECONDA SEZIONE, nella causa GODELLI c. ITALIA (Ricorso n. 33783/09) una sentenza che aveva condannato l Italia per la violazione dell art. 8 della Convenzione, il quale recita quanto segue: «1. Ogni persona ha diritto al rispetto della propria vita privata e familiare, del proprio domicilio e della propria corrispondenza. 2. Non può esservi ingerenza di una autorità pubblica nell esercizio di tale diritto a meno che tale ingerenza sia prevista dalla legge e costituisca una misura che, in una società democratica, è necessaria alla sicurezza nazionale, alla pubblica sicurezza, al benessere economico del paese, alla difesa dell ordine e alla prevenzione dei reati, alla protezione della salute e della morale, o alla protezione dei diritti e delle libertà altrui.». Nel giudizio dinanzi alla C.E.D.U. la ricorrente Godelli aveva affermato che ella era stata partorita in data 28 marzo 1943 da una donna che non aveva consentito consente di essere nominata ha partorito una bambina, che essa ricorrente era stata dapprima sistemata in un orfanotrofio, era, poi, stata, affidata alla famiglia Godelli, e, infine, Riproduzione riservata 3

all età di 6 anni, con una decisione del giudice tutelare di Trieste del 10 ottobre 1949, era stata oggetto di affiliazione da parte dei coniugi Godelli. La Corte E.D.U. ha, quindi, osservato che, a differenza del sistema francese esaminato nella sentenza Odièvre, la normativa italiana non tenta di mantenere alcun equilibrio tra i diritti e gli interessi concorrenti in causa e che, in assenza di meccanismi destinati a bilanciare il diritto della ricorrente a conoscere le proprie origini con i diritti e gli interessi della madre a mantenere l anonimato, viene inevitabilmente data una preferenza incondizionata a questi ultimi. La Corte E.D.U. ha, peraltro, evidenziato che nella sentenza Odièvre la Corte osserva che la nuova legge del 22 gennaio 2002 aumenta la possibilità di revocare il segreto dell identità e agevola la ricerca delle origini biologiche grazie alla creazione di un Consiglio nazionale per l accesso alle origini personali e che tale legge, di immediata applicazione, permette ormai alle persone interessate di chiedere la reversibilità del segreto dell identità della madre, a condizione che quest ultima vi acconsenta, nonché di avere accesso a informazioni non identificative, mentre in Italia, il progetto di legge di riforma della legge n. 184/1983 è a tutt oggi all esame del Parlamento dal 2008. La Corte E.D.U., ha, pertanto, affermato che, nel caso Godelli, se la madre biologica ha deciso di mantenere l anonimato, la normativa italiana non dà alcuna possibilità al figlio adottivo e non riconosciuto alla nascita di chiedere l accesso ad informazioni non identificative sulle sue origini o la reversibilità del segreto. La Corte E.D.U. ha, quindi, affermato che, in queste condizioni, l Italia non ha cercato di stabilire un equilibrio e una proporzionalità tra gli interessi delle parti in causa e ha, dunque, oltrepassato il margine di discrezionalità che le è stato accordato, con conseguente violazione dell articolo 8 della Convenzione. La suddetta sentenza della Corte Costituzionale con la sentenza n. 278 del 9/10/2013 ha, quindi, dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione degli artt. 2 e 3 Cost., l art. 28, comma 7, della legge 4 maggio 1983, n. 184, come sostituito dall art. 177, comma 2, del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, nella parte in cui non prevede (attraverso un procedimento, stabilito dalla legge, che assicuri la massima riservatezza) la possibilità per il giudice di interpellare la madre (che abbia dichiarato di non voler essere nominata ai sensi dell art. 30, comma 1, del d.p.r. 3 novembre 2000, n. 396) sulla richiesta del figlio, ai fini di una eventuale revoca di tale dichiarazione. La Corte Costituzionale ha, peraltro, anche citato, in motivazione, la sentenza Godelli. Non risultando ancora emanata una normativa procedimentale del tipo di quella indicata dalla Corte Costituzionale, taluni giudici di merito hanno ritenuto di poter supplire a tale carenza dando immediata e diretta attuazione al diritto del figlio adottato di ottenere l interpello della madre al fine di accertare se essa intenda mantenere ferma la volontà di non essere nominata, oppure se essa intenda revocare la precedente dichiarazione. In particolare, la Corte di Appello di Catania, con decreto del 5/12/2014, ha affermato che il giudice minorile, su istanza del figlio maggiorenne di una donna che, alla nascita, aveva dichiarato di non voler essere nominata e che quindi è stato adottato da terzi, può procedere Riproduzione riservata 4

all interpello della stessa, con la opportuna riservatezza, per verificare se ella intenda tenere ferma o meno la originaria dichiarazione, ancorché il legislatore non abbia ancora introdotto la disciplina di dettaglio, imposta in materia da Corte cost. 22 novembre 2013, n. 278 (la corte ha altresì precisato che il procedimento si svolge con il rito camerale e che all interpello deve procedere il presidente del tribunale per i minorenni ovvero un magistrato dallo stesso designato). In senso analogo si è espresso, con decisione del 5/3/2015, il Tribunale per i Minorenni di Trieste il quale ha affermato che, in ordine alle modalità di identificazione della madre biologica e di raccolta del suo eventuale consenso, sussiste per il Tribunale l obbligo di provvedere a tale identificazione, al fine di consentire alla madre biologica di essere messa al corrente del ricorso e di eventualmente esercitare la sua facoltà di rimuovere il segreto sulla propria identità che aveva inteso apporre successivamente al parto. La Corte catanese ha, in particolare, evidenziato che la sentenza n. 278/2013 della Corte Cost. è una sentenza additiva di principio e individua il punto di equilibrio fra i contrapposti interessi (della madre e del figlio), in conformità alla sentenza Godelli della Corte E.D.U., nella reversibilità dell anonimato e soprattutto nel riconoscimento, in favore dell adottato, del potere di dare impulso a una procedura che, anche se con le dovute cautele, consenta di verificare se persiste ancora la volontà (della madre) di mantenere l anonimato, ovvero se la donna, anche valutando il desiderio del figlio di conoscere le proprie origini, non muti la propria volontà al riguardo. Da ciò si è tratta la conseguenza che non può oggi dubitarsi che esista nel nostro ordinamento, sia in ragione del disposto dell art. 8 della Convenzione E.D.U. (dato che la norma convenzionale vive nell interpretazione che della stessa è data dalla Corte di Strasburgo), anche con riguardo alla sentenza Godelli, sia in virtù della pronunzia additiva di principio resa dalla Corte Costituzionale, il diritto dell adottato nato da parto anonimo a conoscere le proprie origini, con il limite della accertata persistenza della volontà della madre di mantenere il segreto. Tale diritto andrà esercitato mediante l impulso che l adottato può dare alla procedura di interpello della madre. Si deve, d altra parte, evidenziare che la Corte Costituzionale, con la sentenza n. 278 del 2013, ha affermato, in motivazione, che «Sarà compito del legislatore introdurre apposite disposizioni volte a consentire la verifica della perdurante attualità della scelta della madre naturale di non voler essere nominata e, nello stesso tempo, a cautelare in termini rigorosi il suo diritto all anonimato, secondo scelte procedimentali che circoscrivano adeguatamente le modalità di accesso, anche da parte degli uffici competenti, ai dati di tipo identificativo, agli effetti della verifica» in questione. La Corte Costituzionale, quindi, ha soltanto auspicato un intervento del legislatore, al fine di predisporre un apposito procedimento. Ciò non preclude, peraltro, la possibilità di utilizzare gli strumenti procedimentali esistenti che la Corte di Appello di Catania, nel predetto decreto del 5/12/2014 ha individuato nel procedimento camerale. In tale decreto, inoltre, è precisato, in maniera condivisibile, che il procedimento regolato dal rito camerale, in difetto di norma speciale emanata ad hoc dal Riproduzione riservata 5

legislatore, deve essere applicato anche alle istanze formulate ai sensi del comma 7 dell art. 28 della legge 184/1983 nel testo vigente dopo la sentenza additiva della Corte Costituzionale. La stessa Corte Costituzionale, d altra parte, ha evidenziato, nella sentenza n. 278/2013, quanto segue: «6.- La disciplina all esame è, dunque, censurabile per la sua eccessiva rigidità. Ciò, d'altra parte, risulta sulla base degli stessi rilievi, in sostanza, formulati dalla Corte EDU nella richiamata "sentenza Godelli". In essa - come accennato e nei termini di seguito precisati - si è stigmatizzato che la normativa italiana non darebbe <<alcuna possibilità al figlio adottivo e non riconosciuto alla nascita di chiedere l accesso ad informazioni non identificative sulle sue origini o la reversibilità del segreto>>, a differenza di quanto, invece, previsto nel sistema francese, scrutinato, in parte qua, nella sentenza 13 febbraio 2003, nel "caso Odievre". Ora, è agevole osservare, quanto al primo rilievo, che il già citato art. 93 del d.lgs. n. 196 del 2003 prevede espressamente, al comma 3, la comunicabilità, in ogni tempo (e nel termine di cento anni fissato per il segreto), delle informazioni "non identificative" ricavabili dal certificato di assistenza al parto o dalla cartella clinica, tuttavia ancorandola soltanto all osservanza, ai fini della tutela della riservatezza della madre, delle relative <<opportune cautele per evitare che quest'ultima sia identificabile>>. Resta evidente che l apparente, quanto significativa, genericità, o elasticità, della formula <<opportune cautele>> sconta l ovvia - e sia pure non insormontabile - difficoltà di determinare con esattezza astratte regole dirette a soddisfare esigenze di segretezza variabili in ragione delle singole situazioni concrete. Altrettanto evidente che debba, inoltre, essere assicurata la tutela del diritto alla salute del figlio, anche in relazione alle più moderne tecniche diagnostiche basate su ricerche di tipo genetico. Il vulnus è, dunque, rappresentato dalla irreversibilità del segreto. La quale, risultando, per le ragioni anzidette, in contrasto con gli artt. 2 e 3 Cost., deve conseguentemente essere rimossa». Si deve, peraltro, porre in luce che l art. 93 del D.Lgs. n. 196 del 2003 prevede quanto segue: «Art. 93 (Certificato di assistenza al parto) 1. Ai fini della dichiarazione di nascita il certificato di assistenza al parto è sempre sostituito da una semplice attestazione contenente i soli dati richiesti nei registri di nascita. Si osservano, altresì, le disposizioni dell articolo 109. 2. Il certificato di assistenza al parto o la cartella clinica, ove comprensivi dei dati personali che rendono identificabile la madre che abbia dichiarato di non voler essere nominata avvalendosi della facoltà di cui all articolo 30, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396, possono essere rilasciati in copia integrale a chi vi abbia interesse, in conformità alla legge, decorsi cento anni dalla formazione del documento. 3. Durante il periodo di cui al comma 2 la richiesta di accesso al certificato o alla cartella può essere accolta relativamente ai dati relativi alla madre che abbia dichiarato di non voler essere nominata, osservando le opportune cautele per evitare che quest ultima sia identificabile». Risulta evidente che, alla luce delle pronunzie più sopra richiamate e della normativa appena riportata, già esiste la previsione normativa della possibilità che il certificato di assistenza al parto o la cartella clinica Riproduzione riservata 6

(qualora siano comprensivi dei dati personali che rendono identificabile la madre che abbia dichiarato di non voler essere nominata avvalendosi della facoltà di cui all articolo 30, comma 1, del D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396), siano rilasciati in copia integrale a chi vi abbia interesse decorsi cento anni dalla formazione del documento, e che, durante questo periodo la richiesta di accesso al certificato o alla cartella possa essere accolta relativamente ai dati concernenti la madre che abbia dichiarato di non voler essere nominata, con l osservanza delle opportune cautele per evitare che quest ultima sia identificabile. La cassazione ha, inoltre, affermato, in maniera senz altro condivisibile, che, in tema di parto anonimo, per effetto della sentenza della Corte cost. n. 278 del 2013, ancorché il legislatore non abbia ancora introdotto la disciplina procedimentale attuativa, sussiste la possibilità per il giudice, su richiesta del figlio desideroso di conoscere le proprie origini e di accedere alla propria storia parentale, di interpellare la madre che abbia dichiarato alla nascita di non voler essere nominata, ai fini di una eventuale revoca di tale dichiarazione, e ciò con modalità procedimentali, tratte dal quadro normativo e dal principio somministrato dalla Corte suddetta, idonee ad assicurare la massima riservatezza ed il più assoluto rispetto della dignità della donna, fermo restando che il diritto del figlio trova un limite insuperabile allorché la dichiarazione iniziale per l anonimato non sia rimossa in seguito all interpello e persista il diniego della madre di svelare la propria identità [cfr. Cass. civ., Sez. U, sentenza n. 1946 del 25/1/2017]. Il reclamo va, quindi, accolto e va data concreta attuazione al diritto della XXX. In ordine all attuazione del diritto della reclamante va disposto che la Stazione dei Carabinieri territorialmente provveda agli adempimenti specificati in dispositivo. Nulla va disposto in ordine alle spese, trattandosi di provvedimento che non è teso a risolvere un conflitto tra contrapposti interessi. Va, peraltro, fissata una nuova udienza per il prosieguo del procedimento. P. Q. M. La Corte di Appello di Salerno, disattesa o assorbita ogni diversa istanza, domanda, richiesta o eccezione, così provvede: 1. accoglie il reclamo; 2. in ordine all attuazione del diritto della reclamante XXX, dispone che la Stazione dei Carabinieri territorialmente competente per l indirizzo di.,,, provveda, entro il termine del, a quanto qui di seguito precisato, con facoltà di subdelega: A) provveda, con la massima riservatezza, ad acquisire presso l Archivio NNN, sito in. www n. 00, 00000 LLL, tutte le notizie utili per la individuazione della identità della madre naturale di PPP (ora XXX), nata a LLL in data 00/00/0000, alle ore 00 e 00 minuti, presso l Istituto appena indicato, anche mediante estrazione di Riproduzione riservata 7

copia della documentazione all uopo occorrente; B) provveda, con la massima riservatezza, ad acquisire tutte le notizie utili per la individuazione del luogo in cui attualmente vive la madre naturale di PPP (ora XXX), nata a LLL in data 00/00/0000, oppure per la individuazione della data dell eventuale decesso della madre stessa; C) provveda, con la massima riservatezza, alla trasmissione a questa Corte di Appello di tutta la documentazione e di tutte le notizie in tal modo acquisite; D) provveda, con la massima riservatezza, a interpellare la madre naturale di PPP (ora XXX), nata a LLL in data 00/00/0000, qualora vivente, in ordine alla seguente circostanza: «se intenda revocare la dichiarazione di non voler essere nominata quale madre di PPP (ora XXX), oppure se intenda tenere ferma tale dichiarazione continuando a mantenere l anonimato sul punto»; E) provveda, con la massima riservatezza, a comunicare a questa Corte di Appello l esito dell interpello; 3. la Corte di Appello evidenzia che tutti i soggetti che interverranno, a qualsiasi titolo, nella trattazione della presente vicenda processuale dovranno mantenere il più assoluto riserbo in ordine alle notizie relative alla individuazione della madre naturale di PPP (ora XXX), nata a LLL in data 00/00/0000, al fine di evitare che sia le parti del procedimento, sia estranei al procedimento vengano a conoscenza di tali notizie; 4. nulla per le spese; 5. fissa per il prosieguo l udienza del.; 6. la Corte manda la Cancelleria per le comunicazioni e per gli adempimenti di competenza, evidenziando che nella trattazione della presente vicenda processuale andrà mantenuto il più assoluto riserbo in ordine alle notizie relative alla individuazione della madre naturale di PPP (ora XXX), nata a LLL in data 00/00/0000, al fine di evitare che sia le parti del procedimento, sia estranei al procedimento vengano a conoscenza di tali notizie. Riproduzione riservata 8