Ordinanza sull ammissione, il soggiorno e l attività lucrativa (OASA)

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sull ammissione, il soggiorno e l attività lucrativa (OASA) Modifica del [data] L ordinanza del 24 ottobre 2007 1 sull ammissione, il soggiorno e l attività lucrativa è modificata come segue: Sostituzione di un espressione n tutta l ordinanza l espressione «autorità degli stranieri» è sostituita dall espressione «autorità di migrazione», con i necessari adeguamenti grammaticali. Titolo prima dell art. 23 Sezione 2 Formazione e formazione continua Art. 23, titolo, cpv. 1, periodo introduttivo, 2 e 3 Condizioni per la formazione e la formazione continua (art. 27 LStr) 1 L esistenza dei mezzi finanziari necessari per una formazione o una formazione continua può in particolare essere comprovata mediante: 2 Le condizioni personali (art. 27 cpv. 1 lett. d LStr) sono in particolare adempite se non vi sono precedenti soggiorni e procedure di domanda oppure altre circostanze che lascino presagire che la prevista formazione o formazione continua serva esclusivamente a eludere le disposizioni in materia di ammissione e di soggiorno degli stranieri. 3 corsi di formazione o di formazione continua sono autorizzati di regola per una durata massima di otto anni. Sono possibili deroghe per corsi di formazione o di formazione continua mirati. Art. 24 cpv. 1 a 3 1 Le scuole che offrono corsi di formazione o di formazione continua per stranieri devono garantire una formazione o una formazione continua confacenti e il rispetto del programma d insegnamento. Le competenti autorità possono limitare a scuole riconosciute l ammissione in vista di una formazione o di una formazione continua. 2 l programma d insegnamento e la durata della formazione o della formazione continua devono essere stabiliti. 3 La direzione della scuola deve confermare che il candidato possiede la formazione e le conoscenze linguistiche necessarie per seguire la formazione o la formazione continua prevista. Art. 25 cpv. 4 4 mezzi finanziari sono considerati sufficienti se superano l importo che autorizzerebbe un richiedente svizzero e se del caso i suoi familiari a percepire le prestazioni complementari giusta la legge federale del 6 ottobre 2006 sulle prestazioni complementari all assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l invalidità (LPC) 2. 1 RS 142.201 2 RS 831.30

Art. 38, titolo, periodo introduttivo Formazione e formazione continua con attività accessoria (art. 30 cpv. 1 lett. g LStr) Lo straniero che assolve una formazione o una formazione continua presso un università o una scuola universitaria professionale in Svizzera può essere autorizzato al più presto dopo sei mesi dall inizio della formazione a esercitare un attività accessoria se: Art. 50, periodo introduttivo Lo straniero che ha soggiornato provvisoriamente all estero per conto del suo datore di lavoro o allo scopo di seguire una formazione continua per una durata massima di quattro anni può ottenere un permesso di dimora se: Art. 56 cpv. 3 3 Uno straniero può ottenere una sola volta il permesso di soggiorno di breve durata per una formazione o una formazione continua (art. 23 e 24), per un soggiorno come impiegato alla pari (art. 48) oppure come praticante (art. 42). Sono ammesse deroghe in singoli casi motivati. Art. 82 cpv. 6 bis 8 6 bis Allo scopo di accertare le condizioni di soggiorno, gli organi incaricati di stabilire e versare le prestazioni complementari comunicano alle autorità di migrazione i dati riguardanti il versamento delle seguenti prestazioni complementari secondo l articolo 3 capoverso 1 LPC 3 ai cittadini stranieri: a. prestazione complementare annua; b. rimborso di spese di malattia e d invalidità di cui all articolo 14 capoverso 6 LPC 4, se i rimborsi complessivi superano i 6 000 franchi per anno civile. 6 ter Conformemente al capoverso 6 bis occorre comunicare cognome, nome, data di nascita, cittadinanza e indirizzo dei cittadini stranieri nonché l importo della prestazione complementare. La notifica va effettuata entro 20 giorni: a. dal primo versamento mensile della prestazione complementare annua; b. dal superamento dell importo totale del rimborso delle spese di malattia e d invalidità di cui al capoverso 6 bis lettera b. 7 capoversi 6 6 ter non si applicano se gli interessati possiedono un permesso di domicilio o sono stati ammessi provvisoriamente in Svizzera. 8 Ove, in base ai dati ottenuti in applicazione del capoverso 6 bis, l autorità cantonale di migrazione disponga la mancata proroga o la revoca di un permesso di soggiorno di breve durata o di un permesso di dimora, lo comunica entro 20 giorni dal passaggio in giudicato della decisione agli organi incaricati di stabilire e versare le prestazioni complementari. Art. 91b Disposizione transitoria della modifica del Soggiacciono parimenti all obbligo di comunicare conformemente all articolo 82 capoverso 6 bis le prestazioni complementari di cui all articolo 3 capoverso 2 lettera a LPC 5 concesse prima dell entrata in vigore della presente modifica di ordinanza che continuano a essere versate. La comunicazione dev essere effettuata entro tre mesi dall entrata in vigore della presente modifica. 3 RS 831.30 4 RS 831.30 5 RS 831.30

sull integrazione degli stranieri (OntS) Modifica del [data] L ordinanza del 24 ottobre 2007 1 sull integrazione degli stranieri è modificata come segue: Art. 10a Notifica di rifugiati riconosciuti e persone ammesse provvisoriamente in cerca di un impiego (art. 53 cpv. 6 LStr) 1 Cantoni disciplinano la procedura per la notifica al servizio pubblico di collocamento dei rifugiati riconosciuti e delle persone ammesse provvisoriamente in cerca di un impiego. 2 L obbligo di notifica si applica alle persone di cui è stata accertata la concorrenzialità sul mercato del lavoro. 3 Ogni anno i Cantoni rendono conto delle loro notifiche alla SEM. l loro rapporto verte: a. sulle competenze per quanto riguarda l accertamento della concorrenzialità sul mercato del lavoro e la gestione dei casi; b. sulle modalità dell accertamento della concorrenzialità sul mercato del lavoro; c. sul numero di notifiche, sul profilo delle persone notificate e sul numero di collocamenti; e d. sulle misure adottate a favore dell integrazione dei rifugiati riconosciuti e delle persone ammesse provvisoriamente e sul loro finanziamento. 1 RS 142.205

sul collocamento e il personale a prestito (Ordinanza sul collocamento, OC) Modifica del [data] L ordinanza del 16 gennaio 1991 1 sul collocamento è modificata come segue: ngresso visto l articolo 41 capoverso 1 della legge del 6 ottobre 1989 2 sul collocamento (LC); visto l articolo 21a della legge del 16 dicembre 2005 3 sugli stranieri (LStr), Titolo prima dell art. 51 Capitolo 3: Servizio pubblico di collocamento Sezione 1: Compiti delle autorità preposte al mercato del lavoro Titolo prima dell art. 53 Sezione 2: Obbligo dei datori di lavoro di annunciare i licenziamenti e le chiusure d impresa (art. 29 LC) Art. 53, rubrica Abrogato Titolo prima dell art. 53a Sezione 3: Obbligo di annunciare i posti vacanti in caso di tasso di disoccupazione superiore alla media Art. 53a Valore soglia ed elenco delle professioni interessate (art. 21a cpv. 2 e cpv. 6 LStr) 1 Le misure previste nell articolo 21a LStr per le persone in cerca d impiego devono essere adottate nei generi di professioni nei quali il tasso di disoccupazione nazionale raggiunge o supera il valore soglia del 5 per cento. 2 generi di professioni nei quali il valore soglia è raggiunto o superato sono riportati in allegato. l Dipartimento federale dell economia, della formazione e della ricerca provvede ogni anno ai necessari adeguamenti. 3 l calcolo del tasso di disoccupazione si basa sulla statistica del mercato del lavoro della SECO. l tasso di disoccupazione risulta dal quoziente tra il numero dei disoccupati registrati presso i centri di collocamento regionali e il numero delle persone con un attività lucrativa. Art. 53b Annuncio dei posti vacanti e limitazione dell informazione (art. 21a cpv. 3 LStr) 1 datori di lavoro devono annunciare al servizio pubblico di collocamento territorialmente competente i posti vacanti nei generi di professioni riportati in allegato. 1 RS 823.111 2 RS 823.111 3 RS 142.20

2 Devono fornire i seguenti dati: a. professione cercata; b. attività, inclusi i requisiti specifici; c. luogo di lavoro; d. grado di occupazione; e. data di assunzione; f. tipo di rapporto di lavoro: a tempo determinato o indeterminato; g. indirizzo di contatto; h. nome dell impresa. 3 L annuncio deve essere effettuato tramite la piattaforma internet del servizio pubblico di collocamento, telefonicamente o tramite un colloquio personale. 4 l servizio pubblico di collocamento conferma la ricezione degli annunci. 5 l datore di lavoro può pubblicare in altro modo i posti di lavoro che è tenuto ad annunciare secondo il capoverso 1 solo dopo cinque giorni lavorativi dalla ricezione della conferma. 6 Durante questi cinque giorni lavorativi hanno accesso alle informazioni sui posti di lavoro annunciati soltanto i collaboratori del servizio pubblico di collocamento e le persone che vi sono iscritte come persone in cerca d impiego. Art. 53c Trasmissione di dossier adeguati e riscontro del datore di lavoro (art. 21a cpv. 4 LStr) 1 Entro tre giorni lavorativi dalla ricezione dell annuncio completo il servizio pubblico di collocamento trasmette ai datori di lavoro che hanno effettuato gli annunci i dati sulle persone in cerca d impiego con un dossier adeguato o comunica ai datori di lavoro che non sono disponibili persone corrispondenti. 2 datori di lavoro comunicano ai servizi pubblici di collocamento: a. quali candidati hanno ritenuto adeguati; b. quali candidati sono stati invitati a un colloquio di assunzione o a un test di attitudine professionale; c. se hanno assunto uno dei candidati; e d. se il posto è ancora vacante. Art. 53d Eccezioni all obbligo di annuncio (art. 21a cpv. 5 e cpv. 6 LStr) 1 Oltre all eccezione di cui all articolo 21a capoverso 5 LStr, non è necessario annunciare i posti vacanti se: a. sono occupati posti di lavoro all interno di un impresa da persone che lavorano da almeno sei mesi presso la stessa; questo vale anche per gli apprendisti che sono assunti al termine del tirocinio; b. l occupazione dura fino a 14 giorni (variante: meno di un mese); c. sono assunte persone legate al proprietario dell impresa da matrimonio o unione domestica registrata o suoi parenti o affini in linea diretta o collaterale fino al secondo grado; i fratellastri e sorellastre sono equiparati ai fratelli e sorelle. 2 l capoverso 1 lettera a non si applica ai prestatori. Art. 53e Diritto di richiesta dei Cantoni (art. 21a cpv. 7 LStr) 1 Un Cantone può chiedere che nel suo territorio sia introdotto l obbligo di annunciare i posti vacanti secondo l articolo 53a in un genere di professione in cui il tasso di disoccupazione raggiunge o supera il valore soglia nel suo territorio. 2 L obbligo di annunciare i posti vacanti è limitato in entrambi i casi a un anno. Titolo prima dell art. 54 Sezione 4: Formazione e collaborazione Art. 55 Abrogato

Titolo dopo l art. 56 Sezione 5: Trattamento dei dati e presentazione di rapporti nserire dopo il titolo della sezione 5 Art. 56a Ex art. 55

sull assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione e l indennità per insolvenza (OAD) Modifica del [data] L ordinanza del 31 agosto 1983 4 sull assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione e l indennità per insolvenza è modificata come segue: Art. 13, rubrica e cpv. 2 Esenzione dall adempimento del periodo di contribuzione (art. 14 LAD) 2 Gli stranieri domiciliati che non sono cittadini di uno Stato membro dell Unione europea o dell Associazione europea di libero scambio (AELS) e che rientrano in Svizzera dopo un soggiorno di oltre un anno all estero sono esonerati per un anno dall adempimento del periodo di contribuzione, purché possano certificare di avere svolto un attività dipendente all estero e abbiano svolto in Svizzera per almeno sei mesi un occupazione soggetta a contribuzione entro il termine quadro di contribuzione. 4 RS 837.02

sul commercio ambulante Modifica del [data] L ordinanza del 4 settembre 2002 1 sul commercio ambulante è modificata come segue: Art. 7 cpv. 1 lett. e 1 documenti previsti nell articolo 4 capoverso 2 della legge federale devono soddisfare i seguenti requisiti: e. l autorizzazione scritta del proprietario del fondo deve essere disponibile nel caso in cui il richiedente, nell esercizio della sua attività di commercio ambulante, intenda parcheggiare il proprio veicolo durante la notte sul fondo in questione. 1 RS 943.11