PROVINCIA DI CROTONE REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLE MISSIONI E DEL RIMBORSO DELLE SPESE SOSTENUTE DAGLI AMMINISTRATORI Approvato con deliberazione del Consiglio provinciale n. del INDICE Art. 1 - Oggetto del Regolamento Art. 2 - Diritto al rimborso delle spese
Art. 3 - Autorizzazioni Art. 4 Individuazione delle missioni Art. 5 Trattamento delle missioni in ambito nazionale Art. 6 Missioni all estero Art. 7 - Spese di viaggio Art. 8 Uso del mezzo proprio Art. 9 Personale al seguito Art. 10 Ospiti Art. 11 Anticipazione Art. 12 Carta di credito Art. 13 - Liquidazione delle spese di missione Art.14 - Spese di viaggio degli Amministratori che risiedono fuori dal Comune di Crotone Art. 15 - Entrata in vigore Art. 16 - Rinvio
Art. 1 Oggetto del regolamento 1. Il presente regolamento ha per oggetto la disciplina delle missioni degli amministratoti provinciali in relazione al disposto dell art. 84 del Testo Unico delle leggi sull ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, così come integralmente sostituito dall art. 2, comma 27. della legge n. 244 del 24 dicembre 2007. 2. Per Amministratori provinciali si intendono, ai sensi dell art. 77 comma 2 del T.U. EE.LL., il Presidente della Provincia, i Componenti della Giunta, il Presidente del Consiglio e i Consiglieri provinciali. Art. 2 Diritto al rimborso delle spese 1. Gli amministratori della Provincia di Crotone che in ragione del loro mandato, si rechino fuori dal capoluogo del comune dove ha sede l Ente nel quale svolgono l attività per la quale sono stati eletti, hanno diritto di ottenere il rimborso delle spese di viaggio effettivamente sostenute ed un rimborso forfetario onnicomprensivo per le altre spese, in conformità a quanto dispone il presente regolamento ed in applicazione del D.M. 12 febbraio 2009 Fissazione della misura del rimborso delle spese sostenute dagli amministratori locali in occasione delle missioni istituzionali. Art. 3 Autorizzazioni 1. Tutte le missioni devono essere preventivamente autorizzate; l autorizzazione deve risultare da atto scritto debitamente protocollato. 2. Nel caso dei componenti della Giunta provinciale la missione è autorizzata dal Presidente della Provincia. 3. Nel caso dei componenti del Consiglio provinciale la missione è autorizzata dal Presidente del Consiglio. 4. Non è richiesta autorizzazione per le missioni del Presidente della Provincia e del Presidente del Consiglio; anche i questi casi è comunque necessaria una comunicazione al Dirigente degli affari generali al fine della predisposizione degli adempimenti di cui al comma successivo. 5. Il Dirigente del Servizio Affari generali in quanto competente della successiva liquidazione deve essere informato della missione, prima dell effettuazione della stessa, per verificare la disponibilità finanziaria e predisporre il necessario atto di impegno e l eventuale anticipazione spese, se richiesta, nonché controllarne la legittimità ai sensi del presente regolamento;
Art. 4 Individuazione delle missioni 1. Ai soli fini dell applicazione del presente regolamento, le missioni degli amministratori si distinguono in: a) Missioni nell ambito del territorio nazionale; b) Missioni all estero. 2. Le missioni effettuate nel territorio della Repubblica di San Marino e dello Stato della Città del vaticano sono equiparate a quelle svolte nel territorio nazionale. 3. Costituisce missione, che sia stata preventivamente autorizzata, qualunque attività svolta dagli amministratori al di fuori del capoluogo del comune dove ha sede l Ente nel quale svolgono l attività per la quale sono stati eletti, direttamente e rigorosamente connessa all esercizio del mandato e delle funzioni esercitate, ivi compresa la partecipazione a seminari di studi, congressi, convegni e riunioni in genere, aventi attinenza con l attività dell Amministrazione provinciale e con le eventuale deleghe amministrative conferite. 4. Costituisce, altresì, missione direttamente connessa all esercizio del mandato e delle funzioni esercitate, la partecipazione degli amministratori alle riunioni degli organi delle associazioni internazionali, nazionali e regionali degli enti locali di cui fanno parte. 5. In generale si definiscono missioni connesse al mandato quelle per le quali esiste un nesso diretto ed immediato tra la missione e gli interessi pubblici oggetto del mandato elettivo. Art. 5 Trattamento delle missioni in abito nazionale 1. Agli amministratori che, in ragione del loro mandato si rechino fuori del capoluogo del comune ove ha sede l'ente di appartenenza, nell'ambito del territorio nazionale, è dovuto : I) Il rimborso delle spese di viaggio effettivamente sostenute e documentate; II) Un rimborso forfetario onnicomprensivo delle altre spese sostenute da calcolare secondo i seguenti parametri: a) euro 230,00 per giorno di missione fuori sede con pernottamento; b) euro 200,00 per missioni fuori sede che non superino 18 ore e che prevedano un pernottamento; c) euro 65,00 per missioni fuori sede di durata non inferiore a 6 ore; d) euro 35,00 per missioni di durata inferiore a 6 ore, in luoghi distanti almeno 60 km dalla sede dell'ente di appartenenza. 2. La durata della missione comprende i tempi occorrenti per il viaggio.
3. Il criterio della distanza chilometrica indicato al comma 1, punto II lett. d), e' derogato in presenza di apposita dichiarazione dell'amministratore locale con la quale si attesta l'avvenuta consumazione di un pasto. 4. Le misure fissate ai sensi del comma 1, punto II non sono cumulabili. Art. 6 Missioni all estero 1. Le missioni istituzionali fuori dal territorio nazionale devono essere preventivamente deliberate dalla Giunta provinciale con atto che ne illustri l oggetto e le motivazione istituzionale che ne legittimano l effettuazione; 2. In occasione di missioni all estero, si applicano le misure di rimborso previste dal precedente art. 5, comma 1 3. Qualora la Giunta lo ritenga opportuno,in considerazione dell elevato costo della vita relativo allo Stato estero in cui la missione dovrà essere effettuata le misure del rimborso previste potranno essere incrementate, con lo stesso atto deliberativo della missione. Tale eventuale incremento potrà essere effettuato per un importo fino al 15 per cento e solo qualora l Ente abbia rispettato il patto di stabilità interna ed in generale, rientri nelle condizioni di bilancio previste dalla legge. Art. 7 Spese di viaggio 1. Gli amministratori, che in ragione del loro mandato si rechino in missione hanno diritto di ottenere il rimborso delle spese effettivamente sostenute per i viaggi in ferrovia, aereo, nave ed altri mezzi di trasporto extraurbani, nei limiti del costo del biglietto e per le classi come di seguito stabilite: a) in treni rapidi, normali, speciali e di lusso: 1 a classe, nonché ad un compartimento singolo in carrozze letti, per i viaggi compiuti nottetempo; b) su navi: 1 a classe; c) su aerei: business class o economy; 2. Sono inoltre rimborsate le spese documentate per l uso del taxi e per mezzi di trasporto urbani (bus, metropolitana ecc.) necessari per i collegamenti con gli aereoporti, gli scali ferroviari e portuali di arrivo/ partenza; 3. Sono rimborsate le spese per taxi e mezzi pubblici, effettuate nel luogo di missione, relative alle esigenze di mobilità connesse alla missione stessa (ad. Es. collegamento dall albergo alla sede dell incontro istituzionale, uffici, ecc.); 4. L utilizzo di autovetture a noleggio e,quindi, il rimborso delle spese di noleggio, è consentito qualora il ricorso a tale mezzo sia giustificato dalla convenienza
economica,da valutare in relazione al singolo caso anche in considerazione al numero di soggetti che per conto dell Ente devono prendere parte alla relativa missione. 5. L autorizzazione all utilizzo dei mezzi noleggiati dà diritto al rimborso delle spese previste per l uso del mezzo proprio ai sensi del successivo art. 6. Art. 8 Uso del mezzo proprio 1.Gli amministratori inviati in missione possono essere eccezionalmente autorizzati all uso del proprio mezzo di trasporto qualora manchino i servizi di linea o gli stessi siano particolarmente disagiati, ovvero quando, specifiche e motivate esigenze lo rendano opportuno. 2. In tali casi i soggetti autorizzati dovranno preventivamente rilasciare all Amministrazione apposita dichiarazione di esonero di responsabilità. 3 L autorizzazione all uso del mezzo proprio dà diritto al rimborso delle spese di carburante nella misura prevista dall art. 13 del presente regolamento; 3. Sono rimborsabili, se idoneamente documentate, le spese per pedaggi autostradali e per il ricovero dell autovettura presso parcheggi ed autorimesse. Art. 9 Personale al seguito 1. Per particolari esigenze, da rappresentare nella propria richiesta di autorizzazione alla missione, gli amministratori potranno portarsi al seguito non più di due accompagnatori scelti fra il personale assegnato al proprio staff o fra i dipendente dell ente. 2. Al personale delle diverse categorie inviato in trasferta, al seguito o per collaborare con i componenti di delegazioni ufficiali dell ente, spettano, ai sensi dell art. 41 comma 6 del CCNL 14/09/2000, i rimborsi e le agevolazioni previste per i componenti della predetta delegazione, pertanto anche a tale personale verranno riconosciuti i rimborsi nella misura e con le modalità previste dal presente regolamento. 3. Al Dirigente del Servizio Affari generali e demandata la competenza in relazione ai necessari atti di impegno e di liquidazione relativi al suindicato personale. Art. 10 Ospiti 1.Non è riconosciuto alcun rimborso per le spese sostenute per eventuali ospiti degli amministratori durante la missione. 2. Solo nel caso di missione istituzionale del Presidente della Giunta o del Presidente del Consiglio le eventuali spese per ospiti potranno essere rimborsate nella misura in cui rientrino nelle spese di rappresentanza;
3.La liquidazione di tali spese verrà effettuata con separato atto sulla base della relativa rendicontazione ed attestazione effettuata dal Presidente interessato. Art. 11 Anticipazione 1. Per la missione di durata superiore alle 24 ore, è data facoltà agli amministratori di richiedere un anticipazione presumibilmente spettante per la trasferta. non inferiore al 75 % de trattamento complessivo 2. Alla richiesta di anticipazione provvede con apposita determinazione il Dirigente del Servizio affari generali, al quale è demandato altresì il complessivo impegno di spesa. 3. La richiesta di anticipazione deve pervenire all ufficio competente almeno 7 gg. prima della data di effettuazione della missione, al fine di consentire l erogazione della stessa in tempo utile. Art.12 Carta di credito 1.Il Presidente della Provincia ed il Presidente del Consiglio Provinciale possono essere dotati, sulla base di una loro espressa richiesta, di carta di credito nominativa per le spese relative alle missioni di cui al presente regolamento; 2. Del procedimento relativo al rilascio delle carte di credito, nonchè della relativa gestione contabile delle stesse è responsabile il dirigente del Settore Finanziario; 3. All atto della consegna della carta di credito i titolari dovranno sottoscrivere una dichiarazione di aver preso visione del presente regolamento e l impegno che la carta sarà usata solo per spese inerenti la missione e secondo i limiti posti dal relativo regolamento. 4. I titolari della carta di credito sono comunque tenuti a presentare richiesta di liquidazione della missione ai sensi del successivo art. 13; alla domanda di liquidazione dovrà essere pertanto allegata, oltre a quanto prescritto nell indicato articolo, anche una attestazione delle spese pagate con carta di credito e la relativa documentazione. 5. Nell atto di liquidazione relativo alle missioni pagate con carta di credito dovrà essere allegato il rendiconto della carta di credito emesso dalla banca e nello stesso atto si provvederà a regolarizzare l eventuale accredito o addebito direttamente sulla retribuzione del Presidente che ha effettuato la missione. Art. 13 Liquidazione delle spese di missione 1. La liquidazione del rimborso delle spese è effettuata dal Dirigente a cui è stata demandata la responsabilità del servizio Affari generali ufficio missioni, su richiesta dell interessato. 2. La richiesta di liquidazione deve essere presentata entro 10 gg. dal compimento della
missione. 3. Alla richiesta di liquidazione deve essere allegata la seguente documentazione: 1) Autorizzazione alla missione; 2) Deliberazione della Giunta provinciale inerente la missione all estero; 3) documentazione delle spese di viaggio; 4) documentazione delle spese di soggiorno; 5) Dichiarazione sulla durata e sulle finalità della missione. 3. La documentazione inerente alle spese sostenute, necessaria per ottenere il rimborso, deve essere presentata in originale. 4. la documentazione relativa alle spese di soggiorno è necessaria ai soli fini di un generale controllo dell effettuazione della missione (notti di pernottamento, effettiva consumazione del pasto ecc.), ma non può in alcun modo influire sulla misura della quantificazione forfettaria stabilita dal presente regolamento, né qualora le spese documentate risultassero superiori alla misura del rimborso forfettario riconosciuto, né altresì se risultassero inferiori. 5. Non è riconosciuto alcun rimborso forfettario nel caso di missioni relative alla partecipazione a corsi, manifestazioni, convegni o simili, per i quali l Ente iscrivendosi o aderendo corrisponde somme che comprendono nella quota versata gli oneri di vitto e pernottamento. Art. 14 Rimborso spese viaggio sostenute dagli amministratori residenti fuori dal capoluogo del Comune di Crotone 1. Agli amministratori che risiedono fuori dal Comune di Crotone spetta, ai sensi dell art. 84 comma 3 D.Lgs. 267/00, il rimborso per le sole spese di viaggio effettivamente sostenute per la partecipazione delle sedute dei rispettivi organi assembleari ed esecutivi, nonché per la presenza necessaria presso la sede degli uffici per lo svolgimento delle funzioni proprie o delegate. 3. In caso di utilizzo dei mezzi pubblici, ai fini della liquidazione, deve essere prodotta in originale la ricevuta fiscale del vettore. 2. Nel caso di utilizzo del mezzo proprio l amministratore ha diritto ad un rimborso, per ogni chilometro, pari ad 1/5 del costo di un litro di benzina; Verrà preso quale parametro di riferimento la media mensile del costo della benzina verde. 3. Al fine di ottenere il rimborso delle indicate spese, l amministratore deve presentare al Settore Affari generali, con cadenza mensile ed entro la prima settimana del mese successivo a quello di cui si chiede la liquidazione, la richiesta di liquidazione corredata da una dichiarazione attestante il percorso ed i chilometri effettuati.
Art. 15 Entrata in vigore 1. Il presente regolamento entra in vigore ad intervenuta esecutività della deliberazione del Consiglio che lo approva. 2. L entrata in vigore del presente regolamento comporta l inefficacia di tutte le precedenti disposizioni regolamentari emanate dalla Provincia ed in contrasto con il predetto atto regolamentare Art. 16 Rinvio Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento si rinvia alle norme di legge. Si da atto che il presente Regolamento si compone di 9 pagg. e di 16 articoli.