DANNI AGLI AUTOVEICOLI CAUSATI DA FAUNA SELVATICA



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DANNI AGLI AUTOVEICOLI CAUSATI DA FAUNA SELVATICA di Alessandro Cerofolini * Chi risponde civilmente dei danni causati da un cervo che, attraversando la strada, piomba sul cofano della nostra autovettura? Chi, in caso di collisione, deve risarcire i danni cagionati dal cinghiale alla nostra automobile? E in caso di incidenti avvenuti con cani o cavalli, i loro proprietari possono stare tranquilli o, invece, possono essere chiamati a risarcire i danni? E se la collisione avviene con una mucca scappata dalla zona di pascolo? O con un daino abbagliato dai fari di un fuoristrada? Oppure ancora con una giraffa scappata da un circo? Con questo intervento, l'autore illustra in modo chiaro, dettagliato e completo il sistema della responsabilità civile in caso di incidenti automobilistici avvenuti con gli animali. Who is responsible before the law for damage caused by a deer crashing on to the hood of a car while attempting to cross a country road? In the case of a collision with a boar, who must repay damage to the vehicle? In the case of accidents involving dogs or horses, should their owners remain unconcerned or can they be sued? What happens if an accident involves a cow escaping from its pasture? Or a deer dazzled by the headlights of a crosscountry vehicle? Or by an escaping circus giraffe? This piece illustrates in a clear, detailed and exhaustive manner the rules of civil liability in car accidents involving animals. Nel prestare servizio presso l Ufficio legislativo del Ministero delle politiche agricole e forestali, tra le varie incombenze, mi capita anche quella di fornire il parere giuridico a quesiti di ogni genere. Quasi sempre si tratta di casi interessanti, a volte un po bizzarri, spesso molto particolari. * Vice Questore Aggiunto Forestale - Ufficio legislativo del Mi.P.A.F. 267

Lo scorso agosto, per esempio, sono stato contattato dalla redazione di Donna moderna per fornire una risposta ai dubbi di una lettrice che «verso le undici di sera mentre percorreva la strada che da San Vito di Cadore porta a Cortina d Ampezzo» aveva subito ingenti danni alla propria autovettura a causa di un «grosso cervo che era piombato sul cofano del furgone nuovo di zecca». Il mio intervento doveva estrinsecarsi rigorosamente in 25 righe, divenute poi 20 per esigenze redazionali e per autonomi tagli del caporedattore. Sinceramente, non so se la lettrice, in quelle 20 righe stringate, abbia realmente trovato una risposta ai suoi dubbi e se sia riuscita, nel frattempo, ad ottenere un congruo risarcimento dei danni subiti nel sinistro automobilistico. La materia, infatti, è molto complessa e conseguentemente meritava di essere trattata ed approfondita con uno spazio maggiore. Da qui l idea di questo articolo. 268 I casi di collisione tra autovetture con fauna selvatica riempiono con sempre maggiore frequenza i verbali dei 1.160 Comandi Stazione del Corpo forestale dello Stato; in Italia rappresentano un fenomeno di discreta dimensione sia in quanto costituiscono il 3 per cento del numero totale dei sinistri automobilistici e sia poiché hanno causato, nel decennio 1995-2005, circa 150 vittime e qualche centinaio di feriti gravi. L enorme aumento del parco automobilistico circolante per le strade italiane, il continuo sviluppo della rete viaria che penetra nei boschi, divide le valli e costeggia le montagne nonché il considerevole aumento sul territorio nazionale della fauna selvatica hanno comportato come conseguenza la corrispondente crescita dei sinistri. Per ovvi motivi dimensionali, il fenomeno riguarda principalmente le popolazioni di ungulati artiodattili: ossia cervidi (cervi, daini e caprioli), bovidi (camosci, stambecchi, mufloni e capre inselvatichite) e suidi (cinghiali). In particolare, i giovani caprioli maschi sono gli ungulati che pagano il più alto tributo alla circolazione stradale, seguiti dai cinghiali durante la fase della dispersione giovanile e dai cervi maschi durante la stagione dei bramiti. I bovidi sono più fortunati, in quanto il numero delle autovetture circolanti nel loro habitat naturale (alta montagna) è sensibilmente basso e scompare del tutto durante i mesi invernali.

Molto frequenti sono anche i casi di incidenti avvenuti con cani randagi e con cani vacanti. Purtroppo, si verificano anche sporadiche collisioni con altri canidi di grossa taglia, quali lupi, volpi e sciacalli dorati. Fortunatamente, invece, le collisioni con i mustelidi (tassi, martore, faine, puzzole, furetti, ermellini, donnole, visoni e lontre), con i felidi (gatti selvatici e linci), con i leporidi (lepri, conigli selvatici e silvilaghi), con gli sciuridi (scoiattoli e marmotte), con gli istricidi (istrici), con i miocastoridi (nutrie) o con gli uccelli galliformi della famiglia dei fasianidi (fagiani, starne, quaglie, pernici rosse e pavoni) sono rare e, salvo casi particolari, si risolvono con un grosso spavento del guidatore o con una brusca frenata. Poco frequenti, e comunque molto meno rispetto al passato, sono le collisioni con gli ungulati perissodattili appartenenti alla famiglia degli equidi (cavalli, asini e muli). Infine, non si hanno notizie di incidenti avvenuti tra autovetture ed orsi bruni. In tal caso, trattandosi di specie particolarmente protetta, il danno alle autovetture sarebbe irrilevante rispetto alla inestimabile perdita faunistica. Un caso particolare, ed in genere sottovalutato, di collisioni tra veicoli e fauna selvatica si ha in occasione delle migrazioni riproduttive di alcuni anfibi (rane, rospi, raganelle, tritoni e salamandre), in cui talvolta si assiste alla perdita di intere popolazioni schiacciate dagli automezzi. Questo fenomeno, oltre a cagionare gravi ferite nella conservazione della biodiversità, può provocare, a seguito della scivolosità del manto stradale, notevoli problemi di sicurezza del tratto stradale, in particolare per i motociclisti in transito. Il maggior numero di incidenti stradali in cui è coinvolta la fauna selvatica si registra in aprile e maggio nonché in agosto, settembre e ottobre. In particolare, le collisioni con i cinghiali aumentano gradualmente tra agosto ed ottobre, probabilmente a causa della ricerca delle coltivazioni mature di pianura e della dispersione giovanile. Le collisione con i cervidi, invece, presentano due picchi, tra aprile e giugno e tra ottobre e novembre, legati rispettivamente al raggiungimento dei pascoli di fondovalle, dove trovano fresche erbe primaverili, e agli spostamenti nella stagione riproduttiva. 269

270 Conformemente alle abitudini crepuscolari e notturne della maggior parte dei mammiferi, le fasce orarie particolarmente a rischio sono quella mattutina tra le ore 5 e le ore 8 e quella serale tra le ore 19 e le ore 22. Appena il 20 per cento di sinistri rispetto al totale si verifica durante il giorno. La distribuzione geografica degli incidenti è influenzata da vari e complessi fattori, tra cui la densità e la presenza numerica della fauna, l intensità del traffico veicolare, le caratteristiche della rete stradale, la presenza antropica e la frammentazione del territorio rurale. In Italia, gli incidenti con gli ungulati si concentrano lungo le valli alpine (ad eccezione delle zone alpine scarsamente abitate) e in tutta la fascia appenninica (in particolare, nelle zone collinari ed in prossimità dei valichi); nelle pianure centrali e nelle zone costiere (ad eccezione di alcune pinete e leccete associate a macchie mediterranee), invece, il fenomeno è di gran lunga minore. Intorno alle grandi città si registra un aumento degli incidenti causati da carnivori (lupi, volpi e tassi), a causa forse di alcuni fattori che li attraggono verso i centri abitati: maggiore presenza di cibo, temperature più miti, assenza di attività venatorie, riduzione delle zone rurali a causa dell espansione delle periferie urbane con conseguente diminuzione del dominio vitale (il cosiddetto home range, ossia la superficie utilizzata per il completo espletamento delle funzioni vitali quali il riposo, l alimentazione, il rifugio, la riproduzione, le cure parentali ). In ogni caso, la distribuzione geografica degli incidenti rispecchia fedelmente la distribuzione areale delle singole specie di animali coinvolti negli incidenti e quasi sempre il sinistro avviene in prossimità del rispettivo habitat naturale: intorno a Roma, non è mai stato investito uno stambecco ed a Madonna di Campiglio (TN) non hanno mai investito un istrice, ma ugualmente nelle strade cittadine del comune di Torino, capitale delle Alpi, non si è mai registrato un incidente stradale con un camoscio, tipico ungulato delle Alpi. La frequenza degli incidenti dipende in larga parte anche dalla tipologia della strada, che a sua volta condiziona la velocità media di percorrenza. Mentre le strade statali registrano una alta frequenza di sinistri, nelle strade provinciali la frequenza registrata è di gran lunga minore e

nelle strade comunali è decisamente bassa. Le autostrade, invece, sono curiosamente sede di pochissimi incidenti, sia perchè sono tutte recintate e conseguentemente l accesso alla fauna selvatica è limitato e sia perché l alta velocità e l elevata frequenza degli autoveicoli scoraggiano l attraversamento da parte degli animali. È opportuno sottolineare che spesso non è il «grosso cervo (come riferito da quella lettrice) a piombare sul nostro cofano», ma, al contrario, è la vettura che, andando ad una velocità tale da non riuscire a frenare in tempo, piomba sull ungulato rimasto nel frattempo immobile sull asfalto perché confuso, spaventato o abbagliato dai fari. Nell etologia di questi animali non si sono ancora registrati casi comportamentali di ungulati che attaccano un automobile! In ogni caso, le collisioni con il selvatico cagionano agli utenti della strada danni più o meno rilevanti ai propri veicoli e, in casi particolari, anche gravi lesioni alle persone. Ottenere il risarcimento dei danni conseguenti ad un sinistro con un animale selvatico significa sostenere una procedura lunga ed aleatoria, sia perché manca nell ordinamento giuridico italiano una espressa disposizione di legge che regoli la materia e sia perché spetta al danneggiato l onere di provare che la collisione con il selvatico sia avvenuta per cause a lui non imputabili e che i danni subiti siano stati effettivamente ed inequivocabilmente cagionati dall animale. A volte, gli automobilisti danneggiati richiedono il risarcimento dei danni patiti all ente gestore della strada dove è avvenuta la collisione o all ente concessionario dell autostrada in cui si è verificato il sinistro. Altre volte, i danneggiati si rivolgono alla Regione o alla Provincia del luogo in quanto enti pubblici titolari, secondo i rispettivi ambiti di competenza, delle funzioni connesse alla protezione della fauna selvatica. Alcuni, invece, richiedono i danni al Ministero delle politiche agricole e forestali o al Ministero dell ambiente e della tutela del territorio, in quanto «la fauna selvatica è patrimonio indisponibile dello Stato». In ogni caso si tratta sempre di situazioni molto controverse poiché ciascun ente, in assenza di una precisa disposizione di legge, tende ad escludere la propria responsabilità, costringendo l automobilista ad un contenzioso lungo ed incerto. 271

272 Certamente, è esclusa la responsabilità dell ente gestore della strada, qualora questo abbia provveduto ad installare ai bordi della sede stradale, in modo congruo e ben visibile, la relativa segnaletica di pericolo (cartello triangolare bianco con bordi rossi all interno del quale è raffigurato il balzo di un capriolo). Non dovrebbe, invece, essere esclusa la responsabilità civile della società concessionaria in caso di collisione avvenuta lungo un autostrada: in questo caso, la società concessionaria dovrebbe rispondere dei danni cagionati al veicolo ed alle persone poiché ha il dovere di proteggere la sede stradale lungo tutta la tratta avuta in concessione con congrue barriere, al fine di evitare pericolose intrusioni di animali selvatici. È, altresì, esclusa qualsiasi responsabilità dei Ministeri delle politiche agricole e forestali e dell Ambiente e della tutela del territorio poiché, salvo qualche ambito, la competenza sulla fauna selvatica è stata, in generale, trasferita alle Regioni già da diversi anni. Dovrebbe essere parimenti esclusa la responsabilità civile della Provincia, qualora questa abbia adottato tutti quei piani di gestione faunistica e posto in essere tutte quelle azioni di prelievo selettivo volti a contenere il numero delle popolazioni di ungulati presenti sul suo territorio, al fine di evitare danni a persone o cose provocati dai selvatici stessi. Ancora. In caso di danni causati da un animale selvatico ad un autovettura situata all interno di un area naturale protetta, l automobilista danneggiato può, in presenza di certe condizioni, richiedere direttamente all Ente Parco un indenizzo per i danni subiti. Come si è accennato all inizio, la questione è molto complessa. Cercando di fare chiarezza, va detto che già la precedente legge sulla caccia (la n. 968 del 1977) aveva introdotto un importante modifica alla legislazione previgente: la fauna selvatica da res nullius (cosa di nessuno) è divenuta patrimonio indisponibile dello Stato (bene pubblico di proprietà dello Stato). Questa modifica è stata confermata anche nell articolo 1 della vigente legge sulla caccia (la n. 152 del 1992). La novità sostanziale è stata, per quanto concerne gli automobilisti danneggiati, la possibilità di individuare un soggetto (lo Stato, per l appunto) astrattamente responsabile per i danni causati dalla fauna selvatica in

caso di incidenti stradali. Tutto chiaro? Niente affatto! L articolo 117 della Costituzione (sia nella vecchia formulazione che nel nuovo testo scaturito dalla riforma approvata nel 2001) assegna la materia della caccia alla competenza istituzionale delle Regioni. Conseguentemente, le relative competenze gestionali e la corrispondente responsabilità sono passate alle singole Regioni. Tutto risolto? Tutt altro! Ciascuna Regione, nell ambito della propria autonomia, ha avuto la possibilità di sub-delegare, in tutto o in parte, la gestione e le responsabilità in materia faunistica alle Province. Ne è scaturita una situazione complessiva del tutto disomogenea e poco comprensibile per l automobilista-danneggiato. Laddove è stata approvata dall ente Regione una organica normativa di delega alle Province di tutte le competenze in materia faunistica, ogni richiesta di risarcimento va rivolta alla Provincia del luogo in cui si è verificato il sinistro. In mancanza di delega della competenza alle Province, la Regione rimane l unica amministrazione istituzionalmente competente a ricevere le domande di risarcimento. In caso di delega parziale della competenza alle Province, la Regione, rimanendo titolare di alcune funzioni quali per esempio la programmazione ed il coordinamento della gestione faunistica, può essere chiamata a rispondere in solido con la Provincia dei danni cagionati agli automobilisti dalla fauna selvatica. Chiarito adesso? Non ancora! A complicare ulteriormente la questione è subentrata recentemente anche un importante pronuncia della Corte di Cassazione. Ai sensi di questa sentenza - poiché alle Regioni, pur avendo attribuito alle Province le funzioni in materia di patrimonio faunistico, compete l obbligo di predisporre tutte le misure idonee ad evitare che gli animali selvatici arrechino danni a persone o cose e poiché devono costituire un fondo destinato alla prevenzione ed ai risarcimenti dei danni arrecati dalla fauna selvatica alle coltivazioni agricole ed agli allevamenti zootecnici - nell ipotesi di danno causato dalla fauna selvatica ed il cui risarcimento non sia previsto da apposite norme, la Regione stessa può essere chiamata a rispondere in forza della norma generale sulla responsabilità extracontrattuale di cui all articolo 2043 del 273

274 codice civile, con conseguente obbligo di risarcire all automobilista tanto il danno emergente che il lucro cessante. Ed il vincolo di solidarietà tra i due enti persisterebbe anche se il sinistro si fosse verificato su una strada di proprietà rispettivamente della Provincia o della Regione. Ovviamente, la Regione e la Provincia rispondono in solido soltanto dei danni a persone o cose causati da quegli animali oggetto delle norme di legge poste a protezione della fauna selvatica omeoterma, ossia mammiferi ed uccelli. Sarebbero, quindi, esclusi da ogni risarcimento gli eventuali danni causati dai rettili, dagli anfibi nonché da tutta la fauna alloctona. La Regione e la Provincia, quindi, non risponderebbero dei danni causati, per esempio, dalla tigre introdotta illegalmente da un bracconiere o dalla giraffa fuggita da un circo per un caso fortuito. E non risponderebbero neanche per i danni causati da un daino proveniente da un azienda faunistico-venatoria. Nell ambito della complicata questione bisogna segnalare anche una residua responsabilità civile dello Stato. Si tratta di tutti quei casi in cui l incidente automobilistico sia avvenuto all interno di una Riserva naturale dello Stato oppure i danni alle autovetture siano stati causati da animali selvatici provenienti da una Riserva statale. In tali casi, sussisterebbe la responsabilità civile dello Stato, ai sensi dell articolo 2043 del codice civile e l Ente gestore potrebbe essere chiamato a rispondere dei danni cagionati dagli animali selvatici affidati alla sua tutela. Uso apposta il condizionale, poiché, trattandosi di responsabilità aquiliana, l onere di provare la specifica colpa dello Stato spetta al danneggiato, che, finora, quasi mai è riuscito ad accertare in sede giudiziaria l eventuale cattiva gestione faunistica posta in essere quotidianamente dall Ufficio per la biodiversità (la gloriosa ex Azienda di Stato per le Foreste Demaniali, ora struttura operativa di eccellenza del Corpo Forestale dello Stato). In presenza di animali domestici, la questione è, invece, completamente differente. Infatti, dei danni agli automobilisti causati dagli animali da compagnia (cani e gatti), dagli animali da lavoro (cavalli, asini e muli) e dagli animali da allevamento (bovini, caprini, ovini, suini, pollame e conigli) ne rispondono esclusivamente i rispettivi proprietari. Ai

sensi dell articolo 2052 del codice civile, infatti, il proprietario di un animale o chi se ne serve per il tempo in cui lo ha in uso, è responsabile dei danni cagionati dall animale, sia che fosse sotto la sua custodia, sia che fosse smarrito o fuggito, salvo che provi il caso fortuito. Il vero punto dolente dell intera questione è comunque un altro. Una volta accertato quale sia l ente pubblico competente a ricevere le richieste di risarcimento rimane a carico dell automobilista danneggiato l onere di provare la condotta colposa dell ente medesimo. Risulta evidente che, se è facile provare la colpa del conducente di un veicolo che in prossimità di un incrocio non si è fermato al segnale di stop, ben più difficile è dimostrare la negligenza, l imprudenza o l imperizia di un ente pubblico nella gestione della fauna selvatica, e soprattutto la diretta riconducibilità del singolo incidente a tale ipotetica condotta colposa. In un primo tempo la giurisprudenza prevalente era orientata nella diretta applicazione nei confronti di Regioni e Province dell articolo 2052 del codice civile che, come si è sopra accennato, stabilisce la responsabilità del soggetto che abbia animali in custodia per gli eventuali danni causati dagli stessi, salvo che dimostri il caso fortuito. In sostanza, si era stabilita una vera e propria inversione dell onere della prova: non era più il danneggiato a dover dimostrare che l incidente era stato cagionato a causa di un insufficiente controllo sulla fauna selvatica, ma al contrario era la Provincia (o la Regione o la ex A.S.F.D.) a dover provare che il sinistro automobilistico era avvenuto per motivi del tutto imprevisti ed imprevedibili (appunto, per un caso fortuito). Tale interpretazione, però, è stata successivamente rivista dalla stessa Corte di Cassazione, che, sulla spinta delle numerose pronunce emesse, a seconda del valore del danno, dai Giudici di pace e dai Tribunali di tutta Italia, non ha ritenuto più sussistenti i requisiti della custodia di animali previsti dall articolo 2052 del codice civile. In pratica, la Corte suprema, riconoscendo il carattere di naturale erraticità della fauna selvatica, ha stabilito che la pubblica amministrazione (Regione, Provincia, Ente Parco o Corpo forestale dello Stato - Ufficio per la biodiversità) non può avere un controllo diretto sulla stessa, tale da farne derivare una eventuale responsabilità per danni, come avviene 275

276 di norma per gli animali domestici. In tal modo, però, si ricadeva nel problema opposto: ossia, tornando ad applicare in modo rigido il principio della colpa previsto dall articolo 2043 del codice civile, si impediva di fatto ogni possibilità di ottenere il risarcimento dei danni. La Corte di Cassazione, ritornando di nuovo sull argomento e pur confermando la necessità di far riferimento ai principi di cui all articolo 2043 del codice civile, ha, da ultimo, stabilito che sussiste la responsabilità solidale della Regione e della Provincia, qualora queste non abbiano adottato tutte le misure idonee ad evitare che la fauna selvatica arrechi danni a persone o cose, attenuando l onere della prova a carico dell automobilista danneggiato e consentendo, in via astratta, la valutazione, da parte del giudice di merito, dell idoneità o meno delle misure di controllo attuate da Province e Regioni. Dopo questa sentenza del settembre 2003, la parola è passata al giudice di primo grado (a seconda del valore del danno: Giudice di pace in caso di danni inferiori a 15.493,71 euro e Tribunale civile per danni superiori a 15.493,71 euro). Ossia, il singolo giudice di primo grado deve valutare di volta in volta se gli strumenti di gestione della fauna selvatica siano stati sufficienti a contenere il transito degli animali sulle strade e la relativa probabilità di incidente, tenendo anche in debito conto dell eventuale concorso di colpa dell automobilista (stato di ebbrezza, velocità superiore a quella consentita, uso del telefono cellulare, ). Valutazione quanto mai difficoltosa, avuto riguardo ai diversi strumenti ed alle differenti politiche gestionali con cui le varie Regioni e Province affrontano il problema lungo tutta la penisola. A ciò si aggiunga che alla responsabilità civile collegata al controllo della fauna selvatica, va aggiunta, nei casi in cui la strada sia di competenza della Provincia o della Regione, quella concernente la gestione della rete stradale. Ossia, costituisce elemento utile a formare la responsabilità civile dell ente locale l assenza o meno di tutte quelle misure idonee a mettere in sicurezza la sede stradale: cartelli stradali di pericolo indicanti il transito della fauna selvatica, dispositivi ottici riflettenti la luce dei veicoli in transito in grado di abbagliare gli animali in prossimità della sede stradale, tunnel sotterranei per l attraversamento della fauna,

È il caso di segnalare che alcune Province, al fine di contrastare efficacemente il fenomeno, hanno incominciato a curare anche l aspetto della prevenzione, attraverso idonee campagne informative rivolte agli utenti della strada circa le zone più pericolose per la circolazione, gli orari ed i periodi dell anno più a rischio. Campagne di sensibilizzazione che vanno ad aggiungersi ai consueti cartelli stradali ed agli annuali abbattimenti selettivi delle popolazioni di ungulati più numerose. Altre Province, invece, hanno incominciato a studiare a fondo la questione sia attraverso l organizzazione di periodici convegni sul tema che tramite la realizzazione di una apposita banca dati informatica finalizzata, oltre che alla conoscenza quantitativa del fenomeno, alla stesura di una dettagliata carta dei rischi. Diverse amministrazioni (Regioni, Province ed Enti Parco), inoltre, hanno predisposto speciali fondi aventi lo scopo di indennizzare almeno in parte gli automobilisti danneggiati, analogamente a quanto già avviene per i danni provocati dalla fauna selvatica alle produzioni agricole, agli allevamenti zootecnici ed ai terreni coltivati o destinati ai pascoli. L indennizzo, però, non è un risarcimento del danno patito; costituisce soltanto una sorta di ristoro a titolo di solidarietà di cui si fa carico l ente pubblico e conseguentemente quanto viene corrisposto in denaro copre solo una parte del danno effettivamente subito. Giova sottolineare che se la corresponsione dell indennizzo non comporta alcuna ammissione di responsabilità da parte della pubblica amministrazione, nulla impedisce all automobilista danneggiato di richiedere, anche per le vie legali, il risarcimento dell importo residuo non indennizzato. Di norma, l indennizzo dei danni subiti non è previsto per gli incidenti avvenuti sulla rete autostradale, in quanto quest ultima è gestita direttamente dalle singole società concessionarie dei rispettivi tratti di competenza. Negli Stati europei in cui il fenomeno in esame è più consistente, il problema è stato risolto a monte estendendo per legge l obbligo dell assicurazione per la responsabilità civile dell autoveicolo (R.C.A.) anche ai casi di danni causati dalla fauna selvatica, a fronte di un leggero aumento del premio assicurativo annuo. 277

Un ultima curiosità. L articolo su Donna moderna terminava con un consiglio: quello di telefonare subito al 1515, il numero di emergenza ambientale del Corpo forestale dello Stato, i cui operatori in sala avrebbero provveduto ad inviare sul luogo dell incidente una pattuglia di agenti forestali per il soccorso alla fauna ferita e per i rilievi del caso. In autostrada, invece, di contattare direttamente la polizia stradale tramite il numero di emergenza 113. Segnali verticali di pericolo previsti dal Codice della strada Fauna selvatica in transito Fauna domestica in transito Ai sensi dell articolo 39 del codice della strada, la presenza di questi segnali preavvisa l esistenza di un pericolo derivante dal possibile transito della fauna nella sede stradale ed impone ai conducenti di tenere un comportamento prudente. 278