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CONTRATTO DI LOCAZIONE IMMOBILIARE AD USO DIVERSO DA QUELLO DI ABITAZIONE Con la presente scrittura privata redatta su tre originali, uno dei quali per l Agenzia delle Entrate, tra l Arch. Antonella Manuelli, Dirigente della Divisione Urbanistica-Territorio, nata a Borgomanero il 28.11.1958, la quale agisce in nome e per conto del Comune di Borgomanero con sede a Borgomanero, corso Cavour n.16, (Cod.Fisc.:82001370038) quale Parte locatrice e la Sig.ra. nata a.il.. che agisce quale rappresentante legale della società s.r.l., con sede legale in (14100).., Via. (Cod.Fisc.: ), che accetta - quale Parte conduttrice - si stipula il presente contratto di locazione immobiliare ad uso diverso da quello di abitazione: 1) La parte locatrice concede in locazione alla parte conduttrice, che accetta, il locale sito in piazza Mora e Gibin n.2, ad oggi accatastato al C.U. al Fg.18, mappale 37, sub. 27, facente parte del Lascito Marazza, ubicato al piano terra con superficie di circa mq. 89,00, destinato ad uso ufficio terziario direzionale e commerciale, laboratorio arti e professioni, composto da tre locali, disimpegno e servizi, munito di posto auto n.11 (ex 9), corrispondente alla classe energetica C, come da attestato del 13/01/2014. 2) La locazione avrà la durata dal al ai sensi dell art. 27 della legge n.392/1978 e, alla prima scadenza, la parte locatrice può esercitare la facoltà di diniego della rinnovazione soltanto per i motivi di cui all art. 29 della legge n. 392/ 78. Per la successione nel contratto si fa riferimento a quanto previsto dall articolo 37 della legge n.392/1978. 3) Il canone di locazione è stabilito in complessive..,00 annue, come risulta dalla aggiudicazione definitiva della gara indetta con bando del.2014. Il canone mensile pari ad dovrà essere corrisposto presso la Tesoreria comunale entro il 10 del mese di competenza sul conto corrente dedicato IBAN: IT46 D 05034 45220 000000089020. Il

ritardo superiore a 30 giorni di ogni singola rata comporterà l applicazione di una mora pari al 10% della rata stessa. 4) Ai sensi dell art.32 della L. n.392/1978, le parti convengono che il canone di locazione verrà aggiornato annualmente, su richiesta del locatore, nella misura del 75% delle variazioni, accertate dall ISTAT, dell indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati. 5) I locali si concedono per l uso di ufficio terziario direzionale e commerciale, laboratorio arti e professioni con divieto di mutamento di destinazione. E fatto divieto di cedere a terzi, anche solo temporaneamente o parzialmente, l uso del locale, salvo nulla osta del Comune. In caso di cessione il conduttore provvederà agli adempimenti fiscali da comunicarsi all Ente. 6) Il conduttore dichiara di conoscere la situazione del locale affittato di averlo trovato adatto all uso convenuto, privo da difetti che possono influire sulla salute di chi lo occupa e di prenderlo in consegna ad ogni effetto con il ritiro delle chiavi, costituendosi da questo momento custode dello stesso accettando il bene nello stato di diritto e di fatto in cui si trova. Ogni ulteriore aggiunta che non possa essere tolta in qualunque momento senza danneggiare i locali ed ogni altra innovazione non potrà essere fatta dal conduttore senza il preventivo consenso scritto del proprietario al quale a conclusione dei lavori dovranno essere trasmesse le dichiarazioni attestanti la conformità delle opere e degli impianti alle vigenti normative. Resta inteso che al conduttore non è riconosciuta alcuna indennità per le migliorie apportate, e, pertanto, al momento del rilascio il locale dovrà essere restituito con l annessa miglioria o alternativamente, il locatario dovrà provvedere al ripristino del luogo. 7) Il conduttore ha l obbligo di custodire e conservare con la diligenza del buon padre di famiglia l immobile, curarne quindi, per intero ed a proprie spese, la manutenzione ordinaria di cui all art.3, comma 1 lettera a), del D.P.R. n.380/2001; pertanto, tutte quelle riparazioni di piccola manutenzione quali quelle da farsi agli impianti di acqua, gas, luce e sanitari, alle serrature e chiavi, ai cardini degli infissi, alla superficie dei muri e dei soffitti, alle marmette, piastrelle di

pavimentazione e di rivestimento. Rimangono a carico del conduttore gli oneri accessori di normale conduzione quali spese relative al servizio di pulizia, fornitura e relativi allacci di acqua, energia elettrica, metano e telefono, impianti di teleradiocomunicazione, lo smaltimento differenziato, la tassa rifiuti, la manutenzione ordinaria della caldaia ed ogni opera di adeguamento del locale alle proprie esigenze. La trascuratezza nella conduzione dell immobile, dopo il secondo richiamo scritto, comporterà l applicazione di penale pari al 10% del valore del canone annuo. Il caso di ulteriore e reiterata inadempienza configura motivo di risoluzione del contratto. 8) Il locatore provvede alla manutenzione straordinaria di cui all art.3, comma 1, lettera b), del D.P.R.n.380/2001. Rimangono, comunque, a carico del conduttore le spese di manutenzione straordinaria conseguenti alla negligente manutenzione ordinaria. 9) Il conduttore si obbliga ad osservare ed a far osservare dai suoi dipendenti le regole del buon vicinato e del corretto vivere civile. 10) Il locatore potrà in qualunque momento ispezionare o far ispezionare i locali affittati ed è esonerato da responsabilità nel caso in cui le condizioni di utilizzo potranno subire variazioni per cause indipendenti dalla sua volontà quali decisioni di organi superiori a cui l Amministrazione si dovrà conformare. 11) Il conduttore è direttamente responsabile nei confronti del locatore dei danni causati al bene oggetto di locazione compresi quelli causati da terzi. Ne consegue l assunzione di responsabilità per qualsiasi danno dovesse derivare alla struttura e/o relativi impianti durante o in conseguenza del suo utilizzo. Pertanto il conduttore contrae polizza assicurativa, di cui consegna copia al Comune, per la copertura di qualsiasi rischio collegato direttamente o indirettamente con l attività che andrà a svolgere nella struttura, da rinnovarsi annualmente. 12) A garanzia delle obbligazioni assunte con il presente contratto il conduttore ha costituito deposito cauzionale, mediante versamento presso la Tesoreria comunale n. del.. 2014,

dell importo di.., che verrà restituito al termine della locazione, previa verifica delle condizioni dell unità immobiliare, ivi incluso lo sgombero, e sempre che il conduttore abbia adempiuto a tutti gli obblighi derivanti dal contratto e dalle leggi vigenti. 13) L inadempienza da parte del conduttore anche ad uno solo dei patti contenuti in questo contratto, produrrà ipso iure, e senza bisogno di alcuna formale contestazione da parte del Comune, la risoluzione del rapporto contrattuale ai sensi dell art.1456 c.c. e l onere per il locatario del risarcimento del danno; l assunzione di comportamenti che configurino reati penali o contrari alla morale che l Amministrazione ritenesse tali da compromettere o ledere potenzialmente l immagine dell Ente comporterà la risoluzione del contratto di locazione con penale a carico del locatario pari alla cauzione prestata, salvo il risarcimento dei maggiori danni. 14) Ai fini fiscali si dichiara che il valore del presente contratto è fissato in.,00 annui ed è soggetto al pagamento dell imposta di registro a norma di legge. 15) E a carico del conduttore l imposta di bollo per il contratto ed in caso di recesso anticipato della parte conduttrice l imposta di registro per la risoluzione del contratto, mentre l imposta di registro annuale è ripartita nella misura del 50% tra le parti, come stabilito dalla vigente normativa in materia. 16) Per ogni controversia che dovesse sorgere in ordine all esecuzione del presente contratto le parti fanno riferimento al foro territorialmente competente, escludendo il collegio arbitrale. Ai fini delle relative notificazioni il locatario dichiara espressamente di eleggere il proprio domicilio nella struttura locata. Per tutto quanto non previsto, il presente contratto è disciplinato dalle norme degli artt. da 1571 a 1606 del Codice Civile e della legge n. 392/1978, alle quali le parti si rimettono. 17) Le parti si autorizzano reciprocamente a comunicare a terzi i propri dati personali in relazione ad adempimenti connessi con il rapporto di locazione l. n. 675/1996. Borgomanero, lì

Il Locatore Il Conduttore A norma degli artt.1341 e 1342 c.c., le Parti, con riguardo agli artt.3-4-5-6-7-8-9-11-14, dichiarano di approvarli, reietta ogni reciproca eccezione. Il Locatore Il Conduttore