Regolamento della formazione professionale continua del dottore commercialista



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Transcript:

CONSIGLIO NAZIONALE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI Regolamento della formazione professionale continua del dottore commercialista (approvato nella seduta consiliare del 20 febbraio 2002) Sommario Art. 1 - Formazione professionale continua... 2 Art. 2 - Obbligatorietà della formazione professionale continua... 2 Art. 3 - Attività di formazione professionale continua... 2 Art. 4 - Durata annuale minima della formazione professionale continua... 3 Art. 5 - Attribuzioni e compiti del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti... 3 Art. 6 - Attribuzioni e compiti degli Ordini... 4 Art. 7 - Norme di attuazione... 5 1

Art. 1 Formazione professionale continua 1. La formazione professionale è attività volta ad assicurare e garantire che il dottore commercialista iscritto all albo mantenga, approfondisca ed estenda la propria competenza tecnica e professionale. Il suo svolgimento è presupposto per la qualità e per il pregio della prestazione professionale e garanzia di tutela dell interesse pubblico. Art. 2 Obbligatorietà della formazione professionale continua 1. La formazione professionale è obbligo deontologico per il dottore commercialista iscritto all albo. 2. Ogni dottore commercialista sceglie liberamente, in relazione alle proprie esigenze professionali e nel rispetto delle norme che seguono, gli eventi formativi approvati dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti cui partecipa ai fini dell assolvimento dell obbligo previsto al primo comma. 3. Egli deve documentare l effettivo svolgimento dell attività di formazione professionale, munendosi degli attestati che dimostrino l assolvimento dell obbligo. Dovrà quindi esibire la documentazione all Ordine di appartenenza secondo le modalità dallo stesso stabilite, anche al fine di ottenere, a sua richiesta, l attestazione dell avvenuto assolvimento dell obbligo rilasciata dall Ordine. Art. 3 Attività di formazione professionale continua 1. Ai fini dell assolvimento dell obbligo, costituiscono attività di formazione professionale continua i seguenti eventi formativi, tenuti anche all estero, aventi ad oggetto le materie di cui al comma successivo: a) frequenza di corsi, seminari, convegni, master ed eventi similari; b) partecipazione agli eventi di cui sopra in qualità di relatore; c) partecipazione ai convegni e congressi nazionali del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti;

d) pubblicazione di libri, di articoli e saggi su riviste specializzate; e) insegnamento nelle materie economico-aziendali e giuridiche; f) partecipazione alle commissioni per gli esami di dottore commercialista; g) altre attività che saranno definite dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti. 2. Gli eventi formativi devono avere ad oggetto le materie inerenti all attività professionale del dottore commercialista ed in particolare le materie economico-aziendali, le materie giuridiche - tra cui il diritto commerciale, amministrativo, tributario, di procedura civile e penale -, le attività professionali riservate e quelle soggette a particolari regolamentazioni. Debbono avere altresì ad oggetto le norme di deontologia e di ordinamento professionale e le procedure applicative connesse allo svolgimento dell attività professionale, con particolare riguardo all applicazione delle nuove tecnologie ed alla gestione degli studi professionali. 3. A ciascun evento formativo corrisponde un numero di crediti formativi, attribuito e definito dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti in relazione al contenuto ed alle caratteristiche dell evento. Art. 4 Durata annuale minima della formazione professionale continua 1. Per l assolvimento dell obbligo di formazione è ritenuto sufficiente un impegno individuale minimo di trenta crediti formativi valutabili annualmente. Una quota dei crediti annuali deve derivare da eventi che hanno ad oggetto materie di ordinamento e deontologia professionale. 2. La valutazione può essere effettuata anche su base triennale di novanta crediti complessivi, qualora in uno degli anni del triennio non fossero raggiunti i trenta crediti annuali, ma ne fossero maturati almeno venti. 3. L anno formativo coincide con quello solare e il primo triennio formativo decorre dal 1 gennaio 2003. Art. 5 Attribuzioni e compiti del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti 1. Il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti promuove ed indirizza lo svolgimento delle attività obbligatorie di formazione professionale continua, individua le nuove aree di 3

sviluppo della professione verso le quali anche sarà orientata la formazione, assiste gli Ordini nell attuazione del programma di formazione obbligatoria ed esercita le proprie attribuzioni di vigilanza. 2. In particolare il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti: a) definisce il programma comprendente le materie professionali oggetto degli eventi formativi di cui al secondo comma dell art. 3; b) approva i contenuti analitici degli eventi formativi ed attribuisce i relativi crediti formativi; c) autorizza di volta in volta i soggetti formatori allo svolgimento degli specifici eventi formativi approvati. Art. 6 Attribuzioni e compiti degli Ordini 1. E compito specifico dei Consigli degli Ordini dare attuazione alle attività di formazione professionale continua e vigilare sull effettivo svolgimento delle stesse da parte degli iscritti agli albi. 2. In particolare gli Ordini locali: a) promuovono, operando anche di concerto, adeguate offerte di eventi formativi svolti con mezzi ed organizzazioni propri, oppure svolti dai soggetti formatori di volta in volta autorizzati dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti; b) favoriscono lo svolgimento gratuito della formazione professionale, utilizzando risorse proprie e quelle eventuali ottenibili da sovvenzioni erogate per la formazione professionale da enti finanziatori locali; c) vigilano sull effettivo svolgimento della formazione professionale continua da parte degli iscritti agli albi, nei modi previsti dal presente regolamento e con i mezzi ritenuti più opportuni. 3. Ai fini della vigilanza, i Consigli degli Ordini possono chiedere in ogni momento l esibizione della certificazione comprovante l avvenuto svolgimento da parte del dottore commercialista della formazione continua per gli ultimi tre anni. In mancanza della certificazione richiesta, l Ordine può aprire procedimento disciplinare. 4

Art. 7 Norme di attuazione 1. In relazione alle disposizioni del presente regolamento saranno emanate norme di attuazione, coordinamento ed indirizzo che definiranno anche le strutture idonee a garantire la realizzazione delle attività obbligatorie per la formazione professionale continua. ****************************** 5