Capitolo 1. La sentenza Bosman e il mondo del lavoro sportivo

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Transcript:

Capitolo 1 La sentenza Bosman e il mondo del lavoro sportivo Le condizioni dei lavoratori sportivi subordinati sono state profondamente modificate dalla sentenza Bosman 1. Con questa pronuncia, la Corte di giustizia della Comunità europea, ritenendo applicabile anche al rapporto di lavoro sportivo il principio della libera circolazione dei lavoratori, dichiarò illegittime, in quanto contrarie al diritto comunitario due pratiche ricorrenti nell ambito del lavoro sportivo, in particolare nel mondo del calcio: l isituto dell indennità di trasferimento per la cessione di un calciatore comunitario in scadenza di contratto e il limite federale al tesseramento e all impiego dei calciatori comunitari stranieri nei vari campionati nazionali. 2 Il caso Bosman trova i suoi precedenti nelle sentenze della Corte di giustizia 12 dicembre 1974, causa 36/74 (Walrave e Koch contro Unione ciclistica internazionale, avente ad oggetto l attività di corridore e allenatore di ciclismo su pista) 3 e 14 luglio 1976, causa 13/76 (Donà contro Mantero, che riguarda l attività di calciatore) 4 che hanno ritenuto le attività sportive soggette alla regolamentazione del diritto comunitario, se configurabili come attività economiche ai sensi dell art.2 del trattato, ravvisando l unico limite all applicabilità della normativa comunitaria nella 1 2 3 4 Ciarrocchi: I diritti del calciatore professionista:uno sguardo oltre la sentenza Bosman Riv.giur.lav. 2002, 371 Bastianon: Bosman, il calcio e il diritto comunitario, Foro.it, 1996 vol.4 Vedi Foro.it., 1975,vol.4 Vedi Foro.it., 1976, 4, 361 3

rispondenza dell attività spiegata ad esclusive finalità tecnico sportive, come accade per la composizione delle varie rappresentative nazionali. Nella decisione sul caso Donà è stato affermato che riveste carattere economico l attività dei calciatori professionisti o semiprofessionisti, che svologono un lavoro subordinato o effettuano una prestazione di servizi retribuita. Sui due pronunciamenti, si scatenò un dibattito dottrinario, che si ripropose anche nella soluzione della controversia sul caso Bosman.Un primo orientamento dottrinario, preoccupato dell impatto che sulle sorti dello sport poteva avere una rigida ed immediata applicazione delle regole dettate dalla Corte di giustizia, tendeva a sottrarre il calcio professionistico all osservanza della normativa comunitaria, in particolare dell art.48 del trattato, sottolineando il carattere composto del rapporto calciatoresodalizio sportivo, all interno del quale si rilevavano elementi del contratto associativo e del contratto di lavoro 5, ora invece affermando che la normativa comunitaria è applicabile esclusivamente alle fattispecie in cui il dato economico riveste l aspetto fondamentale, dove invece nelle competizioni agonistiche il significato sportivo assume spesso (ma non sempre, basti vedere le recenti problematiche sulla questione dei diritti televisivi) un valore preminente su quello economico. 6 Queste argomentazioni, di cui la sentenza Bosman ha fatto giustizia insieme ad altre quale quella ( sempre sostenuta dall Uefa e da numerose Federazioni nazionali) incentrata sull autonomia dell ordinamento sportivo, del quale si è sostenuta l incapacità a costituire una barriera invalicabile all applicazione di norme comunitarie definite di rango superiore a quelle statali, 7 non venivano condivise da 5 6 7 Barile: La Corte di giustizia della Comunità europeea e i calciatori professionisti, Giur.it., 1977, 1 Coccia: L indennità di trasferimento e la libera circolazione dei calciatori professionisti nell Unione europea, Riv.dir.sport., 1994, 350 Sentenza della Corte costituzionale n.170/1984, Foro.it., 1984, 1 4

un altro orientamento che riteneva il calcio professionistico, e lo sport in generale,assogettabile alle norme comunitarie dettate a tutela dei lavoratori subordinati, mettendo in rilievo l efficacia immediata nell ambito degli Stati membri di dette norme e la conseguente loro azionabilità dinanzi al giudice nazionale. A tal proposito si è ricordato che la tutela dei diritti fondamentali, di cui è espressione l art.7 del trattato, in quanto garantisce la parità di trattamento tra tutti i soggetti, costituisce parte integrante dei principi giuridici di cui la Corte comunitaria garantisce l osservanza, e sulla base di una siffatta imposizione si è riaffermata, in caso di contrasto tra normative, la prevalenza della disciplina comunitaria su quella nazionale, 8 anche quando quest ultima risulta prodotta d a soggetti diversi da quelli statali. In un ottica diversa, viene evidenziato che nell ambito applicativo delle norme del trattato rientrano tutte indistintamente le attivita lavorative subordinate, salvo che non siano escluse da tassative disposizioni, per cui una volta inquadrati ( nella nostra legislazione) gli atleti professionisti tra i lavoratori subordinati ai sensi dell art.3 della legge 91/81, non è consentito fare riferimento, per sottrarre lo sport alle leggi comunitarie, nè all oggetto dell attivita svolta dal lavoratore, ne alle sue modalità, ne ai tempi con cui l attività deve essere svolta. 9 L indirizzo seguito sottolineava come il far ricadere la disciplina dello sport, e del calcio in particolare,unicamente sotto i dettami dell art.48 del trattato determinasse sul piano pratico e su quello giridico non marginali inconvenienti, riemergenti in tutta la loro portata anche dopo la sentenza Bosman, 10 che sembra guardare ai rapporti tra 8 9 10 Valenti: La competenza della Comunità europea in materia sportiva: note al problema di legittimità del blocco calcistico delle frontiere, Riv.dir.sport.,1976,337 Bianchi D urso: Attività sportiva e libera circolazione nella Cee, Dir.lav., 1992, 1 Bastianon: Bosman, il calcio e il diritto comunitario, Foro.it., 1996, 4 5

calciatore società sportiva in un ottica prettamente giuslavoristica.per la verità, l abrogszione(come conseguenza diretta dei principi affermati dalla sentenza Bosman) dell art.6 della legge 91/81 regolante l istituto dell indennità di preparazione e promozione, 11 ha causato effetti negativi dal punto di vista economico sul bilancio di quelle squadre che si erano sottoposti a sacrifici per assicurarsi le prestazioni di atleti comunitari di vasta notorietà (basti ricordare cosa disse l amministratore delegato della Juventus Antonio Giraudo,in una intervista al quotidiano La Gazzetta dello sport del 30/12/1995: L abolizione del parametro avrà effetti violenti sui bilanci delle società.bisognerà ammortizzare il primo impatto.ma le conseguenze per i vivai e le piccole società saranno drammatiche. ) Il legislatore italiano è intervenuto modificando,con la legge n.586/1996, l art.6 della legge 91, confermando i timori espressi dai dirigenti delle società in seguito all abolizione del parametro stabilito dalla sentenza Bosman, in quanto ostacolo alla libera circolazione dei lavoratori nell ambito dell Unione. Solo nel caso di primo contratto professionistico è previsto a carico della società stipulante un premio di addestramento e formazione tecnica, nella misura fissata dalla Federazione competente, a favore della società o associazione sportiva presso la quale l atleta abbia svolto la sua ultima attività giovanile o dilettantistica, con l obbligo di reinvestire il premio a fini sportivi.riguardo la questione del premio di addestramento e formazione tecnica occorre ricordare un recentissimo caso(stagione sportiva 2002/03) che ha visto come involontario protagonista un calciatore del Modena, Giacomo Ferrari.Costui, tesserato regolarmente dalla propria società per la stagione sportiva 2002/03, si è visto negare per lungo tempo la possibilità di esordire nel massimo campionato di serie A, ( e quindi di svolgere la 11 Bertini: il contratto di lavoro sportivo, Contratto e impresa 1998 6

propria attività lavorativa), perchè, qualora avesse esordito, il Modena avrebbe dovuto versare alla società dove il giocatore aveva svolto l attività giovanile una somma di denaro,a titolo di indennità di formazione e preparazione. Ritornando alla nuova disciplina del lavoro sporivo, in seguito alla sentenza Bosman, nella materia in esame si è fatto riferimento agli art 85 e 86 del trattato.secondo quanto già evidenziato in dottrina 12 si può affermare che le norme federali che pongono limiti, seppure indiretti, alla circolazione dei lavoratori sportivi, attraverso l obbligo del pagamento di un indennità, o attraverso l assunzione dell impegno di utilizzare nelle competizioni sportive ufficiali un numero limitato di atleti di diversa nazionalità, vengono di fatto a introdurre una paralisi del mercato sportivo,e ad incidere in termini negativi sul settore della libertà degli scambi, con violazione dei principi sulla libera concorrenza fissati dai citati articoli 85 e 86 del trattato. 13 Ed invero non si può dubitare che sono senza dubbio collocabili tra le imprese economiche, destinatarie delle norme comunitarie, sia le società sportive( quali enti di produzione di spettacoli sportivi, richiedenti un notevole impegno finanziario 14 ), sia le stesse Federazioni per le attività economicamente rilevanti svolte in relazione all organizzazione delle manifestazioni agonistiche. 15 La sentenza Bosman risultò applicabile non solo al calcio, ma a tutte le attività sportive. Difatti nei casi in cui gli atleti e le società hanno fatto valere, succesivamente alla sentenza,l art.48 del trattato in ordine alle clausole di nazionalità o al regime dei trasferimenti imposto dalle autorità sportive, si sono prodotti risultati 12 13 14 15 Vidiri. Il caso Bosman e la circolazione dei calciatori nell ambito della Comunità europea, Foro.it., 1996, 4 cfr Vidiri, cit. Vidiri: Le società sportive: natura e disciplina, Giur.it., 1987, 4 Tesauro: Diritto comunitario, 1995. 7

simili anche in altri sports.così, la sentenza Bosman, una settimana dopo essere stata adottata, ha determinato in Francia la seguente situazione: il club di hockey su ghiaccio Brest Armoric schierò nella partita contro il Grenoble sette giocatori non francesi, uno di più di quelli consentiti dalla Federazione francese competente.benchè inizialmente la commissione gare della Federazione avesse comminato la sconfitta a tavolino al Brest Armoric per la violazione delle norme relative alla composizione della squadra, la Federazione successivamente restituì i punti ottenuti sul campo. 16 In Germania un giocatore di hockey su ghiaccio denunciò davanti alla giurisdizione del lavoro il sistema interno dei trasferimenti.in Spagna il club di pallacanestro femminile Costa Naranja venne punito con la sconfitta a tavolino dopo una partita del gennaio 1996 disputata con tutte le sue tre giocatrici straniere(una delle quali Inglese) schierate in campo allo stesso tempo.la normativa Federale permetteva che i clubs iscrivessero a referto al massimo due giocatrici straniere. Il motivo formale della sanzione Federale consistette, in ogni caso, nel fatto che una delle giocatrici straniere, cittadina di uno Stato terzo, non seguì la procedura corretta per il tesseramento.la società non propose appello,sebbene avesse potuto invocare l art.48 del trattato,nel caso in cui avesse potuto dimostrare che l argomento sostenuto dalla Federazione nascondesse, in realtà, una discriminazione contro la giocatrice. Per quanto riguarda il calcio professionistico, occorre ricordare che nessun club spagnolo ha sfidato le regole, schierando un giocatore comunitario come se fosse spagnolo.ciò venne motivato dal fatto che al momento dell adozione della sentenza Bosman, vi era una presenza ridotta di atleti comunitari. 16 Demaret: Quelques observations sur la signification de l arret Bosman, Revue du Marchè Unique Europèen, 1996, 1 8

Sebbene uno dei clubs che contavano nelle proprie file un atleta comunitario, la S.A.D. Compostela, si riservò pubblicamente il diritto di schierare il calciatore francese Passy nelle competizioni ufficiali senza ricoprire il ruolo di straniero, tale circostanza non venne mai prodotta. Un anno prima il medesimo club mantenne una posizione ben distinta riguardo all unica infrazione concernente la normativa che limitava lo schieramento di giocatori stranieri nella lega spagnola, della quale fu un protagonista indiretto. Nel corso della partita Real Madrid-S.A.D. Compostela, l allora allenatore madrileno, Jorge Valdano, schierò sul terreno di gioco, seppur per un breve periodo,4 giocatori stranieri della squadra.valdano venne sanzionato dalle autorita disciplinari sportive. I dirigenti della squadra avversaria si rifiutarono di pretendere misure piu gravi per il risarcimento del danno sportivo, unicamente per il fatto che, alla fine, il risultato della partita non risultò a loro sfavorevole (pareggio 1-1). D altra parte, il fatto che la sentenza Bosman abbia prodotto effetti ex tunc, insieme alla circostanza che uno degli stranieri fosse cittadino di uno Stato membro (il calciatore danese Michael Laudrup), fà si che la sanzione inflitta all allenatore fosse illegale,in quanto contraria all art.48 del Trattato. 9

La circolazione degli atleti dopo la sentenza Bosman: il caso Lehtonen A distanza di pochi anni dalla sentenza Bosman, la giurisprudenza comunitaria si è dovuta ancora una volta occupare dei delicati rapporti tra sport e diritto comunitario, riprendendo il discorso che, dalla pronuncia sul caso Bosman, non ha conosciuto momenti di tregua 17.Nel fare questo, tuttavia la Corte si prefissa di stabilire alcuni punti fermi sintomatici di una scelta ben precisa, volta ad evitare una interpretazione eccessiva dei principi sanciti dalla pronuncia sul caso Bosman, dovuta dalla necessità, avvertita da molti all indomani dell abolizione delle indennità di trasferimento per i calciatori professionisti, di porre alcuni punti fermi indubbiamente indispensabili per evitare il rischio che il principio della libera circolazione delle persone, se applicato indistintamente agli sportivi e a tutte le disposizioni contenute nei regolamenti delle varie federazioni sportive, nazionali ed internazionali, potesse trasformarsi in uno strumento potenzialmente pericoloso in grado di stravolgere completamente non solo l autonomia degli ordinamenti sportivi, ma anche l essenza stessa dell attività sportiva. Per quanto riguarda la sentenza sul caso del giocatore finlandese Lehtonen, il quesito posto dal Tribunale verteva sul fatto se si potessero considerare in contrasto con gli artt. 12 e 39 ( e con gli artt. 81e 82 ) del Trattato le norme contenute nei regolamenti delle federazioni sportive ( nella fattispecie, di pallacanestro ) che vietano ad una società di utilizzare per una competizione ufficiale, un giocatore, cittadino di uno Stato membro dell Unione, tesserato successivamente alla scadenza del termine ultimo previsto per il tesseramento dei giocatori stranieri. 17 Bastianon: La libera circolazione degli atleti nella giurisprudenza comunitaria post-bosman: i casi Deliege e Lehtonen, Riv.dir.sport. 2001, 459 10