Corso per coordinatori della progettazione ed esecuzione. dott. MAURO MARANELLI Unità Operativa Prevenzione Sicurezza Ambienti Lavoro.



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Transcript:

La legislazione di base in materia di sicurezza ed igiene sul lavoro ; normativa contrattuale sicurezza; normativa sull assicurazione degli infortuni e malattie profess. dott. MAURO MARANELLI Unità Operativa Prevenzione Sicurezza Ambienti Lavoro Corso per coordinatori della progettazione ed esecuzione Marzo 2010

Principi costituzionali (artt. 32-35 35-41) Art. 32. La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell individuo e interesse della collettività,, e garantisce cure gratuite agli indigenti.[...] Art. 35. La Repubblica tutela il lavoro in tutte le sue forme e applicazioni. Cura la formazione e l elevazione professionale dei lavoratori. [...] Art. 41. L iniziativa economica privata è libera. Non può svolgersi in contrasto con l utilitl utilità sociale o in modo da recare danno alla sicurezza, alla libertà,, alla dignità umana. [...]

Codice civile Art. 2087 : L imprenditore L è tenuto.. ad adottare misure che, secondo la particolarità del lavoro l esperienza l e la tecnica, sono necessarie per tutelare l integritl integrità fisica e la personalità morale dei lavoratori. Art. 2050 : Chiunque cagiona danno ad altri.. in attività pericolose, se non prova di aver adottato tutte le misure idonee ad evitarlo, è tenuto al risarcimento. Codice penale Art. 589 Omicidio colposo Art. 590 Lesioni colpose Art. 437 Rimozione dolosa cautele antinfortunistiche Art. 451 Omissione colposa cautele antinfortunistiche

I caratteri della normativa degli anni 50 risente di un impostazione che vede i rapporti di lavoro in termini conflittuali La sicurezza come credito da esigere e non una conquista da realizzare; Protezione oggettiva. Risposte tecniche che non valutano il fattore umano; Divieti ed obblighi sanzionati penalmente; Mancanza di una proposta organizzativa.

La normativa precedente al D.Lgs. 626 DPR 547/55 Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro DPR 303/56 Norme generali per l igiene l del lavoro DPR 164/56 Norme prevenzione degli infortuni nelle costruzioni Altre norme del 1956 :DPR: 302 per impiego di esplosivi DPR 320 per lavori in sotterraneo DPR 321 per cassoni aria compressa - DPR 322 per cinema e T.V. DPR 323 per impianti telefonici STATUTO DEI LAVORATORI - Legge 300/70 Art. 9. I lavoratori mediante le loro rappresentanze hanno diritto di controllare l applicazione l delle norme di prevenzione..del lavoro..,e di promuovere la ricerca, l elaborazione l e l attuazione l di tutte le misure idonee a tutelare la loro salute e la loro integrità fisica.

Il nuovo approccio delle direttive europee Protezione anche soggettiva. Soglie di rischio e di esposizione - valori limite; Autoanalisi e valutazione dei rischi presenti nelle singole lavorazioni; Organizzazione della sicurezza con il coinvolgimento dei lavoratori; Individuazione di figure specifiche. Attuazione con : D. Lgs.. 626/94 D. Lgs.. 494/96 per i cantieri

Le innovazioni del D.Lgs. 626/94 Una nuova organizzazione per la sicurezza Servizio di Prevenzione e Protezione interno ad ogni azienda; Responsabile del Servizio Prevenzione e protezione (RSPP); Medico competente Rappresentante dei lavoratori.

Art.7 D.Lgs.. 494/96 : Obblighi dei lavoratori autonomi nei cantieri edili Utilizzano attrezzature di lavoro a norma Utilizzano dispositivi di protezione individuale Si adeguano alle indicazioni fornite dal coordinatore per l esecuzionel esecuzione SOLO NEI CANTIERI EDILI

Legge 123/07 Prevede l emanazione l del testo unico entro 12 mesi e ne indica gli indirizzi e gli obiettivi Inoltre introduce: Sequestro cantieri per lavoro irregolare e sicurezza assente Tesserino di riconoscimento lavoratori Responsabilità civile dell impresa Documento unico di valutazione delle interferenze.e finalmente arriva il T E S T O U N I C O D.Lgs. 9 aprile 2008 n 81

Principali cambiamenti T.U. Abrogazione norme preesistenti Campo di applicazione esteso: Autonomi, Imprese familiari, piccoli imprenditori.. e Volontari Nuove definizioni (27+...) RLS :Territoriale: e di Sito produttivo Appalti : Duvri e obblighi impresa affidataria Sistema informativo naz. prevenzione (SINP) Azioni promozionali e finanziamenti (per piccole e medie imprese e per la scuola) Sanzioni

Modifiche con D.Lgs. D.Lgs. 106/09 entrato in vigore il 20 agosto 2009 Correzioni di termini e precisazioni adempimenti Modifiche sistema sanzionatorio Precisazioni per lavoratori autonomi, ecc..(coltivatori coltivatori diretti, artigiani e piccoli commercianti) e per i volontari Ammette la subdelega : art.16 comma 3 bis Obbligo di formazione anche per i dirigenti Nuove imprese: valutazione rischi immediata ma DVR entro 90 gg Data certa del DVR anche con firme soggetti SPP Art. 301 bis Estinzione agevolata illeciti amm.vi

Campo di applicazione - art.3 Tutti i settori di attività,, privati e pubblici e tutte le tipologie di rischio. Si applica tenendo conto delle specifiche particolarità a: Forze armate (Carabinieri, Finanza) e di Polizia, VV.FF, Protezione civile, Strutture giudiziarie e penitenziarie; Università e Istituti di istuzione di ogni ordine e grado; Biblioteche musei ed archivi con vincoli artistici; Trasporto aereo, marittimo portuale e ferroviario individuate entro e non oltre (12) 24 mesi con decreti. Fino alla scadenza si applicano le norme già in essere. Trascorsi 24 mesi si applica comunque il D.Lgs.81/08.

Indicazioni particolari per: Cooperative sociali, volontari protezione civile (croce rossa, socc.alpino, vv.ff) ) da individuare con decreto entro il 31 dicembre 2010 Contratto di somministrazione Lavoratori in distacco Lavoratori a progetto/co.co.pro Prestazioni occasionali Lavoratori a domicilio Lavoro a distanza - Telelavoro e Co.co.co. Associazioni di volontariato e servizio civile

Previsioni per lavoratori autonomi ecc.. Art.3. Il presente decreto legislativo si applica a tutti i lavoratori e lavoratrici, subordinati e autonomi, nonché ai soggetti ad essi equiparati, fermo restando quanto previsto dai commi successivi del presente articolo. 11. Nei confronti dei lavoratori autonomi di cui 11. Nei confronti dei di cui all articolo articolo 2222 del codice civile si applicano le disposizioni di cui agli articoli 21 e 26. 12. Nei confronti dei componenti dell impresa familiare dei coltivatori diretti del fondo, dei soci delle società semplici operanti nel settore agricolo, degli artigiani e dei piccoli commercianti 12. Nei confronti dei familiare di cui all articolo articolo 230-bis Codice Civile, si applicano le disposizioni di cui all articolo articolo 21.

Obblighi dei lavoratori autonomi, ecc.. Art.21 1. I componenti dell impresa familiare di cui all articolo articolo 230-bis C.C i lavoratori autonomi che compiono opere o servizi ai sensi dell articolo 2222 C.C., i coltivatori diretti del fondo, i soci delle società semplici operanti nel settore agricolo, gli artigiani e i piccoli commercianti devono: a) utilizzare attrezzature di lavoro in conformit a) disposizioni di cui al Titolo III b) in conformità alle b) munirsi di DPI : dispositivi di protezione individuale ed utilizzarli conformemente alle disposizioni di cui al Titolo III c) munirsi di tesserino di riconoscimento c) contenente le proprie generalità e fotografia, quando operino in un luogo di lavoro ove si svolgano attività in appalto o subappalto. 2. I soggetti di cui al comma 1, relativamente ai rischi propri delle attività svolte e con oneri a proprio carico hanno facoltà di: a) beneficiare della sorveglianza sanitaria.. b) partecipare a corsi di formazione specifici in materia di salute e sicurezza sul lavoro, incentrati sui rischi propri delle attività svolte,

Il sistema istituzionale - capo II T.U. Comitato per l indirizzo l delle politiche attive e per il coordinamento nazionale della vigilanza Commissione nazionale consultiva permanente Comitati regionali di coordinamento Sistema informativo nazionale (INAIL, ISPESL..) Informazione ed assistenza (ASL, ISPESL,INAIL..) Attività promozionali (FINANZIAMENTI INAIL PER PICCOLE E MEDIE IMPRESE E PER LA SCUOLA) Commissione nazionale per gli interpelli Vigilanza

Il sistema della vigilanza ART. 13 Testo unico 1...è svolta dall Azienda sanitaria locale territorialmente competente, e per quanto di specifica competenza, dal Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco,, nonché,, per il settore minerario,.. dal Ministero dello sviluppo economico (e dalle regioni per industrie estrattive 2 2 categoria).

2...l'attività di vigilanza in materia di salute e sicurezza può essere esercitata anche dal personale ispettivo del Ministero del Lavoro,, informando preventivamente l Azienda sanitaria locale, nelle seguenti attività: - Settore delle costruzioni - Lavori mediante cassoni in aria compressa e lavori subacquei - Ulteriori attività lavorative comportanti rischi da individuare con DPCM

Organi di vigilanza in Trentino Aziende sanitarie locali : U.O. PREVENZIONE SICUREZZA AMBIENTI LAVORO dell Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari (APSS) Vigili del Fuoco : Servizio Antincendi PAT Ministero Sviluppo Economico: Servizio Minerario PAT MINISTERO LAVORO / ISPETTORATO DEL LAVORO SERVIZIO LAVORO PAT - Via Gilli 4 TRENTO U. O. PREVENZIONE SICUREZZA AMBIENTI LAVORO

Altri organi di VIGILANZA CARABINIERI presenti su tutto il territorio intervengono sia per gli infortuni che in attività di prevenzione su iniziativa (ministeriale) o su richiesta della magistratura CARABINIERI POLIZIA DI STATO intervengono talvolta sugli infortuni e raccolgono le denunce per quelli superiori a tre gg. POLIZIA MUNICIPALE vigila sul rispetto delle concessioni edilizie e del regolamento edilizio

L ORGANO DI VIGILANZA IN TRENTINO UNITA OPERATIVA PREVENZIONE e SICUREZZA negli AMBIENTI di LAVORO Sedi: TRENTO Viale Verona -Centro Servizi Sanitari - Palazzina A Tel.0461/904661-4502 fax 0461/904571-4540 ROVERETO Piazza Achille Leoni 11/a Tel. 0464/403719 fax 0464/403750 Funzioni: Conoscenza dei rischi nei luoghi di lavoro e delle condizione di salute dei lavoratori. Promozione della salute, comunicazione dei rischi, assistenza ed informazione. Programmazione delle attività di prevenzione e gestione degli aspetti amministrativi e giuridici. Programmazione della vigilanza sul rispetto della normativa di settore.

Attività principali dell Uopsal Analizza gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali (osservatorio provinciale appositamente dedicato) Interviene sugli infortuni più gravi e compie indagini per attribuire eventuali responsabilità Ispeziona i cantieri edili e quelli dove c èc amianto Controlla i luoghi di lavoro in genere (su segnalazione e d iniziativa) Promuove la sicurezza sul lavoro con campagne mirate (edilizia, porfido, trattori) Informa ed assiste i vari soggetti della sicurezza (RSPP, RLS, Medici competenti, coordinatori) Effettua le verifiche periodiche su gru, app. a pressione, ascensori. (Ora anche Esperti verificatori - art.2 L.P.. 3/07)

www.apss.tn.it

Le norme contrattuali inerenti gli aspetti della sicurezza La definizione delle condizioni per la sicurezza del lavoro è di competenza esclusivamente legislativa. La sicurezza del lavoro è un bene inderogabile a rilevanza pubblicistica e pertanto non può essere contrattualizzata. La contrattualizzazione può recepire/attuare/ precisare la normativa legislativa, ma non costituirne alternativa o innovazione (pena nullità ai sensi dell art. 1418 CC)

Il T.U. richiama i contratti collettivi per: Formazione RLS art.37 c.11- RLS territoriale art. 48 c.7- Lavoratori ed RLS edili e art.104 c.3 ( per criteri, contenuti ed aggiornamento) Organismi paritetici - art.1 lett. ee) art.51 (per individuazione ulteriori compiti - per controversie) Fondo di sostegno Inail art. 52 c.1. (opera dove la contr.coll. non prevede organi bilaterali ) Anomalie delle offerte di appalto art. 26 c.6 (Costo del lavoro anche in base alla contr.collettiva

Il T.U. richiama i contratti collettivi anche per: Art. 90 c. 9 lett.b). Il committente chiede dichiarazione relativa al contratto collettivo applicato ai lavoratori (no sanzione). Art.175 c.2 Pause per i videoterminalisti Modalità delle interruzione stabilitedalla contr.collettiva anche aziendale Lavoro a domicilio art.3 c.9 (x proprietari fabbricati) Lavoro a distanza art.3 c.10 (x accesso domicilio) Imprese agricole con stagionali art.3 c.13 (per nomina RLS in ditte con soli stagionali) Computo personale art.4 c.3 (indipendentemente da orario e durata, salvo specifiche del contratto collettivo e per lavoratori agricoli, computati in ULA)

I contratti collettivi di lavoro sugli aspetti della salute e sicurezza danno indicazione in merito a: RLS : nomina permessi formazione Formazione dei lavoratori Indumenti e DPI Ambiente di lavoro (salubrità - servizi igienici ecc) Visite mediche periodiche Organizzazione organismi bilaterali Formazione anche datori di lavoro (contr. contr. Naz.. Edili)

La normativa sull assicurazione obbligatoria per gli infortuni e le malattie professionali. ART. 38 COSTITUZIONE [...] I lavoratori hanno diritto che siano provveduti ed assicurati mezzi adeguati alle loro esigenze di vita in caso di infortunio, malattia, invalidità e vecchiaia, disoccupazione involontaria.[...] Ai compiti previsti in questo articolo provvedono organi ed istituti predisposti o integrati dallo stato.

E determinata dal D.P.R. 1124 / 65 Testo unico sull assicurazione contro gli infortuni E competenza esclusiva dell I.N.A.I.L. (IPSEMA per il settore marittimo) Il Decreto 23 febbraio 2000 n 38 ha riorganizzato l l Inail e rivisto il sistema delle prestazioni erogate In ambito infortunistico vige il principio dell automaticit automaticità delle prestazioni: : diritto alle prestazioni Inail anche se il datore non ha assicurato il lavoratore

Il datore di lavoro deve: Assicurare tutti i propri dipendenti. Pagare all Inail un Premio assicurativo calcolato in base alla classe di rischio del settore e all andamento andamento degli infortuni dell ultimo triennio della sua azienda. Denunciare tutti gli infortuni superiori a 3 giorni. (DPR 1124 e T.U.) ESCLUSO QUELLO DELL ESCLUSO QUELLO DELL EVENTOEVENTO [ a fini statistici anche quelli con assenza di almeno 1 giorno : art. 18 c.1 lett. r) del T.U. ] IN CASO DI CONDANNA PER VIOLAZIONI ALLA NORMATIVA INFORTUNISTICA L INAIL L SI PUO RIVALERE DELLE PRESTAZIONI EROGATE SUL DATORE DI LAVORO