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COMUNE DI CASTELLI CALEPIO REGOLAMENTO COMUNALE DELLE SAGRE E DELLE FIERE (ai sensi dell articolo 18 ter, comma 1 della l.r. 6/2010) Approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 41/2016 del_13/12/2016

INDICE Titolo I Oggetto e procedura di approvazione del Regolamento Art. 1 - Finalità del Regolamento Art. 2 - Procedura di approvazione del regolamento Titolo II Svolgimento e programmazione di sagre e fiere Art. 3 - Definizioni Art. 4 - Prescrizioni e modalità per lo svolgimento delle sagre Art. 5 - Zone sottoposte a tutela dove non è ammesso lo svolgimento dell attività Art. 6 - Dotazioni delle aree di svolgimento dell attività Art. 7 - Durata massima di svolgimento di una sagra e intervallo tra ciascuna Art. 8 - Orario massimo di svolgimento dell attività Art. 9 - Calendario regionale delle fiere e delle sagre Art. 10 - Elementi fondamentali dell istanza di iscrizione nel calendario regionale Art. 11 - Casi di sovrapposizione e criteri di priorità Art. 12 - Modifiche del calendario regionale delle fiere e delle sagre Titolo III Procedure per lo svolgimento delle sagre Art. 13 - Disposizioni generali Art. 14 - Concessioni suolo pubblico Art. 15 - Attività di somministrazione di alimenti e bevande Art. 16 - Attività soggette alla normativa di polizia amministrativa e pubblica sicurezza Art. 17 - Altre attività Art. 18 - Coinvolgimento degli operatori in sede fissa e degli ambulanti Titolo IV Disposizioni finali Art. 19 Manifestazioni ed eventi esclusi dal Regolamento

TITOLO I OGGETTO E PROCEDURA DI APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO Art. 1 Finalità del Regolamento. Il presente regolamento comunale, redatto sulla base di quanto indicato dalla legge regionale 2 febbraio 2010 n. 6 e dalla D.G.R. 2 agosto 2016 n. X/5519, disciplina le modalità di organizzazione, di autorizzazione e di svolgimento delle sagre che si svolgono sul territorio comunale e, limitatamente al loro inserimento nel calendario regionale, delle fiere. Art. 2 Procedura di approvazione del Regolamento. Esso viene approvato dal Consiglio Comunale, acquisito il parere della commissione consultiva per il commercio su aree pubbliche, di cui all art.19 della L.R. 6/2010, integrata con i rappresentanti delle associazioni imprenditoriali maggiormente rappresentative per il settore della somministrazione, o previo parere delle associazioni di categoria e resta in vigore fino alla sua modifica o sostituzione. TITOLO II SVOLGIMENTO E PROGRAMMAZIONE DI SAGRE E FIERE Art. 3 - Definizioni Si definiscono: - aree pubbliche (art. 16 comma 2 lettera b) L.R. 6/2010: le strade, i canali, le piazze, comprese quelle di proprietà privata gravate da servitù di passaggio e ogni altra area di qualunque natura destinata a uso pubblico; - fiera (art. 16 comma 2 lettera f) L.R. 6/2010: la manifestazione caratterizzata dalla presenza, nei giorni stabiliti, sulle aree pubbliche o private delle quali il comune abbia la disponibilità sulla base di apposita convenzione o di altro atto idoneo, di operatori autorizzati a esercitare il commercio su aree pubbliche, in occasione di particolari ricorrenze, eventi o festività, indicata nel calendario regionale delle fiere e delle sagre di cui alla lettera h) di cui all art. 16 comma 2 della L.R. 6/2010; - sagra (art. 16 comma 2 lettera g) l.r. 6/2010): ogni manifestazione temporanea comunque denominata, finalizzata alla promozione, alla socialità e all'aggregazione comunitaria in cui sia presente l'attività di somministrazione di alimenti e bevande in via temporanea, accessoria e non esclusiva, indicata nel calendario regionale delle fiere e delle sagre di cui alla lettera h) di cui all art. 16 comma 2 della L.R. 6/2010; - calendario regionale delle fiere e delle sagre (art. 16 comma 2 lettera h) l.r. 6/2010): l elenco approvato da ciascun comune e pubblicato sul sito web regionale per consentire il monitoraggio e la conoscenza sul territorio delle fiere e delle sagre.

Art. 4 - Prescrizioni e modalità per lo svolgimento delle sagre Il territorio comunale è suddiviso nelle seguenti zone, identificabili con le 4 (quattro) frazioni: Tagliuno; Calepio; Cividino; Quintano. L elenco delle sopra riportate località è meramente indicativo e la modifica delle zonizzazioni compete alla Giunta Comunale. Art. 5 - Zone sottoposte a tutela dove non è ammesso lo svolgimento dell attività Per motivi imperativi di interesse generale, quali problemi di viabilità, traffico, ambiente e sicurezza, lo svolgimento di una sagra o fiera non è ammesso in adiacenza alle seguenti arterie viabilistiche: S.P. 83; S.P. 84; S.P. 85; S.P. 91. Art. 6 - Dotazioni delle aree di svolgimento dell attività Le aree interessate dalle manifestazioni dovranno essere dotate di: - servizi igienici, di cui almeno uno riservato ai disabili e raggiungibile in autonomia e sicurezza, in numero adeguato ai visitatori previsti, anche mediante eventuale accordo con strutture pubbliche o private contigue; - aree destinate a parcheggi anche provvisori, nei limiti stabiliti dalla normativa vigente; - parcheggi riservati a soggetti diversamente abili, con percorso accessibile quale collegamento con almeno parte delle aree destinate alla somministrazione temporanea di alimenti e bevande, anche attraverso soluzioni mobili o temporanee la cui presenza deve essere comunque segnalata. Art. 7 - Durata massima di svolgimento di una sagra e intervallo tra ciascuna Ogni soggetto organizzatore, ad eccezione degli enti istituzionali, potrà effettuare 2 manifestazioni per anno solare per un periodo massimo complessivo, per singola manifestazione, di 13 giorni consecutivi (comprensivi del tempo necessario per l allestimento e lo smontaggio delle varie attrezzature ivi comprese le tensostrutture). Nel caso in cui la manifestazione dovesse svolgersi in un area pubblica, di cui all art. 3 del presente regolamento, non soggetta a circolazione stradale e, di conseguenza, senza necessità di un apposita ordinanza di inibizione alla circolazione, il periodo massimo di svolgimento della manifestazione potrà essere prorogato/autorizzato sino a 30 giorni consecutivi (comprensivi del tempo necessario per l allestimento e lo smontaggio delle varie attrezzature ivi comprese le tensostrutture). Tra una manifestazione e la successiva, nella medesima area, dovrà intercorrere un intervallo minimo di 3 giorni, al fine di permettere le necessarie verifiche di idoneità da parte del personale dell Ufficio Tecnico Comunale.

Art. 8 - Orario massimo di svolgimento dell attività Durante lo svolgimento di una sagra, andranno rispettate - cessare alle ore 23:30 (ventitre/trenta) il funzionamento degli amplificatori, altoparlanti e microfoni; - attenuare il volume di altoparlanti o dell'orchestra dopo le ore 23:00 (ventitre); L'Amministrazione Comunale, per eventi particolari o qualora ravvisi problemi di ordine, sicurezza e quiete pubblica, si riserva di modificare gli orari di cui sopra, con atto sindacale. Art. 9 - Calendario regionale delle fiere e delle sagre Per poter essere inseriti nel calendario regionale delle fiere e delle sagre, dell anno successivo, gli organizzatori devono presentare al Comune di svolgimento della stessa apposita istanza entro il 15 Novembre di ogni anno. L ufficio competente redige l elenco delle fiere e delle sagre entro il 30 Novembre di ogni anno e lo fa approvare con Delibera di Giunta Comunale. Dopodiché, l elenco annuale di cui al paragrafo precedente è caricato dal comune sull apposita piattaforma informatica di Regione Lombardia entro il 15 Dicembre di ogni anno. Art. 10 - Elementi fondamentali dell istanza di iscrizione nel calendario regionale L istanza deve contenere, a pena di inammissibilità, salvo possibile integrazione della stessa entro un termine stabilito dal comune: a) dati anagrafici degli organizzatori e, nel caso di impresa, i relativi dati; b) indicazione dell eventuale sito web della manifestazione e contatti (e-mail / telefono); c) tipologia e numero indicativo degli operatori partecipanti; d) denominazione, ubicazione ed orari di svolgimento della manifestazione; e) indicazione, sulla relativa planimetria, delle aree destinate a parcheggi, anche provvisori, nonché quelle riservate a parcheggi per i soggetti diversamente abili con percorso accessibile; f) indicazione di presenza di servizi igienici, compresi quelli destinati a soggetti diversamente abili, raggiungibili in autonomia e sicurezza, nei limiti stabiliti dalla normativa vigente; g) programma di massima della manifestazione; h) eventuale segnalazione di vendita o somministrazione di prodotti tipici enogastronomici, della cultura e dell artigianato locale. Tale istanza è finalizzata all inserimento della manifestazione nel calendario regionale e non è sostitutiva della procedura SCIA/autorizzatoria con le modalità stabilite al Titolo III del presente regolamento. Art. 11 Casi di sovrapposizione e criteri di priorità Nel caso di sovrapposizione di 2 o più sagre nello stesso luogo e data, il Comune accoglie l istanza coi seguenti criteri, nell ordine: 1 sagra con finalità di valorizzazione del territorio, del turismo, dei prodotti enogastronomici tipici, della cultura e dell artigianato locale con vendita/somministrazione di prodotti dell elenco dei prodotti agroalimentari tradizionali o comunque DOP, IGP, DOC, DOCG e IGT della Regione Lombardia; 2 forte connotazione tradizionale dell evento che giustifica la sagra (celebrazione religiosa, festa patronale, commemorazione di un evento importante per la comunità, ecc. );

3 anni di svolgimento della sagra; 4 grado di coinvolgimento degli operatori in sede fissa; 5 ordine cronologico di presentazione dell istanza. Per istanze in contrasto con gli atti di programmazione, il Comune, prima della compilazione definitiva dell elenco, ne comunica il rigetto motivato o propone una diversa data/modalità di svolgimento al fine di renderla compatibile con gli atti stessi. Art. 12 - Modifiche del calendario regionale delle fiere e delle sagre L elenco delle fiere e della sagre, inserito nel calendario regionale, può essere integrato o modificato solo dal Comune, con atto di Giunta Comunale. Gli organizzatori che intendano modificare i dati già inseriti o presentare, in casi del tutto eccezionali, la domanda fuori termine per una nuova manifestazione non prevista e non prevedibile in sede di programmazione annuale, devono inoltrare al Comune una nuova domanda almeno 45 giorni prima della data di inizio della manifestazione, al fine di consentire l espletamento di tutte le verifiche necessarie e di darne la necessaria visibilità al pubblico. TITOLO III PROCEDURE PER LO SVOLGIMENTO DELLE SAGRE Art. 13 Disposizioni generali L inserimento della sagra nel calendario regionale non annulla né sostituisce le singole procedure amministrative necessarie per lo svolgimento delle diverse attività previste nell ambito della stessa. Tali procedure dovranno essere espletate nei termini di legge e gli eventuali atti di assenso dovranno essere rilasciati prima dell inizio dell evento. Art. 14 - Concessione di suolo pubblico Per lo svolgimento della manifestazione su suolo pubblico si rinvia a quanto stabilito nell apposito Regolamento per l applicazione del canone O.S.A.P. per l occupazione di spazi ed aree pubbliche e relative tariffe, approvato dal Consiglio Comunale con delibera n. 49 del 28 dicembre 1998. Art. 15 - Attività di somministrazione di alimenti e bevande Per la somministrazione di alimenti e bevande nell ambito della manifestazione, l organizzatore dovrà presentare, almeno 40 (quaranta) giorni prima, apposita SCIA di somministrazione temporanea di alimenti e bevande. L attività dovrà essere svolta nel rispetto delle norme fiscali, amministrative ed igienico-sanitarie. Art. 16 - Attività soggette alla normativa di polizia amministrativa e pubblica sicurezza

Per lo svolgimento di manifestazioni disciplinate dagli articoli 68 e 69 del TULPS, andrà presentata apposita SCIA per trattenimenti di un giorno che si concludono entro le ore 24:00 e determinano un afflusso di persone inferiore a 200, diversamente andrà presentata domanda di autorizzazione. Per lo svolgimento di altre iniziative quali, lo svolgimento di competizioni sportive, ecc., andrà presentata apposita istanza ai fini dell ottenimento della relativa autorizzazione, almeno 60 (sessanta) giorni prima dell inizio della manifestazione. Art. 17 - Altre attività Lo svolgimento di altre attività non soggette a specifica autorizzazione o SCIA devono comunque essere comunicate al Comune, nel rispetto della normativa e dei regolamenti vigenti. Art. 18 - Coinvolgimento degli operatori in sede fissa e degli ambulanti Durante lo svolgimento di una manifestazione, il Comune può concedere agli esercizi di vicinato ed ai pubblici esercizi di vendere e somministrare i propri prodotti sull area pubblica antistante l esercizio, compatibilmente con le esigenze di tutela dell ordine pubblico e della sicurezza stradale e previo il versamento degli oneri di concessione di suolo pubblico. E altresì ammessa tale possibilità nell area pubblica adiacente la sagra o nell ambito della sagra stessa, su una superficie compresa entro il 10% di quella complessiva destinata alla manifestazione, previa intesa sulle modalità attuative con gli organizzatori e con il Comune. TITOLO IV DISPOSIZIONI FINALI Art. 19 Manifestazioni ed eventi esclusi dal Regolamento Le sagre e le fiere organizzate su aree esclusivamente private non rientrano nell ambito di applicazione del presente regolamento, che raccoglie solo quelle manifestazioni che si svolgono su aree pubbliche, come definite nell art. 3 sopra indicato. Gli eventi con somministrazione su area privata non sono vietati ma devono svolgersi nel rispetto delle disposizioni sulla disciplina della somministrazione temporanea ai sensi dell art. 72 comma 1 della L.R. 6/2010. Per quanto non previsto nel presente regolamento, ivi comprese le sanzioni dovute ad eventuali inosservanze, valgono le disposizioni previste dalla L.R. 6/2010, dalla D.G.R. 2/8/2016 n. X/5519 e dalle discipline settoriali delle specifiche attività svolte all interno della sagra e/o della fiera.