ANSALDO STS S.p.A. * * * * *

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Transcript:

ANSALDO STS S.p.A. * * * * * REGOLAMENTO ASSEMBLEARE ART. 1 Il presente Regolamento disciplina lo svolgimento dell'assemblea ordinaria e straordinaria degli azionisti della ANSALDO STS S.p.A., con sede in Genova. ART. 2 Il presente Regolamento è a disposizione degli azionisti e dei soggetti legittimati all intervento e all esercizio del diritto di voto presso la sede della Società, sul sito internet della Società e presso i luoghi in cui si svolgono le adunanze assembleari. ART. 3 Possono intervenire in Assemblea coloro che hanno diritto di parteciparvi in base alla legge ed allo statuto. Possono assistere all'assemblea dipendenti della Società e delle società controllate la cui presenza sia ritenuta utile dal Presidente dell'assemblea in relazione alle materie da trattare o per lo svolgimento dei lavori. All'Assemblea possono assistere, con il consenso del Presidente dell'assemblea, esperti, analisti finanziari, giornalisti accreditati per la singola Assemblea. Gli accrediti devono pervenire presso la sede sociale in tempo utile. ART. 4 Per i soggetti cui al precedente art. 3, comma 1, l accesso ai locali dell Assemblea è consentito previa identificazione personale e verifica della legittimazione ad intervenire. Coloro che hanno diritto di assistere all Assemblea ai sensi del comma 3 del precedente art. 3, devono esibire agli incaricati della Società, all ingresso dei locali nei quali si tiene l Assemblea le proprie credenziali al fine delle opportune verifiche. ART. 5 Gli intervenuti ai sensi dell art. 3, comma 1, procedono alla votazione per la nomina del Presidente dell Assemblea, nei casi in cui sia necessario ai sensi dell art. 14.1 dello Statuto. Il Presidente dell Assemblea accerta, ai sensi dell art. 13.3 dello Statuto, la regolarità delle deleghe e il diritto degli intervenuti a partecipare all Assemblea.

Il Presidente, inoltre, nel corso dell Assemblea accerta di volta in volta, con riferimento ai singoli punti posti all ordine del giorno, il diritto degli intervenuti a partecipare alla discussione e alla votazione sui punti stessi. Sotto la direzione del Presidente viene redatto un foglio di presenza nel quale sono individuati i soggetti legittimati all esercizio del diritto di voto con la specificazione del numero di azioni. Il Presidente, se del caso, può nominare alcuni scrutatori. ART. 6 Non possono essere introdotti nei locali in cui si tiene l adunanza strumenti di registrazione di qualsiasi genere, apparecchi fotografici, telecamere, registratori e congegni similari, senza specifica autorizzazione del Presidente dell Assemblea. E consentito, peraltro, al segretario o al notaio verbalizzante di avvalersi di dette apparecchiature per lo svolgimento dei compiti. ART. 7 Dopo aver accertato la regolare costituzione dell Assemblea, il Presidente o, su suo invito, il Segretario, dà lettura degli argomenti all ordine del giorno. ART. 8 Nel porre in discussione gli argomenti all ordine del giorno, il Presidente, sempre che l Assemblea non si opponga, può seguire un ordine diverso da quello risultante dall avviso di convocazione ovvero procedere alla trattazione congiunta di due o più argomenti. Il Presidente o, su suo invito, il Segretario o gli Amministratori illustrano gli argomenti all ordine del giorno. Il Presidente regola la discussione dando la parola a tutti coloro che hanno diritto di parteciparvi ai sensi del successivo art. 9. Egli deve intervenire al fine di evitare abusi. ART. 9 I soggetti legittimati all esercizio del diritto di voto ai sensi del precedente art. 3, comma 1, hanno diritto di prendere la parola su ciascuno degli argomenti posti in discussione. Coloro che intendono prendere la parola debbono richiederlo al Presidente, o su indicazione di quest ultimo al Segretario, presentando domanda scritta contenente l indicazione dell argomento cui la domanda stessa si riferisce, dopo che è stata data lettura degli argomenti all ordine del giorno.

Il Presidente può autorizzare la presentazione delle domande di intervento per alzata di mano. Gli Amministratori e i Sindaci possono chiedere di intervenire nella discussione. Possono prendere la parola il Segretario dell Assemblea e gli altri Dirigenti della Società, nonché gli Amministratori, i Sindaci e i Dirigenti di Società del Gruppo, quando ciò sia ritenuto utile dal Presidente in relazione alla materia da trattare. ART. 10 Il Presidente o, su suo invito, il Segretario dell Assemblea, gli Amministratori e i Sindaci rispondono agli oratori al termine di ciascun intervento ovvero dopo che siano stati esauriti tutti gli interventi sul singolo punto all ordine del giorno ovvero ancora al termine della trattazione congiunta di due o più argomenti o di tutti gli argomenti, se ciò è ritenuto opportuno dal Presidente. Entro tale ultimo termine, il Presidente, o su suo invito, i suddetti soggetti, rispondono inoltre alle domande pervenute prima dell Assemblea cui non sia già stata data risposta da parte della Società. Le risposte possono essere anche formulate in modo unitario, nei termini previsti dalla normativa vigente. ART. 11 Il Presidente, tenuto conto dell oggetto e dell importanza dei singoli argomenti all ordine del giorno nonché delle domande pervenute prima dell Assemblea cui non sia già stata data risposta, può determinare il periodo di tempo comunque non superiore a dieci minuti a disposizione di ciascun oratore per svolgere il proprio intervento. Trascorso tale periodo di tempo, il Presidente può invitare l oratore a concludere nei due minuti successivi. Coloro che sono già intervenuti nella discussione possono chiedere di prendere la parola una seconda volta per la durata di due minuti anche per effettuare eventuali dichiarazioni di voto. ART. 12 I lavori dell Assemblea si svolgono di regola in un unica adunanza. Nel corso di questa il Presidente, ove ne ravvisi l opportunità e l Assemblea non si opponga, può interrompere i lavori per un tempo non superiore a tre ore. Il Presidente deve rinviare l adunanza nel caso previsto dall art. 2374 c.c. e può farlo in ogni altro caso in cui ne sia richiesto o ne ravvisi l opportunità e sempre che

l Assemblea non si opponga. In tale caso egli fissa contemporaneamente il giorno e l ora della nuova riunione per la prosecuzione dei lavori. ART. 13 Al Presidente compete di assicurare il mantenimento dell ordine nell Assemblea al fine di garantire un corretto svolgimento dei lavori e di reprimere abusi. A questi effetti egli, salvo che l Assemblea si opponga, può togliere la parola nei casi seguenti: - qualora l oratore parli senza averne facoltà o continui a parlare dopo che sia trascorso il tempo assegnatogli; - previa ammonizione, nel caso di chiara ed evidente non pertinenza dell intervento alla materia posta in discussione; - nel caso che l oratore pronunci frasi sconvenienti o ingiuriose; - nel caso di atteggiamento ostruzionistico nonché di incitamento alla violenza o al disordine. ART. 14 Qualora uno o più fra i presenti impedisca ad altri di discutere oppure provochi con il suo comportamento una situazione tale da non consentire il regolare svolgimento dell Assemblea, il Presidente li ammonisce a desistere da tale comportamento. Ove tale ammonizione risulti vana, il Presidente, salvo che l Assemblea si opponga, dispone l allontanamento delle persone precedentemente ammonite dalla sala della riunione per tutta la fase della discussione. ART. 15 Esauriti tutti gli interventi, il Presidente conclude dichiarando chiusa la discussione sul singolo punto all ordine del giorno ovvero dei punti trattati congiuntamente. ART. 16 Il Presidente dell'assemblea può disporre che la votazione su ogni argomento all'ordine del giorno avvenga dopo la chiusura della discussione di ciascuno di essi ovvero di più di essi. Prima di dare inizio alle operazioni di voto, il Presidente dell'assemblea riammette all'assemblea i soggetti legittimati all esercizio del diritto di voto che fossero stati allontanati durante la fase di discussione.

Le votazioni dell'assemblea vengono effettuate secondo le modalità stabilite dal Presidente dell Assemblea e comunque nel rispetto delle disposizioni di legge in materia. Ogniqualvolta il Presidente dell Assemblea lo reputi necessario, il Presidente potrà procedere alla nomina di scrutatori. Il Presidente dell'assemblea può fissare un termine massimo entro il quale deve essere espresso il voto. Ultimata la votazione ed effettuati i relativi conteggi il Presidente dichiara approvata la proposta che abbia ottenuto il voto favorevole della maggioranza richiesta dalla legge o dallo statuto. I voti espressi con modalità difformi da quelle indicate dal Presidente dell'assemblea sono nulli. Esaurito l ordine del giorno, il Presidente dell Assemblea dichiara chiusa l adunanza. ART. 17 Per quanto non previsto dal presente Regolamento si applicano le disposizioni del Codice Civile, delle leggi speciali in materia e dello statuto.