DISCIPLINA DELLE CANCELLAZIONI DAL REGISTRO INFORMATICO DEI PROTESTI DI CAMBIALI TRATTE ACCETTATE, VAGLIA CAMBIARI E ASSEGNI. Art. 1 Principi generali

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Allegato A alla determinazione dirigenziale n. 059 del 28/06/2017 DISCIPLINA DELLE CANCELLAZIONI DAL REGISTRO INFORMATICO DEI PROTESTI DI CAMBIALI TRATTE ACCETTATE, VAGLIA CAMBIARI E ASSEGNI Art. 1 Principi generali 1. Le presenti disposizioni si applicano alle domande di cancellazione di protesti di cambiali tratte accettate e vaglia cambiari, a seguito del pagamento del protesto levato nella provincia di Prato e nelle altre ipotesi disciplinate dall art. 4 della legge 77/1955 e dall art.17, comma 6-bis della legge 108/1996. Il soggetto protestato può ottenere la cancellazione o annotazione dal Registro Informatico dei Protesti per avvenuto pagamento e la cancellazione per illegittimità o erroneità della levata, secondo quanto previsto dalla normativa vigente e dalla presente disciplina. Art. 2 Cancellazione per avvenuto pagamento ovvero annotazione 1. Il debitore protestato può chiedere la cancellazione dal Registro Informatico dei Protesti nei seguenti casi: - se entro il termine di 12 mesi dalla levata del protesto, il debitore esegue il pagamento della cambiale tratta accettata o del vaglia cambiario. Se il pagamento è avvenuto oltre detto termine, il debitore può chiedere l annotazione sul registro dell avvenuto pagamento. - nel caso di riabilitazione del protestato ai sensi della legge 108/96; - nel caso di protesto levato illegittimamente o erroneamente. 2. Nel caso di assegni protestati, il debitore che ha pagato può chiedere, entro i 12 mesi dalla levata del protesto, l annotazione nel Registro Informatico. Decorsi 12 mesi dalla levata, il debitore protestato che ha pagato, potrà ottenere la cancellazione solo dopo avere ottenuto la riabilitazione. Art. 3 Assegni postali 1. Ai sensi del D.P.R. 144/2001 e successive modifiche e integrazioni, le norme relative agli assegni bancari si estendono nella loro interezza agli assegni postali ordinari e, in quanto compatibili, agli assegni postali vidimati. Art. 4 Domanda di cancellazione 1. La domanda di cancellazione, redatta secondo la modulistica all uopo predisposta dall Ente, ed in regola con l imposta di bollo, deve essere compilata e firmata in originale dal debitore protestato ovvero dal richiedente diverso dal debitore nel caso di richieste di cancellazione di protesti levati erroneamente o illegittimamente (ufficiali levatori, istituti di credito) e può essere presentata all ufficio secondo le seguenti modalità: a) personalmente dal debitore o sottoscrittore interessato (sia esso persona fisica o rappresentante legale di società, associazione o altro) il quale sottoscrive l istanza in presenza dell impiegato addetto, esibendo contestualmente un documento di identità valido; 1

b) da un terzo incaricato, con allegata la fotocopia di un documento di identità valido del debitore o sottoscrittore interessato (sia esso persona fisica o rappresentante legale di società, associazione o altro); c) inviata per posta, con allegata la fotocopia di un documento di identità valido del debitore o sottoscrittore interessato (sia esso persona fisica o rappresentante legale di società, associazione o altro). 2. La domanda di cancellazione può riguardare più protesti, levati anche in mesi diversi, purché riferiti ad uno stesso soggetto giuridico. Nel caso di cointestazione del protesto a più persone fisiche, la domanda può essere presentata anche da una sola delle persone interessate, la quale richiede la cancellazione anche per le altre. 3. Alla domanda di cancellazione devono essere necessariamente allegati i titoli quietanzati e gli atti di protesto tutti in originale. 4. Per titolo quietanzato si intende, in alternativa: a) la cambiale tratta accettata o il vaglia cambiario recanti il timbro pagato dell istituto di credito o dell ufficiale levatore, con la data del pagamento; b) il titolo recante la firma del creditore e la dicitura pagato con l indicazione del giorno di pagamento; c) in mancanza della quietanza sul retro del titolo, occorre allegare una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà rilasciata dal creditore o dall ultimo giratario del titolo stesso con firma apposta in originale, accompagnata da fotocopia di un documento di identità valido del dichiarante. 5. Qualora il debitore non sia ancora in possesso del titolo, deve allegare una dichiarazione rilasciata da un azienda di credito attestante il deposito dell importo del titolo vincolato al portatore, ai sensi dell art. 9 del D.P.R. 290/1975. 6. Nel caso in cui il titolo sia stato smarrito, rubato o distrutto, il debitore deve allegare alla domanda: - decreto di ammortamento in copia conforme rilasciato dal Tribunale ai sensi dell art. 2016 del codice civile e pubblicato in Gazzetta Ufficiale a cura del ricorrente; - dichiarazione sostitutiva di certificazione attestante che non è intervenuta opposizione al decreto di ammortamento nei trenta giorni dalla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale; - dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di avvenuto pagamento sottoscritta in originale dal creditore, con allegata fotocopia di documento di identità in corso di validità dello stesso. 7. Il debitore protestato che abbia ottenuto la riabilitazione a norma dell art. 17, comma 6 bis della legge 7 marzo 1996, n. 108 ha diritto ad ottenere la cancellazione definitiva dei dati relativi al protesto. Alla domanda di cancellazione presentata conformemente alle previsioni di cui all art. 3, deve essere allegato il decreto di riabilitazione in copia conforme rilasciata dal competente Tribunale. 8. Il debitore che ritenga di aver subito illegittimamente o erroneamente il protesto potrà presentare domanda specificando esplicitamente i motivi per i quali si ritiene la levata del protesto illegittima o erronea e dovrà essere allegata tutta la documentazione atta a dimostrare che il protesto è stato levato illegittimamente od erroneamente, nell ipotesi di cui all art. 4, comma 2 della legge 77/1955. 9. L atto di protesto è illegittimo quando manchi di alcuno dei suoi requisiti essenziali o risultino altrimenti violate le norme di legge o di regolamento disciplinanti l attività di levata. 2

10. L atto di protesto è erroneo quando il suo contenuto, per errore del richiedente o dell Ufficiale levatore, sia in contrasto con le risultanze documentali, incluse, limitatamente ai titoli cambiari, quelle relative a pattuizioni intercorse tra le parti. 11. Eventualmente, qualora ne sia in possesso, il richiedente allegherà i titoli di cui chiede la cancellazione. L istanza può essere presentata anche dall Ufficiale levatore che abbia proceduto alla levata illegittimamente o erroneamente, o dall azienda di credito o Ufficio postale che abbiano preceduto erroneamente o illegittimamente alla presentazione del titolo per la levata del protesto. 12. Sono dovuti diritti di segreteria al valore stabilito mediante decreto ministeriale per ogni titolo di cui si chiede la cancellazione. 1. La domanda è irricevibile: Art. 5 Irricevibilità della domanda a) quando non è compilata in tutte le sue parti o non è firmata dal debitore o sottoscrittore interessato; b) quando non è corredata dagli allegati previsti; c) quando viene presentata per protesti levati al di fuori della circoscrizione di competenza della Camera di Commercio di Prato; d) quando è priva dei diritti di segreteria dovuti alla Camera di Commercio. 2. In caso di domanda irricevibile trasmessa via posta si procede a comunicare al debitore interessato l impossibilità di istruire la pratica, specificando i dati mancanti o incompleti. Art. 6 Protocollazione della domanda 1. Nel caso di presentazione della domanda all Ufficio Protesti presso la Camera di Commercio, il funzionario addetto provvede a rilasciare contestualmente all utente ricevuta firmata attestante la presentazione dell istanza. 2. Se la domanda viene spedita a mezzo servizio postale, si considera data di presentazione il giorno di ricevimento da parte dell ufficio Protesti della Camera di Commercio. La relativa ricevuta sarà inviata all utente per posta o all eventuale indirizzo di posta elettronica indicato nella domanda. Art. 7 Istruttoria 1. L ufficio competente verifica la regolarità e la completezza della domanda. Ai fini dell istruttoria l ufficio può svolgere qualsiasi attività necessaria per la decisione della domanda, ivi compresa l eventuale richiesta ad altri uffici o Enti di ulteriore documentazione o informazioni. Il termine per provvedere sull istanza di cancellazione è stabilito in 20 giorni dal ricevimento della stessa e può essere sospeso per una sola volta, quando il Responsabile del procedimento ravvisi la necessità di chiarimenti o di integrazioni sulla documentazione prodotta. 2. La sospensione è comunicata all interessato a mezzo lettera raccomandata o con altro mezzo atto a dare prova dell avvenuta ricezione e non può eccedere i 10 giorni decorrenti dal ricevimento da parte dell interessato della relativa comunicazione. 3. Il termine di conclusione del procedimento riprende a decorrere dal momento del ricevimento da parte dell Ente dell ulteriore documentazione o dei chiarimenti richiesti. 3

4. Le domande sono evase secondo l ordine di arrivo. 5. Ai sensi dell art. 10-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 prima della formale adozione di un provvedimento negativo, il Responsabile del procedimento comunica tempestivamente agli istanti con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, o con altro mezzo atto a dare prova dell avvenuta ricezione, i motivi che ostano all'accoglimento della domanda, per consentire loro di presentare osservazioni e ulteriore documentazione. 6. Il responsabile del procedimento sottopone la proposta di provvedimento al Dirigente competente ad adottare la decisione finale. Art. 8 Decisione del Dirigente 1. Il Dirigente dispone con propria determinazione sulle istanze di cancellazione dal Registro Informatico dei Protesti di cui all art. 4 entro 20 giorni dalla data di presentazione. In caso di accoglimento dell istanza, il Dirigente sotto la sua personale responsabilità, cura l esecuzione del provvedimento, mediante la cancellazione definitiva dal Registro Informatico dei Protesti dei dati relativi al protesto, da effettuare non oltre 5 giorni dalla data del provvedimento medesimo. 2. In caso di accoglimento dell istanza di cancellazione ne sarà data comunicazione all interessato entro 10 giorni dalla data del provvedimento del Dirigente. 3. Nel caso di richiesta di cancellazione per riabilitazione, dopo l accoglimento dell istanza da parte del Dirigente la notizia della riabilitazione è pubblicata nel Registro Informatico dei Protesti per 30 giorni, trascorsi i quali si procede d ufficio alla cancellazione. 4. Nel caso di rigetto della domanda nel relativo provvedimento deve essere indicata la possibilità di presentare ricorso al Giudice di Pace della provincia in cui risiede il debitore protestato o è fissata la sede legale in caso di società, a norma dell art. 414 e ss. del c.p.c.; può altresì essere impugnata la mancata decisione da parte del Dirigente entro il termine di 20 giorni. Art. 9 Cancellazione dagli elenchi di cui all art. 3 Legge 77/1955 1. Qualora entro l ultimo giorno del mese la Camera di Commercio abbia agli atti domande di cancellazione relative a protesti riferiti a quel mese di levata non ancora pubblicati e che abbiano già ottenuto il provvedimento di accoglimento del Dirigente, si procederà a cancellare il protesto dagli elenchi di cui all art.3 della legge 77/1955, come sostituito dall art.1 della legge 235/2000, escludendo dalla pubblicazione sul Registro il nominativo cancellato. In tali casi le determinazioni relative all accoglimento delle istanze di cancellazione dal Registro dei protesti non vengono pubblicate all albo camerale. Se alla medesima data la Camera di Commercio ha agli atti domande di cancellazione di protesti non ancora pubblicati e in attesa del provvedimento del Dirigente, i protesti verranno cancellati successivamente alla loro pubblicazione sul Registro Informatico, rispettando i termini di legge. Art. 10 Sospensione della pubblicazione 1. Il debitore può notificare alla Camera di Commercio l eventuale provvedimento d urgenza concesso dal Tribunale ai sensi dell art. 700 del codice di procedura civile, con il quale viene disposta la sospensione della pubblicazione del protesto. In tali casi l Ufficio Protesti provvede direttamente, senza indugio, alla sospensione del protesto dal Registro. 4

Art. 11 Accesso ai documenti e loro restituzione 1. Tutti i documenti depositati in originale depositati dal richiedente potranno essere restituiti solo se richiesti dall interessato e dopo che la determinazione dirigenziale sia divenuta definitiva. La Camera di Commercio conserverà agli atti le copie conformi di tutta la documentazione restituita, insieme alla dichiarazione dell interessato attestante il ritiro dei documenti, con l indicazione del tipo di documento e della data del ritiro. 2. Ai sensi del D.lgs. 30/06/2003 n.196 Codice in materia di dati personali tutti i dati e la documentazione forniti saranno utilizzati esclusivamente per l esame delle domande e saranno oggetto di trattamento svolto con o senza l ausilio di strumenti informatici nel pieno rispetto della normativa sopra richiamata e degli obblighi di riservatezza. IL DIRIGENTE (Dr.ssa Silvia Borri) Documento sottoscritto digitalmente ai sensi del D.lgs. n. 82/2005 e s.m.i. 5