REGOLAMENTO COMUNALE PER LA CREMAZIONE, CONSERVAZIONE, AFFIDAMENTO E DISPERSIONE DELLE CENERI



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REGOLAMENTO COMUNALE PER LA CREMAZIONE, CONSERVAZIONE, AFFIDAMENTO E DISPERSIONE DELLE CENERI INDICE CAPO I - NORME GENERALI Art. 1 Oggetto del regolamento CAPO II - CREMAZIONE Art.2 Disciplina della cremazione Art.3 Rilascio dell autorizzazione alla cremazione Art.4 Identità delle ceneri Art.5 Feretri per la cremazione Art.6 Cremazione per insufficienza di sepolture Art.7 Crematori Art.8 Caratteristiche dell urna cineraria Art.9 Destinazione delle ceneri Art.10 Affidamento e dispersione delle ceneri Art.11 Iscrizione ad associazione Art.12 Mancata individuazione dell affidatario incaricato della dispersione Art.13 Targa con generalità defunti cremati CAPO III DISPERSIONE DELLE CENERI Art.14 Dispersione delle ceneri Art.15 Luogo di dispersione delle ceneri CAPO IV AFFIDAMENTO E CONSERVAZIONE DELLE CENERI Art.16 Consegna ed affidamento delle ceneri Art.17 Conservazione dell urna Art.18 Recesso dell affidamento Rinvenimento di urne Art.19 Tariffe CAPO V NORME FINALI Art.20 Tutela dei dati personali Art.21 Leggi e regolamentari Art.22 Abrogazione di precedenti disposizioni Art.23 Pubblicità del regolamento Art.24 Rinvio dinamico Art.25 Vigilanza Sanzioni Art.26 Entrata in vigore Art. 1 Oggetto del regolamento. CAPO I NORME GENERALI 1. Il presente regolamento comunale disciplina la cremazione, la conservazione, la dispersione e l affidamento delle ceneri, ad integrazione: - della legge 30 marzo 2001, n. 130, recante: Disposizioni in materia di cremazione e dispersioni delle ceneri ; - della legge regionale - Piemonte - 31 ottobre 2007, n. 20, recante: Disposizione in

materia di cremazione, conservazione, affidamento e dispersione delle ceneri ; - del regolamento comunale di polizia mortuaria. Art. 2 Disciplina della cremazione. CAPO II CREMAZIONE 1. La materia è disciplinata: dall'art. 12, comma 4, del decreto-legge 31/08/1987, n. 359, convertito, con modificazioni, dalla legge 29/10/1987, n. 440, recante: Provvedimenti urgenti per la finanza locale ; dall art. 1, comma 7-bis, del decreto-legge 27/12/2000, n. 392, recante: Disposizioni urgenti in materia di enti locali ; dalla legge 30 marzo 2001, n. 130, recante: Disposizioni in materia di cremazione e dispersione delle ceneri ; dalla circolare del ministero della sanità n. 24 in data 24/06/1993 avente per oggetto: Regolamento di polizia mortuaria, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285: Circolare esplicativa ; dalla circolare del ministero della sanità n. 10 in data 31/07/1998 avente per oggetto: Regolamento di polizia mortuaria, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285: Circolare esplicativa ; dalla legge regionale - Piemonte - 31 ottobre 2007, n. 20, recante: Disposizioni in materia di cremazione, conservazione, affidamento e dispersione delle ceneri. 2. Le relative tariffe sono determinate dalla giunta comunale, entro le misure massime fissate a norma di legge. Art. 3 Rilascio dell autorizzazione alla cremazione. 1) L autorizzazione alla cremazione spetta all Ufficiale di Stato Civile del Comune ove è avvenuto il decesso, soggetto competente individuato dalla legge 30 marzo 2001, n. 130, il quale la rilascia acquisito un certificato in carta libera redatto dal medico curante o necroscopo con firma autenticata dal coordinatore sanitario, dal quale risulti escluso il sospetto di morte dovuta a reato. Nei casi di morte improvvisa o sospetta occorre la presentazione del nulla osta dell Autorità Giudiziaria recante specifica indicazione che il cadavere può essere cremato. 2.) L autorizzazione alla cremazione è concessa nel rispetto della volontà espressa dal defunto o dai suoi familiari secondo una delle seguenti modalità: 2.1) disposizione testamentaria del defunto, tranne nei casi in cui i familiari presentino una dichiarazione autografa del defunto contraria alla cremazione fatta in data successiva a quella della disposizione testamentaria stessa; 2.2) in mancanza della disposizione testamentaria, o di qualsiasi altra espressione di volontà da parte del defunto, tale volontà deve risultare da atto scritto, proveniente dal coniuge o, in difetto, dal parente più prossimo, individuato a norma degli art.74, 75, 76, 77, del Codice Civile. In caso di concorrenza di più parenti nello stesso grado, tale volontà deve provenire da parte di questi ultimi, che la manifestano all Ufficiale dello Stato Civile del Comune del luogo di decesso; 2.3.) per coloro i quali, al momento della morte, risulti l iscrizione (certificata dal Rappresentante Legale dell Ente) ad associazioni riconosciute che abbiano tra i propri fini statutari quello della cremazione dei cadaveri dei propri associati, è sufficiente la presentazione di una dichiarazione in carta libera scritta e datata dall associato di proprio

pugno o, se questi non sia in grado di scrivere, confermata da due testimoni, dalla quale risulti chiaramente la volontà di essere cremato, tranne nei casi in cui i familiari presentino una dichiarazione autografa del defunto contraria alla cremazione, fatta in data successiva a quella dell iscrizione all associazione. L iscrizione alle associazioni di cui al presente comma prevale rispetto al parere dei familiari. 3. La domanda per l autorizzazione deve essere compilata su apposito modulo, di cui all allegato A del presente Regolamento. 4. In apposito registro, a cura dell ufficiale dello stato civile, sono annotate tutte le autorizzazioni rilasciate, nonché la destinazione delle ceneri e le successive variazioni. 5. Per ogni cremazione, l ufficiale dello stato civile costituisce apposito fascicolo per annotare e conservare tutti gli atti relativi alla cremazione, destinazione, conservazione e dispersione delle ceneri. Art. 4 Identità delle ceneri. (L.R. n. 20/2007, art. 2, comma 3) 1. Al fine di assicurare l identità certa delle ceneri, i soggetti gestori degli impianti di cremazione adottano sistemi identificativi non termodeperibili, da applicare all esterno del feretro e da rinvenire a cremazione finita, al fine di certificare la correlazione tra il cadavere e le ceneri consegnate. Art. 5 Feretri per la cremazione. 1. In caso di cremazione, devono essere utilizzati feretri in legno o realizzati in altro idoneo materiale, purchè accettato dall ente gestore del servizio, anche al fine di ridurre sia i fumi inquinanti sia i tempi di cremazione. Art. 6 Cremazione per insufficienza di sepolture. 1. Può essere autorizzata, da parte dell ufficiale dello stato civile, la cremazione di resti mortali esiti di fenomeni cadaverici - trasformativi conservativi, rinvenuti a seguito di esumazione od estumulazione ordinaria. 2. Per l effettuazione della cremazione di cui al primo comma è necessario l assenso dei familiari. In caso di irreperibilità degli stessi, si procede alla cremazione decorsi sessanta giorni dalla pubblicazione di apposito avviso all albo pretorio del comune e all ingresso del cimitero. Modificato CON DELIBERA N. 84 DEL 29-10-2010 di CONSIGLIO COMUNALE 1) L articolo 6, comma 2, del Regolamento comunale per la cremazione, conservazione, affidamento e dispersione delle ceneri si interpreta nel senso che, in caso di irreperibilità dei familiari dei soggetti i cui resti mortali vengono rinvenuti a seguito di estumulazione ordinaria (quarant anni), la pubblicazione per sessanta giorni degli avvisi preventivi di cremazione dei medesimi può avvenire anche contemporaneamente all affissione degli avvisi di scadenza delle concessioni, di cui all articolo 84 del regolamento di polizia mortuaria. Art. 7 Crematori. 1. Nel Cimitero Urbano è stato realizzato l'impianto di cremazione, costruito secondo le norme dettate dalla legge. 2. Detto crematorio è gestito attualmente da apposita società a totale partecipazione pubblica,avente sede nel Comune di Bra, secondo le modalità di funzionamento contenute nel relativo regolamento, adottato congiuntamente ai comuni soci. 3. La gratuità del servizio di cremazione dei cadaveri umani di cui al capo XVI del Regolamento di Polizia Mortuaria approvato con D.P.R.n.285/1990 è limitata alle operazioni di cremazione nel caso

di salma di persona indigente, o appartenente a famiglia bisognosa o per la quale vi sia disinteresse da parte dei familiari. 4. Nei casi non previsti dal 3 comma del presente articolo il servizio è da intendersi a pagamento Art. 8 Caratteristiche dell urna cineraria. 1. Le ceneri derivanti dalla cremazione di ciascuna salma, se destinate alla conservazione o tumulazione, sono raccolte in apposita urna cineraria avente capienza adeguata, realizzata in materiale non deperibile in relazione alla destinazione e tale da poter essere chiusa con saldatura anche a freddo o a mezzo di collanti di sicura e duratura presa. La stessa deve recare all esterno il nome, il cognome, il luogo e la data di nascita e il luogo e la data di morte del defunto. Art. 9 Destinazione delle ceneri. 1. Nel rispetto della volontà del defunto, le ceneri derivanti dalla cremazione di cittadini residenti possono essere destinate in forma indivisa : a) alla tumulazione in tombe di famiglia o in ossari posti all interno dei cimiteri o in loculi con preesistente feretro o in apposite cellette nell ara crematoria; b) all interramento all interno del cimitero in un area a ciò destinata in via esclusiva dalla Giunta Comunale c) alla dispersione ; d) all affidamento, per la conservazione, a familiare o ad altro parente a ciò autorizzato. 2. Nel caso in cui il defunto non abbia manifestato la volontà di far disperdere le sue ceneri, le stesse vengono riposte in un urna sigillata, recante i dati anagrafici, ai fini della tumulazione, dell interramento o dell affidamento ai famigliari. 3. Gli atti di affidamento e di dispersione dispiegano la loro efficacia nell ambito del territorio comunale. In caso di diversa destinazione, gli interessati dovranno richiedere il corrispondente atto anche al Comune competente per territorio. 4. Con una maggiorazione almeno del 50% sulle tariffe vigenti, le ceneri dei cittadini non residenti possono avere quale destinazione il cimitero, in conformità alle previsioni del vigente Regolamento di Polizia Mortuaria. Art. 10 Affidamento e dispersione delle ceneri. (L.R. n. 20/2007, art. 2, commi 5 e 10) 1. L affidamento e la dispersione delle ceneri sono disciplinati dalla legge 30 marzo 2001, n.130, nel rispetto della volontà del defunto, comprovata mediante disposizione testamentaria. In assenza di disposizione testamentaria, tale volontà deve essere manifestata all Ufficiale dello Stato Civile del Comune di decesso dal coniuge o, in difetto di questi, dal parente più prossimo, individuato a norma degli art.74-75 76-77 del C.C. e, nel caso di concorrenza di più parenti dello stesso grado, dalla maggioranza assoluta di questi ultimi. 2. La richiesta di affidamento o dispersione delle ceneri è comunicata, a cura dell Ufficiale dello Stato Civile del Comune di decesso, al Sindaco del Comune ove avverrà la custodia o la dispersione delle ceneri, il quale curerà il rilascio della relativa autorizzazione. Art. 11 Iscrizione ad associazione. (L.R. n. 20/2007, art. 2, comma 6) 1. Per coloro i quali, al momento della morte, risultino iscritti ad associazioni riconosciute, le quali abbiano tra i propri fini quello dell affidamento o della dispersione delle ceneri dei cadaveri dei propri associati, per consentirne l affidamento o la dispersione è necessaria la presentazione di una dichiarazione in carta libera, datata e sottoscritta dall associato o, se questi non sia in grado di scrivere, confermata da due testimoni, dalla quale risulti chiaramente la volontà che le proprie ceneri siano affidate o disperse, nonché il soggetto individuato ad eseguire tale volontà.

Art. 12 Mancata individuazione dell affidatario o dell incaricato della dispersione. (L.R. n. 20/2007, art. 2, commi 7 e 8) 1. Qualora il defunto non abbia individuato l'affidatario delle proprie ceneri oppure la persona incaricata della dispersione, la volontà del defunto è eseguita dalle seguenti persone: a) dal coniuge, ovvero in difetto di questi, dal parente più prossimo, individuato a norma degli articoli 74 e seguenti del Codice Civile e, in caso di concorrenza di più parenti nello stesso grado, dalla maggioranza di questi ultimi; b) dall'esecutore testamentario; c) dal rappresentante legale di associazione che abbia tra i propri fini statutari la cremazione, l affidamento e la dispersione dei cadaveri degli associati, qualora il defunto ne sia iscritto; d) dal tutore di minore o interdetto, dall amministratore di sostegno se a questo abilitato; e) in mancanza dei soggetti di cui alle lettere a), b), c) e d), dal personale del Cimitero autorizzato dal Comune 2. Qualora, in assenza del coniuge, concorrano più parenti dello stesso grado, essi devono, a maggioranza, con atto scritto reso davanti al pubblico ufficiale che autorizza l'affidamento o la dispersione, individuare quale di questi si assume la responsabilità di prendere in custodia l'urna per conservarla nel proprio domicilio o per disperdere le ceneri. Art. 13 Targa con generalità dei defunti cremati. (L.R. n. 20/2007, art. 7) 1. Al fine di non perdere il senso comunitario della morte saranno posizionate, sulla parete muraria del lato destro del crematorio apposite targhe individuali, con i dati anagrafici dei defunti, le cui ceneri sono state affidate o disperse. Tali targhe dovranno essere in ottone/bronzo delle dimensioni di cm. 10 x 15. 2. L onere per la fornitura e la posa della targa è posta a carico dei familiari del defunto. Qualora questi ultimi siano indigenti segnalati con richiesta documentata da Servizi Sociali del Comune l onere è a carico del Comune CAPO III DISPERSIONE DELLE CENERI Art. 14 Dispersione delle ceneri. (L.R. n. 20/2007, art. 4, commi 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 9) 1. In presenza di volontà espressa dal defunto,nel territorio del Comune di Bra, le ceneri possono essere disperse: a) in un area verde delimitata all interno del cimitero, munita di apposita indicazione, localizzata tra l ara crematoria e il Cimitero Urbano; b) nel cinerario comune; c) in aree private, ad una distanza di almeno duecento metri da centri ed insediamenti abitativi, all aperto e con il consenso scritto del proprietario, senza che si possa dare luogo ad attività di lucro. d) in una o più aree pubbliche, esterne al cimitero, eventualmente da stabilirsi dalla Giunta Comunale in base ai requisiti di cui alle normative regionale e/o statali in materia. 2. La dispersione è vietata nei centri abitati come definiti dall art. 3, comma 1, numero 8, del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada) ed in edifici o altri luoghi chiusi. 3. Al di fuori del cimitero, è vietato interrare l intera urna, anche se di materiale biodegradabile. 4. E vietata la dispersione in aria delle ceneri. 5. La dispersione è eseguita dal coniuge, da altro familiare avente titolo a norma di legge o per espressa volontà del defunto, dall esecutore testamentario, dal rappresentante legale di associazione

che abbia tra i fini statutari quello della cremazione dei cadaveri degli iscritti o, in mancanza, dal personale del Cimitero previsto dal comune. 6. L incaricato della dispersione, all'atto del ritiro dell'urna cineraria, deve dichiarare di essere consapevole che costituisce reato la dispersione delle ceneri non autorizzata da parte dell Ufficiale di Stato Civile del Comune ove è avvenuto il decesso, o effettuata con modalità diverse rispetto a quanto indicato dal defunto, nonché l abbandono dell urna. 7. La dispersione delle ceneri deve avere luogo entro 60 giorni dalla consegna dell urna cineraria. Qualora non sia stato definito l affidatario o, in caso di disaccordo tra le parti, le ceneri verranno conservate negli ossari in 14 fila nel Campo L,o in mancanza, in altro luogo prestabilito dalla Giunta Comunale, tramite pagamento di una tariffa fissa per il servizio di custodia, finche non intervenga accordo tra le parti o sentenza passata in giudicato. 8. L incaricato è tenuto a comunicare al comune di destinazione, con almeno dieci giorni di preavviso, le modalità di dispersione delle ceneri. 9. La dispersione in apposita area cimiteriale avviene con oneri a carico dei familiari del defunto, conformemente alle tariffe fissate dalla Giunta Comunale. 10. Nei luoghi di dispersione delle ceneri, non è ammessa la commemorazione mediante l installazione di oggetti o manufatti. 11. La dispersione può essere autorizzata anche per ceneri già tumulate, durante il periodo di concessione o al termine di tale periodo. Art. 15 Luogo di dispersione delle ceneri. 1. Ove il defunto abbia espresso in vita la volontà della dispersione delle proprie ceneri senza indicarne il luogo, quest ultimo è scelto dal coniuge o, in difetto, dal parente più prossimo, individuato a norma degli articoli 74, 75, 76 e 77 del codice civile o, nel caso di concorso di più parenti dello stesso grado, dalla maggioranza di questi ultimi. 2. In assenza di qualunque indicazione e decorsi 90 giorni dalla cremazione, le ceneri verranno disperse nell apposita area cimiteriale. CAPO IV AFFIDAMENTO E CONSERVAZIONE DELLE CENERI Art. 16 Consegna ed affidamento delle ceneri. 1. Le ceneri derivanti dalla cremazione di ciascuna salma sono raccolte in apposita urna cineraria, sigillata a cura del soggetto che ha effettuato la cremazione, avente le caratteristiche di cui al precedente articolo 8. 2. Il trasporto delle urne contenti i residui della cremazione non è soggetto ad alcuna delle misure precauzionali igieniche stabilite per il trasporto delle salme, fatte salve le eventuali prescrizioni dell Autorità Sanitaria e di quanto disposto dall art. 2, comma 11, della L.R. n. 20 del 31.10.2007. 3. L affidamento dell urna cineraria ai familiari può avvenire, nel rispetto totale della volontà del defunto, a richiesta del coniuge o, in difetto, del parente più prossimo individuato a norma degli articoli 74, 75, 76 e 77 del codice civile o, nel caso di concorso di più parenti dello stesso grado, dalla maggioranza di questi ultimi. 4. La consegna dell urna cineraria può avvenire anche per ceneri precedentemente tumulate o provenienti dalla cremazione di esiti di fenomeni cadaverici - trasformativi - conservativi,derivanti da esumazioni o estumulazioni, purchè in attuazione della volontà espressa per iscritto dal defunto. 5. In caso di disaccordo tra gli aventi titolo, l urna cineraria è temporaneamente tumulata nel cimitero negli ossari in 14 fila del campo L, o in mancanza in altro luogo prestabilito dalla Giunta Comunale, tramite il pagamento di una tariffa fissa per il servizio di custodia, finchè sulla destinazione non intervenga accordo tra le parti o sentenza passata in giudicato.

6. I soggetti di cui al comma 3 presentano richiesta di affidamento all ufficiale dello stato civile del Comune ove è avvenuto il decesso, ovvero dove sono tumulate le ceneri, su modello di cui all allegato B. L autorizzazione è rilasciata in triplice copia: una è conservata nel comune ove è avvenuto il decesso, una è conservata dal responsabile del crematorio, una dal soggetto che prende in consegna l urna. 7. L affidamento delle ceneri ai familiari non costituisce, in alcun caso, implicita autorizzazione alla realizzazione di sepoltura privata. 8. L autorizzazione all affidamento puo essere concessa su istanza del familiare avente diritto. In tale istanza, ai sensi del D.P.R.445/2000, devono essere indicati: a) i dati anagrafici e la residenza dell affidatario (unicamente un familiare, ai sensi dell art.3 della Legge 130/2001 ; b) la dichiarazione di responsabilità per la custodia delle ceneri e di consenso per l accettazione degli eventuali controlli da parte dell Amministrazione comunale procedente; c) il luogo di conservazione e la persona a cui è affidata l urna sigillata, la quale sottoscriverà il relativo verbale; d) la dichiarazione relativa alla conoscenza delle norme in merito alle fattispecie di reato in materia di dispersione non autorizzata delle ceneri e in merito alle garanzie atte a evitare la profanazione dell urna; e) la dichiarazione relativa alla conoscenza che l urna non possa essere affidata - neppure temporaneamente - ad altre persone,a condizione che non intervenga specifica autorizzazione dell autorità comunale,nonché la dichiarazione che - cessando le condizioni di affidamento - l urna dovrà essere consegnata all autorità comunale per essere trasferita in Cimitero, così come nel caso in cui l affidatario non intendesse più conservarla; f) che non sussistono impedimenti alla consegna derivanti da vincoli determinati dall Autorità giudiziaria o di pubblica sicurezza; g) l obbligo di informare l Amministrazione comunale della variazione del luogo di conservazione; h) la conoscenza e l accettazione di tutte le disposizioni in materia e, in particolare, del presente regolamento. Art. 17 Conservazione dell urna. (L.R. n. 20/2007, art. 3, commi 1, 2, 3 e 4) 1. La conservazione ha luogo nell abitazione dell affidatario, coincidente con la residenza legale. In caso contrario, dovrà essere indicata l abitazione nella quale le ceneri sono conservate. 2. L'affidatario delle ceneri è tenuto a comunicare al comune, nel quale le ceneri sono custodite, le modalità della loro conservazione, nonche a comunicare tempestivamente l'eventuale trasferimento dell'urna in altro comune. Tale comunicazione deve essere rivolta sia nei confronti del comune di provenienza, sia nei confronti dell ente di nuova destinazione. 3. L affidatario ne assicura la diligente custodia, garantendo, con impegno formale scritto, la stabile destinazione dell urna in colombaro.quest ultimo deve avere destinazione stabile e deve essere garantito contro ogni profanazione ; deve, inoltre, essere protetto da possibili asportazioni, aperture o rotture accidentali. Il colombaro è da intendersi quale luogo confinato nel quale l urna sia racchiudibile, a vista o meno, ove non incorporato al suolo o in strutture abitative; il materiale di cui è costituito deve essere resistente e in grado di garantire dalla profanazione. 4. L urna non può essere consegnata, neppure temporaneamente, a persona diversa dall affidatario, senza l autorizzazione comunale. 5. Sono vietate le manomissioni dell urna o dei suoi sigilli. 6. Devono essere rispettate le eventuali prescrizioni igienico-sanitarie. 7. Personale Comunale appositamente incaricato può procedere, in qualsiasi momento a controlli, anche periodici sull effettiva collocazione dell urna contenente le ceneri nel luogo indicato dal familiare.

Art. 18 Recesso dall affidamento Rinvenimento di urne. (L.R. n. 20/2007, art. 3, commi 5 e 6) 1. Nel caso di morte dell affidatario o nel caso in cui l affidatario intenda recedere dall affidamento, le ceneri possono essere conferite al cimitero comunale per la dispersione nel cinerario comune o provvedere alla loro tumulazione tramite pagamento della tariffa stabilita nell allegato A al presente Regolamento. 2. Per recedere dall affidamento il soggetto dovrà produrre apposita dichiarazione non motivata. Il recesso è annotato nel registro di cui al precedente articolo 3, comma 4. 3. Le urne eventualmente rinvenute da terzi sono consegnate al Cimitero Comunale, il cui servizio di custodia provvede a darne notizia al comune di residenza del defunto, ove conosciuto. Il Comune procede alla dispersione nel cinerario comune trascorsi 60 giorni dal rinvenimento. Tale termine è da intendersi quale tempo utile per individuare eventuali aventi diritto all affidamento delle ceneri. Art. 19 Tariffe 1. Per la dispersione esterna o interna al cimitero, l affidamento familiare delle ceneri, lo svolgimento delle eventuali verifiche e rettifiche in caso di affidamento familiare sono dovute tariffe la cui misura è stabilita nella tabella in allegato A al presente Regolamento. 2. Gli adeguamenti tariffari conseguenti la prima fissazione della misura dei diritti e delle tariffe di cui al comma precedente sono di competenza della Giunta Comunale. Art. 20 Tutela dei dati personali. CAPO V NORME FINALI 1. Il Comune garantisce, nelle forme ritenute più idonee, che il trattamento dei dati personali in suo possesso si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, ai sensi del D.Lgs. 30.06.2003, n. 196, recante: Codice in materia di protezione dei dati personali e successive modificazioni ed integrazioni. Art. 21 - Leggi e regolamenti. 1. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si osservano le seguenti disposizioni in quanto applicabili: - il testo unico delle Leggi Sanitarie, approvato con Regio Decreto 27 luglio 1934, n. 1265 e successive modificazioni e integrazioni; - il d.p.r. 3 novembre 2000, n. 396, recante: Regolamento per la revisione e la semplificazione dell ordinamento dello stato civile ; - il d.p.r. 10 settembre 1990 n.285, recante: Approvazione del Regolamento di Polizia Mortuaria - la Legge 30 marzo 2001 n.130 recante: Disposizioni in materia di cremazione conservazione, affidamento e dispersione delle ceneri ; - la Legge Regionale Piemonte 31 ottobre 2007 n.20 recante: Disposizioni in materia di cremazione, conservazione affidamento e dispersione delle ceneri ; - il vigente Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria in quanto non contrastante con il presente regolamento, nonché ogni altra disposizione di legge e di regolamento, attinente alla materia.

Art. 22 Abrogazione di precedenti disposizioni. 1. Il presente regolamento disciplina compiutamente la materia e,dall entrata in vigore del medesimo sono abrogate tutte le precedenti disposizioni con esso contrastanti. 2. Restano in vigore le speciali disposizioni di carattere igienico-sanitario previste in altre norme regolamentari non contemplate dal presente regolamento. Art. 23 Pubblicità del regolamento. 1. Copia del presente regolamento, a norma dell art. 22 della legge 7 agosto 1990, n. 241, come sostituito dall art. 15, c. 1, della legge 11.02.2005, n. 15, è tenuta a disposizione del pubblico perché ne possa prendere visione in qualsiasi momento. Viene altresì pubblicato all Albo Pretorio e sul sito web comunale. Art. 24 Rinvio dinamico. 1. Le norme del presente regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute norme vincolanti statali e regionali. 2. In tali casi, in attesa della formale modificazione del presente regolamento, si applica la normativa sopraordinata. Art. 25 Vigilanza - Sanzioni. 1. Il Comune vigila e controlla l applicazione delle norme contenute nel presente regolamento. 2. Per la verifica dell osservanza delle disposizioni del presente regolamento, gli appartenenti alla polizia municipale - e qualsiasi altra autorità competente - possono accedere ai luoghi ove si svolgono le attività ivi disciplinate. 3. Le sanzioni derivanti dall accertamento delle violazioni al presente regolamento sono definite in applicazione alle disposizioni generali contenute nelle sezioni I e II del capo II della legge 24.11.1981, n. 689 e successive modificazioni ed integrazioni. 4. Le somme riscosse per le infrazione alle norme del presente regolamento sono introitate nella tesoreria comunale. 5. Il trasgressore ha sempre l obbligo di eliminare le conseguenze della violazione e lo stato di fatto che le costituisce. Art. 26 Entrata in vigore. 1.In ossequio alle previsioni dello statuto comunale, il presente regolamento, dopo l adozione della relativa deliberazione di adozione, pubblicata all Albo Pretorio, e diventata esecutiva, sarà depositato per quindici giorni nella Segreteria del Comune. Del suo deposito sarà data comunicazione ai cittadini, mediante avviso affisso per quindici giorni all Albo Pretorio. Lo stesso entrerà in vigore al compimento di tale periodo di pubblicazione.

ALLEGATO A TARIFFE 1) Affidamento a familiare. 26,00 2) Cambio del luogo di conservazione dell urna non coincidente con il cambio di residenza del familiare affidatario. 26,00 3) Custodia urna (art. 14 comma 7 e art.16 comma ) tariffa annua fissa. 26,00 4) Interramento ai sensi art. 9 comma 1 let. B e comma 2 del Regolamento: tariffa fissa da 0 a 12 anni con possibilità di rinnovare secondo le procedure di cui all art. 61 del Reg. Polizia Mortuaria per le sepolture particolari. 60,00 5) Dispersione all interno del cimitero (roseto) per residenti. 60,00 6) Dispersione all interno del cimitero (roseto) per non residenti.160,00 7) Dispersione, comprensiva di apertura cinerario, residenti. 27.74 8) Dispersione, comprensiva di apertura cinerario, per non residenti.150,00 9) Dispersione fuori dal Cimitero in caso di istituzione areee. 50,00 10) Targhetta commemorativa all interno del Cimitero. 40,00 11) Verifiche o rettifiche di collocamento dell urna affidata nel caso in cui l accertamento abbia evidenziato anomalie. 50,00 Per tutte le altre destinazioni di ceneri si fa rinvio alle tariffe già istituite col Regolamento di Polizia Mortuaria ed alle relative modifiche ed integrazioni successive.

ALLEGATO B DOMANDA PER IL RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE ALLA CREMAZIONE Al signor SINDACO del Comune di...i sottoscritto nella sua qualità di.. Chiede il rilascio dell autorizzazione alla cremazione della salma di nato a il in vita residente a via deceduto a il La volontà della cremazione risulta da: a) disposizione testamentaria del defunto b) volontà del coniuge c) volontà del parente più prossimo d) volontà dei parenti più prossimi, in numero di. e) volontà del defunto per iscrizione ad associazione riconosciuta avente tra i propri fini quello della cremazione. Allega alla presente istanza ai fini del rilascio dell'autorizzazione richiesta: medico curante 1) certificato del, la cui sottoscrizione è autenticata dal medico necroscopo coordinatore sanitario, da cui risulta escluso il sospetto di morte dovuta a reato, oppure nulla osta dell'autorità giudiziaria rilasciato da..... in data. al n. 2) atti e documenti attestanti la volontà di cremazione, così descritti: D I C H I A R A che I'urna/le ceneri contenenti le ceneri risultanti dalla cremazione avrà/avranno la seguente destinazione finale: _ tumulazione nel cimitero di nel sepolcro privato costituito da: _ loculo n: (2) in concessione a, come da atto n. in data _ (3) n: (4) in concessione a, come da atto n. in data _ dispersione nel cinerario comune nel cimitero di _ affidamento dell urna al familiare in qualità di affidatario «Citta», li 03/03/2009 IL RICHIEDENTE

La sopraestesa firma è stata apposta esibendo il documento di identità N. rilasciato il dal Comune di di cui si allega fotocopia. NOTE Nota all art.3 16 : Il testo dell art.3 della Legge 130/2001 è il seguente: 1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, su proposta del Ministro della sanità, sentiti il Ministro dell'interno e il Ministro della giustizia, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, si provvede alla modifica del regolamento di polizia mortuaria, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285, sulla base dei seguenti principi: a) l'autorizzazione alla cremazione spetta all'ufficiale dello stato civile del comune di decesso, che la rilascia acquisito un certificato in carta libera del medico necroscopo dal quale risulti escluso il sospetto di morte dovuta a reato ovvero, in caso di morte improvvisa o sospetta segnalata all'autorità giudiziaria, il nulla osta della stessa autorità giudiziaria, recante specifica indicazione che il cadavere può essere cremato; b) l'autorizzazione alla cremazione è concessa nel rispetto della volontà espressa dal defunto o dai suoi familiari attraverso una delle seguenti modalità: 1) la disposizione testamentaria del defunto, tranne nei casi in cui i familiari presentino una dichiarazione autografa del defunto contraria alla cremazione fatta in data successiva a quella della disposizione testamentaria stessa; 2) l'iscrizione, certificata dal rappresentante legale, ad associazioni riconosciute che abbiano tra i propri fini statutari quello della cremazione dei cadaveri dei propri associati, tranne nei casi in cui i familiari presentino una dichiarazione autografa del defunto fatta in data successiva a quella dell'iscrizione all'associazione. L'iscrizione alle associazioni di cui al presente numero vale anche contro il parere dei familiari; 3) in mancanza della disposizione testamentaria, o di qualsiasi altra espressione di volontà da parte del defunto, la volontà del coniuge o, in difetto, del parente più prossimo individuato ai sensi degli articoli 74, 75, 76 e 77 del codice civile e, in caso di concorrenza di più parenti dello stesso grado, della maggioranza assoluta di essi, manifestata all'ufficiale dello stato civile del comune di decesso o di residenza. Nel caso in cui la volontà sia stata manifestata all'ufficiale dello stato civile del comune di decesso, questi inoltra immediatamente il relativo processo verbale all'ufficiale dello stato civile del comune di ultima residenza del defunto; 4) la volontà manifestata dai legali rappresentanti per i minori e per le persone interdette; c) la dispersione delle ceneri è consentita, nel rispetto della volontà del defunto, unicamente in aree a ciò appositamente destinate all'interno dei cimiteri o in natura o in aree private; la dispersione in aree private deve avvenire all'aperto e con il consenso dei proprietari, e non può comunque dare luogo ad attività aventi fini di lucro; la dispersione delle ceneri è in ogni caso vietata nei centri abitati, come definiti dall'articolo 3, comma 1, numero 8), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada); la dispersione in mare, nei laghi e nei fiumi è consentita nei tratti liberi da natanti e da manufatti; d) la dispersione delle ceneri è eseguita dal coniuge o da altro familiare avente diritto, dall'esecutore testamentario o dal rappresentante legale dell'associazione di cui alla lettera b), numero 2), cui il defunto risultava iscritto o, in mancanza, dal personale autorizzato dal comune; e) fermo restando l'obbligo di sigillare l'urna, le modalità di conservazione delle ceneri devono consentire l'identificazione dei dati anagrafici del defunto e sono disciplinate prevedendo, nel rispetto della volontà espressa dal defunto, alternativamente, la tumulazione, l'interramento o l'affidamento ai familiari; f) il trasporto delle urne contenenti le ceneri non è soggetto alle misure precauzionali igieniche previste per il trasporto delle salme, salvo diversa indicazione dell'autorità sanitaria; g) l'ufficiale dello stato civile, previo assenso dei soggetti di cui alla lettera b), numero 3), o, in caso di loro irreperibilità, dopo trenta giorni dalla pubblicazione nell'albo pretorio del comune di uno specifico avviso, autorizza la cremazione delle salme inumate da almeno dieci anni e delle salme tumulate da almeno venti anni;

h) obbligo per il medico necroscopo di raccogliere dal cadavere, e conservare per un periodo minimo di dieci anni, campioni di liquidi biologici ed annessi cutanei, a prescindere dalla pratica funeraria prescelta, per eventuali indagini per causa di giustizia; i) predisposizione di sale attigue ai crematori per consentire il rispetto dei riti di commemorazione del defunto e un dignitoso commiato. Nota agli art. 3 10 12 16 : Il testo degli art. 74, 75, 76,77 del Codice Civile è il seguente: Art. 74 Parentela La parentela è il vincolo tra le persone che discendono da uno stesso stipite (77). ] Art. 75 Linee della parentela Sono parenti in linea retta le persone di cui l'una discende dall'altra; in linea collaterale quelle che, pur avendo uno stipite comune, non discendono l'una dall'altra. ] Art. 76 Computo dei gradi Nella linea retta si computano altrettanti gradi quante sono le generazioni, escluso lo stipite. Nella linea collaterale i gradi si computano dalle generazioni, salendo da uno dei parenti fino allo stipite comune e da questo discendendo all'altro parente, sempre restando escluso lo stipite. ] Art. 77 Limite della parentela La legge non riconosce il vincolo di parentela oltre il sesto grado (572), salvo che per alcuni effetti specialmente determinati Nota all art.7 Il testo del capo XVI del regolamento di P:M: è il seguente : CAPO XVI Art. 78 Art. 79 1. I crematori devono essere costruiti entro i recinti dei cimiteri e sono soggetti alla vigilanza del Sindaco. 2. Il progetto di costruzione di un crematorio deve essere corredato da una relazione nella quale vengono illustrate le caratteristiche ambientali del sito, le caratteristiche tecnico-sanitarie dell'impianto ed i sistemi di tutela dell'aria dagli inquinamenti sulla base delle norme vigenti in materia. 3. I progetti di costruzione dei crematori sono deliberati dal Consiglio comunale. 1. La cremazione di ciascun cadavere deve essere autorizzata dal Sindaco sulla base della volontà testamentaria espressa in tal senso dal defunto. In mancanza di disposizione testamentaria, la volontà deve essere manifestata dal coniuge e, in difetto, dal parente più prossimo individuato secondo gli articoli 74 e seguenti del codice civile e, nel caso di concorrenza di più parenti nello stesso grado, da tutti gli stessi. 2. La volontà del coniuge o dei parenti deve risultare da atto scritto con sottoscrizione autenticata da notaio o dai pubblici ufficiali abilitati ai sensi dell'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15. 3. Per coloro i quali, al momento della morte risultino iscritti ad associazioni riconosciute che abbiano tra i propri fini quello della cremazione dei cadaveri dei propri associati, è sufficiente la presentazione di una dichiarazione in carta libera scritta e datata, sottoscritta dall'associato di proprio pugno o, se questi non sia in grado di scrivere, confermata da due testimoni, dalla quale chiaramente risulti la volontà di essere cremato. La dichiarazione deve essere convalidata dal presidente dell'associazione.

Art. 80 Art. 81 4. L'autorizzazione di cui al comma 1 non può essere concessa se la richiesta non sia corredata da certificato in carta libera redatto dal medico curante o dal medico necroscopo, con firma autenticata dal coordinatore sanitario, dal quale risulti escluso il sospetto di morte dovuta a reato. 5. In caso di morte improvvisa o sospetta occorre la presentazione del nulla osta dell'autorità giudiziaria. 1. La cremazione deve essere eseguita da personale appositamente autorizzato dall'autorità comunale, ponendo nel crematorio l'intero feretro. 2. Le ceneri derivanti dalla cremazione di ciascun cadavere devono essere raccolte in apposita urna cineraria portante all'esterno il nome, cognome, data di nascita e di morte del defunto. 3. Nel cimitero deve essere predisposto un edificio per accogliere queste urne; le urne possono essere collocate anche in spazi dati in concessione ad enti morali o privati. 4. Le dimensioni limite delle urne e le caratteristiche edilizie di questi edifici vengono stabilite dai regolamenti comunali. 5. Il trasporto delle urne contenenti i residui della cremazione, ferme restando le autorizzazioni di cui agli articoli 24, 27, 28 e 29, non è soggetto ad alcuna delle misure precauzionali igieniche stabilite per il trasporto delle salme, salvo eventuali indicazioni del coordinatore sanitario nel caso di presenza di nuclidi radioattivi. 6. Ogni cimitero deve avere un cinerario comune per la raccolta e la conservazione in perpetuo e collettiva delle ceneri provenienti dalla cremazione delle salme, per le quali sia stata espressa la volontà del defunto di scegliere tale forma di dispersione dopo la cremazione oppure per le quali i familiari del defunto non abbiano provveduto ad altra destinazione. 1. La consegna dell'urna cineraria agli effetti dell'art. 343 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, deve risultare da apposito verbale redatto in tre esemplari, dei quali uno deve essere conservato dal responsabile del servizio cimiteriale, uno da chi prende in consegna l'urna e il terzo deve essere trasmesso all'ufficio di Stato Civile. 2. Il secondo esemplare del verbale deve essere conservato dall'incaricato del servizio di custodia del cimitero in cui vengono custodite le ceneri. Nota all art. 14 3. Definizioni stradali e di traffico. 1. Ai fini delle presenti norme le denominazioni stradali e di traffico hanno i seguenti significati: 8) Centro abitato: insieme di edifici, delimitato lungo le vie di accesso dagli appositi segnali di inizio e fine. Per insieme di edifici si intende un raggruppamento continuo, ancorché intervallato da strade, piazze, giardini o simili, costituito da non meno di venticinque fabbricati e da aree di uso pubblico con accessi veicolari o pedonali sulla strada. Nota all art.16 : Il testo dell art.2 comma 11 della L.R. n. 20 del 31-10-.2007 è il seguente: Le autorizzazioni alla cremazione, al trasporto, all inumazione o alla tumulazione dei resti mortali, sono rilasciate ai sensi dell art.3 del D.P.R. 15-7-2003 n.254 Il testo dell art.3 del D.P.R 15-7-2003 n.254 è il seguente : Parti anatomiche riconoscibili e resti mortali derivanti da attivita' di esumazione ed estumulazione 1. Si definiscono: a) parti anatomiche riconoscibili: gli arti inferiori, superiori, le parti di essi, di persona o di cadavere a cui sono stati amputati; b) resti mortali: gli esiti dei fenomeni cadaverici trasformativi conservativi risultanti dalla incompleta scheletrizzazione di un cadavere per effetto di mummificazione, saponificazione, corificazione, decorso il periodo di ordinaria inumazione o tumulazione, pari, rispettivamente, a 10 e 20 anni.

2. Per la sepoltura in cimitero o la cremazione di parti anatomiche riconoscibili, le autorizzazioni al trasporto, inumazione, tumulazione o cremazione sono rilasciate dalla azienda sanitaria locale competente per territorio. 3. In caso di amputazione, le parti anatomiche riconoscibili sono avviate a sepoltura o a cremazione a cura della struttura sanitaria che ha curato la persona amputata. 4. La persona amputata puo' chiedere, espressamente, che la parte anatomica riconoscibile venga tumulata, inumata o cremata con diversa modalita'. In tale caso la richiesta deve avvenire e deve essere inoltrata all'ufficio preposto della azienda sanitaria locale competente per territorio, attraverso la struttura sanitaria di cura e ricovero, non oltre le 48 ore dall'amputazione. 5. Per la sepoltura in cimitero o la cremazione di resti mortali, le autorizzazioni al trasporto, inumazione, tumulazione o cremazione sono rilasciate dal competente ufficio del comune in cui sono esumati o estumulati. 6. Per la cremazione di resti mortali non e' necessaria la documentazione di cui ai commi 4 e 5 dell'articolo 79 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285, recante regolamento di polizia mortuaria, e successive modificazioni Nota all art.16 : IL D.P.R. n.445 del 28-12-2000 è pubblicato sulla Gazzetta ufficiale supplemento ordinario n. 42 del 20-2-2001

ufficio statocivile Tel. 0172/438244 Al Signor Sindaco del Comune di OGGETTO: Affidamento e dispersione delle ceneri. (L.R. n. 20/2007, art. 2, commi 5 e 10) Ai sensi dell art. 10, comma 2, del regolamento sulla cremazione, affidamento e dispersione ceneri del Comune di Bra, si comunica di aver autorizzato in data odierna il trasporto nel Comune di della salma/ ceneri del Sig. Si prega di rilasciare l autorizzazione relativa all affidamento al familiare Sig. residente in Codesto Comune Distinti saluti, Bra 5 novembre 2009 L Ufficiale di Stato Civile