OGGETTO: DISCIPLINA DELLA DESTINAZIONE DELLE CENERI DA CREMAZIONE, MODIFICA, MEDIANTE INTEGRAZIONE, DEL REGOLAMENTO DI POLIZIA MORTUARIA



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OGGETTO: DISCIPLINA DELLA DESTINAZIONE DELLE CENERI DA CREMAZIONE, MODIFICA, MEDIANTE INTEGRAZIONE, DEL REGOLAMENTO DI POLIZIA MORTUARIA Relaziona sull argomento il sindaco Del Cont Bernard. Successivamente intervengono il consigliere Primitivo, il sindaco Del Cont Bernard, il consigliere Tassan Chiaret, il sindaco Del Cont Bernard, il consigliere Primitivo. Tutti gli interventi relativi alla discussione sono integralmente registrati su supporto magnetico e ottico, ai sensi dell articolo 46 del regolamento di disciplina delle adunanze di consiglio comunale. Esaurita la discussione, il sindaco pone in votazione il punto all ordine del giorno. La votazione, resa per alzata di mano, ha il seguente esito: FAVOREVOLI: 16 CONTRARI: 0 ASTENUTI: 1 (Tassan Zanin) Successivamente, vista l urgenza di provvedere, viene posta in votazione l immediata eseguibilità dell atto. La votazione, resa per alzata di mano, ha l esito della precedente: FAVOREVOLI: 16 CONTRARI: 0 ASTENUTI: 1 (Tassan Zanin) IL CONSIGLIO COMUNALE PREMESSO che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 57 del 12.06.1995 è stato approvato il Regolamento di Polizia Mortuaria; POICHE è necessario provvedere all integrazione dello stesso a seguito dell entrata in vigore della Legge Regionale n. 11 del 13/10/2008 Disposizioni in materia di destinazione delle ceneri da cremazione, che ha disciplinato la materia nella nostra Regione in virtù dei principi e delle indicazioni già contenute nella legge n. 130 del 30 marzo 2001; CONSIDERATO che l art. 9, della legge regionale prevede: 1. L'Amministrazione regionale, sentito il Consiglio delle autonomie locali, predispone uno schema di regolamento per l'attuazione, ove necessario, delle disposizioni della presente legge. 2.Entro sei mesi dalla predisposizione dello schema di regolamento di cui al comma 1, i Comuni adottano le conseguenti modifiche alla normativa comunale in materia di cremazione, affidamento e dispersione delle ceneri. RILEVATO che tale regolamento ad oggi non è stato ancora emanato; RITENUTO necessario dover garantire ai cittadini l esercizio di un diritto sancito dalla legge, adottando apposita disciplina circa le modalità di dispersione delle ceneri in ambito territoriale e le modalità relative alla definitiva collocazione delle proprie ceneri, ove ciò non contrasti con la normativa in vigore; VALUTATA la possibilità di normare le fattispecie su indicate attraverso una integrazione/modifica del vigente regolamento da attuarsi mediante l innesto del titolo V/bis rubricato Destinazione delle ceneri da cremazione costituito da due nuovi articoli

recanti la disciplina delle situazione riconducibili al contesto su indicato, così come dettagliatamente elaborato nell allegato A), che costituisce parte integrale e sostanziale del presente atto; ATTESO che le disposizioni di seguito emanate potranno essere riviste nel momento in cui la Regione dovesse emanare il regolamento previsto dall art. 9 sopra citato; VISTA la legge 30 marzo 2001, n. 130 Disposizioni in materia di destinazione e dispersione delle ceneri ; VISTA la legge regionale 13 ottobre 2008, n. 11 Disposizioni in materia di destinazione delle ceneri da cremazione ; VISTO l art. 42 del T.U. delle leggi sull ordinamento degli Enti Locali D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267; ACQUISITO il parere favorevole espresso in data odierna dal Responsabile di Settore Demografico Statistico Elettorale per quanto concerne la regolarità tecnica ai sensi dell art. 49 c.1 del D. Lgs. 267/2000; Visto l esito della votazione sopra riportato; DELIBERA Di integrare/modificare, per tutte le motivazioni espresse, il Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria di questo Comune al fine di provvedere alla disciplina delle diverse fattispecie correlate alla destinazione delle ceneri da cremazione, secondo le indicazioni contenute nell allegato A) che, unito alla presente deliberazione, ne forma parte integrante e sostanziale; Successivamente, con separata votazione avente l esito sopra riportato, la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell art. 1, comma 19, della legge regionale n. 21/03

Allegato A) TITOLO V/bis - DESTINAZIONE DELLE CENERI DA CREMAZIONE ART. 20/bis DISPERSIONE DELLE CENERI Nel rispetto di quanto disposto dalla legislazione nazionale e regionale in materia, la dispersione delle ceneri da cremazione deve essere effettuata in conformità a quanto di seguito indicato: 1. L autorizzazione alla dispersione è rilasciata dall Ufficiale dello Stato Civile, così come previsto dalla normativa statale vigente, a seguito di un apposita istanza presentata dal coniuge o da un familiare avente diritto (specificando il grado e la linea di parentela) o dall esecutore testamentario o dal rappresentante legale dell associazione riconosciuta, avente fra i propri fini la cremazione dei cadaveri dei propri associati, o in mancanza dal personale autorizzato dal Comune. L istanza dovrà essere corredata dalla disposizione testamentaria del defunto o dalla dichiarazione resa dallo stesso al Comune di residenza o ancora, se iscritto ad associazioni riconosciute che abbiano fra i propri fini statutari la cremazione dei cadaveri dei propri associati, dalla dichiarazione con i requisiti di cui all art. 2 5 co della legge regionale n. 11/2008, convalidata dal legale rappresentante dell associazione. 2. La competenza a ricevere la dichiarazione, con la volontà della dispersione da parte dell interessato, da rendersi nel Comune di residenza, per il Comune di Aviano è del Settore Demografico Statistico Elettorale e va resa in forma scritta. 3. Nel territorio di questo comune la dispersione delle ceneri è ammessa in aree pubbliche, purchè ad una quota superiore a 800 metri s.l.m., in aree private, con le prescrizioni già previste dalla norma regionale e dal successivo punto 7, e nell apposita area cimiteriale. 4. Nel cimitero di Aviano capoluogo è individuata un area, definita da siepi di divisione, chiamata giardino delle rimembranze, in cui disperdere le ceneri. La dispersione nell apposita area cimiteriale avviene per interramento. 5. Nel Cimitero di Aviano è presente un cinerario comune dove conservare le ceneri provenienti dalla cremazione di cadaveri, per le quali il defunto, i suoi familiari o comunque gli aventi titolo non abbiano provveduto ad altra destinazione. Il cinerario è costituito da un manufatto, anche unico, costruito sopra o sotto il livello del suolo e realizzato in modo che le ceneri siano sottratte alla vista del pubblico. 6. La dispersione è vietata all interno del centro abitato, come definito dall articolo 3, comma 1, numero 8, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (nuovo codice della strada), e delimitato a seguito della adozione delle delibere di Giunta Comunale n. 5 del 12.01.1999 e n.211 del 18.07.2000. E vietata altresì in corsi e specchi d acqua artificiali. 7. Per la dispersione in aree private è necessario l assenso scritto dei proprietari, che va allegato alla richiesta di autorizzazione alla dispersione. E fatto divieto ai proprietari di aree private di percepire alcun compenso per l assenso alla dispersione. 8. Le parti del territorio comunale ove la dispersione è consentita sono : - In montagna e/o in aree naturali, ad una distanza di almento duecento metri da insediamenti abitativi e comunque ad una quota superiore a 800 metri s.l.m.

- Ad una distanza non inferiore ai 500 metri dai punti di captazione dell acquedotto, da sorgenti o bacini di accumulo d acqua a cielo aperto Non esistono nel nostro territorio Comunale corsi d acqua naturali permanenti in cui ammettere la dispersione. 9. Al di fuori dei cimiteri, nei luoghi ove la dispersione è ammessa, è vietato interrare l intera urna, anche se di materiale biodegradabile. 10. E vietata la dispersione in aria (al vento). 11. La dispersione è inoltre vietata in edifici o altri luoghi chiusi. 12. La dispersione delle ceneri è eseguita dal soggetto individuato dal defunto e in mancanza dai soggetti di cui al comma 8 dell art. 2 della legge regionale n. 11/2008, in mancanza di questi provvede il personale individuato dal Comune di volta in volta nel soggetto affidatario del servizio di gestione cimiteriale. 13. Qualora non sia provveduto diversamente, l urna cineraria vuota può essere smaltita previa consegna al soggetto affidatario del servizio di gestione cimiteriale. 14. Sono eseguite a titolo gratuito: - dispersione in apposita area cimiteriale a richiesta dei familiari per espressa volontà del defunto; - dispersione eseguita dal personale autorizzato dal comune di cui all art. 2, comma 7, lettera e) della legge regionale n. 11/2008 15. La dispersione delle ceneri deve avere luogo entro 60 giorni dalla consegna dell urna cineraria. 16. Nei luoghi di dispersione è ammessa la commemorazione ma non l installazione di oggetti o manufatti. 17. Le ceneri già collocate nei cimiteri di questo Comune possono essere affidate o disperse nel rispetto delle condizioni e delle modalità stabilite dalla legge regionale n. 11/2008. 18. Per il rilascio dell autorizzazione in parola non è prevista la corresponsione di alcuna tariffa. ART. 20/ter AFFIDAMENTO DELL URNA CINERARIA AI FINI DELLA CONSERVAZIONE Fermo restando quanto disposto dalla legislazione nazionale e regionale in materia, l affidamento delle ceneri per la conservazione deve essere effettuata nel rispetto delle seguenti condizioni: 1. Si affida ai competenti uffici comunali individuati nel settore Demografico Statistico Elettorale e in particolare al Responsabile di servizio o suo delegato, il compito di concedere ai richiedenti l affidamento e la conservazione delle ceneri dei defunti e di curare la tenuta delle registrazioni previste dalla L.R. 11/2008. 2. Le ceneri derivanti dalla cremazione di ciascun cadavere sono raccolte in apposita urna cineraria di materiale resistente, in relazione alla destinazione, e tale da poter essere chiusa con saldatura anche a freddo o a mezzo di collanti di sicura e durata presa. L urna deve essere conservata in luogo confinato e stabile (teca, nicchia, vano di adeguate dimensioni, chiuso e destinato unicamente alla conservazione dell urna), protetta da possibili asportazioni, aperture o rotture accidentali. L indicazione degli estremi del defunto (nome, cognome, data di nascita e di decesso, comune di ultima residenza) ove non visibili chiaramente dall'esterno, devono essere riportati anche all esterno. 3. L istanza per l affidamento dell urna, ai fini della conservazione, compete, secondo la normativa statale vigente, unicamente ad un familiare. Il competente ufficio verificherà la presenza della volontà del defunto o, in assenza, del parente più

prossimo, individuato secondo gli artt. 74,75,76 e 77 del codice civile o nel caso di concorrenza di più parenti dello stesso grado dalla maggioranza assoluta di essi. 4. Il luogo ordinario di conservazione dell urna è nella abitazione dell affidatario coincidente con la residenza legale. 5. L urna non potrà essere affidata, neppure temporaneamente ad altre persone, se non intervenga un apposita specifica autorizzazione dell'autorità comunale. Analogamente se vengono a cessare le condizioni dell affidamento, l urna dovrà essere consegnata all autorità comunale per la conservazione della stessa all intero del cimitero, con una delle modalità previste dalla normativa in vigore. 6. In caso di variazione di residenza l affidatario dovrà informare l amministrazione nel termine massimo di 30 giorni. 7. In caso di rinuncia all affidamento o di decesso dell affidatario si procede ai sensi di quanto previsto dall art. 4 della L.R. n.11/2008. 8. Sono vietate le manomissioni dell urna o dei suoi sigilli. 9. L Amministrazione Comunale può procedere a controlli sulla collocazione delle ceneri. A tal fine l affidatario nell istanza dovrà dichiarare la piena disponibilità all accesso da parte del personale preposto nei locali dove ha luogo la conservazione dell urna, ai fini delle verifiche sulle condizioni di conservazione, anche in relazione alle garanzie contro la profanazione o indebiti utilizzi. 10. Nell istanza di affido dovranno essere indicati: i dati anagrafici e la residenza del/i familiare/i richiedente/i; la dichiarazione di responsabilità per la relativa custodia e il consenso per l accettazione degli eventuali controlli da parte dell Amministrazione comunale; il luogo di conservazione e la persona a cui è consentita la consegna dell urna sigillata e che sottoscriverà il relativo verbale di consegna; la conoscenza delle norme circa i reati possibili sulla dispersione non autorizzata delle ceneri e delle altre norme del codice penale in materia e sulle garanzie atte ad evitare la profanazione dell urna; la conoscenza della possibilità di trasferimento dell urna in cimitero, nel caso in cui il familiare non intendesse più conservarla; l obbligo di comunicare all Amministrazione comunale della variazione di residenza entro il termine massimo di 30 giorni 11. Per il rilascio dell autorizzazione in parola e per la eventuale verifica di controllo non è corrisposta alcuna tariffa. 12. Di demandare al Responsabile del servizio la predisposizione della modulistica necessaria per i necessari adempimenti