Comune di San Giorgio di Mantova

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Comune di San Giorgio di Mantova P i azz a dell a Repu bbl ica, 8. T e l F ax

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Transcript:

Comune di San Giorgio di Mantova Piazz a dell a Repu bbl ica, 8. T e l 037 6 2731 11 F ax 037 6 2731 54 p. e.c. c o m u ne. san gio rgi o di m an tova@p e c. regione.lombardia. it C. F. 800 046 102 02 ORIGINALE Deliberazione N. 141 del 04/12/2013 Codice Ente 10875 VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE Oggetto: Atto di indirizzo per concessione a titolo oneroso dei locali di proprietà comunale per attività medica di base L'anno duemilatredici, addì quattro del mese di Dicembre alle ore 16:30 in San Giorgio di Mantova in seguito a regolari inviti, si è riunita la GIUNTA COMUNALE nella solita sala delle adunanze. Eseguito l'appello risultano: VICOVARO DAMIANO Sindaco Presente MODENA PATRIZIA Vice Sindaco Presente ACERBI MARIA GRAZIA Assessore Presente FEDERICI MARIO Assessore Presente MORSELLI BENIAMINO Assessore Presente STAFETTA CRISTIAN Assessore Presente Presenti n. 6 Assenti n. 0 Partecipa all'adunanza con funzioni di Segretario verbalizzante il Sig. Avanzini dott. Gabriele. Constatato legale il numero degli intervenuti, il Sig. VICOVARO DAMIANO, nella sua qualità di Sindaco, assume la presidenza, dichiara aperta la seduta ed invita l'assemblea a discutere e deliberare sull'oggetto sopraindicato, il cui testo è riportato nel foglio allegato. Atto di Giunta Comunale

LA GIUNTA COMUNALE PREMESSO che: - i Medici di base del SSN Dott. Giuseppe Pecchia e dott. Rocco Furci hanno presentato richiesta rispettivamente prot. n. 13935 del 02.12.2013 e prot. n. 13542 del 22.11.2013 di utilizzare i locali che ospitano gli ambulatori medici in località Mottella (entrambe) e in località Villanova de Bellis e Ghisiolo (solo il Dr. Furci); - che l'amministrazione comunale proprietaria dei locali adibiti ad ambulatori medici nelle località sopra indicate è intenzionata a concedere in locazione per sei mesi rinnovabili a 12 mesi i locali ai medici di base Pecchia e Furci; SOTTOLINEATO che è interesse della comunità che, in particolare, non venga meno nelle frazioni di Ghisiolo e Villanova de Bellis l'ambulatorio di medicina di base di cui si tratta, in quanto altrimenti molti assistiti, in particolare quelli di fascia d'età più anziana, avrebbero difficoltà a recarsi in un ambulatorio medico; RITENUTO pertanto opportuno e socialmente utile concedere questi locali in affitto ai medici Pecchia e Furci ad uso esclusivo di ambulatorio medico; RITENUTO inoltre che comunque sia sempre più redditizia per questa Amministrazione, in tale fase, tale locazione piuttosto che tenere i locali pressochè inutilizzati; VISTA la perizia dell'ufficio Tecnico Comunale che, in base allo stato e alla vetustà degli immobili, ritiene congruo un canone semestrale di Euro 2.500,00 per i locali richiesti dal dr. Furci e di 1.4000,00 per i locali richiesti dal Dr. Pecchia, compresa una partecipazione forfettaria alla spese di acqua, luce, gas e condominiali, essendo inscindibili da quelle generali; RITENUTO di addivenire ad una convenzione tra l'ente ed i medici di base Dr. Pecchia e Dr. Furci per la concessione in uso a titolo oneroso dei locali da adibire ad ambulatorio medico; VISTO il Decreto.Legislativo 18 agosto 2000, n. 267; VISTO il parere richiesto ed espresso sull'indicata proposta di deliberazione, ai sensi dell'art. 49 Comma I del Decreto. Legislativo 267/2000 dal Responsabile del servizio interessato; VISTI i pareri richiesti ed espressi sull'indicata proposta di deliberazione, ai sensi dell'art. 49 Comma I del Decreto Legislativo 267/2000 dai Responsabili del servizio interessati; Ad unanimità di voti, espressi nelle forme di legge; DELIBERA 1. DI CONCEDERE in concessione, sino al 30.06.2014 prorogabile eventualmente sino al 31.12.2014, al Dr. Pecchia ed al Dr. Furci, ad uso esclusivo di ambulatorio medico, i locali come di seguito specificati: Al dr. Pecchia viene assegnato l'ambulatorio ubicato in località Mottella, piazza Repubblica, 9 (allegato 1/a) individuato con foglio mappale n. 20 particella 240 sub. 301 e con una metratura pari a mq 37,34 ; Al dr. Furci vengono assegnati: a) ambulatorio ubicato in Mottella, piazza Repubblica, 9 (allegato 1/a) individuato con mappale n. 20 particella 240 sub. 301 e con una metratura pari a mq 37,76; b) ambulatorio ubicato a Ghisiolo (allegato 1/c) individuato con mappale n. 9 particella 175 con una metratura pari a mq 27,04; c) ambulatorio ubicato a Villanova de Bellis (allegato 1/b) individuato con mappale n.24 particella 206 sub. 2 con una metratura pari a mq 51,27; Atto di Giunta Comunale

2. DI STABILIRE congruo un importo complessivo, comprensivo di una partecipazione forfettaria alla spese di acqua, luce, sino al 30.06.2014 pari a 2.500,00 per il Dr. Furci e di 1.400,00 per il Dr. Pecchia da raddoppiarsi in caso di proroga sino al 31.12.2014; 3. DI APPROVARE lo schema di convenzione (allegato al presente atto) per la concessione dei locali adibiti ad uso esclusivo di ambulatorio medico, quale parte integrante e sostanziale; 4. DI AUTORIZZARE altresì, il responsabile dell'area Amministrativo-Finanziaria all'adozione di tutti gli atti necessari e conseguenti al presente atto, 5. DI RENDERE, con votazione separata ed unanime, il presente atto immediatamente esecutivo, ai sensi dell'art. 134 del D. Lgs. 267/2000. Atto di Giunta Comunale

DELIBERAZIONE DI GIUNTA N. 141 DEL 04/12/2013 Il presente verbale viene letto, confermato e sottoscritto come segue IL PRESIDENTE VICOVARO DAMIANO IL SEGRETARIO COMUNALE Avanzini dott. Gabriele Certifico io Segretario Comunale su conforme dichiarazione del messo, che copia del presente verbale sarà pubblicata in data 06/12/2013 all'albo pretorio ove rimarrà esposto per 15 giorni consecutivi ai sensi art. 124 D.Lgs. 267/2000. San Giorgio di Mantova, lì 06/12/2013 IL SEGRETARIO COMUNALE Avanzini dott. Gabriele Si certifica che la suaestesa deliberazione non soggetta a controllo preventivo di legittimità, è stata pubblicata nelle forme di legge all'albo pretorio del Comune senza riportare nei primi 10 giorni di pubblicazione denuncie di vizi di legittimità o competenza, per cui la stessa è divenuta esecutiva ai sensi dell'art. 134 comma 1 del D.Lgs 267/2000 in data San Giorgio di Mantova, lì IL SEGRETARIO COMUNALE Avanzini dott. Gabriele Atto di Giunta Comunale

Comune di San Giorgio di Mantova Piazza della Repubblica, 8. T el 0376 273111 F ax 0376 273154 p. e.c. c omune. sangio rgiodimantova@pec. regione.lombardia. it C. F. 80004610202 PROPOSTA DI GIUNTA COMUNALE N. 140 DEL 04/12/2013 Sottoposta a Giunta Comunale nella seduta del 4 dicembre 2013 OGGETTO: Atto di indirizzo per concessione a titolo oneroso dei locali di proprietà comunale per attività medica di base PARERE DI REGOLARITA' TECNICA Parere FAVOREVOLE ai sensi dell'art. 49 decreto legislativo 267 del 18/08/2000 in ordine alla regolarità tecnica. San Giorgio di Mantova, lì 04/12/2013 Il Responsabile del Servizio BERTANI STEFANIA PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE Parere favorevole ai sensi dell'art. 49 decreto legislativo 267 del 18/08/2000 in ordine alla regolarità contabile. Ai sensi dell'art. 147/bis del D.Lgs. n. 267/2000, si rilascia parere favorevole di regolarità contabile e si attesta la regolare copertura finanziaria. Si esprimono i seguenti rilievi: San Giorgio di Mantova, lì 04/12/2013 IL Responsabile del Servizio (Bertani rag. Stefania)

SCHEMA DI CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI SAN GIORGIO DI MANTOVA E IL DOTTOR. CONCERNENTE LA CONCESSIONE IN USO A TITOLO ONEROSO DEI LOCALI DA ADIBIRE ESCLUSIVAMENTE AD AMBULATORIO MEDICO L anno 2013 il giorno sede Municipale, piazza Repubblica, 8 del mese di dicembre, in San Giorgio di Mantova presso la Con la presente scrittura privata da valere ad ogni effetto di legge fra i sottoscritti: - Rag. STEFANIA BERTANI, nata a Mantova il 08.07.1967 (C.F. BRTSFN67L48E897R) che interviene in rappresentanza del COMUNE DI SAN GIORGIO DI MANTOVA, Piazza Repubblica n. 8, San Giorgio di Mantova, C.F. 80004610202, in forza del decreto sindacale n. 15248 del 21.12.2012; - Dr., nato a () il e residente a in via/piazza, di seguito per brevità denominato concessionario, PREMESSO CHE il dottor, medico di medicina generale,, ha presentato richiesta all Ente (prot. n. ) di assumere in locazione i locali di proprietà comunale ospitanti gli ambulatori medici ART. 1 - OGGETTO DELLA CONVENZIONE SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE: In base alla presente convenzione, il Comune di San Giorgio di Mantova concede in gestione al Dr., per l esercizio dell attività medica di base, che accetta e riceve a tale titolo, i locali ospitanti gli ambulatori medici siti in: ART. 2- PROPRIETA DELL IMMOBILE Il concessionario dichiara e riconosce che ogni altra opera realizzata sull immobile in oggetto diverrà, in quanto costruita, di piena ed esclusiva proprietà del Comune di San Giorgio di Mantova, senza avere, per tale fatto, diritto a nulla pretendere dal Comune di San Giorgio di Mantova, nè ora nè mai.

ART. 3 - USO DELL IMMOBILE Il concessionario sarà unico responsabile, di fronte al Comune, degli eventuali inconvenienti che il Comune medesimo avesse a rilevare in dipendenza dell uso dell immobile di cui trattasi. Il concessionario è tenuto ad accettare eccezionali sospensioni temporanee della concessione per ragioni di ordine pubblico, di sicurezza, di igiene e sanità. Il concessionario è tenuto ad accettare di sottostare ad eventuali controlli, verifiche e sopralluoghi dell Amministrazione Comunale. Tali richieste potranno essere avanzate dal Comune in qualsiasi momento. ART. 4 - DURATA DELLA CONVENZIONE La concessione in oggetto scadrà di pieno diritto al 30.06.2014, salvo proroga da concordarsi in modo espresso tra le parti per altri sei mesi. ART. 5 CANONE DI CONCESSIONE Il canone annuo di concessione è pari ad euro ). Il concessionario corrisponderà al Comune, l importo indicato in un unica soluzione entro il 30.03.2014 e, in caso di proroga, entro il 30.09.2014. ART. 6 - MANUTENZIONE ORDINARIA, STRAORDINARIA E CUSTODIA DELL IMPIANTO Tutte le spese per la manutenzione ordinaria, custodia e pulizia dell immobile sono a carico della concessionaria. La manutenzione straordinaria è a carico del Comune proprietario. 2

Le spese migliorative di carattere straordinario, relative ad interventi preventivamente autorizzati, sostenute e realizzate dall assegnatario, non danno diritto a rimborsi o indennizzi alla scadenza dell assegnazione. Le eventuali opere costruite sul bene e relative pertinenze sono acquisite al patrimonio comunale alla scadenza dell atto di assegnazione. Le spese migliorative, relative ad interventi non autorizzati, fatto salvo quanto previsto al comma precedente, possono, se il caso, dare luogo all applicazione di una penale. L Amministrazione Comunale si riserva comunque il diritto di pretendere l eventuale rimessa in pristino dei locali. Gli interventi non autorizzati e non ritenuti migliorativi ma dannosi, devono essere rimossi a cura e spese dell assegnatario nel termine fissatogli, fatta salva ogni altra facoltà sanzionatoria, oltre al risarcimento dei danni. Nel caso in cui l assegnatario non provveda nel termine stabilito, l Amministrazione concedente provvederà d ufficio alla rimozione, con recupero di ogni spesa a carico dell assegnatario, fatta salva ogni altra facoltà sanzionatoria prevista dal Regolamento per le concessioni in uso di beni demaniali e patrimoniali di proprietà o nella disponibilità dell Ente. ART. 7 - REVOCA E DECADENZA Il Comune si riserva la più ampia facoltà di revocare la concessione in presenza di motivi di interesse pubblico, senza che il concessionario nulla possa eccepire o pretendere a qualsiasi titolo. In particolare spetta al Responsabile dell Area Amministrativo-Finanziaria la facoltà di revocare, sospendere temporaneamente o modificare le date di assegnazione nei casi in cui ciò si rendesse necessario per ragioni di carattere contingente, tecnico o manutentivo dell immobile assegnato, senza che tale limitazione possa dare luogo a indennizzo. E prevista la decadenza, con l obbligo da parte del concessionario della restituzione immediata dell immobile libero da persone e cose, nei seguenti casi: - mancato pagamento del canone e relativi interessi oltre 3 (tre) mesi dalla scadenza; - mancato rispetto del divieto di sub-concessione; - mutamento non autorizzato del tipo di utilizzo convenuto nel contratto; ART. 8 - DIVIETO DI SUB-CONCESSIONE E vietato alla concessionaria di sub-concedere, in tutto o in parte, con o senza corrispettivo, quanto forma oggetto della presente convenzione. ART. 9 - RESPONSABILITA VERSO TERZI IN DIPENDENZA DELLA COSTRUZIONE E CONSEGUENTE USO DEGLI IMPIANTI La concessionaria esonera espressamente il Comune da ogni responsabilità per danni alle persone ed alle cose, anche di terzi, che potessero in qualsiasi momento e modo derivare da quanto forma oggetto del presente atto di concessione, esclusi i danni che potessero derivare da vizi di costruzione o difetti di manutenzione straordinaria, sconosciuti alla concessionaria. 3

ART. 10 - ASSICURAZIONE DELLE ATTIVITA La concessionaria ha l obbligo di costituire per tutta la durata della presente convenzione, polizza assicurativa contro ogni e qualsiasi rischio derivante dall attività gestita e organizzata all interno dell immobile in oggetto ed è tenuta a consegnarne copia al Responsabile del Servizio Amministrativo-Finanziario al momento della sottoscrizione della presente convenzione. ART. 11 - LEGGI E REGOLAMENTI DA OSSERVARSI a) Le eventuali spese contrattuali, in caso d uso, comprese quelle di registrazione del presente atto, saranno a carico della parte richiedente. ; b) La presente Convenzione è esente da registrazione fino al caso d uso ai sensi dell art. 5 Titoil Letto, confermato e sottoscritto. per l Amministrazione Comunale il concessionario ----------------------------------------- ----------------------------------------- 4