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1 COMUNE DI BRESCIA REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI ISTITUTI PER LA PAR- TECIPAZIONE E LA TUTELA DEI DIRITTI DEL CITTADINO Adottato dal Consiglio comunale nella seduta del 31.7. 1993 con provvedimento n. 192/24727 P.G., divenuto esecutivo a- 'sensi di legge. Modificato dal Consiglio comunale con provvedimento in data 3.3.2000 n. 40/6107 P.G.. Modificato dal Consiglio comunale con provvedimento in data 21.5.2001 n. 59/16950 P.G.. Modificato dal Consiglio comunale con provvedimento in data 26.9.2008 n.157/35527 P.G.. 26.9.2008

2 INDICE CAPO I Art. 1 Art. 2 Art. 3 Art. 4 Art. 5 PARTECIPAZIONE E INIZIATIVA POPOLARE Consultazioni Istanze e petizioni Procedimento relativo alle istanze e petizioni Proposte di iniziativa popolare Procedimento relativo alle proposte di iniziativa popolare CAPO II REFERENDUM CONSULTIVO Art. 6 Referendum deliberato dal consiglio comunale o dai consigli circoscrizionali Art. 7 Proposta di referendum Art. 8 Ammissibilità della proposta Art. 9 Raccolta delle firme Art. 10 Modalità di richiesta di referendum e autenticazione delle firme Art. 11 Modalità di presentazione della richiesta Art. 12 Controllo della richiesta e ammissione del referendum Art. 13 Indizione del referendum Art. 14 Svolgimento del referendum Art. 14bis Referendum in coincidenza con altre consultazioni elettorali Art. 15 Ufficio per il referendum CAPO III Art. 16 Art. 17 Art. 18 Art. 19 Art. 20 Art. 21 Art. 22 Art. 23 DIFENSORE CIVICO Modalità di costituzione dell'ufficio Candidature Compiti, modalità di intervento e prerogative del difensore civico Relazione al consiglio Collaborazione con il difensore civico regionale Assenza o impedimento del difensore civico Sede e personale Indennità di funzione CAPO IV Art. 24 Art. 25 DISPOSIZIONI FINALI Prima nomina del difensore civico Entrata in vigore del regolamento

3 CAPO I PARTECIPAZIONE E INIZIATIVA POPOLARE Art. 1 Consultazioni 1. Al fine di accertare l'opinione dei cittadini su questioni di notevole interesse comunale sulle quali il consiglio è chiamato a deliberare, il consiglio stesso può disporre un'indagine conoscitiva anche affidando l'incarico ad istituti specializzati, o in altre forme ritenute, di volta in volta, idonee (assemblee pubbliche, audizioni, etc.). 2. Il comune consulta, anche su loro richiesta, le organizzazioni sindacali, le organizzazioni della cooperazione e quelle economiche e sociali. 3. I risultati delle consultazioni, dopo essere stati e- saminati dal consiglio, devono essere riportati negli atti del consiglio stesso e di essi deve essere fatta esplicita menzione nelle inerenti deliberazioni. Art. 2 - Istanze e petizioni 1. I cittadini e le organizzazioni di cui all'art. 54 dello statuto che intendono rivolgere un'istanza o petizione al consiglio devono presentare un documento scritto al sindaco. 2. Il documento deve essere sottoscritto da un numero di cittadini, aventi la maggiore età, non inferiore a 100 o dal legale rappresentante delle organizzazioni di cui sopra. 3. L'istanza o petizione deve essere corredata da una sintetica relazione in cui si enunciano i motivi della stessa. Art. 3 - Procedimento relativo alle istanze e petizioni 1. Le istanze e le petizioni presentate al sindaco sono da questi trasmesse alla commissione consiliare compe-

4 tente, che con sintetica relazione ne riferisce al consiglio. In vista di tale compito la commissione può interpellare e convocare il primo firmatario dei richiedenti o, laddove siano espressi, i rappresentanti dei promotori della petizione/istanza. 2. Il consiglio, entro sessanta giorni, o comunque successivamente nella prima seduta utile dalla presentazione dell'istanza o petizione, con votazione palese ne delibera la presa in considerazione e l'inoltro alla giunta per la predisposizione degli eventuali provvedimenti o il rinvio alla commissione consiliare per ulteriore istruttoria o l'archiviazione. Nel caso in cui il consiglio rimetta l'istanza o la petizione alla commissione, il procedimento si chiude con una relazione conclusiva di questa al consiglio. Relativamente alla trattazione in seno al consiglio, è consentito unicamente l intervento delle giunta e di un solo oratore per gruppo. Altri membri del medesimo gruppo hanno facoltà di intervenire in dissenso per la durata massima di tre minuti per intervento. Chiusa la discussione si dà luogo alle dichiarazioni di voto ed eventuale relativa dichiarazione in dissenso, della durata di due minuti. 3. Le determinazioni del consiglio sono comunicate dal sindaco ai presentatori. Art. 4 - Proposte di iniziativa popolare 1. I promotori delle proposte di iniziativa popolare, di cui all'art. 55 dello statuto, devono essere cittadini iscritti nelle liste elettorali del comune ed essere in numero non inferiore a duecento. Le sottoscrizioni dei promotori devono essere autenticate dai pubblici ufficiali indicati nell'art. 14 della legge 21 marzo 1990 n. 53 e successive modifiche ed integrazioni. 2. Il documento deve contenere il testo della proposta che si intende sottoporre al consiglio, formulata in termini chiari e corredata da una sintetica relazione in cui si enuncino i motivi della stessa. Devono essere indicati anche i nomi di tre promotori designati ad esercitare le funzioni previste dal comma seguente. 3. Sull'ammissibilità delle proposte di iniziativa popolare decide, entro trenta giorni dalla presentazione, a maggioranza dei membri assegnati, il comitato di cui

5 all'art. 58 dello statuto. Qualora la proposta formulata si prestasse ad equivoci imputabili ad aspetti formali, comunque non riguardanti la sostanza della proposta, ai fini dell'ammissibilità, il comitato di cui sopra, con provvedimento motivato può proporre ai tre promotori di cui al comma precedente la modificazione della proposta: ove i promotori accettino, entro dieci giorni dalla comunicazione, la proposta di iniziativa popolare è dichiarata ammissibile. In caso contrario il comitato si pronuncia sulla proposta di iniziativa popolare originariamente presentata. Art. 5 - Procedimento relativo alle proposte di iniziativa popolare 1. La proposta di iniziativa popolare di cui al precedente art. 4, dichiarata ammissibile dal comitato di cui all'art. 58 dello statuto, deve essere presentata per iscritto al presidente del consiglio e da questi comunicata al sindaco e deve essere sottoscritta da almeno mille cittadini iscritti nelle liste elettorali del comune. 2. Le sottoscrizioni devono essere autenticate dai pubblici ufficiali indicati nell'art. 14 della legge 21 marzo 1990 n. 53 e successive modifiche ed integrazioni: accanto alla firma devono essere indicati per e- steso nome e cognome, luogo e data di nascita e residenza. L'autenticazione della firma deve indicare la data in cui essa avviene: può essere unica per tutte le firme contenute in ciascun modulo, ma in questo caso deve indicare il numero delle firme contenute nel modulo. Il pubblico ufficiale che procede alle autenticazioni dà atto della manifestazione di volontà del richiedente analfabeta o comunque impossibilitato ad apporre la propria firma. 3. Per la raccolta delle firme devono essere usati moduli vidimati dal segretario del comune sui quali deve essere esattamente riportato, a cura dei promotori, il testo della proposta ed i nomi dei tre promotori designati per le funzioni di seguito indicate. 4. La proposta di iniziativa popolare corredata della prescritta documentazione va presentata al segretario del comune dai tre promotori di cui al comma precedente.

6 5. La presentazione deve avvenire entro sessanta giorni dalla data che dichiara l'ammissibilità della proposta. La presentazione va fatta in giorno lavorativo ed in orario di ufficio entro le ore dodici; qualora il termine scada in giorno non lavorativo, esso è prorogato al primo giorno lavorativo successivo. In caso di mancata osservanza dei termini di cui sopra il procedimento si intende concluso senza possibilità di ulteriore corso. 6. Il segretario del comune, entro cinque giorni dal deposito della proposta, svolge le funzioni di computo e controllo delle firme e verifica la regolarità della richiesta. Il comitato di cui all'art. 58 dello statuto, sulla base della relazione del segretario, delibera, entro trenta giorni dalla presentazione della proposta, a maggioranza dei membri assegnati, l'ammissibilità definitiva della proposta di iniziativa popolare. 7. La proposta dichiarata definitivamente ammissibile viene trasmessa a cura del presidente del consiglio alla commissione consiliare competente per materia che deve redigere sulla stessa apposita relazione. 8. Alla discussione in seno alla commissione consiliare competente per materia sono ammessi i promotori di cui al terzo comma. 9. A cura dell'ufficio di segreteria delle commissioni e con congruo preavviso, la data e l'ora della seduta fissata per l'esame della proposta sono comunicate ai promotori di cui sopra. 10. All'atto dell'iscrizione della proposta di iniziativa popolare all'ordine del giorno del consiglio, come previsto dall'art. 56 dello statuto, che deve avvenire entro trenta giorni dalla decisione di ammissibilità da parte del comitato di cui all art.58 dello statuto, la stessa deve essere corredata, ove occorra, dei pareri di cui all art. 49 del testo unico delle leggi sull ordinamento degli enti locali approvato con d.lgs. 267/2000.

7 CAPO II REFERENDUM CONSULTIVO Art. 6 - Referendum deliberato dal consiglio comunale o dai consigli circoscrizionali 1. La deliberazione del consiglio comunale o le deliberazioni di almeno quattro consigli circoscrizionali che determinano l'effettuazione di referendum devono indicare il quesito da rivolgere agli elettori. 2. Sull'ammissibilità del referendum decide, entro trenta giorni dalla presentazione, il comitato di cui all'art. 58 dello statuto, a maggioranza dei membri assegnati. 3. La data di effettuazione del referendum è fissata a norma dell'art. 14. Art. 7 - Proposta di referendum 1. Gli elettori del comune che intendono promuovere referendum consultivo devono presentare proposta scritta al sindaco. 2. I promotori devono essere elettori del comune ed essere in numero non inferiore a mille. Le sottoscrizioni dei promotori devono essere autenticate dai pubblici ufficiali indicati nell'art. 14 della legge 21 marzo 1990 n. 53 e successive modifiche ed integrazioni. 3. La proposta deve contenere: - il quesito che si intende sottoporre a referendum, formulato in termini sintetici, chiari, precisi e non generici e tale che la risposta possa essere senza equivoci positiva o negativa; - i nomi di non più di cinque promotori designati ad esercitare le funzioni previste dall'art. 8. 4. La proposta deve essere corredata da una sintetica relazione in cui i promotori enunciano i motivi della richiesta.

8 Art. 8 - Ammissibilità della proposta 1. Sull'ammissibilità delle proposte di referendum decide, entro trenta giorni dalla presentazione, a maggioranza dei membri assegnati, il comitato di cui all'art. 58 dello statuto. Qualora il quesito formulato si prestasse ad equivoci imputabili ad aspetti formali, comunque non riguardanti la sostanza delle proposte, ai fini dell'ammissibilità del referendum, il comitato di cui sopra, con provvedimento motivato può proporre ai promotori di cui all'art. 7, 3 comma la modificazione del quesito; ove i promotori accettino, entro dieci giorni dalla comunicazione la modifica proposta, il referendum è dichiarato ammissibile; in caso contrario il comitato si pronuncia sul quesito originariamente presentato. Art. 9 - Raccolta delle firme 1. Per la raccolta delle firme devono essere usati moduli vidimati dal segretario del comune sui quali deve essere esattamente riportato, a cura dei promotori, il testo della proposta ammessa. 2. In calce alla formula i moduli devono indicare i nomi dei promotori, in numero non superiore a cinque, designati ad esercitare le funzioni previste dagli artt. 14, nono e decimo comma, e 15. Art. 10 - Modalità di richiesta di referendum e autenticazione delle firme 1. La richiesta di referendum viene effettuata da diecimila elettori del comune mediante apposizione della propria firma sul modulo di cui all'art. 9; accanto alla firma devono essere indicati per esteso nome e cognome, luogo e data di nascita. 2. La firma deve essere autenticata dai pubblici ufficiali indicati nell'art. 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53 e successive modifiche ed integrazioni.

9 3. L'autenticazione delle firme deve indicare la data in cui essa avviene; può essere unica per tutte le firme contenute in ciascun modulo, ma in questo caso deve indicare il numero di firme contenute nel modulo. 4. Il pubblico ufficiale che procede alle autenticazioni dà atto della manifestazione di volontà del richiedente analfabeta o comunque impossibilitato ad apporre la propria firma. Art. 11 - Modalità di presentazione della richiesta 1. La richiesta di referendum corredata dalla prescritta documentazione va presentata al segretario del comune dai promotori di cui all'art. 9. 2. La presentazione deve avvenire entro otto mesi (duecentoquaranta giorni) dalla data che dichiara ammissibile la proposta di referendum. La presentazione va fatta in giorno lavorativo e in orario di ufficio, entro le ore dodici; qualora il termine scada in giorno non lavorativo, esso è prorogato al primo giorno lavorativo successivo. 3. In caso di mancata osservanza del termine di cui al comma precedente il procedimento si intende concluso, senza possibilità di ulteriore corso. Art. 12 - Controllo della richiesta e ammissione del referendum 1. Il segretario del comune, entro sessanta giorni dal deposito delle richiesta, svolge le operazioni di computo e controllo delle firme, e verifica la regolarità della richiesta di referendum. Il comitato di cui all'art. 58 dello statuto, sulla base della relazione del segretario, delibera, entro trenta giorni dal ricevimento della relazione, a maggioranza dei membri assegnati, l'ammissibilità del referendum. Art. 13 - Indizione del referendum

10 1. Il referendum viene effettuato una volta l'anno, in una domenica tra aprile e giugno, ed è indetto dal sindaco. 2. Il referendum non può aver luogo in coincidenza con operazioni elettorali provinciali, comunali e circoscrizionali e nei centoottanta giorni precedenti o successivi alla scaadenza del mandato amministrativo. 3. Il comune cura la divulgazione dell'indizione del referendum, del contenuto e portata delle materie sottoposte a referendum, attraverso idonee forme di pubblicità. 4. A cura del sindaco è stampato il manifesto di indizione del referendum. Il sindaco provvede all'affissione entro il quarantacinquesimo giorno antecedente alla data stabilita per le votazioni. 5. Il referendum si effettua sui quesiti che abbiano compiuto il procedimento di cui agli articoli 6 e 12 entro il 31 dicembre dell'anno precedente. 6. Quando si verifica la fattispecie di cui al secondo comma, per le richieste ammesse entro il 31 dicembre dell'anno precedente, il referendum è indetto dal sindaco entro la fine dell'anno. 7. In caso di anticipato scioglimento del consiglio il referendum già indetto è automaticamente sospeso all'atto della pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali per l'elezione del nuovo consiglio. 8. Il referendum sospeso ai sensi del precedente comma, è indetto dal sindaco, come previsto dal quarto comma. Art. 14 - Svolgimento del referendum 1. La votazione per il referendum si svolge a suffragio universale, con voto diretto, libero e segreto. 2. L'elettorato attivo è rappresentato dagli iscritti nelle liste elettorali nell'ultima revisione effettuata prima della data del referendum.

11 3. I certificati di iscrizione nelle liste elettorali sono notificati o consegnati con ricevuta al domicilio degli elettori. 4. In ciascuna sezione è costituito un ufficio elettorale composto da un presidente e da due scrutatori di cui uno, a scelta del presidente, assume le funzioni di vice presidente e l'altro di segretario. 5. Il numero delle sezioni è pari a quello previsto per i referendum nazionali. 6. Le operazioni di voto hanno inizio alle ore sette del giorno fissato nel provvedimento del sindaco d'indizione del referendum e terminano alle ore venti dello stesso giorno. 7. Le operazioni di scrutinio, se per contestazioni insorte o per qualsiasi altra causa non possono compiersi entro le ore ventiquattro del giorno della votazione, sono rinviate alle ore otto del giorno successivo. 8. Alle operazioni di voto e di scrutinio presso i seggi può assistere, ove lo richiedano, un rappresentante dei promotori. 9. Alle designazioni dei predetti rappresentanti provvedono i promotori del referendum indicati all'art. 9. 10. Le schede per il referendum sono fornite dal comune, devono essere di carta consistente, di tipo unico e di identico colore; esse contengono il quesito formulato letteralmente riprodotto a caratteri chiaramente leggibili. 11. L'elettore vota tracciando con la matita un segno sulla risposta da lui prescelta o comunque nel rettangolo che la contiene. 12. Qualora contemporaneamente debbano svolgersi più referendum all'elettore vengono consegnate più schede di colore diverso; in tal caso l'ufficio di sezione osserva per gli scrutini, l'ordine di priorità delle richieste di referendum. 13. I plichi che vengono confezionati alla chiusura della votazione ed al termine dello scrutinio debbono essere rimessi dal presidente della sezione al sindaco. 14. Di tutte le operazioni di voto viene redatto apposito verbale.

12 Art. 14 bis - Referendum in coincidenza con altre consultazioni elettorali 1. Fatto salvo quanto disposto dall art. 13, comma 2, del presente regolamento, qualora la data del referendum coincida con quella stabilita per altra consultazione elettorale, le operazioni relative allo svolgimento del referendum stesso vengono effettuate secondo le medesime norme fissate per l altra consultazione elettorale. Art. 15 - Ufficio per il referendum 1. Presso la segreteria del comune è costituito l'ufficio per il referendum composto dal segretario del comune e da due funzionari, nominati dal sindaco. 2. Il segretario del comune assume le funzioni di presidente. 3. Le funzioni di segretario dell'ufficio per il referendum sono esercitate da uno dei due funzionari nominati dal sindaco. 4. Sulla base dei verbali di scrutinio, trasmessi dagli uffici di sezione, l'ufficio per il referendum dà atto del numero degli elettori che hanno votato e dei risultati del referendum dopo aver provveduto al riesame dei voti contestati e provvisoriamente non assegnati. 5. Sulle proteste e sui reclami alle operazioni di votazione e di scrutinio, presentati all'ufficio per il referendum, decide quest'ultimo, prima di procedere alle operazioni di cui al quarto comma. 6. L'ufficio per il referendum conclude le operazioni con la proclamazione dei risultati del referendum. 7. Di tutte le operazioni è redatto verbale. 8. I promotori della richiesta di referendum di cui all'art. 9 possono prendere cognizione ed avere copia del verbale.

13 CAPO III DIFENSORE CIVICO Art. 16 - Modalità di costituzione dell'ufficio 1. L'ufficio del difensore civico è costituito da uno o più membri. Il consiglio stabilisce, ogni volta che debba essere nominato, il numero dei membri dell'ufficio del difensore civico. Il membro o i membri dell'ufficio del difensore civico sono nominati dal consiglio con le modalità fissate dall'art. 69 dello statuto. 2. Quando l'ufficio del difensore civico è costituito da più membri, il titolare dell'ufficio:. è nominato dal consiglio sempre con le modalità fissate dall'art. 69 dello statuto;. dirige l'ufficio, ne organizza l'attività ed e- sercita personalmente le funzioni attribuite al difensore civico quando non designi, per singole fattispecie, altro membro dell'ufficio;. può provvedere a sostituire il membro designato, in caso di grave impedimento di quest'ultimo, di rilevanti esigenze di servizio, di ragioni di convenienza o su richiesta dello stesso. 3. L'ufficio del difensore civico quando è composto da un solo membro è costituito immediatamente; nell'ipotesi di più membri è costituito quando risultino nominati tutti i suoi membri ed il titolare dell'ufficio stesso. Art. 17 - Candidature 1. La presentazione di candidature per la nomina del difensore civico avviene a seguito di avviso del sindaco pubblicato all'albo pretorio e su almeno due quotidiani. 2. Il termine per la presentazione delle candidature non può essere inferiore a trenta giorni dalla data di pubblicazione dell'avviso sui quotidiani di cui sopra. 3. abrogato

14 4. Per quanto attiene a candidatura presentata da ordini o collegi professionali della provincia, organizzazioni sindacali e sociali operanti sul territorio, il documento deve essere sottoscritto dai presidente degli ordini e collegi e dal legale rappresentante delle organizzazioni. Art. 18 - Compiti, modalità di intervento e prerogative del difensore civico 1. Il difensore civico ha il compito di intervenire per la tutela di chiunque vi abbia interesse nei modi e con i poteri previsti dal presente regolamento in riferimento a provvedimenti, atti, fatti, comportamenti omessi o ritardate o comunque irregolarmente compiuti da organi, uffici o servizi del comune, enti ed aziende da esso dipendenti. 2. Per organi, uffici e servizi del comune si intendono sia quelli centrali che quelli circoscrizionali. 3. Il difensore civico non può intervenire:. su iniziative o pronunciamenti di contenuto meramente politico;. su atti o procedimenti in riferimento ai quali siano già proposti ricorsi davanti a organi di giustizia amministrativa, civile o tributaria;. su atti o provvedimenti inerenti l'applicazione di accordi sindacali relativi al personale dipendente. 4. Il difensore civico deve sospendere ogni intervento su fatti dei quali sia stata investita l'autorità giudiziaria penale. 5. I cittadini o gli enti che abbiano in corso una pratica o abbiano interesse a un procedimento amministrativo in corso presso il comune, gli enti ed aziende da esso dipendenti, hanno diritto di chiedere per iscritto notizie sullo stato della pratica o del procedimento; trascorsi trenta giorni senza che abbiano ricevuto risposta, o qualora ne abbiano ricevuto una insoddisfacente, possono chiedere l'intervento del difensore civico. 6. Il difensore civico può convocare direttamente il responsabile del settore interessato.

15 7. Il difensore civico ha altresì diritto di accedere a- gli atti d'ufficio concernenti le questioni sottoposte alla sua attenzione, senza che possa essergli opposto il segreto d'ufficio, fatto salvo quanto possa comportare violazione del diritto alla riservatezza della persona. 8. Il funzionario che impedisca o ritardi l'espletamento delle funzioni del difensore civico è soggetto ai procedimenti disciplinari previsti dalle disposizioni in materia di rapporto di lavoro. 9. L'azione del difensore civico può essere estesa d'ufficio a procedimento ed atti di natura e contenuto i- dentici a quelli di cui sia stato richiesto l'intervento, al fine di rimuovere analoghe disfunzioni. 10. Il difensore civico in relazione ai compiti ad esso affidati opera:. rassegnando verbalmente o per iscritto il proprio parere ai richiedenti sulla base delle notizie raccolte, accertamenti espletati ed iniziative assunte;. segnalando agli organi, uffici e servizi competenti le violazioni, disfunzioni o anomalie riscontrate;. sollecitando e impegnando gli organi competenti a provvedere in merito;. suggerendo mezzi e rimedi per l'eliminazione delle irregolarità e delle disfunzioni rilevate. Art. 19 - Relazione al consiglio 1. Il difensore civico invia annualmente al consiglio comunale, una relazione sull'attività svolta, segnalando i casi in cui si sono verificati i ritardi e le responsabilità e formulando osservazioni e suggerimenti. 2. Il difensore civico può anche inviare al consiglio, in ogni momento, relazioni su questioni specifiche in casi di particolare importanza o comunque meritevoli di urgente considerazione, formulando - ove lo ritenga - osservazioni e suggerimenti. 3. Il consiglio, esaminate le relazioni e tenuto conto delle osservazioni e dei suggerimenti in esse formulati, adotta le determinazioni di propria competenza che

16 ritenga opportune ed invita i competenti organi del comune ad adottare ulteriori misure necessarie. Art. 20 - Collaborazione con il difensore civico regionale 1. Quando l'azione del difensore civico è richiesta nei confronti del comune in riferimento alle funzioni delegate e ai compiti affidati dalla Regione Lombardia ai sensi dell'art. 118 della Costituzione, il difensore civico è tenuto a segnalare la richiesta stessa all'ufficio del difensore civico della Regione Lombardia, astenendosi dall'intervenire se non in accordo con il difensore civico regionale. Art. 21 - Assenza o impedimento del difensore civico 1. Quando l'ufficio del difensore civico è costituito da un membro, in caso di assenza o di impedimento temporaneo dello stesso, il consiglio può provvedere alla nomina temporanea di altro difensore civico con le modalità di cui all'art. 69 dello statuto, avvalendosi delle candidature originariamente presentate. Ove ciò non sia possibile, la procedura di individuazione delle candidature va ripetuta. 2. Quando l'ufficio del difensore civico sia costituito da due membri, il titolare dell'ufficio, in caso di assenza o impedimento temporaneo, è sostituito dall'altro membro. In caso di assenza o impedimento anche di quest'ultimo, si procede con le modalità di cui al primo comma. 3. Quando l'ufficio del difensore civico è costituito da più di due membri, il titolare dell'ufficio, in caso di assenza o impedimento temporaneo, viene sostituito da altro membro dell'ufficio da lui designato. In mancanza di designazione o in caso di assenza o impedimento del designato, il titolare dell'ufficio è sostituito dal membro dell'ufficio stesso più anziano di età.

17 Art. 22 - Sede e personale 1. Il consiglio individua la sede e determina la dotazione organica ed i criteri per l'assegnazione del personale all'ufficio del difensore civico. 2. Il personale addetto all'ufficio del difensore civico è tratto da quello già in servizio presso il Comune e, per le funzioni esercitate presso il difensore civico, dipende funzionalmente da esso. Art. 23 - Indennità di funzione 1. L'indennità di funzione spettante ai membri dell'ufficio del difensore civico è deliberata dal consiglio e non può superare quella stabilita per gli assessori del comune.

18 CAPO IV - DISPOSIZIONI FINALI Art. 24 - Prima nomina del difensore civico 1. L'ufficio del difensore civico viene costituito per la prima volta entro sei mesi dall'adozione del presente regolamento ed è composto da un solo membro. Art. 25 - Entrata in vigore del regolamento 1. Il presente regolamento, dopo l'esame senza rilievi da parte del CO.RE.CO., è pubblicato per 15 giorni consecutivi all'albo pretorio ed entra in vigore il giorno successivo a quello che conclude tale pubblicazione. 12-1/ (1 W)