22 E 23 APRILE ELEZIONI CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE. Istituto di Previdenza e Assistenza per i dipendenti di Roma Capitale

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ELEZIONI CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 22 E 23 APRILE 2013 - ELEZIONI CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE Regolamento per l elezione del Consiglio di amministrazione

indice Capo i sistema di Votazione eleggibilità - incompatibilità Art.1 Sistema di votazione pag.3 Art.2 Istituzione dei collegi elettorali pag.3 Art.3 Elettori-Liste elettorali pag.3 Art.4 Eleggibilità pag.3 Capo ii Comitato elettorale Art.5 Costituzione del Comitato pag.3 Art.6 Attribuzioni e funzionamento pag.3 Capo iii procedimento elettorale preparatorio sezione i - disposizioni generali Art.7 Data delle elezioni pag.4 Art.8 Certificati di iscrizione nelle liste elettorali- Requisiti-Consegna- Ritiro dei certificati non inviati- Ritiro dei duplicati pag.4 Art.9 Sezioni nelle quali si esprime il voto pag.4 Art.10 Costituzione del seggio elettorale pag.4 Art.11 Designazione dei presidenti e degli scrutatori pag.4 Art.12 Presenza dei membri del seggio durante le operazioni elettorali sezione ii presentazione delle candidature Art.13 Presentazione delle liste dei candidati e della dichiarazione di accettazione della candidatura Art.14 Verifica delle liste dei candidati da parte del Comitato Elettorale Capo iv Votazione Art.15 Durata delle operazioni di voto Art.16 Elettori ammessi alla votazione Art.17 Autenticazione delle schede-accertamento dell identità personale Art.18 Espressione del voto Art.19 Chiusura della votazione- Operazioni relative Art.20 Scrutinio sezionale Art.21 Nullità delle schede Art.22 Deposito del verbale e del plico delle schede presso la Segreteria dell Istituto Capo V scrutinio definitivo e proclamazione degli eletti Art.23 Scrutinio definitivo Art.24 Compiti dell Ufficio Centrale nello scrutinio definitivo Art.25 Presentazione ed esame ricorsi Art.26 Proclamazione degli eletti pag.7 pag.7 pag.7 pag.8 pag.8 Art.27 Art.28 Capo Vi disposizioni Finali pag.8 pag.8

Capo i sistema di Votazione eleggibilita - incompatibilità art.1 sistema di votazione I dodici membri del Consiglio di Amministrazione di cui, all art.8 dello statuto dell Ente, vengono eletti col sistema del suffragio universale mediante voto diretto, libero e segreto, attribuito a liste concorrenti di candidati col sistema della rappresentanza proporzionale. art.2 istituzione dei collegi elettorali Sono istituiti due collegi elettorali: uno per gli iscritti dipendenti da Roma Capitale, Comune di Fiumicino, per l elezione di nove membri del CdA e un altro per gli iscritti dipendenti da AMA per l elezione di tre membri del CdA. art.3 elettori-liste elettorali Sono elettori tutti gli iscritti all Istituto, di cui all art.3, punti a) e b) dello Statuto. I loro nomi saranno contenuti in apposite liste elettorali per odine alfabetico, compilate ed aggiornate a cura dell Istituto. Contro eventuali errori o omissioni nella compilazione delle liste è ammesso ricorso al Comitato Elettorale, di cui all art.5, non oltre il decimo giorno precedente quello delle elezioni. art.4 eleggibilità Sono eleggibili tutti gli iscritti all Istituto, di cui al richiamato art.3 dello Statuto purché non abbiano cause ostative alla candidatura, come previsto dall art.58 del Testo Unico degli Enti Locali (D.lgs. 267/2000) e successive modificazioni ed integrazioni. Capo ii Comitato elettorale art.5 Costituzione del Comitato Il Consiglio di Amministrazione attiva le procedure elettorali con la nomina, prima della sua scadenza, del Comitato Elettorale al quale è demandato il compito, su proposta della Direzione, della definizione delle sezioni elettorali, suddivise tra due collegi elettorali, tenendo conto del numero e della distribuzione geografica delle sedi di lavoro degli aventi diritto al voto, nonché, nei limiti di cui ai successivi articoli, ogni competenza in merito alle operazioni elettorali. Il Comitato è composto: a) dal Presidente dell Istituto, che ne assume la presidenza; b) dal Segretario Generale di Roma Capitale o da un suo delegato; c) dal Direttore della Direzione Anagrafe e Servizi Elettorali del Dipartimento Risorse Tecnologiche- Servizi Delegati di Roma Capitale o suo delegato; d) da iscritti all IPA, indicati uno per ciascuna sigla sindacale, che abbia riportato eletti nel CdA uscente, che non facciano parte del CdA medesimo, del Collegio dei Revisori dei Conti ovvero che non siano inseriti quali candidati in una delle liste elettorali. Nel caso di mancata indicazione del nominativo il Comitato viene, comunque, formalmente istituito; e) dal Direttore dell Istituto che funge anche da Segretario. art.6 attribuzioni e funzionamento Al Comitato sono demandate le attribuzioni di cui agli artt.7 e 14 del presente regolamento. Le sedute del Comitato sono valide con la partecipazione della maggioranza assoluta dei componenti. Il Comitato adotta le decisioni a maggioranza dei voti, a parità di voti prevale quello del presidente della seduta. - 3 -

Capo iii procedimento elettorale preparatorio sezione i - disposizioni generali art.7 data delle elezioni Il Comitato Elettorale fissa il giorno, l ora e le altre modalità delle elezioni per il rinnovo del Consiglio di Amministrazione, che debbono tenersi non oltre un mese prima della scadenza dalla carica del citato Consiglio. Il Comitato Elettorale partecipa al Sindaco la sua determinazione e la comunica agli elettori a mezzo di manifesto, da pubblicarsi almeno 45 giorni prima della data prescritta per la consultazione. Contro la mancata comunicazione degli elettori nel termine di cui sopra, ogni iscritto all Istituto può proporre ricorso al Sindaco, il quale, nel termine di 15 giorni dal ricevimento del ricorso, assegna al Presidente un termine abbreviato per provvedere. Ove il Presidente non adempia, il Sindaco fissa la data delle elezioni e designa un Consigliere capitolino quale Presidente del Comitato Elettorale. art.8 Certificati di iscrizione nelle liste elettorali- Requisiti-Consegna- Ritiro dei certificati non inviati- Ritiro dei duplicati Entro il decimo giorno precedente a quello fissato per le elezioni, l Istituto provvede a recapitare a ciascun iscritto il certificato elettorale. L elettore che non abbia ricevuto o abbia smarrito il certificato elettorale ha diritto presentandosi personalmente alla segreteria dell istituto, non oltre un ora prima della chiusura dei seggi, di ottenere altro certificato sul quale sarà posta la dichiarazione duplicato. La dichiarazione vota con duplicato sarà posta su tutte le copie della lista elettorale. art.9 sezioni nelle quali si esprime il voto Il certificato di cui al precedente articolo consente all iscritto di partecipare alla consultazione elettorale e di esprimere il voto presso la sezione risultante dal certificato stesso. art.10 Costituzione del seggio elettorale In ciascuna sezione è costituito un seggio elettorale composto di un presidente e di quattro scrutatori, il più anziano dei quale assumerà la funzione di vice-presidente mentre uno prescelto dal presidente della sezione eserciterà la funzione di segretario. art.11 designazione dei presidenti e degli scrutatori Costituzione dell Ufficio Centrale elettorale I presidenti vengono prescelti tra gli iscritti di ruolo e non di ruolo, in attività di servizio o pensionati, muniti almeno del titolo di scuola media superiore; gli scrutatori, fra tutti gli elettori iscritti all Istituto. Gli uni e gli altri non debbono essere compresi nelle liste dei candidati di cui al successivo art.13. Tanto i presidenti che gli scrutatori vengono proposti dai presentatori delle liste dei candidati in numero non superiore ad uno per i presidenti e a quattro per gli scrutatori per ogni sezione. I nomi dei componenti i seggi saranno estratti a sorte presso la sede dell Istituto alla presenza del Presidente del Comitato Elettorale e di un rappresentante per ogni lista che vorrà essere presente. Estratto il presidente proposto da una lista, questa non potrà proporre altri nominativi nelle estrazioni successive fino a quando vi saranno nominativi non estratti proposti da altre liste. Identica modalità sarà applicata per le estrazioni a sorte degli scrutatori. Dopo tale operazione si provvederà, sempre mediante estrazione a sorte tra i presidenti sorteggiati, alla designazione dei quattro presidenti, tre del primo collegio e uno del secondo collegio che dovranno integrare l Ufficio Elettorale della prima sezione del primo collegio per gli adempimenti di cui ai successivi art. 23, 24, 25, costituendo così l Ufficio Centrale Elettorale. Il giorno e l ora dell estrazione saranno tempestivamente comunicati alle persone proposte per le rispettive funzioni di presidente e scrutatore nonché ai presentatori delle liste elettorali. - 4 -

art.12 presenza dei membri del seggio durante le operazioni elettorali Tre membri almeno del seggio devono trovarsi sempre presenti a tutte le operazioni sezione ii- presentazione delle candidature art. 13 presentazione delle liste dei candidati e della dichiarazione di accettazione della candidatura Entro le ore 12,00 del ventesimo giorno precedente quello delle elezioni, dovranno essere depositati presso la Segreteria dell Istituto, a cura dei rispettivi promotori, le liste dei candidati contenenti un numero massimo di nove consiglieri per il primo collegio e di tre consiglieri per il secondo collegio. Ogni lista dovrà essere sottoscritta da almeno duecento presentatori iscritti all Istituto ciascun elettore non potrà sottoscrivere più di una dichiarazione di presentazione di lista. Nel caso che una firma risulti apposta in più liste essa verrà cancellata da quelle pervenute successivamente. Con la lista deve essere anche presentata la dichiarazione di accettazione di ogni candidato, contenente altresì l autocertificazione, ai sensi della Legge n.15/68 e successive modificazioni ed integrazioni, di non avere cause ostative alla candidatura come previsto dall art.4 del presente regolamento. Tanto le firme dei presentatori delle liste, quanto l accettazione da parte dei candidati dovranno essere autenticate dal Sindaco o da un suo delegato. I presentatori dovranno designare nelle liste stesse: a) il nominativo di un elettore che li rappresenti a tutti gli effetti ed al quale daranno altresì la facoltà di designare, a sua volta un rappresentante della sua lista in ogni seggio elettorale; b) il nominativo del componente che dovrà far parte del Comitato Elettorale per le operazioni di cui all art.14. art.14 Verifica delle liste dei candidati da parte Comitato elettorale Il Comitato Elettorale, integrato dai rappresentanti di lista, di cui alla lettera b) del precedente art.13 si riunisce entro 48 ore dalla data di scadenza della presentazione delle liste, e: a) controlla e cancella dalle liste i nomi dei sottoscrittori di più liste, a norma dell art.13 (2 comma) e ricusa quelle liste che non raggiungessero il prescritto numero di sottoscrittori; b) cancella i nomi dei candidati già compresi in una lista presentata anteriormente; c) elimina dalle liste i nomi dei candidati per i quali manca o sono imperfette la dichiarazione di accettazione e l autocertificazione di cui all art.13 (3 comma); d) dichiara l ammissione delle liste che abbiano ottemperato a tutte le disposizioni del presente regolamento; e) procede alla convalida dei rappresentanti delle liste ammesse, ricusando quelli delle liste escluse; Contro le decisioni del Comitato e ammesso ricorso al Sindaco da presentarsi immediatamente. Il ricorso si intende respinto qualora il Sindaco non si pronunci entro le 24 ore successive. Capo iv Votazione art.15 durata delle operazioni di voto La votazione avrà inizio alle ore 08,00 del primo giorno e si protrarrà, ininterrottamente, fino alle ore 19,00. Riprenderà il secondo giorno alle ore 08,00 e di concluderà alle ore 15,00 dei giorni che saranno stabiliti nell apposito manifesto di cui all art.7. art.16 elettori ammessi alla votazione Saranno ammessi alla votazione solo coloro che presenteranno il certificato di iscrizione nelle liste elettorali. - 5 -

art.17 autenticazione delle schede- accertamento dell identità personale Il presidente del seggio procede all autenticazione delle schede occorrenti per la votazione, apponendo su ciascuna di esse il bollo della sezione e la propria firma. Gli elettori sono ammessi a votare secondo l ordine di presentazione, esibendo la carta di identità o altro documento di identificazione personale purché munito di fotografia. In mancanza di idoneo documento d identificazione, uno dei membri del seggio, che conosce personalmente l elettore, può attestarne l identità apponendo la propria firma sulla colonna d identificazione. Se nessuno dei membri sia in grado di accertare, sotto la propria responsabilità l identità dell elettore, questi potrà farsi presentare da un altro elettore che abbia già votato in quel seggio e che ne attesti l identità. Il nome dell identificante sarà fatto chiaramente risultare a cura del segretario del seggio, nella colonna riservata alle annotazioni. art.18 espressione del voto Ogni elettore dispone di un voto di lista e ha facoltà di attribuire una preferenza al consigliere candidato compreso nella lista votata. Il voto di lista si esprime tracciando un segno di croce nell apposita casella quadrata a sinistra del numero che contraddistingue la lista; il voto preferenziale si esprime indicando il cognome nell apposito spazio a fianco della lista votata. E nullo il voto di preferenza a candidati che non fossero inclusi nella lista votata. art.19 Chiusura della votazione- operazioni relative Decorsa l ora fissata per la chiusura della votazione, il presidente del seggio: a) dichiara chiusa la votazione; b) accerta il numero dei votanti risultante dalla lista degli elettori e dai tagliandi dei certificati elettorali; c) conta le schede rimaste e non deposte nell urna, comprendendovi quelle eventualmente annullate. Delle operazioni di cui sopra sarà fatta menzione nel processo verbale, da redigersi in doppio originale, nel quale si prenderà anche nota dei reclami presentati, delle proteste elevate e delle decisioni prese durante le operazioni medesime. art. 20 scrutinio sezionale Completate le operazioni di cui al precedente art.19 e redatto il relativo processo verbale il Presidente dichiara l inizio delle operazioni per lo spoglio delle schede. Pertanto le schede di votazione vengono estratte ed aperte una alla volta da uno degli scrutatori e passate al Presidente, il quale enuncia ad alta voce il numero della lista votata e il cognome dei candidati ai quali è attribuita la preferenza. Il segretario prende nota del numero dei voti di ciascuna lista e dei voti di preferenza. Il presidente, accertata la corrispondenza tra il numero dei votanti da una parte e la somma dei voti validi, delle schede nulle e di quelle contestate dall altra, dichiara il risultato dello scrutinio. Nel verbale, oltre ai risultati dello scrutinio dovrà farsi menzione anche dei reclami pervenuti, delle proteste fatte, dei voti contestati e delle decisioni prese. art.21 nullità delle schede Sono nulle le schede: a) che non riportino il bollo e le firme richiesti dall art.17; b) quando presentino qualsiasi traccia di scrittura o segni i quali debbono ritenersi fatti artificiosamente; c) quando rechino incertezze sull attribuzione del voto. - 6 -

art.22 deposito del verbale e del plico delle schede presso la segreteria dell istituto Tutte le schede votate, divise in valide, contestate e nulle, devono essere numerate e chiuse in plico sigillato, firmato dal presidente del seggio e dal segretario. Il verbale, firmato in ciascun foglio seduta stante da tutti i membri del seggio, viene depositato da due scrutatori insieme al plico di cui al comma precedente, nella Segreteria dell Istituto. Ogni elettore ha diritto di prenderne conoscenza. Capo V scrutinio definitivo e proclamazione degli eletti art.23 scrutinio definitivo Il presidente dell ufficio della prima sezione, dopo che i verbali di tutte le sezioni siano stati depositati nella segreteria dell Istituto, riunisce i quattro presidenti dell Ufficio Centrale Elettorale di cui al 5 comma del precedente art.11 e, in unione con essi, riassume i voti delle varie sezioni e procede allo scrutinio definitivo senza poterne modificare il risultato. Il segretario della prima sezione è segretario di detta adunanza e redige il relativo verbale. Per la validità delle anzidette operazioni basta la presenza della maggioranza di coloro che hanno la qualità per intervenirvi. I rappresentanti di lista hanno diritto ad assistere alle operazioni dell Ufficio centrale. L Ufficio Centrale si pronuncia sulla validità delle schede, sui voti contestati e su tutti gli incidenti relativi alle operazioni ad esso affidate. art.24 Compiti dell ufficio centrale nello scrutinio definitivo L Ufficio Centrale determina la cifra elettorale di ciascuna lista e la cifra individuale di ciascun candidato. La cifra elettorale di una lista è costituita dalla somma dei voti validi riportati dalla lista stessa in tutte le sezioni. La cifra individuale di ciascun candidato è costituita dalla cifra di lista aumentato dai voti di preferenza. Per l assegnazione del numero dei consiglieri a ciascuna lista si divide ciascuna cifra elettorale successivamente per 1,2,3,4,. Sino a concorrenza del numero dei consiglieri da eleggere e quindi si scelgono, fra i quozienti così ottenuti, i più alti, in numero uguale a quello dei consiglieri da eleggere, disponendoli in una graduatoria decrescente. Ciascuna lista avrà tanti rappresentanti quanti sono i quozienti ad essa appartenenti compresi nella graduatoria. A parità di quoziente, nelle cifre intere decimali, il posto è attribuito alla lista che ha ottenuto la maggiore cifra elettorale e, a parità di quest ultima, per sorteggio. Se ad una lista spettano più posti di quanti sono i suoi candidati, i posti eccedenti sono distribuiti alle altre liste, secondo l ordine dei quozienti. Stabilito il numero dei consiglieri assegnati a ciascuna lista l Ufficio Centrale forma la graduatoria dei candidati delle singole liste, secondo l ordine decrescente delle rispettive cifre individuali, risultando eletti nei limiti dei posti ai quali la lista ha diritto, i candidati che verranno ottenuto le cifre individuali più elevate, e a parità di voti nella stessa lista, al candidato che precede nell ordine interno della lista. Di tutte le operazioni compiute e delle decisioni adottate, deve farsi menzione nel verbale che, redatto in duplice esemplare viene firmato in ciascun foglio dal presidente e da tutti i membri dell Ufficio. Un esemplare del verbale viene depositato nella Segreteria dell Istituto ed ogni elettore ha diritto di prenderne conoscenza. L altro esemplare viene trasmesso al Sindaco in conformità al secondo comma del successivo art.25. - 7 -

art. 25 presentazione ed esame ricorsi Gli eventuali ricorsi contro tutte le operazioni elettorali, indirizzate al Sindaco e debitamente motivati, dovranno pervenire alla segreteria dell Istituto entro 5 giorni dalla chiusura delle operazioni di scrutinio definitivo. Trascorso tale termine l Ufficio Centrale prenderà in esame i ricorsi, facendo le proprie deduzioni in merito, quindi, rimetterà al Sindaco, in plico sigillato, il secondo esemplare del verbale di scrutinio definitivo di cui all art.24 ultimo comma, i ricorsi con le relative controdeduzioni, i verbali di tutte le sezioni ed i plichi delle schede di cui all art.22. art.26 proclamazione degli eletti Il Sindaco, ricevuto il plico al precedente articolo, se non vi siano stati reclami, procederà alla proclamazione degli eletti. Qualora, invece, fossero pervenuti reclami contro le operazioni elettorali, il Sindaco decide in via definitiva sugli stessi, sentito il parere del Comitato Elettorale. Il Sindaco, quindi, in base alle decisioni da lui adottate sui ricorsi, procederà o meno alla proclamazione degli eletti. In caso di mancata proclamazione, restano in carica fino alle nuove elezioni, per la ordinaria amministrazione, il Consiglio di Amministrazione uscente, nonché il Comitato Elettorale che dovrà indire la nuova consultazione elettorale entro 45 giorni. Capo Vi disposizioni Finali art.27 Non è ammessa propaganda all interno delle sezioni elettorali e nelle immediate vicinanze delle medesime. art.28 Per tutto ciò che non sia stato espressamente previsto nel presente regolamento, si osserveranno, in quanto applicabili, le disposizioni emanate in materia di elezione degli organi amministrativi locali. - 8 -