REGOLAMENTO INCARICHI PROFESSIONALI ART. 1 FINALITÀ E AMBITO DI APPLICAZIONE 1. Il presente regolamento definisce i presupposti e disciplina le modalità per il conferimento, da parte di Lombardia Informatica S.p.A., di incarichi a soggetti esterni alla Società. 2. Il presente regolamento trova, quindi, applicazione in tutti i casi in cui Lombardia Informatica S.p.A. affida incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, ad esperti di particolare e comprovata specializzazione anche universitaria. Si prescinde dal requisito della comprovata specializzazione universitaria in caso di attività che debbano essere svolte da professionisti iscritti in ordini o albi o con soggetti che operino nel campo dell'arte, dello spettacolo, dei mestieri artigianali o dell attività informatica, nonché a supporto dell attività didattica e di ricerca, per i servizi di orientamento, compreso il collocamento, e di certificazione dei contratti di lavoro di cui al D.Lgs. n. 10 settembre 2003, n. 276, ferma restando la necessità di accertare la maturata esperienza nel settore di interesse. 3. Rientrano in tale disciplina, tutti gli incarichi assegnati a esperti esterni, nelle ipotesi individuate dagli articoli 2222 e ss. del codice civile, ovvero gli incarichi in cui la rilevanza della personalità della prestazione resa assume importanza predominante. Il criterio della personalità della prestazione è l elemento distintivo tra gli incarichi professionali e l appalto di servizi che ha ad oggetto la prestazione resa da soggetti con una organizzazione imprenditoriale. ART. 2 PRESUPPOSTI 1. Lombardia Informatica S.p.A. può conferire incarichi individuali di cui al precedente articolo 1 del presente Regolamento a soggetti esperti esterni, di particolare e
comprovata specializzazione, avendo cura di verificare e dare debitamente conto della sussistenza delle seguenti condizioni: a) l'oggetto della prestazione deve corrispondere o comunque essere strumentale al perseguimento di obiettivi e di progetti specifici e determinati e deve risultare coerente con le esigenze funzionali di Lombardia Informatica S.p.A.; b) impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili all interno di Lombardia Informatica S.p.A., a causa della mancata disponibilità di personale con le caratteristiche professionali necessarie per lo specifico incarico; c) l oggetto e gli obiettivi del incarico devono essere specifici e determinati; d) il compenso deve essere strettamente correlato alla professionalità richiesta; e) devono essere preventivamente determinati la durata dell incarico, il luogo dell esecuzione, l oggetto specifico ed il compenso della prestazione. 2. Il soggetto che aspira all affidamento di un incarico ai sensi del presente regolamento non deve trovarsi in situazioni di incompatibilità o di conflitto d interessi, anche solo potenziale, con Lombardia Informatica S.p.A.. In particolare il prestatore d opera non può in alcun modo prendere parte, sia direttamente che indirettamente, a procedure ad evidenza pubblica, nelle quali abbia avuto parte, per l affidamento di appalti di forniture e servizi indette da Lombardia Informatica S.p.A.. ART. 3 ATTIVAZIONE DELLA PROCEDURA DI SELEZIONE 1. Nel rispetto dei principi, anche di derivazione comunitaria, di trasparenza, pubblicità ed imparzialità, Lombardia Informatica S.p.A. conferisce gli incarichi di collaborazione esterna previo esperimento della procedura di selezione pubblica di cui al presente articolo. 2. La Direzione o Area che necessita della consulenza (Direzione o Area Richiedente), ove ne sussiste la necessità e ricorrano i presupposti, formula un apposita richiesta di conferimento di incarico individuale esterno (Richiesta di incarico), che viene trasmessa alla Funzione di Staff Risorse Umane.
3. La Richiesta di incarico deve contenere i seguenti elementi: a) definizione circostanziata dell oggetto dell incarico; b) l unità cui la risorsa dovrà fare riferimento per l esecuzione dell incarico; c) specifici requisiti richiesti per lo svolgimento della prestazione, con riferimento allo specifico oggetto della prestazione richiesta; d) durata, luogo dell incarico e modalità di realizzazione del medesimo; e) stima del compenso per la prestazione e la relativa modalità di determinazione. 4. Sulla base della Richiesta di incarico presentata dalla Direzione o Area Richiedente, la Funzione di Staff Risorse Umane, con il supporto, ove necessario, della Funzione Affari Legali e Contrattuali, provvede secondo le modalità di seguito descritte. ART. 4 INDIVIDUAZIONE DELLE PROFESSIONALITÁ 1. Il conferimento dell incarico avviene mediante procedura comparativa delle offerte effettuata come meglio descritta al successivo art. 5 del presente Regolamento. 2. Le proposte vengono acquisite nel modo di seguito descritto: - la Funzione di Staff Risorse Umane procede mediante pubblicazione, per almeno 15 giorni consecutivi di un avviso di selezione sul sito internet di Lombardia Informatica S.p.A. (www.lispa.it), in apposita sezione collegata mediante link al portale della Regione Lombardia, nel quale sono indicati: i requisiti richiesti per essere ammessi alla procedura selettiva, il termine e le modalità per presentare la propria candidatura, l oggetto dell incarico, la durata dell incarico, il luogo ed il tempo dell esecuzione, le modalità di espletamento, il compenso ed i criteri di valutazione dei candidati. In funzione dell incarico da affidare, i criteri di valutazione potranno includere, ad esempio: a) qualificazione professionale; b) esperienze già maturate nel settore di attività di riferimento;
c) competenze tecniche e professionali risultanti dal CV e da eventuali ulteriori documenti allegati a corredo del CV medesimo; d) specifiche modalità di erogazione del servizio ovvero eventuale proposta tecnica relativa al progetto da realizzare; e) eventuale organizzazione e profili professionali dei collaboratori garantiti; f) remunerazione richiesta. ART. 5 PROCEDURA COMPARATIVA 1. L Area Richiedente, di concerto con la Funzione di Staff Risorse Umane, procede alla valutazione delle candidature pervenute sulla base dei criteri di valutazione definiti e resi pubblici in sede di indizione. 2. Il giudizio è espresso sulla base dei CV e della documentazione prodotta, nonché di un eventuale colloquio finalizzato ad accertare le conoscenze culturali e professionali, le competenze e le attitudini richieste, nonché la disponibilità dell individuo in relazione all incarico da svolgere. 3. Esaurita la fase di valutazione, viene motivatamente individuato il soggetto a cui conferire l incarico. ART. 6 CASI DI ESCLUSIONE DALLA PROCEDURA COMPARATIVA Sono esclusi dall applicazione della procedura comparativa di cui al precedente articolo 5 del presente Regolamento i seguenti casi, per i quali, in ogni caso, potranno essere previste procedure di conoscenza (indagini di mercato) mediante l utilizzazione del profilo del committente: a) procedura concorsuale andata deserta; b) unicità della prestazione sotto il profilo soggettivo;
c) assoluta urgenza determinata dalla imprevedibile necessità della consulenza in relazione ad un termine prefissato o ad un evento eccezionale. ART. 7 CONFERIMENTO DEGLI INCARICHI E STIPULA DEL CONTRATTO 1. La Funzione di Staff Risorse Umane propone l assegnazione dell incarico al soggetto selezionato a seguito della procedura di cui agli articoli precedenti, sottoponendola al visto autorizzativo del Consigliere Delegato. 2. A seguito di tale approvazione, Lombardia Informatica S.p.A. conferisce l incarico mediante la sottoscrizione di un apposito contratto. 3. Il contratto, stipulato in forma scritta, deve contenere, i seguenti elementi: a) generalità delle parti contraenti; b) precisazione della natura della prestazione (ad esempio, di lavoro autonomo); c) oggetto del contratto; d) luogo di svolgimento dell incarico; e) modalità di esecuzione con indicazione delle eventuali fasi di sviluppo; f) modalità di verifica della corretta esecuzione dell incarico; g) durata del contratto; h) ammontare lordo del compenso, modalità di riconoscimento di eventuali rimborsi spese e modalità di liquidazione; i) trattamento fiscale e previdenziale; j) oneri relativi alla sicurezza del lavoro e da interferenze; k) eventuale determinazione delle penali e modalità della loro applicazione; l) definizione dei casi di risoluzione contrattuale per inadempimento; m) cause di recesso e relativa disciplina;
n) riservatezza dei dati e delle informazioni acquisite nel corso ed in occasione dell incarico; o) foro competente in via esclusiva; p) dichiarazione di conoscenza ed osservanza, da parte del soggetto affidatario dell incarico, del D.Lgs. n. 8 giugno 2001, n. 231 e del codice etico di Lombardia Informatica S.p.A.. 4. Il contratto di lavoro autonomo o parasubordinato in nessun caso può valere a costituire in capo al collaboratore il diritto alla trasformazione del rapporto contrattuale in quello di rapporto di lavoro dipendente. ART. 8 COMPENSI 1. La determinazione del compenso di spettanza del prestatore d opera è definito sulla base delle tariffe professionali periodicamente approvate dai collegi, albi, ed ordini professionali di appartenenza, se esistenti. In ogni caso, il compenso deve essere correlato alla tipologia, alla qualità e alla quantità della prestazione richiesta, in modo da perseguire il massimo risparmio e la maggiore utilità per Lombardia Informatica S.p.A.. 2. Il compenso è da intendersi, di norma, comprensivo, oltre che dell onorario vero e proprio, degli oneri e delle spese sostenute in occasione delle prestazioni espletate. 3. La liquidazione del compenso è comunque condizionata all effettiva realizzazione dell oggetto dell incarico e avviene, di norma, a stato avanzamento attività o al termine della prestazione, salvo diversa espressa pattuizione. ART. 9 RINNOVI E PROROGHE 1.Il rinnovo e la proroga del contratto sono ammessi esclusivamente nei casi previsti nei successivi commi.
2. Lombardia Informatica S.p.A. può prorogare, ove ravvisi un motivato interesse, la durata del contratto solo al fine di completare i progetti e per ritardi non imputabili al soggetto incaricato, fermo restando il compenso pattuito per i progetti individuati. 3. E ammesso entro 12 mesi dal termine dell incarico precedente, il rinnovo al medesimo prestatore d opera solo nei casi di eventi sopravvenuti, imprevedibili e imprevisti ed esclusivamente per prestazioni complementari a quelle eseguite nel precedente incarico, quando tali prestazioni non possono essere separate, sotto il profilo tecnico o economico, dal contratto iniziale, senza recare gravi inconvenienti alla società. L importo non potrà comunque essere superiore all importo del precedente incarico. ART. 10 VERIFICA DELL ESECUZIONE E DEL BUON ESITO DELL INCARICO 1. La Direzione o Area Richiedente verifica periodicamente il corretto svolgimento dell incarico, in modo particolare quando la realizzazione dello stesso sia correlata a singole fasi di sviluppo, mediante la verifica della coerenza dei risultati conseguiti rispetto agli obiettivi affidati. 2. Qualora i risultati delle prestazioni fornite dal soggetto esterno incaricato risultino non conformi rispetto a quanto richiesto dal contratto, ovvero siano del tutto insoddisfacenti, la Direzione o Area Richiedente può richiedere al soggetto incaricato di integrare i risultati entro un termine stabilito, comunque non superiore a sessanta giorni, ovvero, sulla base dell'esatta quantificazione delle attività prestate, può provvedere alla liquidazione parziale del compenso originariamente stabilito, esercitando il diritto di recesso, oppure, nei casi più gravi, risolvere il contratto per inadempimento.
ART. 11 PUBBLICITÀ DEGLI INCARICHI 11. Sul sito web di Lombardia Informatica S.p.A. (www.lispa.it), prima dell esecuzione del contratto, vengono pubblicati tutti i provvedimenti di conferimento degli incarichi, completi delle seguenti indicazioni: - indicazione del soggetto esterno incaricato; - oggetto dell incarico; - corrispettivo; - durata.