44 - PREVIDENZA COMPLEMENTARE 44.1 NOZIONI GENERALI I numerosi interventi legislativi in materia di previdenza e le varie riorganizzazioni e ristrutturazione del Gruppo Sanpaolo, hanno reso necessaria una continua contrattazione sindacale. Il sistema di previdenza complementare e integrativa risulta perciò composto dai seguenti fondi: Fondo Pensioni del Gruppo Sanpaolo Imi; Cassa di Previdenza Integrativa per il Personale San Paolo di Torino (ex fondo esonerativo ora fondo chiuso a prestazione definita; sono iscritti i colleghi già SanPaolo in servizio al 31/12/1990); Fondo Pensione per il personale ex Crediop: Fondo Pensione per il personale Gruppo Imi; Fondo di Previdenza complementare per il personale Banco di Napoli: o Sezione A o Sezione B; Cassa di Previdenza del Personale della Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo; Fondo Pensione Carive; Fondi Aperti di previdenza complementare (INA, RAS, UNIPOL, ecc.). Poiché le normative dei diversi Fondi sono molto complesse, illustreremo qui solo il Fondo Pensioni del Gruppo SanPaolo Imi, che è quello che riguarda il personale di nuova assunzione. Rinviamo invece al sito specifico su Green Village per la normativa dei vari Fondi pensioni, ricordando che il Fondo di Previdenza per il personale Banco di Napoli, la Cassa di Previdenza del Personale di Cariparo, i Fondi pensione per il personale Gruppo Imi ed ex Crediop, sono fondi di previdenza complementare e, pertanto, hanno le stesse caratteristiche del Fondo Pensioni Gruppo Sanpaolo Imi (variano solo la contribuzione aziendale e le regole per la contribuzione del personale e per il versamento del TFR). 44.2 FONDO PENSIONI GRUPPO SANPAOLO IMI 1 Il Fondo Pensioni del Gruppo SanPaolo Imi è stato istituito il 7/11/1998, a seguito di intese sindacali che hanno regolamentato in maniera organica l assetto della previdenza complementare, esistente al SanPaolo già dal 1982. Il Fondo Pensioni, che è un fondo di previdenza complementare, cioè un fondo a contribuzione definita gestito secondo il sistema della capitalizzazione individuale. 44.2.1 Adesione L iscrizione al Fondo è volontaria. Il personale, al momento dell assunzione a tempo indeterminato e con contratto di apprendistato, riceve la documentazione relativa e può iscriversi in qualsiasi momento. Tuttavia, se si iscrive entro un anno dalla data di assunzione, può chiedere di far decorrere la propria adesione dalla stessa data di assunzione. Solo con l adesione al Fondo si ha diritto al versamento della contribuzione da parte dell azienda e quindi alla costruzione della propria previdenza complementare. 44.2.2 Contribuzione La posizione individuale di ogni iscritto è alimentata dalla contribuzione dell azienda, da quella del personale, dall eventuale TFR versato, nonché da altri versamenti. 44.2.2.1 Contribuzione dell azienda L azienda versa per ogni iscritto una contribuzione percentuale, diversificata per fasce di lavoratori, calcolata sulla retribuzione imponibile utile ai fini della determinazione del TFR (con esclusione quindi di premio di produttività, salario incentivante, straordinari ed altre voci saltuarie). La percentuale di contribuzione aziendale è indicata in busta paga. Ricordiamo solo che la percentuale di contribuzione aziendale per i nuovi assunti è il 3%, che sarà elevata al 3,50% dal 1/1/2008. 1 Per la normativa relativa, vedi Statuto del Fondo e accordo tra OO.SS. e Sanpaolo Imi del 7/11/98.
44.2.2.2 Contribuzione del personale L iscritto può versare dallo 0% e sino al 14% della propria retribuzione imponibile utile ai fini della determinazione del TFR. Vanno indicate percentuali rappresentate da numeri interi, senza frazioni decimali: ad esempio 1% o 2%, ecc. La scelta operata per la contribuzione al Fondo Pensioni, effettuata al momento dell iscrizione, può essere variata annualmente entro il 30 novembre di ogni anno: la nuova contribuzione decorre dal 1 gennaio dell anno successivo 2. La facoltà di modifica comprende anche la possibilità di sospendere l apporto contributivo, indicando la percentuale dello 0%. La scelta della contribuzione deve tener conto anche di quali sono i benefici fiscali sulle contribuzioni previdenziali. La disciplina fiscale 3 prevede che i contributi versati siano esenti da tassazione, e quindi dedotti dal reddito imponibile IRPEF annuo, nel limite del 12% del reddito complessivo (non solo quello derivante da lavoro dipendente), sommando sia quelli del lavoratore sia quelli dell azienda 4, con un massimo di 5.164,57. La deducibilità dei contributi è riconosciuta direttamente dal datore di lavoro: ciò si traduce in una riduzione della base imponibile e quindi in una riduzione dell IRE. Il risparmio sarà pari alle imposte che non verranno pagate in busta paga: per un versamento pari a 100 nel fondo pensione la riduzione netta in busta paga sarà di 60/70 circa, quindi un risparmio di tasse pari a 30/40 circa. Nel caso vengano versati contributi superiori ai limiti sopra indicati, la parte eccedente non sarà deducibile e di conseguenza verrà assoggettata ad imposizione fiscale progressiva (scaglioni IRPEF). Quando il lavoratore andrà in pensione, la parte di capitale o rendita corrispondente a questi contributi non sarà tassata 5. 44.2.2.3 Trattamento di Fine Rapporto Oltre ai contributi, gli iscritti possono scegliere se versare o meno il TFR 6. Ricordiamo che per i nuovi iscritti con prima occupazione successiva al 28/4/1993 è comunque obbligatorio il versamento del 100% del TFR in maturazione 7. 44.2.2.4 Altri versamenti La posizione individuale può essere anche alimentata dal versamento derivante dall opzione biennale relativa alla quota di integrazione aziendale del buono pasto 8. 44.2.3 Prestazioni Il fondo garantisce ad ogni lavoratore una prestazione legata a quanto accumulato nella posizione individuale. Il collega al momento del pensionamento potrà optare per un trattamento pensionistico complementare sotto forma di rendita vitalizia, di capitale o in forma mista. La rendita vitalizia è calcolata con criteri assicurativi e pertanto è basata, oltre che sull ammontare della posizione individuale, sulla speranza di vita dell iscritto (ricavata dalle tavole demografiche di mortalità in base al sesso e all età) al momento del pensionamento. La rendita è rivalutata annualmente. Può essere reversibile a favore di beneficiari indicati dall iscritto: in tal caso, l importo erogato sarà calcolato anche sulla speranza di vita del soggetto indicato. La prestazione è, di norma, erogata tramite una Compagnia d assicurazione convenzionata con il Fondo. La prestazione in capitale consiste nell erogazione, in unica soluzione, di una somma (l intera posizione individuale o quota parte di essa) definita sulla base della scelta effettuata al momento del pensionamento ed è soggetta ad un trattamento fiscale agevolato. 2 Ovviamente se non si comunica alcuna variazione, le scelte precedenti si considerano confermate. 3 D.Lgs. n. 47 del 18/2/00. 4 Vanno considerati anche i versamenti derivanti dall eventuale opzione sui ticket. 5 A tal fine, i lavoratori che hanno avuto una parte di contributi esclusi dalla deduzione fiscale devono inviare al Fondo Pensioni, entro il 30 settembre dell anno successivo, un autocertificazione per escludere l ammontare relativo da una doppia tassazione al momento della prestazione. 6 Mentre andiamo in stampa è in corso l approvazione della riforma sulla previdenza complementare e sulla destinazione del TFR. 7 Invece, i nuovi iscritti che abbiano avuto un occupazione, presso qualunque datore di lavoro, prima del 28/4/93 possono anche decidere di non versare il TFR o di versarlo in percentuale ridotta ma non godono dei benefici fiscali se non versano una somma di TFR pari ad almeno il 50% dell importo versato con la contribuzione. 8 Vedi capitolo BUONI PASTO.
La riforma fiscale del D.Lgs. 47/00 ha privilegiato, al momento della pensione, le prestazioni in rendita scoraggiando le erogazioni dell intero capitale accumulato. Tuttavia viene prevista una disciplina transitoria che si basa sul principio del "pro-quota", mantenendo comunque le differenze tra vecchi e nuovi iscritti: Prestazioni per i vecchi iscritti o Somme già maturate al 31.12.2000: possibilità di optare per una prestazione in capitale fino al 100% dell ammontare maturato, oppure per la trasformazione di tutto o in parte dell ammontare maturato in rendita. o Somme maturate a decorrere dal 1.1.2001: possibilità di optare per una prestazione in capitale fino ad 1/3 dell ammontare maturato; i residui 2/3 saranno trasformati in rendita. Rimane la possibilità di avere una prestazione in capitale superiore ad 1/3 e fino al 100% dell ammontare maturato, ma con la perdita di alcuni benefici fiscali (vedi Regime fiscale delle prestazioni ). Prestazioni per i nuovi iscritti o Somme già maturate al 31.12.2000: possibilità di optare per una prestazione in capitale fino al 50% dell ammontare maturato; la differenza è erogata come rendita. o Somme maturate a decorrere dal 1.1.2001: possibilità di optare per una prestazione in capitale fino ad 1/3 dell ammontare maturato; i residui 2/3 saranno trasformati in rendita. Rimane la possibilità di avere una prestazione in capitale superiore ad 1/3 e fino al 50% dell ammontare maturato, ma con la perdita di alcuni benefici fiscali (vedi Regime fiscale delle prestazioni"). 44.2.4 Disciplina fiscale delle prestazioni pensionistiche Sono applicati regimi fiscali diversi alle prestazioni in capitale rispetto a quelle in rendita. Inoltre, l entrata in vigore della L. 47/00 ha comportato una distinzione (pro rata) tra le somme maturate al 31/12/2000, alle quali continua ad essere applicata la normativa fiscale precedente, e le somme maturate dal 1/1/2001, alle quali si applica la nuova normativa. Prestazioni in rendita o Per la quota riferita al montante maturato al 31/12/2000, la rendita è tassata applicando gli scaglioni progressivi dell IRPEF all 87,50% del suo ammontare. o Per la quota riferita al montante maturato dal 1/1/2001, la rendita è tassata applicando gli scaglioni progressivi dell IRPEF all intero ammontare al netto dei rendimenti del fondo (che sono già tassati nella misura dell 11%). Prestazioni in capitale o o Le somme maturate al 31/12/2000 sono assoggettate a tassazione separata, con aliquota calcolata con le stesse modalità del TFR, sulle somme al netto dei contributi versati fino al 4% della retribuzione annua in quanto esenti. Le somme maturate a far tempo dal 1/1/2001 sono assoggettate a tassazione separata, con aliquota 9 calcolata con le stesse modalità del TFR, sui seguenti imponibili: - per la prestazione fino al limite di 1/3 dell ammontare maturato 10, è tassato il capitale accantonato al netto dei redditi già assoggettati ad imposta, cioè i rendimenti del fondo (già tassati nella misura dell 11%) ed eventuali contributi versati oltre i limiti di deducibilità (già tassati in busta paga); - per la prestazione eccedente 1/3 dell ammontare maturato, è tassato l intero capitale compresi i rendimenti finanziari e con esclusione degli eventuali contributi già tassati in fase di versamento. 9 Ai fini dell aliquota da applicare, l importo da utilizzarsi quale base per il calcolo è dato dal montante previdenziale al netto dei redditi già assoggettati ad imposta. Su questo importo l azienda procede, nel momento del pensionamento, con una tassazione provvisoria: l importo si divide per il numero degli anni di contribuzione e si moltiplica per 12, ottenendo così il reddito di riferimento sul quale, applicando le aliquote degli scaglioni IRPEF, si determina l imposta teorica. Dividendo poi l ammontare dell imposta per il reddito di riferimento si ottiene l aliquota fiscale. 10 Nonché per l intero ammontare maturato in casi eccezionali, ovvero: se la rendita vitalizia è inferiore all importo dell assegno sociale, nel caso in cui al momento del pensionamento l iscritto non abbia ancora maturato i requisiti minimi per l accesso alla prestazione del fondo: in questo caso la prestazione è definita riscatto per pensionamento.
- L amministrazione finanziaria procede successivamente a fare il conguaglio in base all aliquota media IRPEF dei 5 anni precedenti all erogazione della prestazione. 44.2.5 Cessazione del rapporto di lavoro Quando l iscritto cambia lavoro o cessa di lavorare senza aver maturato il diritto a pensione, può trasferire la propria posizione individuale (capitale accumulato) presso un altro fondo pensioni, anche in quelli cosiddetti individuali (fondi aperti o polizze), altrimenti gli verrà restituito l intero importo. In questo ultimo caso è previsto che la prestazione per le somme maturate dal 1/1/2001 sia assoggettata ad imposizione fiscale con le modalità della tassazione progressiva sui redditi (scaglioni IRPEF). E evidente una penalizzazione per il lavoratore: la giustificazione è che i benefici fiscali sono dati a chi raggiunge il diritto a pensione. 44.2.6 Decesso del dipendente in servizio 11 L intero ammontare della posizione individuale viene corrisposta agli eredi, previo inoltro al Fondo di apposita richiesta. In assenza di eredi, l iscritto può indicare al Fondo eventuali beneficiari per il capitale maturato al momento del decesso. 44.2.7 Anticipi del capitale 12 L iscritto può chiedere, dopo 8 anni di iscrizione 13 a fondi pensione, delle anticipazioni della posizione individuale per le motivazioni previste dalla normativa generale 14 : spese sanitarie straordinarie riconosciute dalla struttura sanitaria pubblica; acquisto della prima casa di abitazione per sé; acquisto della prima casa di abitazione per i figli; ristrutturazione della prima casa; ristrutturazione della prima casa dei figli; spese da sostenere durante i periodi di assenza per congedi parentali (compresi i periodi retribuiti al 30% 15 ), per aspettativa non retribuita per malattia del bambino, e per congedi formativi 16. L anticipazione può essere reiterata nel tempo anche per la stessa motivazione. Il Fondo eroga l anticipazione anche a fronte della presentazione di preventivi di spesa per le cure sanitarie e del contratto preliminare di compravendita per l acquisto della prima casa per sé e per i figli. L iscritto avrà l obbligo di inoltrare successivamente la documentazione relativa (fatture, atto notarile di compravendita). Per l anticipazione relativa all acquisto della prima casa, diversamente dalla normativa sui mutui al personale, si intende quella prevista dalle norme vigenti in materia di agevolazioni fiscali, relative alle case non di lusso, cioè dove l acquirente stabilisca entro 18 mesi dal rogito la propria residenza. Nel concetto di prima casa sono ricomprese le pertinenze (box - cantine) anche se acquistate con atto separato. 44.2.8 Gestione patrimoniale Il Fondo pensioni è gestito finanziariamente con la formula del multicomparto, adottando il sistema della contabilità in quote, che permette la valorizzazione mensile delle quote stesse 17. Il personale, con l iscrizione al Fondo, deve scegliere il profilo di rischio per l investimento della propria posizione individuale tra 5 comparti: difensivo; prudenziale; equilibrato; 11 Vedi capitolo DECESSO DEL DIPENDENTE. 12 Mentre andiamo in stampa è in corso l approvazione della riforma sulla previdenza complementare e sugli anticipi dello zainetto. 13 Ai fini degli 8 anni sono validi anche periodi di contribuzione presso fondi precedenti, purché la relativa posizione non sia stata riscattata. 14 La normativa sulle anticipazioni è riportata su apposito Regolamento, reperibile su Green Village. 15 In questo caso l anticipo corrisponde alla differenza retributiva, pari al 70%. 16 L. 53/00, art. 7. Accordo tra OO.SS. e Sanpaolo Imi del 12/7/05. 17 Il valore delle quote del comparto scelto è indicato sulla busta paga.
aggressivo; etico. La scelta del comparto, oltre che dipendere dalla propria propensione al rischio, permetterà una linea di investimento che tenga conto delle esigenze previdenziali in relazione alla distanza temporale dal diritto a pensione e alla previsione di eventuali richieste di anticipo dello zainetto. E prevista la possibilità di richiedere, entro il 31 ottobre di ogni anno, il trasferimento della propria posizione individuale dal comparto scelto ad altro comparto, con decorrenza dal mese di gennaio dell anno successivo. A questo proposito, ricordiamo che le linee di investimento hanno efficacia negli orizzonti temporali previsti per ciascun comparto: è pertanto sconsigliabile il passaggio da un comparto all altro se non dettato da un evidente cambiamento delle proprie esigenze previdenziali.