Ordinanza sulla statistica del commercio esterno

Documenti analoghi
Ordinanza sulla statistica del commercio esterno

Ordinanza del DFF sulle aliquote dei contributi all esportazione dei prodotti agricoli di base

Ordinanza concernente il mercato delle uova

Ordinanza concernente il mercato delle uova

Ordinanza concernente i contributi all esportazione di prodotti agricoli trasformati

Ordinanza sull approntamento delle prove d origine. del 28 maggio 1997 (Stato 26 giugno 2001)

Ordinanza concernente i contributi all esportazione di prodotti agricoli trasformati

Ordinanza concernente il mercato delle uova

Il Consiglio federale svizzero, visto l articolo 43 capoverso 1 della legge del 6 ottobre sull imposizione della birra (LIB), ordina:

Ordinanza concernente gli elementi di protezione industriale e gli elementi mobili applicabili all importazione di prodotti agricoli trasformati

Ordinanza concernente il mercato delle uova

Ordinanza sulle tasse dell Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria

Ordinanza che modifica la tariffa doganale allegata alla legge sulla tariffa delle dogane e altri atti normativi in relazione con lo zucchero

Ordinanza concernente gli emolumenti per la distribuzione di pubblicazioni della Confederazione

Merci svizzere di ritorno: trattamento in materia di dazio e IVA

Ordinanza sulla dichiarazione concernente il legno e i prodotti del legno

Ordinanza concernente gli emolumenti dell Ufficio federale delle strade

Ordinanza del DFE sull agricoltura biologica

Ordinanza concernente la dichiarazione di prodotti agricoli ottenuti mediante metodi vietati in Svizzera

Ordinanza sulle tasse e le indennità per l esame svizzero di maturità e gli esami complementari

Il Consiglio federale svizzero, vista la cifra IV della legge federale del 24 marzo sulla soppressione della legge sui cereali ordina:

Disegno. del. L Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio del Consiglio federale del 24 maggio , decreta:

Ordinanza concernente gli emolumenti per la distribuzione di pubblicazioni della Confederazione

Dichiarazione doganale di stampati periodici al di fuori degli orari d imposizione

Legge federale sulla riduzione delle emissioni di CO 2

Trattato di Commercio tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica Cecoslovacca 2. Traduzione 1. (Stato 4 maggio 2004)

Ordinanza sugli emolumenti per il traffico di animali

del 10 aprile 2017 Scopo e oggetto contagiosa (Lumpy skin disease) in Svizzera.

Trasporti interni (cabotaggio) nel traffico commerciale delle merci

Ordinanza del DFE concernente l esecuzione della sorveglianza del mercato secondo la sezione 5 dell ordinanza sulla sicurezza dei prodotti

del 10 aprile 2017 (Stato 12 aprile 2017)

Legge sul censimento federale della popolazione

Ordinanza concernente i contingenti per i viaggi di veicoli da 40 tonnellate e di veicoli vuoti o con carichi leggeri

Ordinanza sul controllo del commercio dei vini

Animali da compagnia. Edizione Imposta sul valore aggiunto (IVA) Pubbl Valida a partire dal 1 gennaio 2011

Ordinanza concernente l importazione di prodotti agricoli

Legge sul censimento federale della popolazione

Ordinanza sugli emolumenti e le indennità per la. sorveglianza della corrispondenza postale e del traffico delle telecomunicazioni

Ordinanza concernente la valorizzazione, l importazione e l esportazione di patate

KAZAKHSTAN NORMATIVA

Ordinanza sulle tasse delle rappresentanze diplomatiche e consolari svizzere

Ordinanza sulla dichiarazione concernente le pellicce e i prodotti di pellicceria

Ordinanza sulla Cassa di previdenza del personale delle dogane

Ordinanza sull assistenza amministrativa secondo le convenzioni per evitare le doppie imposizioni (OACDI)

Protocollo franco-svizzero concernente l amministrazione del contingente di vini francesi destinati alla clientela particolare svizzera

Intesa d esecuzione sulle consegne sorvegliate transfrontaliere tra la Svizzera e l Italia

Ordinanza concernente la dichiarazione di prodotti agricoli ottenuti mediante metodi vietati in Svizzera

Ordinanza sugli emolumenti e le indennità per la sorveglianza della corrispondenza postale e del traffico delle telecomunicazioni

Decreto del Consiglio federale concernente un imposta federale sulle bevande 1

Ordinanza sull utilizzazione delle carte federali

Ordinanza concernente lo sdoganamento mediante trasmissione elettronica di dati

del 18 novembre 2015 (Stato 1 gennaio 2016)

Designazione della merce

Il regime doganale degli scambi con l'estero: documenti necessari per l'esportazione, tariffa doganale

Accordo tra il Consiglio federale svizzero e il Governo della Finlandia concernente i trasporti internazionali su strada

Ordinanza sul coordinamento dei controlli delle aziende agricole

Ordinanza sul traffico di rifiuti

I diritti doganali e la fiscalità IVA: regime generale e accertamento doganale

del 4 novembre 1987 (Stato 1 gennaio 2017)

Ordinanza sulla protezione delle topografie di prodotti a semiconduttori

del 18 novembre 2015 (Stato 27 agosto 2016)

Ordinanza concernente l impiego delle designazioni «montagna» e «alpe» per i prodotti agricoli e le derrate alimentari da essi ottenute

Ordinanza sul commercio internazionale di diamanti grezzi

BRASILE NORMATIVA. A partire dal 1 gennaio 2007, sono state apportate delle modifiche operative alla compilazione del DAU.

Ordinanza concernente l importazione e l esportazione di verdura, frutta e prodotti della floricoltura

Legge federale sulla revisione dell imposizione alla fonte del reddito da attività lucrativa

Ordinanza dell USAV sull importazione di derrate alimentari originarie o provenienti dal Giappone

Ordinanza concernente i supplementi e la registrazione dei dati nel settore lattiero

del 22 giugno 2001 L Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio del Consiglio federale del 24 maggio , decreta:

Ordinanza

Legge federale sull organizzazione dell azienda delle poste della Confederazione

Ordinanza concernente gli emolumenti per la vendita di pubblicazioni della Confederazione (Ordinanza sugli emolumenti per le pubblicazioni)

Ordinanza sull educazione fisica nelle scuole professionali

Ordinanza sul Fondo di disattivazione e sul Fondo di smaltimento per gli impianti nucleari

Codice delle obbligazioni

Ordinanza concernente provvedimenti a favore del mercato della frutta e della verdura

VENDITA PER CORRISPONDENZA DI PEZZI PIROTECNICI DELLE CATEGORIE 1 3

Ordinanza sugli emolumenti del DDPS

Il Consiglio federale svizzero, vista la cifra IV della legge federale del 24 marzo sulla soppressione della legge sui cereali, ordina:

ordinanza. sull agricoltura biologica e la designazione dei prodotti vegetali e delle derrate alimentari biologici

Ordinanza sulle aliquote di dazio per le merci nel traffico con l AELS e la CE

Ordinanza concernente le designazioni «montagna» e «alpe» per i prodotti agricoli e per i prodotti agricoli trasformati

Ordinanza concernente le esigenze tecniche per motoveicoli, quadricicli leggeri a motore, quadricicli a motore e tricicli a motore

Ordinanza concernente i supplementi e gli aiuti nel settore lattiero 1

Imballaggi (con o senza deposito)

Ordinanza sull aiuto al Servizio consultivo e sanitario in materia di allevamento di piccoli ruminanti

sulle raccolte del diritto federale e sul Foglio federale

Ordinanza sui servizi di certificazione elettronica

Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali

Legge federale sull assicurazione contro gli infortuni

Ordinanza concernente le esigenze tecniche per motoveicoli, quadricicli leggeri a motore, quadricicli a motore e tricicli a motore

Ordinanza concernente le esigenze tecniche per motoveicoli, quadricicli leggeri a motore, quadricicli a motore e tricicli a motore

FACSIMILE DEL CERTIFICATO DI CIRCOLAZIONE EUR.1 E DOMANDA DI CERTIFICATO DI CIRCOLAZIONE EUR.1. Istruzioni per la stampa

Ordinanza concernente il sussidio della Confederazione per la riduzione dei premi nell assicurazione malattie

Ordinanza concernente le imprese di costruzione di aeromobili

Ordinanza sull organizzazione della statistica federale

Ordinanza sulle aliquote di dazio per le merci nel traffico con l AELS e la CE

Ordinanza sul registro delle carte per l odocronografo

del 3 novembre 2004 (Stato 1 giugno 2012)

Transcript:

Ordinanza sulla statistica del commercio esterno 632.14 del 12 ottobre 2011 (Stato 1 gennaio 2012) Il Consiglio federale svizzero, visto l articolo 15 capoverso 1 della legge del 9 ottobre 1986 1 sulla tariffa delle dogane; visto l articolo 5 capoverso 1 della legge del 9 ottobre 1992 2 sulla statistica federale; vista la Convenzione internazionale del 14 dicembre 1928 3 concernente le statistiche economiche, emendata il 9 dicembre 1948; visto l articolo 3 della Convenzione internazionale del 14 giugno 1983 4 sul Sistema armonizzato di designazione e di codificazione delle merci; visto l articolo 2 dell Accordo del 26 ottobre 2004 5 tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea sulla cooperazione nel settore statistico, ordina: Art. 1 Scopo 1 La statistica del commercio esterno fornisce informazioni in particolare su: a. importazione, esportazione e transito di merci, suddivisi secondo prodotti e Paesi; b. modi di trasporto utilizzati per l importazione, l esportazione e il transito; c. evoluzione dei prezzi delle merci importate ed esportate; d. valuta di fatturazione delle merci importate ed esportate. 2 Essa è parte integrante delle statistiche economiche elaborate dalla Confederazione, in particolare della contabilità nazionale, della bilancia dei pagamenti e delle statistiche destinate all Unione europea (EUROSTAT). Art. 2 Competenza La statistica del commercio esterno è elaborata dalla Direzione generale delle dogane (DGD). RU 2011 4731 1 RS 632.10 2 RS 431.01 3 RS 0.632.14 4 RS 0.632.11 5 RS 0.431.026.81 1

632.14 Tariffa doganale svizzera Art. 3 Basi 1 La statistica del commercio esterno si fonda sulle dichiarazioni doganali. 2 Se i dati della dichiarazione doganale non permettono di elaborare la statistica a causa delle semplificazioni nella procedura d imposizione doganale, della forma della dichiarazione o della natura della merce, la DGD può chiedere alla persona soggetta all obbligo di dichiarazione di fornire i dati necessari. Art. 4 Correzione di dati 1 La DGD registra nella statistica le correzioni apportate alle dichiarazioni doganali. 2 Essa rettifica i dati statistici errati. Art. 5 Contenuto delle dichiarazioni doganali 1 Le dichiarazioni doganali scritte devono essere firmate dalla persona soggetta all obbligo di dichiarazione. 2 Fatte salve le semplificazioni nella procedura d imposizione doganale previste all articolo 42 della legge del 18 marzo 2005 6 sulle dogane, le dichiarazioni doganali devono contenere i dati prescritti dagli articoli 6 12. 3 Il Dipartimento federale delle finanze può richiedere indicazioni supplementari, se necessarie per elaborare la statistica. Queste indicazioni devono essere pubblicate nella tariffa delle dogane. Art. 6 Destinatario, importatore, esportatore 1 La dichiarazione doganale d importazione deve contenere il nome del destinatario, il suo indirizzo con il numero postale di avviamento e, se il destinatario e l importatore non sono la stessa persona, il nome e l indirizzo di quest ultimo. È considerata destinatario la persona fisica o giuridica domiciliata nel territorio doganale svizzero alla quale è consegnata la merce. È considerato importatore colui che introduce o fa introdurre per proprio conto la merce nel territorio doganale svizzero. 2 La dichiarazione doganale d esportazione deve contenere il nome dell esportatore e il suo indirizzo con il numero postale di avviamento. È considerato esportatore colui che spedisce o fa spedire all estero la merce per proprio conto o per conto dell acquirente domiciliato all estero. Art. 7 Designazione della merce La dichiarazione doganale d importazione o d esportazione deve indicare una designazione tecnica o commerciale della merce per quanto possibile precisa (nome usuale) e la corrispondente voce della tariffa delle dogane. 6 RS 631.0 2

Statistica del commercio esterno 632.14 Art. 8 Quantità della merce 1 La dichiarazione doganale d importazione o d esportazione deve indicare la massa lorda (peso lordo), la massa netta (peso effettivo) e le altre unità pertinenti, salvo disposizioni contrarie della tariffa delle dogane. 2 La dichiarazione doganale per il transito deve indicare unicamente la massa lorda; per gli animali vivi imposti secondo il numero di capi, unicamente il numero. Art. 9 Valore della merce 1 La dichiarazione doganale deve indicare il valore statistico della merce in franchi svizzeri (valore franco frontiera svizzera). Tale valore corrisponde al prezzo fatturato, tenuto conto degli aumenti e delle deduzioni di cui al capoverso 3. 2 Se una merce è importata o esportata senza essere stata fatturata o se l importo fatturato non coincide con il valore effettivo, il valore corrisponde al prezzo che sarebbe fatturato a un terzo indipendente. 3 Le spese di trasporto e d assicurazione nonché le altre spese fino al confine svizzero sono comprese nel valore dichiarato, mentre sono dedotti i ribassi e gli sconti (CIF all importazione, FOB all esportazione). Il dazio, le imposte o gli altri tributi riscossi in virtù della legislazione svizzera non sono inclusi nel valore dichiarato; all esportazione essi sono aggiunti al valore, qualora non siano rimborsabili. Art. 10 Paesi interessati 1 La dichiarazione doganale deve indicare: a. all importazione, il Paese d origine e quello di spedizione; b. all esportazione, il Paese di destinazione; c. nel transito, il Paese di spedizione e quello di destinazione. 2 È considerato Paese d origine quello nel quale la merce è stata interamente ottenuta oppure nel quale è stata effettuata l ultima trasformazione sostanziale. 3 È considerato Paese di spedizione quello dal quale la merce è stata spedita verso il territorio doganale svizzero. 4 È considerato Paese di destinazione quello nel quale la merce è destinata a essere utilizzata, trasformata, perfezionata o lavorata in altro modo. 5 Nella dichiarazione doganale i Paesi devono essere indicati conformemente al repertorio pubblicato dalla DGD. Art. 11 Modi di trasporto 1 La dichiarazione doganale d importazione o d esportazione deve indicare il modo di trasporto utilizzato all atto del passaggio del confine; la dichiarazione doganale per il transito, quello utilizzato per attraversare la Svizzera. 2 Nel traffico stradale, aereo e per via d acqua deve inoltre essere indicato il codice del Paese d immatricolazione del mezzo di trasporto. 3

632.14 Tariffa doganale svizzera Art. 12 Valuta di fatturazione La dichiarazione doganale d importazione o d esportazione deve indicare la valuta di fatturazione. Art. 13 Controlli La DGD può chiedere alle persone soggette all obbligo di dichiarazione di produrre tutti i documenti che permettono di verificare l esattezza delle informazioni fornite e può consultare i libri, i documenti commerciali e altri documenti nonché le banche dati. Art. 14 Segreto d ufficio Tutte le persone incaricate di lavori statistici sono tenute a mantenere il segreto sui dati concernenti le persone fisiche o giuridiche di cui sono venuti a conoscenza nell esercizio della loro funzione. Art. 15 Qualità La DGD applica i criteri nazionali e internazionali in materia di qualità e valuta la qualità delle statistiche. Art. 16 Pubblicazione dei risultati e prestazioni di servizi statistici 1 La DGD pubblica i risultati della statistica del commercio esterno in una forma adeguata per gli utenti. 2 Essa può raggruppare determinate cifre di una statistica se la loro pubblicazione particolareggiata potrebbe causare un pregiudizio grave a interessi svizzeri. 3 Essa può rinunciare al censimento statistico di quantità trascurabili di merci, sempre che tale misura non influenzi in modo sostanziale il valore informativo della statistica del commercio esterno e che nessun interesse economico generale vi si opponga. 4 Essa può effettuare rilevamenti speciali ed elaborare statistiche speciali. Art. 17 Emolumenti La DGD riscuote emolumenti per la pubblicazione dei risultati e le prestazioni di servizi statistici. Il loro importo è fissato nell ordinanza del 25 giugno 2003 7 sugli emolumenti e le indennità per le prestazioni di servizi statistici delle unità amministrative della Confederazione. Art. 18 Esecuzione La DGD è incaricata dell esecuzione della presente ordinanza. 7 RS 431.09 4

Statistica del commercio esterno 632.14 Art. 19 Diritto previgente: abrogazione L ordinanza del 5 dicembre 1988 8 sulla statistica del commercio esterno è abrogata. Art. 20 Entrata in vigore La presente ordinanza entra in vigore il 1 gennaio 2012. 8 [RU 1988 2047, 2000 611, 2007 1469 all. 4 n. 19, 2008 1833 all. n. 1] 5

632.14 Tariffa doganale svizzera 6