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COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE Bruxelles, 30.5.2000 COM(2000) 346 definitivo 2000/0137 (CNS) 2000/0134 (CNS) 2000/0138 (CNB) COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO, AL CONSIGLIO E ALLA BANCA CENTRALE EUROPEA LEGISLAZIONE SECONDARIA RELATIVA ALL'EURO E ALLA GRECIA Proposta di REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO che modifica il regolamento (CE) n. 974/98 relativo all'introduzione dell'euro Proposta di REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO che modifica il regolamento (CE) n. 1103/97 relativo a talune disposizioni per l'introduzione dell'euro Proposta di REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO che modifica il regolamento (CE) n. 2866/98 sui tassi di conversione tra l'euro e le monete degli Stati membri che adottano l'euro (Presentate dalla Commissione)

COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO, AL CONSIGLIO E ALLA BANCA CENTRALE EUROPEA LEGISLAZIONE SECONDARIA RELATIVA ALL'EURO E ALLA GRECIA Il 3 maggio 2000, la Commissione ha adottato una proposta di decisione del Consiglio a norma dell'articolo 122, paragrafo 2 del trattato, che dichiara che la Grecia soddisfa le condizioni necessarie per l'adozione della moneta unica e che la deroga della Grecia è abolita con efficacia al 1 gennaio 2001. Se adotterà questa decisione, il Consiglio dovrà successivamente stabilire il tasso di conversione tra l'euro e la dracma a decorrere dal 1 gennaio 2001 ed adottare gli altri provvedimenti necessari per l'introduzione dell'euro in Grecia. La Commissione presenta le relative proposte in anticipo rispetto alla decisione del Consiglio in merito all'abolizione della deroga della Grecia per permettere una certa flessibilità in ordine alla data di adozione dei regolamenti da parte del Consiglio stesso. La comunicazione comprende le seguenti proposte: una proposta di regolamento del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 974/98 relativo all'introduzione dell'euro una proposta di regolamento del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 1103/97 relativo a talune disposizioni per l'introduzione dell'euro una proposta di regolamento del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 2866/98 sui tassi di conversione tra l'euro e le monete degli Stati membri che adottano l'euro. 2

RELAZIONE Il 3 maggio 2000, la Commissione ha adottato una proposta di decisione del Consiglio a norma dell'articolo 122, paragrafo 2 del trattato, che dichiara che la Grecia soddisfa le condizioni necessarie per l'adozione della moneta unica e che la deroga della Grecia è abolita con efficacia al 1 gennaio 2001. Se adotterà questa decisione, il Consiglio dovrà successivamente stabilire il tasso di conversione tra l'euro e la dracma a decorrere dal 1 gennaio 2001 ed adottare gli altri provvedimenti necessari per l'introduzione dell'euro in Grecia. I. Considerazioni generali La data prevista per l'adozione dell'euro da parte della Grecia cade nel periodo transitorio (dal 1 gennaio 1999 al 31 dicembre 2001) durante il quale le precedenti monete degli Stati membri partecipanti sono suddivisioni dell'euro. Le banconote e le monete in euro saranno introdotte il 1 gennaio 2002. La portata delle misure da adottare per l'introduzione dell'euro in Grecia dipende in gran parte dal giudizio sulla sufficiente durata per la Grecia della parte rimanente del periodo transitorio dopo il 1 gennaio 2001. Poiché la Grecia beneficerà dell'esperienza acquisita dagli altri paesi relativamente ai preparativi per il 2002, si può presumere che essa sarà in grado di procedere agli adempimenti necessari entro la scadenza già stabilita per la fine del periodo transitorio e che non occorre modificare sotto questo profilo il quadro giuridico già esistente per l'euro. Di conseguenza i due regolamenti del Consiglio che costituiscono il quadro giuridico dell'euro - il regolamento (CE) n. 974/98 relativo all'introduzione dell'euro 1 e il regolamento (CE) n. 1103/97 relativo a talune disposizioni per l'introduzione dell'euro 2 possono essere applicati integralmente alla Grecia. Essi devono essere modificati esclusivamente allo scopo di integrarelagreciaelasuamonetaneldispositivoesistente. II. Commenti agli articoli Articolo 1 Il paragrafo 1 di questo articolo modifica tre definizioni contenute nell'articolo 1 del regolamento (CE) n. 974/98: la Grecia è inclusa nella definizione di "Stati membri partecipanti"; la definizione di "tasso di conversione" è ampliata per includervi i tassi di conversione adottati dopo l'inizio della terza fase dell'uem a norma dell'articolo 123, paragrafo 5 (ex 109 L, paragrafo 5) del trattato; la definizione di "unità monetarie nazionali" è ampliata per includervi le unità di monete nazionali sostituite dall'euro dopo che la terza fase è già iniziata. Il paragrafo 2 dispone che l'euro sostituisce la dracma come moneta della Grecia a decorrere dal 1 gennaio 2001. 1 2 GU L 139 dell'11.5.1998, pag. 1. GU L 162 del 19.6.1997, pag. 1. 3

Articolo 2 L'articolo fissa al 1 gennaio 2001 la data di entrata in vigore del regolamento, assicurando la sua applicazione ad una data coerente con i termini stabiliti dagli altri atti del Consiglio relativi all'adozione dell'euro da parte della Grecia, ossia la data di abolizione della deroga e la data di entrata in vigore del tasso di conversione della dracma. 4

2000/0137 (CNS) Proposta di REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO che modifica il regolamento (CE) n. 974/98 relativo all'introduzione dell'euro IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 123, paragrafo 4, terza frase, e paragrafo 5, vistalapropostadellacommissione 1, visto il parere del Parlamento europeo 2, visto il parere della Banca centrale europea 3, considerando quanto segue: (1) Il regolamento (CE) n. 974/98 del 3 maggio 1998 relativo all'introduzione dell'euro 4 dispone la sostituzione dell'euro alle monete degli Stati membri che soddisfacevano le necessarie condizioni per l'adozione della moneta unica al momento del passaggio alla terza fase dell'unione economica e monetaria; tale regolamento contiene anche disposizioni che si applicano alle unità monetarie nazionali dei suddetti Stati membri durante il periodo transitorio avente termine il 31 dicembre 2001 e disposizioni riguardanti le banconote e le monete. (2) La decisione del 3 maggio 1998 a norma dell'articolo 121, paragrafo 4 del trattato (98/317/CE) dichiarava che la Grecia non soddisfaceva le condizioni necessarie per l'adozione della moneta unica. (3) Ai sensi della decisione del 20 giugno 2000 a norma dell'articolo 121, paragrafo 2 del trattato (00//CE) la Grecia soddisfa ora le condizioni necessarie e la deroga della Grecia è abolita con efficacia al 1 gennaio 2001. (4) Per l'introduzione dell'euro in Grecia occorre estendere alla Grecia le disposizioni relative all'introduzione dell'euro che si applicano negli Stati membri nei quali l'euro è stato introdotto al momento del passaggio alla terza fase dell'unione economica e monetaria. 1 2 3 4 GU L 139 dell'11.5.1998, pag. 1. 5

(5) Per gli Stati membri la cui moneta è sostituita dall'euro in un momento posteriore alla data del passaggio alla terza fase dell'unione economica e monetaria, la definizione di unità monetarie nazionali deve fare riferimento alle unità della moneta dello Stato membro interessato, così come definite immediatamente prima dell'introduzione dell'euro in tale Stato. (6) Le disposizioni relative al periodo transitorio si applicano, nel caso della Grecia, a decorrere dal 1 gennaio 2001, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 1. L'articolo 1 del regolamento (CE) n. 974/98 è modificato come segue: nel primo trattino, tra le parole Germania e "Spagna" è inserita la parola "Grecia", nel terzo trattino, sono aggiunte alla fine le parole o a norma del paragrafo 5 di detto articolo, nel quinto trattino, sono aggiunte alla fine le parole o, se del caso, il giorno che precede quello della sostituzione dell'euro alla moneta di uno Stato membro che adotta l'euro in una data posteriore. 2. La prima frase dell'articolo 2 del regolamento (CE) n. 974/98 è sostituita dal testo seguente: A decorrere dal 1 gennaio 1999, la moneta degli Stati membri partecipanti ad eccezione della Grecia è l'euro. A decorrere dal 1 gennaio 2001 la moneta della Grecia è l'euro. Articolo 2 Il presente regolamento entra in vigore il 1 gennaio 2001. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, Per il Consiglio Il Presidente 6

RELAZIONE Il 3 maggio 2000, la Commissione ha adottato una proposta di decisione del Consiglio a norma dell'articolo 122, paragrafo 2 del trattato, che dichiara che la Grecia soddisfa le condizioni necessarie per l'adozione della moneta unica e che la deroga della Grecia è abolita con efficacia al 1 gennaio 2001. Se adotterà questa decisione, il Consiglio dovrà successivamente stabilire il tasso di conversione tra l'euro e la dracma a decorrere dal 1 gennaio 2001 ed adottare gli altri provvedimenti necessari per l'introduzione dell'euro in Grecia. I. Considerazioni generali I regolamenti (CE) n. 1103/97 relativo a talune disposizioni per l'introduzione dell'euro 1 e n. 974/98 relativo all'introduzione dell'euro 2 sono complementari. Il regolamento (CE) n. 1103/97 raccoglie le disposizioni riguardanti questioni per le quali era urgentemente necessario assicurare la certezza giuridica prima della data alla quale era possibile adottare misure sulla base dell'articolo 123, paragrafo 4 del trattato (ex 109 L paragrafo 4). Quest'ultimo poteva fungere da base giuridica solo dopo che fosse stato confermato quali Stati membri soddisfacevano le condizioni necessarie per l'adozione della moneta unica. I due regolamenti, che costituiscono insieme il quadro giuridico dell'euro, comprendono una serie di definizioni di termini connessi alla moneta unica. Scopo delle modifiche proposte è far sì che le definizioni contenute nei due regolamenti rimangano identiche per evitare qualsiasi incertezza giuridica. II. Commenti agli articoli Articolo 1 Con questo articolo, vengono modificate due definizioni contenute nell'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1103/97: la definizione di "tasso di conversione" è ampliata per includervi i tassi di conversione adottati dopo l'inizio della terza fase dell'uem a norma dell'articolo 123, paragrafo 5 (ex 109 L, paragrafo 5) del trattato e la definizione di "unità monetarie nazionali" è ampliata per includervi le unità di monete nazionali sostituite dall'euro dopo che la terza fase è già iniziata. Articolo 2 L'articolo fissa al 1 gennaio 2001 la data di entrata in vigore del regolamento, in modo che le nuove definizioni si applichino dalla stessa data in cui entrerà in vigore il regolamento n. 974/98 modificato, che contiene le medesime definizioni. 1 2 GU L 162 del 19.6.1997, pag. 1. GU L 139 dell'11.5.1998, pag. 1. 7

2000/0134 (CNS) Proposta di REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO che modifica il regolamento (CE) n. 1103/97 relativo a talune disposizioni per l'introduzione dell'euro IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 308, vistalapropostadellacommissione 1, visto il parere del Parlamento europeo 2, visto il parere della Banca centrale europea 3, considerando quanto segue: (1) Il regolamento (CE) n. 1103/97 relativo a talune disposizioni per l'introduzione dell'euro 4 contiene disposizioni relative all'adozione dei tassi di conversione tra l'euro e le monete degli Stati membri che adottano l'euro e all'uso di tali tassi per le conversioni di importi monetari; dette disposizioni si applicano ai tassi di conversione delle monete degli Stati membri che hanno adottato l'euro al momento del passaggio alla terza fase dell'unione economica e monetaria; è quindi necessario estendere dette disposizioni ai tassi di conversione delle monete degli Stati membri che adottano l'euro ad una data posteriore. (2) Per gli Stati membri la cui moneta è sostituita dall'euro in un momento posteriore alla data del passaggio alla terza fase dell'unione economica e monetaria, la definizione di unità monetarie nazionali deve fare riferimento alle unità della moneta dello Stato membro interessato, così come definite immediatamente prima dell'introduzione dell'euro in tale Stato, 1 2 3 4 GU L 162 del 14.6.1997, pag. 1. 8

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 Nell'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1103/97: nel terzo trattino, sono aggiunte alla fine le parole o a norma del paragrafo 5 di detto articolo, nel quarto trattino, sono aggiunte alla fine le parole o, se del caso, il giorno che precede quello della sostituzione dell'euro alla moneta di uno Stato membro che adotta l'euro in una data posteriore. Articolo 2 Il presente regolamento entra in vigore il 1 gennaio 2001. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, Per il Consiglio Il Presidente 9

RELAZIONE Il 31 dicembre 1998, il Consiglio ha adottato i tassi di conversione tra l'euro e le undici monete degli Stati membri che soddisfacevano le condizioni necessarie e che hanno adottato l'euro a decorrere dal 1 gennaio 1999. Il 2 maggio 1998 il Consiglio aveva deciso che la Grecia era uno degli Stati membri che, al momento, non soddisfacevano le condizioni necessarie per l'adozione della moneta unica. Il 3 maggio 2000, la Commissione ha adottato una proposta di decisione del Consiglio a norma dell'articolo 122, paragrafo 2 del trattato, che dichiara che la Grecia soddisfa le condizioni necessarie per l'adozione della moneta unica e che la deroga della Grecia è abolita con efficacia al 1 gennaio 2001. Se adotterà questa decisione, il Consiglio dovrà successivamente stabilire il tasso di conversione tra l'euro e la dracma a decorrere dal 1 gennaio 2001 ed adottare gli altri provvedimenti necessari per l'introduzione dell'euro in Grecia. I. Considerazioni generali I tassi di conversione delle monete che sono state sostituite dall'euro all'inizio delle terza fase dell'uem sono stati adottati sulla base della prima frase dell'articolo 123, paragrafo 4 del trattato (ex 109 L paragrafo 4). I tassi di conversione delle monete degli Stati membri che aderiscono all'area dell'euro ad una data posteriore sono invece adottati a norma dell'articolo 123, paragrafo 5. Nel 1998, i tassi hanno dovuto essere fissati tenendo conto del vincolo che la loro fissazione non doveva di per sé modificare il valore esterno dell'euro, ossia che il tasso di conversione tra l'ecu (definito come paniere di monete) e l'euro doveva essere di 1 : 1. Di conseguenza non era possibile determinare ed adottare i tassi di conversione tra l'euro e le monete nazionali prima dell'ultimo giorno dell'anno, dopo che la Commissione avesse calcolato in base alla procedura consueta i tassi di cambio delle monete degli Stati membri rispetto all'ecu. Questo vincolo non esiste più. La fissazione del tasso di conversione della dracma e la sostituzione dell'euro alla dracma sono decisioni complementari che devono avere efficacia dalla medesima data, come è avvenuto per le undici monete iniziali. Invece, non è necessario che queste decisioni vengano prese nella stessa data; non sarebbe tuttavia logico adottare il tasso di conversione prima di decidere la sostituzione della moneta. II. Commenti agli articoli Articolo 1 Il tasso proposto è il presente tasso centrale della dracma nel meccanismo di cambio esistente (ERM II). Si tratta del tasso risultante dalla rivalutazione della dracma del 3½ per cento il 15 gennaio 2000. Come per le altre monete e conformemente al regolamento (CE) n. 1103/97 relativo a talune disposizioni per l'introduzione dell'euro, il tasso è definito con sei cifre significative. 10

Articolo 2 L'articolo dispone che il regolamento entri in vigore ad una data coerente con i termini degli altri atti del Consiglio relativi all'abolizione della deroga della Grecia e con la data di sostituzione dell'euro alla dracma. 11

2000/0138 (CNB) Proposta di REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO che modifica il regolamento (CE) n. 2866/98 sui tassi di conversione tra l'euro e le monete degli Stati membri che adottano l'euro IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 123, paragrafo 4, prima frase, e paragrafo 5, vistalapropostadellacommissione 1, visto il parere della Banca centrale europea 2, considerando quanto segue: (1) Il regolamento (CE) n. 2866/98 del 31 dicembre 1998 sui tassi di conversione tra l'euro e le monete degli Stati membri che adottano l'euro 3 fissa i tassi di conversione a decorrere dal 1 gennaio 1999 conformemente al regolamento (CE) n. 974/98 del 3 maggio 1998 relativo all'introduzione dell'euro 4. (2) La decisione del 3 maggio 1998 a norma dell'articolo 121, paragrafo 4 del trattato (98/317/CE) dichiarava che la Grecia non soddisfaceva le condizioni necessarie per l'adozione della moneta unica. (3) Ai sensi della decisione del 20 giugno 2000 a norma dell'articolo 121, paragrafo 2 del trattato (00//CE) la Grecia soddisfa ora le condizioni necessarie e la deroga della Grecia è abolita con efficacia al 1 gennaio 2001. (4) Ai sensi del regolamento (CE) n. 974/98 modificato dal regolamento (CE) n.../00, la moneta della Grecia sarà l'euro a decorrere dal 1 gennaio 2001. (5) L'introduzione dell'euro in Grecia rende necessaria l'adozione del tasso di conversione tra l'euro e la dracma, 1 2 3 4 GU L 359 del 31.12.1998, pag. 1. GU L 139 dell'11.5.1998, pag. 1. 12

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 Nell'elenco dei tassi di conversione contenuto nell'articolo 1 del regolamento (CE) n. 2866/98, tra i tassi del marco tedesco e della peseta spagnola viene inserito il tasso seguente: = 340,750 dracme greche. Articolo 2 Il presente regolamento entra in vigore il 1 gennaio 2001. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, Per il Consiglio Il Presidente 13