Statuto dell associazione non riconosciuta RicreaTe

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Statuto dell associazione non riconosciuta RicreaTe Art. 1 Denominazione e durata E' costituita l'associazione denominata RicreaTE, in seguito chiamata per brevità "associazione", con sede legale a Pescara. L associazione potrà istituire sedi secondarie in Italia e all estero. L'associazione è apartitica, apolitica e aconfessionale, non persegue scopo di lucro, ha durata illimitata nel tempo e potrà essere sciolta anticipatamente. Art. 2 - Oggetto L associazione RicreaTE persegue l obiettivo principale di approfondire e diffondere - dal punto di vista culturale e tecnico - le tematiche dello sviluppo sostenibile, della tutela e della valorizzazione di pratiche ecocompatibili al fine di contenere l impatto delle attività antropiche sull ambiente. L'associazione si propone pertanto di perseguire finalità di promozione nonché di sperimentazione e ricerca tra cui in particolare: a) promuovere e favorire la diffusione della cultura ambientale, ecosostenibile ed ecocompatibile con particolare riguardo ai giovani; b) promuovere l organizzazione di iniziative culturali ed artistiche ricollegabili alla tutela dell ambiente e per favorire una società basata sullo sviluppo ecosostenibile ed ecocompatibile; c) promuovere e favorire lo sviluppo della ricerca e dell applicazione di nuove tecnologie ecosostenibili ed ecocompatibili; d) promuovere e favorire incontri, eventi e mostre di propri associati o di gruppi di essi o di singoli operatori con finalità simili alle proprie. Art. 3 - Attività L'associazione per il raggiungimento degli scopi di cui all art. 2, intende promuovere le seguenti attività: - promuovere concorsi, iniziative artistiche, scambi culturali ed espositivi con altri enti o istituzioni similari pubblici o privati, che condividano le finalità dell associazione, a livello nazionale o internazionale; - promuovere, in Italia e all estero corsi, seminari, laboratori, ricerche, incontri con finalità di aggiornamento per operatori del settore; - promuovere e contribuire a realizzare una scuola dell ecosostenibilità e dell ecocompatibilità che rilegga le professioni in chiave ambientale; - promuovere la ricerca dell innovazione ecosostenibile ed ecompatibile e favorire iniziative di sperimentazione delle stesse anche in collaborazione con altri enti ed istituzioni pubblici e privati che condividono tale attività; - ogni altra attività, conforme al presente statuto, utile per il perseguimento delle finalità. Le modalità di funzionamento, la disciplina del personale, l'erogazione dei servizi, la gestione e l'accesso alle strutture dell'ente saranno disciplinati da un regolamento di amministrazione che sarà approvato da parte dell'assemblea dei soci. Art. 4 - Soci All'associazione possono aderire tutti coloro che, interessati alla realizzazione delle finalità istituzionali, ne condividono lo spirito e gli ideali. Gli aspiranti soci chiedono di far parte dell'associazione per mezzo di istanza indirizzata al Consiglio direttivo. Le persone giuridiche sono rappresentate presso l'associazione dal proprio legale rappresentante ovvero da persona da esso delegata. I soci hanno il dovere di osservare il presente statuto, le deliberazioni assunte dall'assemblea Generale e le direttive impartite dal Consiglio direttivo.

I soci maggiorenni, in regola con il versamento delle quote associative, hanno diritto di voto nell'assemblea Generale sia ordinaria che straordinaria e possono essere eletti alle cariche sociali; ogni associato, in sede di Assemblea, può farsi delegare da altro socio; ogni socio può essere portatore di non più di una delega. I soci si suddividono in: ordinari e se nominati, onorari. Art. 5 - Criteri di ammissione e di esclusione dei soci ordinari L'ammissione dei soci ordinari decorre dalla data della deliberazione del Consiglio direttivo che esamina le domande degli aspiranti soci l'esame dell'istanza e la conseguente deliberazione deve avvenire nel corso della prima seduta successiva alla data di presentazione. Alla delibera assunta in senso positivo fa seguito l'iscrizione nel registro dei soci. È esclusa espressamente la temporaneità della partecipazione alla vita associativa. I soci cessano di appartenere all'associazione: - per dimissioni volontarie; - per decesso; - per morosità; - per esclusione. Contro il diniego all'iscrizione tra i soci è ammesso ricorso all'assemblea dei soci che decide sull'argomento nella prima riunione convocata. Il regolamento di amministrazione disciplina i casi di esclusione e le modalità di assunzione della deliberazione di esclusione da parte del Consiglio direttivo nonché la conseguente comunicazione all'interessato. Contro la delibera di esclusione è ammesso ricorso al Collegio dei garanti, entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione. Le decisioni dell'assemblea dei soci e del Collegio dei garanti sono definitive ed inappellabili. Art. 6 - Diritti e doveri dei soci I soci ordinari sono tenuti al versamento di una quota associativa annuale; i soci possono, inoltre, essere chiamati a contribuire alle spese annuali dell'associazione con un contributo in denaro. La quota associativa ed il contributo a carico dei soci non hanno carattere patrimoniale e sono deliberati dall'assemblea, su proposta del Consiglio direttivo, convocata per l'approvazione del documento di programmazione economica. La quota associativa è annuale, non è trasferibile, non è restituibile in caso di recesso, di decesso o di perdita della qualità di aderente e non è soggetta a rivalutazione. La quota associativa deve essere versata entro il 30 gennaio di ogni anno. Il mancato versamento entro i trenta giorni successivi alla scadenza comporta automaticamente la decadenza dalla qualità di associato. Ogni socio ha il diritto: - di partecipare alle Assemblee (se in regola con il pagamento della quota) e di votare direttamente o per delega; - di conoscere i programmi con i quali l'associazione intende attuare gli scopi sociali; - di partecipare alle attività promosse dall'associazione; - di usufruire di tutti i servizi dell'associazione; - di dare le dimissioni in qualsiasi momento. Ogni socio è obbligato: - ad osservare le norme del presente statuto, del regolamento nonché le deliberazioni adottate dagli organi di amministrazione; - a versare la quota stabilita dall'assemblea; - a svolgere le attività preventivamente concordate; - a mantenere un comportamento conforme alle finalità dell'associazione. Tutti i soci maggiorenni ed in regola con il pagamento delle quote associative hanno diritto all'elettorato attivo e passivo per il rinnovo delle cariche sociali. In sede di Assemblea ogni socio, in regola con il versamento della quota associativa, ha diritto ad un voto e può essere portatore di una sola delega.

Art. 7 - Patrimonio e mezzi finanziari Il patrimonio dell'associazione è costituito dai beni mobili ed immobili conferiti all'atto della costituzione ed in esso risultanti. Il patrimonio potrà essere incrementato con: - acquisti, lasciti e donazioni di beni mobili ed immobili pervenuti all'associazione a titolo di incremento del patrimonio; - lasciti e donazioni con destinazione vincolata; - sopravvenienze attive non utilizzate per il conseguimento degli scopi istituzionali. E' comunque fatto salvo l'obbligo di provvedere alla conservazione ed al mantenimento del patrimonio. L'associazione persegue i propri scopi mediante l'utilizzo di: a) quote associative, b) rendite patrimoniali, c) contributi di persone fisiche e di persone giuridiche sia pubbliche che private, d) proventi, lasciti, eredità e donazioni non destinati ad incrementare il patrimonio, e) attività marginali di carattere commerciale e produttivo, manifestazioni, mostre e mercati artigianali; f) rette ed entrate derivanti dall'erogazione di servizi e prestazioni. g) finanziamenti ed ogni altro tipo di entrate. Le elargizioni liberali in denaro, le donazioni, le eredità e i lasciti, sono accettate dall'assemblea, che delibera sull utilizzazione di esse, in armonia con le finalità statutarie dell'organizzazione. L associazione potrà ricevere i lasciti testamentari con beneficio di inventario. Art. 8 - Bilancio L'anno finanziario inizia il 1 gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno. Il Consiglio direttivo predispone il rendiconto economico che deve essere approvato dall'assemblea dei soci entro il 30 aprile di ogni anno. Il rendiconto predisposto dal Consiglio direttivo deve essere depositato presso la sede dell'associazione entro 15 giorni precedenti la seduta dell'assemblea per poter essere consultato da ogni associato. L'Assemblea può incaricare il Consiglio direttivo di predisporre entro il 31 ottobre di ogni anno un documento di programmazione economica che sarà comunque privo di valore autorizzatorio; anche in questo caso il documento di programmazione economica dovrà essere approvato dall'assemblea dei soci entro il 31 dicembre. Il documento di programmazione economica predisposto dal Consiglio direttivo deve essere depositato presso la sede dell'associazione entro 15 giorni precedenti la seduta dell'assemblea per poter essere consultato da ogni associato. Art. 9 - Organi Sono organi dell'istituzione: - Il Presidente, - Il Consiglio Direttivo, - L'Assemblea Generale dei Soci Gli incarichi degli organi sopra descritti sono gratuiti. Possono inoltre essere costituiti, secondo le modalità previste nel regolamento di amministrazione dell'associazione, i seguenti organi di controllo e di garanzia: - il Collegio dei revisori; - il Collegio dei garanti. Art. 10 - Assemblea dei soci L'Assemblea generale è costituita da tutti i soci in regola con i pagamenti delle quote sociali come determinate dal Consiglio direttivo. L'Assemblea dei soci è l'organo deliberante principale dell'associazione ed è costituita da tutti i soci in regola con il pagamento delle quote associative conformemente a quanto previsto nel regolamento di amministrazione.

L'Assemblea dei soci costituisce luogo di confronto atto ad assicurare la corretta gestione dell'associazione attraverso la partecipazione di tutti i soci ognuno dei quali ha diritto ad un voto qualunque sia il valore della quota. L'Assemblea è convocata dal Presidente dell'associazione almeno due volte all'anno in via ordinaria ed in via straordinaria quando sia necessaria o sia richiesta dal Consiglio direttivo o da almeno un decimo degli associati. La convocazione dell'assemblea, sia in sede ordinaria che in sede straordinaria, è effettuata dal Presidente alternativamente mediante fax, e-mail, pubblicazione sul sito dell Associazione, tramite social network o raccomandata, con avviso contenete la data, l ora, il luogo e l ordine del giorno della riunione da inviarsi a ciascun associato, almeno quindici giorni prima di quello fissato per l adunanza. In prima convocazione l'assemblea ordinaria è valida se è presente la maggioranza dei soci, in seconda convocazione l'assemblea è valida qualunque sia il numero dei presenti, salvo quanto previsto in tema di modifiche allo statuto e scioglimento dell associazione. L'Assemblea in prima e in seconda convocazione delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Delle decisioni assembleari deve essere data pubblicità ai soci mediante affissione all'albo della sede del relativo verbale secondo i tempi ed i modi stabiliti nel regolamento di amministrazione. L'Assemblea ordinaria ha i seguenti compiti: - eleggere il Consiglio direttivo; - approvare il regolamento di amministrazione; - approvare il documento di programmazione economica ed il rendiconto economico; - approvare l'importo annuale delle quote associative, - determinare annualmente le linee di sviluppo delle attività dell'associazione, - approvare la relazione annuale sulle attività; - eleggere il Collegio dei revisori, se previsto; - eleggere il Collegio dei garanti, se previsto. L'assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dello Statuto e sull'eventuale scioglimento anticipato dell'associazione. L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'associazione che è coadiuvato da un segretario eletto dai presenti all'apertura di ogni seduta dell'assemblea; il segretario dovrà coadiuvare il Presidente nella gestione dell'assemblea e redigere il verbale della seduta. Il verbale della seduta è sottoscritto dal Presidente e dal segretario. Art. 11 - Consiglio direttivo Il Consiglio direttivo è l'organo esecutivo dell'associazione, ed è presieduto dal Presidente dell associazione. Il Consiglio direttivo è composto da tre a cinque membri, compreso il Presidente, eletti dall'assemblea. Nel regolamento di amministrazione sono indicati i tempi e le modalità in relazione ai quali l'assemblea dell'associazione stabilisce il numero dei componenti del Consiglio direttivo. I Componenti del Consiglio direttivo durano in carica cinque anni a decorrere dalla data di insediamento dell'organo e possono essere rieletti. Il Consiglio direttivo si insedia su convocazione del Presidente uscente. Al Consiglio direttivo sono attribuiti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione necessari al perseguimento delle finalità istituzionali dell'associazione ed all'attuazione delle deliberazioni dell'assemblea dei soci. Compete al Consiglio direttivo: - predisporre gli atti da sottoporre all'assemblea; - eleggere il Presidente dell'associazione; - formalizzare le proposte per la gestione dell'associazione; - elaborare il rendiconto economico; - elaborare il documento di programmazione economica ed il programma di attività da realizzare; - predisporre la determinazione della quota annuale da versare da parte dei soci. Il Consiglio Direttivo potrà delegare al Presidente, con apposita delibera, l adempimento di atti singoli o di categorie di atti al fine di rendere più agevole l amministrazione dell associazione.

Il Consiglio direttivo può essere revocato dall'assemblea dei soci con il voto favorevole di almeno 2/3 dei soci in regola con il versamento delle quote sociali e con le modalità stabilite nel regolamento di amministrazione. I membri del Consiglio Direttivo svolgono la loro attività gratuitamente. Art. 12 - Durata e rinnovo del Consiglio direttivo I componenti del Consiglio direttivo restano in carica fino alla data di naturale scadenza dell'organo di amministrazione secondo quanto previsto dall'articolo precedente; entro tale data deve essere predisposta ed effettuata la ricostituzione del Consiglio direttivo mediante convocazione dell'assemblea Generale dei Soci e conseguente elezione dei componenti il nuovo organo di amministrazione. La convocazione dell'assemblea e le modalità di elezione dei nuovi amministratori sono stabilite nel regolamento di amministrazione. Art. 13 - Decadenza e cessazione dei consiglieri In caso di dimissioni o di cessazione dalla carica di uno dei componenti il Consiglio direttivo, si provvede alla relativa sostituzione facendo ricorso al primo dei candidati alla carica di Consigliere risultato non eletto; ove non fosse possibile far ricorso ai candidati non eletti si provvederà alla sostituzione con una nuova elezione da parte dell'assemblea dei soci. I consiglieri nominati in surroga restano comunque in carica sino alla scadenza naturale del Consiglio direttivo. Le dimissioni o la decadenza della maggioranza dei componenti l'organo di amministrazione comportano in ogni caso la decadenza dell'intero collegio. Art. 14 - Adunanze del Consiglio direttivo Il Consiglio direttivo si raduna almeno due volte l'anno per deliberare la proposta del documento di programmazione economica e del rendiconto economico da sottoporre all'approvazione dell'assemblea dei soci; si raduna inoltre ogni qualvolta lo richieda il bisogno o l'urgenza sia per iniziativa del Presidente sia per richiesta scritta e motivata di almeno un terzo (1/3) dei Consiglieri; la richiesta dei Consiglieri deve essere indirizzata al Presidente dell'associazione che provvede alla convocazione del Consiglio direttivo entro i termini e con le modalità stabilite nel regolamento di amministrazione. Le adunanze sono indette con invito scritto, firmato dal Presidente e contenente l'ordine del giorno con gli argomenti da trattare, da recapitarsi al domicilio degli interessati, con le stesse modalità previste per la convocazione dell Assemblea dei soci, almeno tre giorni prima delle sedute ordinarie e almeno 24 ore prima delle sedute straordinarie. In caso di urgenza il regolamento amministrativo potrà prevedere forme alternative per la convocazione. Il Consiglio direttivo è validamente riunito quando è presente la totalità dei suoi componenti. In caso di urgenza, con la presenza di tutti i suoi componenti e per accettazione unanime il Consiglio direttivo può decidere la trattazione di argomenti non iscritti all'ordine del giorno. Di ogni riunione deve essere redatto verbale da affiggere all'albo dell'associazione. Art. 15 - Deliberazioni del Consiglio direttivo Il Consiglio direttivo delibera validamente con l'intervento della metà più uno dei membri che lo compongono e con il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti; le votazioni si svolgono a voto palese per appello nominale salvo quelle attinenti a persone fisiche; le votazioni relative a persone fisiche hanno sempre luogo a voto segreto. In caso di votazione con voto palese che consegua parità di voti avrà prevalenza il voto del Presidente. Il segretario dell'associazione provvede alla stesura del verbale dell'adunanza; in caso di assenza od impedimento del segretario tali operazioni saranno affidate ad uno dei Consiglieri intervenuti. Il verbale dell'adunanza è firmato da tutti coloro che vi sono intervenuti; quando qualcuno degli intervenuti si allontani o ricusi di firmare ovvero non possa firmare ne viene fatta menzione nel verbale stesso. Il Consiglio direttivo può delegare parte delle proprie competenze ad uno o più dei propri componenti per la gestione di affari correnti afferenti all'amministrazione dell'associazione.

Art. 16 - Presidente Il Presidente viene eletto dall assemblea degli associati, a maggioranza dei voti dei presenti. Con le stesse modalità viene eletto il Vice Presidente dell'associazione. Il Presidente dura in carica cinque anni e potrà essere rieletto. Art. 17 Compiti del Presidente Il Presidente del Consiglio direttivo ha la rappresentanza legale dell'associazione di fronte a terzi ed in giudizio. Spetta al Presidente: a) determinare l'ordine del giorno delle sedute del Consiglio direttivo e dell'assemblea dei soci; b) convocare e presiedere le adunanze del Consiglio direttivo; c) curare l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio direttivo; d) convocare e presiedere l'assemblea dei soci; e) sviluppare ogni attività finalizzata al conseguimento degli scopi istituzionali dell'associazione; f) esercitare la sorveglianza sull'andamento morale ed economico dell'associazione; g) assumere, nei casi d'urgenza ed ove non sia possibile una tempestiva convocazione del Consiglio direttivo, i provvedimenti indifferibili ed indispensabili al corretto funzionamento dell'associazione sottoponendo gli stessi alla ratifica del Consiglio direttivo medesimo entro il termine improrogabile di 15 (quindici) giorni dalla data di assunzione del provvedimento. h) curare l ordinaria amministrazione dell associazione, avendo facoltà di istituire conti correnti bancari e postali con potere di disposizione subordinata al consenso del Consiglio direttivo, con esclusione di operazioni che singolarmente non eccedono l importo di 5.000,00 (cinquemila/00 euro) In caso di assenza o temporaneo impedimento del Presidente, ne farà le veci il Vice Presidente. Art. 18 - Collegio dei revisori L'assemblea può eleggere un Collegio dei revisori composto da tre soci eletti dall'assemblea al di fuori dei componenti del Consiglio direttivo. I Revisori durano in carica tre anni a decorrere dalla loro nomina. Il Collegio dei revisori ha il compito di verificare periodicamente la regolarità formale e sostanziale della contabilità, redige apposita relazione da allegare al rendiconto economico. Per l'assolvimento del proprio mandato i revisori hanno libero accesso alla documentazione contabile ed amministrativa dell'associazione. Le modalità di nomina dei revisori ed il funzionamento del collegio sono disciplinate dal regolamento di amministrazione dell'associazione. L'incarico di revisore è gratuito fatta eccezione per le spese direttamente sostenute per l'assolvimento dell'incarico. Art. 19 - Collegio dei garanti L'Assemblea può eleggere un Collegio dei garanti composto da tre soci eletti in assemblea. I componenti del Collegio durano in carica cinque anni a decorrere dalla loro nomina. Il Collegio ha il compito di dirimere le controversie tra singoli soci e tra soci ed Associazione. Il Collegio delibera con scrutinio palese previa audizione in contraddittorio tra le parti. Le deliberazioni del Collegio sono scritte e motivate. Art. 20 - Modifica dello statuto e scioglimento dell'associazione Le proposte di modifica allo statuto possono essere presentate all'assemblea da uno degli organi o da almeno un decimo dei soci. Le relative deliberazioni sono approvate dall'assemblea straordinaria con la presenza di almeno tre quarti dei soci e il voto favorevole della maggioranza dei presenti, sia in prima che in seconda convocazione. Lo scioglimento e quindi la liquidazione dell'associazione può essere proposto dal Consiglio direttivo e approvato, con il voto favorevole di almeno tre quarti dei soci, sia in prima che in seconda convocazione, dall'assemblea straordinaria dei soci convocata con specifico ordine del giorno, che nomina il liquidatore attribuendogli i relativi poteri.

In caso di scioglimento sussiste l obbligo di devolvere il patrimonio dell'associazione ad altra Associazione con finalità analoghe o a fini di pubblica utilità, nel rispetto delle norme vigenti e salvo diversa destinazione imposta dalla legge. Art. 21 - Avanzi di gestione Gli eventuali utili o avanzi di gestione saranno esclusivamente reinvestiti in opere ed attività volte a perseguire le finalità dell associazione. E esclusa la distribuzione in modo diretto o indiretto degli utili o avanzi di gestione, nonché di fondi, riserve o capitale. Art. 22 Esercizio attività istituzionali L attività dell associazione è svolta nei confronti degli associati, in conformità alle finalità istituzionali, a fronte di versamenti periodici a titolo di quote o contributi associativi, non specificamente riferibili a singoli servizi o cessioni di beni. Eventuali corrispettivi specifici o quote supplementari potranno essere richiesti agli associati in funzione delle maggiori o diverse prestazioni effettuate dall associazione nei confronti degli stessi, solo in diretta attuazione degli scopi istituzionali, in conformità alle disposizioni contenute nell art.148 comma 2,del D.P.R. 22 dicembre 1986 n. 917. Art. 23 - Pubblicazioni Le pubblicazioni dell associazione sono intese esclusivamente a diffondere, senza fine di lucro, gli scopi statutari e sono distribuite agli associati. Eventuali cessioni a terzi concernono esclusivamente proprie pubblicazioni cedute prevalentemente agli associati stessi, in conformità alle finalità istituzionali, ai sensi dell art.148 comma 3, del D.P.R. 22 dicembre 1986 n. 917. Art.24 Attività verso terzi La promozione e l avviamento delle iniziative di cui al presente statuto saranno effettuati in aderenza ai principi statutari per il perseguimento delle finalità istituzionali, con la partecipazione degli associati. Potrà essere consentita la partecipazione di terzi, senza una specifica organizzazione e verso il pagamento di corrispettivi non eccedenti i costi di diretta imputazione, ai sensi dell art.143 del D.P.R. 22 dicembre 1986 n. 917. Art. 25 - Risorse Le eventuali donazioni o lasciti in denaro o in natura, i contributi, le sovvenzioni, nonché ogni altro bene pervenuto all associazione saranno impiegate in modo esclusivo nell'esercizio dell'attività istituzionale per la realizzazione delle finalità stabilite dallo Statuto. Le stesse sono assunte a titolo di liberalità e non costituiscono controprestazioni di cessioni di beni o prestazioni di servizi effettuati dall associazione salvo i casi di raccolte pubbliche effettuate occasionalmente, in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione. In tali casi potranno essere effettuate anche offerte di beni di modico valore ai sovventori, in conformità alle disposizioni contenute nell art.143, comma 3, del D.P.R. 22 dicembre 1986 n.917. Art. 26 Norme generali Per quanto non contemplato nel vigente statuto si osservano le norme previste dal Codice Civile e le disposizioni vigenti in materia.