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Circolare n. 17/EL protocollo n. 8868/1.5.3 A lista d inoltro Udine, 1 giugno 2009 oggetto: Elezioni amministrative del 6 e 7 giugno 2009 Operazioni di votazione, di scrutinio e di attribuzione dei seggi. Nell imminenza della data fissata per lo svolgimento delle prossime elezioni amministrative, si ritiene utile richiamare l attenzione su alcuni aspetti relativi alle operazioni di votazione, di scrutinio e di attribuzione dei seggi, invitando i comuni a trasmettere ai presidenti degli Uffici di sezione quanto di seguito esposto, con riferimento in particolare ai punti 3 e seguenti: 1. orari di apertura degli uffici comunali per il rilascio delle tessere elettorali; 2. organizzazione di speciali servizi di trasporto nei giorni della votazione; 3. divieto di introdurre nelle cabine elettorali telefoni cellulari o altre apparecchiature in grado di fotografare o registrare immagini; 4. voto domiciliare; 5. omonimia dei candidati e uso dei soprannomi; 6. operazioni successive alla votazione; 7. schede contenenti voti contestati non attribuiti; 8. operazioni di attribuzione dei seggi nei comuni con una sola sezione elettorale; 9. partecipazione alle elezioni di un unico candidato alla carica di sindaco; 10. operazioni dell Adunanza dei presidenti delle sezioni. 1. - Orari di apertura degli uffici comunali per il rilascio delle tessere elettorali Ai sensi dell articolo 9 del d.p.r. n. 299/2000, allo scopo di rilasciare le tessere elettorali non consegnate o i duplicati delle tessere, gli uffici elettorali comunali devono assicurare l apertura come segue: da lunedì 1 giugno sino a venerdì 5 giugno, dalle ore 09.00 alle ore 19.00 sabato 6 giugno, dalle ore 08.00 alle ore 22.00 domenica 7 giugno, dalle ore 07.00 alle ore 22.00. Si ricorda, con riferimento al caso di smarrimento della tessera, che con circolare n. 09/07 del 21 marzo 2007 il Ministero dell Interno ha espresso l avviso che la denuncia agli organi di pubblica sicurezza non sia requisito necessario per ottenere il nuovo documento, essendo sufficiente una dichiarazione sostitutiva. La medesima procedura semplificata è applicabile anche nel caso in cui l elettore che ha trasferito la propria residenza non possa restituire al comune di nuova iscrizione la tessera elettorale per averla smarrita. In base all articolo 7 del d.p.r. n. 299/2000, nel caso in cui non sia possibile consegnare all elettore né la tessera né il duplicato, l ammissione al voto avviene tramite attestazione del Responsabile del procedimento: dott.ssa Annamaria Pecile Tel.: + 39 0432 555 541 Responsabile dell istruttoria: sig. Stefano Bandini Tel.: + 39 0432 555 455

sindaco, previa verifica dell iscrizione dell elettore nelle liste elettorali. Tale attestato, tuttavia, consentendo il voto soltanto nella singola consultazione, deve prodursi solo in casi assolutamente straordinari, essendo preferibile il rilascio del duplicato, che costituisce invece un documento permanente. 2. - Organizzazione di speciali servizi di trasporto nei giorni della votazione Al fine di facilitare l affluenza ai seggi, nei giorni della votazione i comuni possono organizzare speciali servizi di trasporto (articolo 19, comma 1-bis, della legge 10 dicembre 1993, n. 515). I comuni inoltre organizzano i servizi di trasporto pubblico in modo da facilitare agli elettori handicappati il raggiungimento del seggio elettorale (articolo 29, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104). 3. - Divieto di introdurre nelle cabine elettorali telefoni cellulari o altre apparecchiature in grado di fotografare o registrare immagini L articolo 1, comma 1, del decreto legge n. 49/2008, fa divieto di introdurre all interno delle cabine elettorali telefoni cellulari o altre apparecchiature in grado di fotografare o registrare immagini. Il comma 4 prevede che chi contravviene al divieto è punito con l arresto da tre a sei mesi e con l ammenda da 300 a 1.000 euro. Al fine di rendere effettivo il divieto, i commi 2 e 3 del citato articolo 1 dettano le seguenti disposizioni: il presidente dell Ufficio di sezione, all atto dell ammissione al voto dell elettore, invita lo stesso a consegnare le apparecchiature di cui sia in possesso; le apparecchiature depositate sono restituite all elettore dopo l espressione del voto; della presa in consegna e della restituzione viene fatta annotazione in apposito registro. Il registro, stante la contemporaneità con le elezioni europee, viene fornito dal Ministero dell interno. 4 - Voto domiciliare Come già ricordato nella circolare n. 14/EL del 13 maggio u.s., la legge n. 46/2009 ha modificato l articolo 1 del decreto-legge n. 1/2006 prevedendo il diritto al voto domiciliare, oltre che per gli elettori in dipendenza continuativa e vitale da apparecchiature elettromedicali, anche per gli elettori intrasportabili in quanto affetti da gravissime infermità. Qui di seguito ci si soffermerà sulle operazioni dell Ufficio di sezione nel caso in cui allo stesso siano assegnati elettori ammessi al voto domiciliare, rinviando per tutto il resto a quanto comunicato con la citata circolare n. 14/EL. La mattina di sabato 6 giugno le sezioni elettorali interessate ricevono, insieme all altro materiale, gli elenchi degli elettori ammessi al voto domiciliare, nonché un bollo di sezione aggiuntivo, per certificare sulla tessera elettorale degli interessati l avvenuta espressione del voto. Al fine di determinare il numero di schede da autenticare, il presidente aggiorna le liste della sezione sulla base di quanto risulta dagli elenchi provvedendo in particolare: ad annotare, accanto ai nominativi degli iscritti della sezione dei quali raccogliere il voto a domicilio, la particolare modalità di raccolta del voto; 2

a depennare dalle liste i nominativi degli elettori iscritti il cui voto a domicilio verrà raccolto da altra sezione dello stesso comune o, per le elezioni provinciali, di altro comune della provincia; ad aggiungere in calce alle liste i nominativi degli elettori, iscritti in altra sezione dello stesso comune o, per le elezioni provinciali, di altro comune della provincia, il cui voto a domicilio sarà raccolto a cura della sezione. Nel giorno e nelle ore prestabiliti l Ufficio distaccato (il presidente, uno scrutatore e il segretario dell Ufficio di sezione) insieme ai rappresentanti delle liste che ne hanno fatto richiesta, si reca presso le abitazioni in cui gli elettori ammessi al voto domiciliare dimorano, portando con sé, tra l altro, gli elenchi trasmessi dal sindaco e il bollo di sezione aggiuntivo. Le schede autenticate necessarie per la votazione vengono inserite in una busta con l indicazione del comune e della sezione. L avvenuta espressione del voto deve essere attestata nella tessera elettorale dell elettore. Il numero della tessera elettorale deve essere annotato negli elenchi predisposti dal comune, a fianco del nominativo dell elettore. Le attestazioni esibite vengono ritirate per essere allegate agli atti dell Ufficio di sezione. Le schede votate sono raccolte e custodite in più buste, a seconda del numero delle consultazioni, e, una volta riportate presso l Ufficio di sezione, sono immediatamente inserite nelle rispettive urne, previo riscontro del loro numero con quello degli elettori che hanno votato. Successivamente, il Presidente riporta nelle liste sezionali e nel registro (maschile e femminile) per l annotazione del numero delle tessere elettorali, tutte le annotazioni effettuate negli elenchi degli elettori ammessi al voto domiciliare. In particolare deve: attestare nelle liste della sezione, a fianco del nominativo degli elettori della sezione che hanno votato a domicilio, l avvenuta espressione del voto; effettuare analoga attestazione con riferimento agli elettori aggiunti in calce alle liste della sezione (elettori ammessi al voto domiciliare iscritti in altra sezione del comune o di altri comuni) il cui voto è stato raccolto a cura della sezione; annotare nel registro (maschile e femminile) il numero della tessera elettorale degli elettori che hanno votato a domicilio. Gli elenchi trasmessi dal sindaco e utilizzati per la raccolta del voto domiciliare devono essere allegati, al termine delle operazioni di accertamento del numero dei votanti, alle liste della sezione e, insieme a queste, inseriti nella busta da trasmette, prima dello scrutinio, al tribunale o alla sezione distaccata competente. Le operazioni di raccolta del voto domiciliare da parte dell Ufficio distaccato sono verbalizzate nell apposito verbale (mod. 6/1-C, elezioni comunali, e mod. 6/1-P, elezioni provinciali). La medesima copia del verbale va utilizzata per la raccolta del voto di tutti gli elettori ammessi al voto domiciliare che dimorano nell ambito territoriale della sezione. Inoltre, nel medesimo verbale viene presa nota dei casi particolari che si verificano nel corso della votazione (paragrafi 4. e 5. del verbale: elettori che restituiscono la scheda deteriorata o che votano con l assistenza di un altro elettore). Il modello del verbale è stato inviato via e-mail (e-mail del Servizio elettorale del 27 maggio u.s. per i comuni delle Province di Gorizia, Pordenone e Trieste o del 28 maggio u.s. per i comuni della Provincia di Udine). Ciascun comune dovrà riprodurre il modello nelle quantità necessarie. 3

5. - Omonimia dei candidati e uso dei soprannomi In relazione alla possibile presenza di candidati con lo stesso cognome, si ritiene opportuno fornire i seguenti chiarimenti al fine di prevenire il sorgere di contestazioni nella fase dello scrutinio o di contenziosi in sede giurisdizionale. Innanzitutto, si tenga conto che la soluzione di qualsiasi problema nel corso dello scrutinio deve essere ricercata alla luce dei seguenti principi generali: spetta al presidente dell Ufficio di sezione decidere sull attribuzione dei voti, sentito il parere degli scrutatori (articolo 54 del d.p.r. 570/1960); la validità del voto deve essere ammessa ogniqualvolta è possibile desumere con certezza l effettiva volontà dell elettore (articoli 64 e 69 del d.p.r. 570/1960); la preferenza deve essere espressa con la chiarezza necessaria a distinguere il candidato prescelto da ogni altro candidato della stessa lista (articolo 57 del d.p.r. 570/1960). Per quanto riguarda in particolare il voto di preferenza in presenza di candidati con lo stesso cognome, è utile riassumere gli orientamenti giurisprudenziali formatisi negli anni: il caso di identità di cognome tra candidati di liste diverse non comporta particolari problemi. In questo caso, infatti, la preferenza espressa con il solo cognome nell apposito spazio a fianco del simbolo della lista di appartenenza pur in presenza in altra lista di un candidato con identico cognome è senz altro valida (Consiglio di Stato Sezione V, 30 gennaio 1997, n. 112); invece, in caso di identità di cognome tra candidati della stessa lista, l elettore deve esprimere la preferenza indicando sia il cognome che il nome del candidato preferito (Consiglio di Stato Sezione VI, 13 ottobre 1993, n. 726); inoltre, se nella stessa lista sono compresi candidati che, oltre allo stesso cognome, hanno anche lo stesso nome, l elettore deve indicare il cognome, il nome e la data di nascita del candidato preferito (Consiglio di Stato V Sezione, 12 aprile 2001, n. 2291). Per quanto riguarda l indicazione del soprannome del candidato da parte dell elettore, si ritiene che il voto di preferenza così espresso sia valido soltanto qualora il soprannome risulti dagli atti di presentazione delle candidature (Consiglio di Stato V Sezione, 12 aprile 2001, n. 2291) e sia stato quindi riportato nel manifesto delle candidature (Tar Friuli Venezia Giulia, 25 ottobre 2003, n. 730). 6 - Operazioni successive alla votazione Domenica 7 giugno, dichiarata chiusa la votazione, l ufficio esegue le operazioni di riscontro preliminari allo scrutinio per tutte le elezioni, iniziando dalle elezioni europee. Concluse le operazioni di riscontro, iniziano le operazioni di scrutinio relative alle elezioni europee. Lunedì 8 giugno, alle ore 14.00, l ufficio si ricostituisce per effettuare lo scrutinio relativo alle elezioni amministrative, dando la precedenza, nel caso di contemporaneità delle elezioni provinciali con quelle comunali, alle elezioni provinciali. 7 - Schede contenenti voti contestati non attribuiti Durante lo scrutinio possono essere sollevate contestazioni sulla validità dei voti contenuti nella scheda. Quando il Presidente ritiene che la contestazione riguardi un caso effettivamente controverso decide se attribuire (voto contestato provvisoriamente attribuito) 4

o non attribuire (voto contestato provvisoriamente non attribuito) il voto, riportando la propria decisione sul Verbale. Per quanto riguarda la registrazione di tali voti nelle tabelle di scrutinio, si tenga presente che: il voto contestato attribuito è registrato nei voti validi; nel registrare i voti contestati non attribuiti si deve tener conto che, per ciascuna scheda, non possono essere registrati due voti contestati riferiti, ad esempio, a due diversi candidati alla carica di sindaco o a due diverse liste di candidati alla carica di consigliere. Ciò ai fini del corretto accertamento della corrispondenza del numero delle schede scrutinate con il numero degli elettori che hanno votato (paragrafo 32 del verbale elezioni comunali e paragrafo 30 del verbale elezioni provinciali). Inoltre, in questo secondo caso, per la registrazione nelle tabelle di scrutinio si deve tenere presente il prospetto riportato a pagina 12 delle Istruzioni per la compilazione del verbale. 8 - Operazioni di attribuzione dei seggi nei comuni con una sola sezione elettorale Nei comuni con una sola sezione elettorale, ultimato lo scrutinio relativo alle elezioni comunali, l Ufficio di sezione compie le operazioni di attribuzione dei seggi e di proclamazione degli eletti. Le relative operazioni sono descritte nelle Istruzioni per la compilazione del verbale e vengono registrate nei paragrafi 35 e seguenti del verbale dell Ufficio di sezione. Nel caso di comune con una sola sezione elettorale e un unico candidato alla carica di sindaco occorre fare riferimento ai paragrafi 43 46 del verbale. 9 - Partecipazione alle elezioni di un unico candidato alla carica di sindaco Il caso di partecipazione alle elezioni comunali di un unico candidato alla carica di sindaco è disciplinato dall articolo 3-ter della legge regionale n. 14/1995. Il comma 1 del citato articolo prevede che l elezione è valida se si sono verificate le seguenti condizioni: a) l unico candidato alla carica di sindaco ha riportato un numero di voti validi non inferiore al 50% dei votanti; b) ha votato almeno il 50% degli elettori iscritti nelle liste elettorali del comune. Il comma 3-bis (inserito dall articolo 1 della legge regionale n. 21/2003) dispone che per determinare il quorum di cui alla lettera b) non sono computati fra gli elettori iscritti nelle liste elettorali del comune quelli iscritti nell anagrafe degli elettori residenti all estero. Prima dell inizio delle operazioni di attribuzione dei seggi, sarà pertanto necessario che il comune trasmetta al presidente dell unica sezione elettorale o, nel caso di comune con più di una sezione, al presidente della prima sezione in qualità di presidente dell Adunanza dei presidenti, una comunicazione ufficiale attestante il numero complessivo degli elettori iscritti nelle liste elettorali del comune, nonché degli elettori iscritti nell anagrafe degli elettori residenti all estero, entrambi calcolati alla data del blocco liste. Sulla base di tale comunicazione, il presidente della sezione unica (paragrafo 43. del modello 5/1-C) o dell Adunanza dei presidenti (paragrafo 4. del modello 10-C), accertato che il candidato alla carica di sindaco ha riportato un numero di voti validi non inferiore al 50 per cento dei votanti (primo quorum ): 5

determina la differenza tra il numero complessivo degli elettori iscritti nelle liste elettorali e il numero degli elettori iscritti nell anagrafe dei residenti all estero; accerta se, sulla base di tale dato, è stato raggiunto il secondo quorum, ovvero se ha votato almeno il 50 per cento degli aventi diritto, comprendendo in questo caso anche gli elettori residenti all estero che abbiano espresso il proprio voto. 10 - Operazioni dell Adunanza dei presidenti delle sezioni Come noto, nei comuni sino a 15.000 abitanti e con più di una sezione elettorale le operazioni di attribuzione dei seggi e di proclamazione degli eletti sono effettuate dall Adunanza dei presidenti delle sezioni. L articolo 67, primo comma, del d.p.r. n. 570/1960 dispone che il martedì successivo alla votazione, o al più tardi alle ore 8.00 del mercoledì, il presidente della prima sezione del comune riunisce i presidenti delle altre sezioni del comune. Al riguardo, si ritiene che sia possibile anticipare le operazioni dell Adunanza al lunedì sera, al termine delle operazioni di scrutinio, purché ne venga data adeguata pubblicità nei tempi e nei modi ritenuti più idonei. Si consideri, infatti, che gli elettori del comune possono assistere alle operazioni dell Adunanza e pertanto debbono essere adeguatamente informati sui tempi di riunione dell ufficio. Per quanto concerne il luogo di riunione dell Adunanza, si ritiene che, benché di norma lo stesso coincida con la sede della prima sezione, nulla vieti espressamente che possa trattarsi anche di locali diversi. In particolare, nel caso in cui l Adunanza decida di avvalersi delle procedure informatizzate predisposte dallo scrivente Servizio elettorale in collaborazione con l Insiel S.p.a., il luogo di riunione dovrà necessariamente essere attrezzato con un computer collegato alla rete e una stampante. Si segnala, infine, che se l Adunanza sceglie di non avvalersi delle procedure informatizzate, dovrà essere compilato il tradizionale verbale cartaceo. Il modello del verbale, in formato Pdf, è pubblicato nel Portale delle autonomi locali, alla pagina Elezioni amministrative 2009/Istruzioni per l attribuzione dei seggi e la proclamazione degli eletti ; per i comuni nei quali è presente un unico candidato alla carica di sindaco, tale verbale è stato consegnato unitamente al materiale per gli uffici di sezione. Nella stessa pagina è stata inserita anche la pubblicazione Operazioni dell Adunanza dei presidenti e dell Ufficio centrale, nella quale vengono illustrate le singole operazioni da compiere. Ringraziando per la collaborazione, si inviano cordiali saluti. Lista d inoltro Il Direttore del Servizio dott.ssa Annamaria Pecile A: Sindaci, Vicesindaci e Commissari dei Comuni interessati alle elezioni comunali e provinciali e, p.c.: Ministero dell interno Direzione centrale dei Servizi elettorali Prefetti di: Gorizia Pordenone Trieste Udine Ufficio stampa Udine Trieste URP Gorizia Pordenone Tolmezzo Trieste Udine 6