e, per conoscenza, 1. Disciplina della indennità di disoccupazione ASpI ai lavoratori sospesi



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Direzione Centrale Prestazioni a Sostegno del Reddito Direzione Centrale Bilanci e Servizi Fiscali Direzione Centrale Sistemi Informativi e Tecnologici Roma, 14/03/2013 Circolare n. 36 Ai Dirigenti centrali e periferici Ai Responsabili delle Agenzie Ai Coordinatori generali, centrali e periferici dei Rami professionali Al Coordinatore generale Medico legale e Dirigenti Medici e, per conoscenza, Al Presidente Al Presidente e ai Componenti del Consiglio di Indirizzo e Vigilanza Al Presidente e ai Componenti del Collegio dei Sindaci Al Magistrato della Corte dei Conti delegato all'esercizio del controllo Ai Presidenti dei Comitati amministratori di fondi, gestioni e casse Al Presidente della Commissione centrale per l'accertamento e la riscossione dei contributi agricoli unificati Ai Presidenti dei Comitati regionali Ai Presidenti dei Comitati provinciali Allegati n.1 OGGETTO: SOMMARIO: Articolo 3, comma 17 della Legge 28 giugno 2012, n. 92.Indennità di disoccupazione ASpI ai lavoratori sospesi. Istruzioni contabili. Variazioni al piano dei conti. Premessa e quadro normativo 1. Disciplina della indennità di disoccupazione ASpI ai lavoratori sospesi 1.1 Sospensioni per crisi aziendali o occupazionali 1.2 Beneficiari

1.3 Requisiti e condizioni 1.4 Base di calcolo e misura 1.5 Durata dell indennità 1.6 Prestazioni accessorie 1.7 Intervento integrativo degli Enti bilaterali 1.8 Domanda 2. Finanziamento della prestazione e monitoraggio della spesa 3. Istruzioni contabili Premessa e quadro normativo La legge 28 giugno 2012, n. 92, recante Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita (da ora legge di riforma ), ha dettato nuove norme in materia di mercato del lavoro e di ammortizzatori sociali. L art. 3, comma 17 della legge di riforma riconosce, in via sperimentale per il periodo 2013-2015, l erogazione della indennità di disoccupazione collegata all Assicurazione Sociale per l Impiego (ASpI) ai lavoratori sospesi per crisi aziendali o occupazionali che siano in possesso di particolari requisiti assicurativi e contributivi, a condizione che ci sia un intervento integrativo pari almeno alla misura del 20% dell indennità stessa a carico dei Fondi bilaterali, ovvero a carico dei nuovi Fondi di solidarietà previsti dall articolo 3, comma 4 della legge di riforma. Il trattamento è riconosciuto nel limite delle risorse non superiore a 20 milioni di euro annui per il periodo 2013-2015. L articolo 2, comma 55 della legge di riforma ha conseguentemente abrogato con decorrenza 1 gennaio 2013 le lettere a), b) e c), comma 1, articolo 19 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2 e ss.mm.ii., che aveva previsto le prestazioni di disoccupazione con i requisiti normali e i requisiti ridotti per i lavoratori sospesi e l indennità di disoccupazione con i requisiti normali per gli apprendisti sospesi o licenziati. Poiché le misure oggetto della presente circolare sono destinate - per quanto riguarda i lavoratori sospesi - a tutelare fattispecie sostanzialmente omogenee rispetto a quelle stabilite dal richiamato decreto-legge n. 185 del 2008, per quanto non espressamente disciplinato nella presente circolare, e in quanto compatibili con la legge di riforma, si richiamano le norme regolamentari contenute nel decreto interministeriale 19 maggio 2009, n. 46441, fino ad emanazione di nuovi indirizzi ministeriali. 1. Disciplina della indennità di disoccupazione (ASpI) ai lavoratori sospesi 1.1 Sospensioni per crisi aziendali o occupazionali La tutela in argomento è prevista esclusivamente nelle ipotesi di crisi aziendali o occupazionali. Per sospensioni per crisi aziendali o occupazionali come già definite nel decreto interministeriale 19 maggio 2009, n. 46441- si intendono situazioni di mercato o eventi naturali transitori e di carattere temporaneo che determinino, per qualunque tipologia di datore di lavoro privato, mancanza di lavoro, di commesse, di ordini o clienti. L articolo 2 del citato decreto interministeriale (cfr. circolare INPS 26 maggio 2009, n. 73, punto 2.) individua, a titolo esemplificativo, alcuni dei suddetti eventi naturali transitori e di carattere temporaneo in:

a) crisi di mercato, comprovata dall andamento negativo ovvero involutivo degli indicatori economico finanziari complessivamente considerati; b) mancanza o contrazione di lavoro, commesse, clienti, prenotazioni o ordini, ovvero contrazione o cancellazione delle richieste di missioni nel caso di agenzie di somministrazioni di lavoro; c) mancanza di materie prime o contrazioni di attività non dipendente da inadempienze contrattuali della azienda o da inerzia del datore di lavoro; d) sospensioni o contrazioni dell attività lavorativa in funzione di scelte economiche, produttive o organizzative dell impresa che esercita l influsso gestionale prevalente; e) eventi improvvisi e imprevisti quali incendio, calamità naturali, condizioni meteorologiche incerte. 1.2 Beneficiari I beneficiari della prestazione sono i lavoratori sospesi per crisi aziendali o occupazionali come evidenziate nel punto precedente. In conformità con l articolo 3, commi 17 e 18, della legge di riforma, ed ai sensi delle disposizioni attuative contenute nel citato decreto interministeriale, la tutela in argomento riguarda i lavoratori con contratti a tempo indeterminato e determinato, dipendenti da aziende non destinatarie, per settore o dimensione, di interventi di cassa integrazione guadagni ordinaria, cassa integrazione guadagni gestione speciale per l edilizia, per i lapidei e per l agricoltura, e di cassa integrazione guadagni straordinaria ovvero dipendenti di imprese artigiane che rientrano nel campo di applicazione dell articolo 12, comma 1, della legge 23 luglio 1991, n.223 e ss.mm.ii. Per espressa previsione dell articolo 3, comma 18 della legge di riforma sono comunque esclusi: a) i lavoratori dipendenti da aziende destinatarie di trattamenti di integrazione salariale; b) i lavoratori che abbiano contratti di lavoro a tempo indeterminato con previsione di sospensioni lavorative programmate; c) i lavoratori che abbiano contratti di lavoro a tempo parziale verticale. In merito agli apprendisti, si precisa che, rispetto alla precedente tutela prevista dalla lettera c), comma 1 del richiamato articolo 19 del decreto-legge n. 185 del 2008, l assetto delle tutele a decorrere dal 1 gennaio 2013 - è la seguente: in caso di eventi di disoccupazione involontaria e cessazione del rapporto di lavoro, ad essi spetta la indennità di disoccupazione ASpI e Mini AspI (si rinvia al contenuto della circolare INPS n. 142 del 2012); in caso di sospensione del rapporto di lavoro, ad essi spetta in presenza dei requisiti richiesti (cfr. paragrafo successivo) la tutela in oggetto. Ciò in virtù del combinato disposto dell articolo 2, comma 1 ed articolo 3, comma 17, della legge di riforma.

1.3 Requisiti e condizioni Ai fini dell erogazione della prestazione, l articolo 3, comma 17, della legge di riforma prevede il possesso dei requisiti soggettivi previsti dall articolo 2, comma 4, della legge di riforma. La norma, quindi, richiama i requisiti soggettivi per l erogazione della indennità di disoccupazione legata all ASpI, in quanto compatibili con una tutela di sostegno del reddito in costanza di rapporto di lavoro, considerando che l indennità in argomento è legata alla sospensione del rapporto di lavoro e non alla cessazione dello stesso. In questo senso, i requisiti soggettivi che sono compatibili - e che devono essere verificati preliminarmente all erogazione dell indennità di cui all articolo 3, comma 17, della legge di riforma sono esclusivamente quelli assicurativi e contributivi. In particolare: due anni di assicurazione contro la disoccupazione; occorre che siano trascorsi almeno due anni dal versamento del primo contributo contro la disoccupazione, precisando che il biennio viene determinato a decorrere dal primo giorno in cui il lavoratore risulta disoccupato; un anno di contribuzione contro la disoccupazione (contributi DS e/o ASpI) nel biennio precedente l inizio del periodo di sospensione. Sul punto si rinvia alla circolare INPS 18 dicembre 2012, n. 142. 1.4 Base di calcolo e misura L indennità è rapportata ad una base di calcolo determinata dalla retribuzione imponibile ai fini previdenziali degli ultimi due anni, comprensiva degli elementi continuativi e non, e delle mensilità aggiuntive (si tratta della retribuzione imponibile presente in Uniemens), divisa per il totale delle settimane di contribuzione indipendentemente dalla verifica del minimale e moltiplicata per il coefficiente numerico 4,33, così come indicato dall art. 2, c. 6, della legge. L'indennità mensile è rapportata alla retribuzione media mensile, così determinata, ed è pari al 75 per cento nei casi in cui la retribuzione mensile sia pari o inferiore per il 2013 all'importo di 1.180 euro mensili, annualmente rivalutato sulla base della variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati intercorsa nell'anno precedente; nei casi in cui la retribuzione mensile sia superiore al predetto importo l'indennità è pari al 75 per cento di 1.180 euro incrementato di una somma pari al 25 per cento del differenziale tra la retribuzione mensile e il predetto importo. L'indennità mensile non può in ogni caso superare l'importo mensile massimo di cui all'articolo unico, secondo comma, lettera b), della legge 13 agosto 1980, n. 427, e successive modificazioni. All'indennità non si applica il prelievo contributivo di cui all'articolo 26 della legge 28 febbraio 1986, n. 41. Il calcolo della indennità è disciplinato dalla legge di riforma su base mensile, mentre nelle altre ipotesi l indennità da erogare al lavoratore dovrà essere divisa per 30 al fine di determinare il valore giornaliero - e moltiplicata per il numero delle giornate di effettiva sospensione. 1.5 Durata dell indennità

In merito alla durata del trattamento, la disciplina prevede un limite massimo di 90 giornate da computare nel biennio mobile. Il biennio mobile è un parametro utilizzato nelle prestazioni di Cassa Integrazione Guadagni in caso di fruizione del trattamento per periodi non consecutivi. Come chiarito dalla circolare INPS numero 84 del 1988, il biennio mobile costituisce l arco temporale di durata all interno del quale vanno collocate le giornate richieste e, ai fini del computo del biennio,devono essere considerate le 104 settimane immediatamente precedenti la settimana di integrazione richiesta. Nel caso di sospensione, il biennio mobile viene calcolato a partire dalla prima giornata effettiva di inizio della sospensione del lavoratore, per la quale l azienda ha presentato rendicontazione all INPS, e considerando le 104 settimane immediatamente precedenti la suddetta data. La sospensione effettiva del/i lavoratore/i può verificarsi in giornate non consecutive all interno del periodo oggetto dell accordo sindacale, poiché la norma dispone solo che la durata massima del trattamento non può superare novanta giornate da computare in un biennio mobile. La tutela può quindi essere flessibile ed articolarsi in turnazioni settimanali e/o giornaliere. In tali casi, in presenza di una nuova domanda per un periodo ulteriore di sospensione, il biennio mobile andrà ricalcolato per ciascun lavoratore coinvolto. 1.6 Prestazioni accessorie Per il periodo di fruizione dell indennità in oggetto, ovvero per le giornate fruite in caso di sospensione non continuativa, sono riconosciuti i contributi figurativi utili ai fini del diritto e della misura dei trattamenti pensionistici. Resta confermato il diritto all assegno per il nucleo familiare quale prestazione accessoria dell indennità di disoccupazione (ASpI) ai lavoratori sospesi. 1.7 Intervento integrativo degli enti bilaterali L articolo 3, comma 17 della legge di riforma ha previsto per tale misura sperimentale per il triennio 2013-2015, confermando quanto contenuto nella precedente normativa, l intervento obbligatorio integrativo pari almeno al 20% a carico dei Fondi bilaterali di cui al comma 14, ovvero a carico dei fondi di solidarietà di cui al comma 4. La legge di riforma non ha abrogato, tra l a ltro, il comma 4 del citato articolo 19 del decreto legge n.185 del 2008 (convenzioni INPS-Enti bilaterali). L Istituto, nelle more della predisposizione di un nuovo testo di convenzione da fare sottoscrivere agli Enti bilaterali che intendono intervenire nell erogazione di tale prestazione, permetterà comunque a quelli già censiti e presenti nella procedura di gestione di operare a decorrere dal 1 gennaio 2013. 1.8 Domanda Il modello di domanda della prestazione in oggetto, MOD.DS/Sosp COD.SR74 2013/2015, tiene conto delle novità introdotte dalla legge di riforma. Si rammenta che la presentazione di tale domanda di indennità di disoccupazione legata

all ASpI avviene dal 1 aprile 2012 esclusivamente in via telematica. Si rinvia per quanto non richiamato alla circolare INPS 14 maggio 2012, n.68. 2. Finanziamento della prestazione e monitoraggio della spesa Come evidenziato in premessa, il trattamento è riconosciuto nel limite delle risorse non superiore a 20 milioni di euro annui per il periodo 2013-2015. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dell autorizzazione di spesa relativa al Fondo per il finanziamento di interventi a favore dell incremento in termini quantitativi e qualitativi dell occupazione giovanile e delle donne, di cui all articolo 24, comma 27, decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. Le necessarie variazioni di bilancio sono decretate dal Ministro dell economia e delle finanze. L Istituto provvede al costante monitoraggio della spesa, fornendo report periodici ai Ministeri vigilanti. 3. Istruzioni contabili Gli oneri derivanti dalla prestazione in argomento, essendo posti a carico dello Stato, devono essere rilevati nell ambito della Gestione per gli interventi assistenziali e di sostegno alle gestioni previdenziali. Pertanto, ai fini della rilevazione contabile degli oneri derivanti dall erogazione dell indennità di disoccupazione ASpI ai lavoratori sospesi di cui all art. 3, comma 17 della legge 28 giugno 2012, n. 92, e dei connessi assegni per il nucleo familiare, ove spettanti, sono stati istituiti i seguenti conti: GAU30167-GAT30167. Il conto di debito da utilizzare è GPA10022. Eventuali recuperi delle prestazioni in questione devono essere imputati al conto GAU24167, di nuova istituzione. I recuperi imputati al conto GAU24167 sono evidenziati, nell ambito della procedura recupero crediti per prestazioni con il codice di bilancio esistente 01097. Le partite relative che al termine dell esercizio risultino ancora da definire vengono imputate, mediante ripartizione del saldo del conto GPA00032 eseguita dalla stessa procedura, al conto esistente GAU00030. Lo stesso codice di bilancio evidenzia, altresì, nell ambito del partitario del conto GPA00069, eventuali crediti divenuti inesigibili. Eventuali somme non riscosse dai beneficiari, a tale titolo, devono essere evidenziate nell ambito del partitario del conto GPA10031 e contraddistinte dal codice bilancio in uso 3078 Somme non riscosse dai beneficiari DS, ASpI e mini-aspi GIAS. In relazione alle modalità di rilevazione contabile della quota dell indennità in argomento da porre a carico degli Enti bilaterali, qualora la prestazione fosse liquidata in modalità congiunta, si istituiscono i seguenti conti nell ambito della gestione GPZ- Gestione per l erogazione delle prestazioni per conto di altri Enti: GPZ10167; GPZ00167; GPZ25167;GPZ35167;GPZ11167. I conti GPZ10167 e GPZ 00167 sono assistiti da partitario contabile. La somma versata dagli Enti bilaterali per la pre -costituzione dei fondi deve essere imputata in AVERE del Conto GPZ10167con evidenziazione dell Ente che ha effettuato il versamento nell apposito partitario.

La procedura automatizzata contabilizzerà la rilevazione della quota a carico degli Enti bilaterali da erogare ai beneficiari con la scrittura: GPZ35167 a GPZ11067 La registrazione del credito verso gli Enti bilaterali, per l importo pari a quello risultante dal conto GPZ35167, con la scrittura: GPZ00167 a GPZ25167. In tal modo deve essere assicurata la concordanza dei saldi dei conti GPZ35167 e GPA25167. Il pagamento della quota di indennità deve essere imputata in DARE del conto GPZ11167. Il conto GPZ00167, assistito da partitario, viene aggiornato dalla procedura di liquidazione della prestazione. La Direzione provinciale capoluogo di regione è competente per la tenuta dei rapporti finanziari con gli Enti bilaterali, pertanto, le sedi che liquidano le prestazioni devono trasferire a tale direzione, a mezzo di modello SC10/R, il credito con la scrittura: GPA55000 a GPZ00167 con aggiornamento del partitario del conto di credito. Nel modello SC10/R va riportata la causale: Trasferimento credito verso Enti bilaterali per indennità di disoccupazione ASpI a lavoratori sospesi (art.3, comma 17, L.92/2012). E necessario indicare l Ente o gli Enti a cui si riferisce il trasferimento con i relativi importi. La Direzione provinciale capoluogo di regione, provvederà ad assumere il credito con la scrittura: GPZ00167 a GPA55000 e a registrare i relativi dati sul partitario. Contestualmente la stessa sede rileverà la riduzione del debito per le anticipazioni ricevute e la riduzione del credito, per pari importo, con la scrittura: GPZ10167 a GPZ 00167 e conseguentemente curerà l aggiornamento dei relativi partitari. Nell allegato n. 1 è riportata la variazione al piano dei conti. Il Direttore Generale Nori

Sono presenti i seguenti allegati: Allegato N.1 Cliccare sull'icona "ALLEGATI" per visualizzarli.