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Ambito Territoriale di Caccia Macerata 2 "Val di Chienti" Contrada Valleverde, 11 62100 - Piediripa di Macerata (MC) Regolamento per la gestione e il prelievo degli ungulati nell'ambito Territoriale di Caccia MC2 (Regolamento Regionale n.3/12 "Disciplina per la gestione degli ungulati nel territorio regionale, in attuazione della Legge Regionale, 5 gennaio 1995, n.7" e ss.mm.ii.) Marzo 2013

TITOLO I PRINCIPI GENERALI ART. 1 Finalità 1. Il presente regolamento recepisce quanto previsto dalla L.R. 7/95 e ss.ii.mm. e dal Regolamento per la disciplina della gestione degli Ungulati nelle Marche in seguito citato come R.R. n. 3/12 e ss.mm.ii. 2. Il presente regolamento persegue la tutela degli ungulati selvatici disciplinandone le modalità gestionali e le forme di prelievo nel territorio dell'atcmc2 "Val di Chienti" (in seguito citato come ATC) a tutela della biodiversità, della sicurezza delle persone e del raggiungimento di una densità compatibile con le caratteristiche agro-forestali del territorio. 3. Tutti gli interventi di pianificazione e gestione degli Ungulati previsti nel presente regolamento sono approvati dal Comitato di gestione dell'atc e trasmessi alla Provincia per approvazione. 4. Il presente regolamento viene emanato in attuazione dell art. 6, comma 2, lettera e) del Regolamento per la disciplina della gestione degli Ungulati nelle Marche di cui al primo comma del presente articolo. TITOLO II LA GESTIONE FAUNISTICO-VENATORIA DEL CINGHIALE ART. 2 La pianificazione territoriale 1. L ATC ripartisce il territorio in tre zone omogenee definendone le densità obiettivo e approva la ripartizione del territorio in Distretti per la gestione e il prelievo del cinghiale (DG-cinghiale) nel rispetto del R.R. n. 3/12 e ss. mm. ii. I DG-cinghiale comprendono, e quindi misurano, tutti gli Istituti di gestione faunistico-venatoria ad eccezione delle Aree protette istituite ai sensi della L.N. 394/91 e ad eccezione delle Aziende Faunistico-Venatorie e Agri-Turistico-Venatorie 2. L ATC stabilisce entro il 30 marzo 2013 mediante il Documento di Pianificazione Territoriale il numero delle squadre per la caccia al cinghiale in braccata, i gruppi di girata e i selecacciatori che possono essere ammessi alla gestione e al prelievo in ogni DG-cinghiale individuato. 3. Entro 10 giorni dal termine ultimo previsto per la presentazione delle domande nel territorio della Zona A di cui all art. 4, comma 1, lett. a) R.R. n. 3 del 23 marzo 2012 e succ. mod., l ATC ripartisce l intero territorio dei DG-cinghiale in Unità di Gestione (UG-cinghiale) che devono avere dimensioni non inferiori a 500 ettari per la caccia collettiva e 100 ettari per la selezione. 4. Entro 10 giorni dal termine ultimo previsto per la presentazione delle domande nel territorio della Zona B di cui all articolo 4, comma 1, lettera b) R.R. n. 3 del 23 marzo 2012 e succ. mod. individuato come unico DG-cinghiale, l ATC ripartisce l intero territorio del DG-cinghiale in UG-cinghiale di dimensioni non inferiori a 500 ettari per la caccia collettiva e 100 ettari per la selezione. ART. 3 La gestione del Cinghiale 1. Il Piano Annuale è redatto in conformità a quanto previsto dal R.R. n. 3/12 e ss.mm.ii e viene completato con la proposta di Disciplinare Venatorio Provinciale per il prelievo del cinghiale che viene trasmesso congiuntamente alla Provincia entro il 30 aprile 2013. 2. La proposta di Disciplinare Venatorio Provinciale stabilisce le modalità dettagliate circa le azioni riferite al prelievo del cinghiale. 3. Il Piano Annuale di gestione si completa con la Relazione Consuntiva Finale da trasmettere alla Provincia entro il 28 febbraio 2014. - 2 -

ART. 4 Accesso al prelievo del cinghiale 1. Il prelievo del cinghiale è consentito nelle forme disciplinate dal R.R. n. 3/12 e ss.mm.ii 2. Le squadre, i gruppi di girata e i selecacciatori che intendono operare la gestione e il prelievo del cinghiale presentano all ATC domanda entro il 15 aprile 2013 utilizzando l apposita modulistica disponibile presso l ATC medesimo. 3. L'ATC prevede una quota di partecipazione alla gestione del cinghiale quantificata in euro 25,00 per ogni selecacciatore, in euro 1.000 per la squadra di braccata e in euro 500 per il gruppo di girata. 4. La squadra/gruppo di girata/selecacciatore per poter essere ammessa al prelievo, deve possedere le caratteristiche previste dal vigente Regolamento per la disciplina della gestione degli Ungulati nelle Marche. 5. Eventuali integrazioni o sostituzioni dei componenti le squadre ed i gruppi di girata richiedenti l accesso potranno essere presentate all ATC entro e non oltre il 31 agosto 2013. Le eventuali integrazioni non dovranno comunque compromettere i requisiti di ammissione di cui al R.R 3/2012 e ss.mm.ii. e quelli di priorità previsti agli articoli successivi. Essi non dovranno altresì interessare le figure del caposquadra e dei vicecaposquadra. 6. Le squadre e i gruppi di girata che hanno fatto richiesta di ammissione alla gestione ed al prelievo del cinghiale possono ottenere le abilitazioni della figura tecnica di cui all'art.2, comma 1, lettera i bis, e del cane con funzioni di limiere entro il 31 agosto 2013. 7. Valutati i requisiti di ogni richiedente, l ATC provvede ad ammettere alla gestione ed al prelievo del cinghiale le squadre, i gruppi di girata ed i selecacciatori sulla base alle disponibilità indicate nel Documento di Pianificazione Territoriale, secondo i seguenti criteri di priorità di accesso: a. Criteri di priorità di ACCESSO per le SQUADRE: a1. Squadre omologhe costituite da almeno il 60% dei componenti residenti nei comuni dell'atc che presentano domanda di operare il prelievo nello stesso DG-cinghiale in cui sono state autorizzate al prelievo nella stagione venatoria precedente all'atto della domanda. Vengono ritenute omologhe quelle che mantengono almeno l'70% dei componenti che costituivano gli stessi nell atto di autorizzazione della stagione venatoria precedente; a2. Squadre costituite da almeno il 70% dei componenti facenti parte di 2 squadre autorizzate nella stagione venatoria precedente all'atto di richiesta (che non ripresentano domanda) che presentano domanda di operare nello stesso DG-cinghiale in cui erano state autorizzate al prelievo nella stagione venatoria precedente all'atto della domanda. a3. Squadre omologhe costituite da un numero di componenti residenti nei comuni dell'atc inferiore al 60% che presentano domanda di operare il prelievo nello stesso DG-cinghiale in cui sono state autorizzate al prelievo nella stagione venatoria precedente all'atto della domanda. Vengono ritenute omologhe quelle che mantengono almeno l'70% dei componenti che costituivano gli stessi nell atto di autorizzazione della stagione venatoria precedente; a4. Squadre costituite da almeno il 70% dei componenti facenti parte di 2 squadre autorizzate nella stagione venatoria precedente all'atto di richiesta (che non ripresentano domanda), che presentano domanda di operare il prelievo in DG-cinghiale differente da quelli in cui sono state autorizzate le due squadre nella stagione venatoria precedente all'atto di domanda; a5. Squadre non omologhe costituite con il maggior numero di componenti con residenza anagrafica nei comuni ricadenti nell'atc. A parità di domanda hanno priorità quelle che - 3 -

annoverano il maggior numero di componenti con residenza anagrafica nella Provincia di Macerata. Nel caso di ulteriore parità prevalgono le squadre con il maggior numero di componenti. b. Criteri di priorità di ACCESSO per i SELECACCIATORI: b1. Selecacciatori con residenza anagrafica nei comuni ricadenti all'interno del DG-cinghiale. b2. Selecacciatori con residenza anagrafica in altri comuni ricadenti nell'atcmc2. b3. Selecacciatori con residenza anagrafica in altri comuni della Provincia di Macerata. b4. Selecacciatori che dimostrano di essere stati autorizzati alla caccia al cinghiale in forma selettiva sul territorio di uno o più ATC o Provincia della Regione Marche, con priorità associata al numero di stagioni venatorie della fattispecie. b5 Selecacciatori che da più anni sono in possesso dell abilitazione di selecacciatore. c. Criteri di priorità di ACCESSO per i GRUPPI DI GIRATA: c1. Gruppi di girata omologhi. Vengono ritenuti omologhi quei gruppi che mantengono almeno l'80% dei componenti che costituivano gli stessi nell atto di autorizzazione della stagione venatoria precedente; c2. Gruppi di girata costituiti da almeno il 40% dei componenti facenti parti di 2 gruppi di girata autorizzati nella stagione venatoria precedente all atto di richiesta (che non ripresentano domanda); c3. Gruppi di girata non omologhi costituiti con il maggior numero di componenti con residenza anagrafica nei comuni ricadenti nell'atc. A parità di domanda hanno priorità quelle che annoverano il maggior numero di componenti con residenza anagrafica nella Provincia di Macerata. Nel caso di ulteriore parità prevalgono i gruppi di girata con il maggior numero di componenti; 8. Limitatamente alla Zona B, il prelievo selettivo viene ammesso in periodi non coincidenti con i periodi di caccia in forma collettiva. 9. Possono essere individuate per il prelievo selettivo al cinghiale delle UG-cinghiale ottenute dalla ripartizione di UG che vengono assegnate a squadre. 10. Limitatamente alla Zona A, l'atc ammette al prelievo selettivo di cinghiale solo i selecacciatori iscritti in squadre di braccata che ne facciano richiesta nello stesso DG-cinghiale. 11. Per ragioni gestionali l'atc può ammettere in Zona A e in Zona B anche selecacciatori estranei alle squadre ammesse. 12. I selecacciatori possono esercitare il prelievo solo nella UG-cinghiale in cui sono stati ammessi. 13. L'ATC assegna in prima fase l'ug-cinghiale alle squadre ammesse la stagione venatoria precedente valutando l'impegno e i risultati ottenuti nell'annata venatoria precedente. I parametri considerati per la valutazione sono in ordine di priorità: a) sanzioni e provvedimenti disciplinari subiti; b) numero di azioni di caccia effettuate la stagione venatoria precedente; c) valutazione dei danni prodotti dal cinghiale nell'ug-cinghiale gestita e liquidati dall'atc; d) completamento del piano di abbattimento; e) collaborazione all'esecuzione di interventi gestionali previsti nel Piano annuale; f) contrasti e contenziosi con l'atc - 4 -

14. L'ATC assegna quindi le UG-cinghiale alle squadre di nuova costituzione e ai gruppi di girata non ammessi nella Stagione Venatoria precedente in relazione alle disponibilità territoriali residue. I parametri considerati per la valutazione sono in quelli stabiliti nel comma 7. A parità di priorità prevarrà il sorteggio. 15. L'ATC assegna, infine, le UG-cinghiale ai selecacciatori in riferimento ai commi 8, 9 e 10 del suddetto articolo. I parametri considerati per la valutazione sono in ordine di priorità: ZONA A a) residenza anagrafica nel DG-cinghiale e iscrizione nella squadra di braccata; b) senza residenza anagrafica nel DG-cinghiale e iscrizione nella squadra di braccata; ZONA B c) residenza anagrafica nel DG-cinghiale e iscrizione nella squadra di braccata/gruppo di girata; d) residenza anagrafica nel DG-cinghiale senza iscrizione nella squadra di braccata/gruppo di girata; e) senza residenza anagrafica nel DG-cinghiale e iscrizione nella squadra di braccata/gruppo di girata; f) altri; ZONA C a) residenza anagrafica nella Zona C; b) altri; 16. Qualora una squadra/gruppo di girata/selecacciatore non venga ammesso ad operare nel DG-cinghiale richiesto, per indisponibilità di spazio, l ATC può disporre l inserimento in altro DG-cinghiale fino all assegnazione completa delle UG-cinghale. 17. Nella Zona A le UG-cinghiale sono assegnate alle squadre di braccata ed ai selecacciatori in via esclusiva per l intera Stagione Venatoria. 18. Nella Zona B le squadre di braccata e i selecacciatori sono ammessi secondo un calendario prestabilito dall'atc che preveda la non sovrapposizione dei tempi di prelievo. 19. Nella Zona C i gruppi di girata e i selecacciatori sono ammessi secondo un piano di utilizzo fornito agli interessati dall'atc, stabilito in funzione dei danni prodotti dal cinghiale all'agricoltura, incidenti stradali, rischi di pubblica incolumità e presenze rilevate durante l'anno. 20. La squadra/gruppo di girata/selecacciatore è tenuto ad eseguire il Piano di Abbattimento (PA) entro i valori minimi e massimi stabiliti per DG-cinghiale. 21. Qualora la valutazione dell'andamento mensile degli abbattimenti non sia ritenuta in linea con gli obiettivi gestionali prefissati, l'atc può consentire il prelievo venatorio nei tempi previsti dal calendario venatorio e nei luoghi indicati dall'atc stesso a proprio insindacabile giudizio, ad una squadra di pronto intervento appositamente istituita dall'atc medesimo. 22. In ogni DG-cinghiale il Comitato di Gestione dell ATC nomina un Responsabile di distretto avente le funzioni previste dal R.R. n. 3/12 e ss.mm.ii. scegliendolo su proposta fornita dai capisquadra di ogni DG-cinghiale. 23. Qualora non vi sia accordo fra i capisquadra di ogni DG-cinghiale l'atc si riserva a suo insindacabile giudizio di nominare un Responsabile di Distretto. 24. Il trattamento delle spoglie dei cinghiali abbattuti sarà stabilito in conformità con il R.R. n. 3/12 e ss.mm.ii e dal successivo apposito disciplinare dell ATC sentita l'asur competente. - 5 -

25. Le squadre, i gruppi di girata e i cacciatori di selezione di cinghiale sono tenuti a rispettare le modalità di prelievo stabilite nel Disciplinare Venatorio Provinciale di cui al precedente art. 3, comma2. 26. Le squadre e i gruppi di girata sono tenute ad effettuare almeno 2/3 delle giornate utili di caccia previste dal Calendario Venatorio ART. 5 Controllo di Cinghiale 1. Il controllo numerico fuori del periodo venatorio e negli istituti di protezione della fauna, è effettuato nel rispetto dell art. 25 della L.R. 7/95 e del R.R. n. 3 del 23 marzo 2012 e succ. mod. e secondo le norme emanate in merito dalla Provincia. 2. Le attività di controllo potranno essere effettuate negli istituti faunistici protetti (ZRC, CPuRF e Oasi di protezione) e nel territorio a caccia programmata qualora le squadre e i selecacciatori non siano riusciti a rispettare il PA minimo. 3. L'ATC si impegna a collaborare fattivamente con la Provincia per gli aspetti organizzativi legati al controllo del cinghiale. TITOLO III LA GESTIONE FAUNISTICO-VENATORIA DEI CERVIDI ART. 6 La pianificazione territoriale 1. L ATC sulla base dei criteri e degli indirizzi regionali per la pianificazione faunistico-venatoria, nonché delle indicazioni del piano faunistico-venatorio provinciale, ripartisce il proprio territorio in distretti di gestione dei cervidi (DG-cervidi) con validità quinquennale. I DG-cervidi comprendono, e quindi misurano, tutti gli Istituti di gestione faunistico-venatoria ad eccezione delle Aree protette istituite ai sensi della L.N. 394/91 e ad eccezione delle Aziende Faunistico-Venatorie e Agri-Turistico Venatorie. 2. L ATC stabilisce annualmente, in base ai risultati dei censimenti effettuati, il numero dei selecacciatori che possono essere ammessi alla gestione e al prelievo in ogni DG-cervidi individuato. 3. L ATC ripartisce l intero territorio dei DG-cervidi in Unità di Gestione (UG-cervidi) che devono avere dimensioni non inferiori a 100 ettari. ART. 7 La gestione dei Cervidi 1. Il Comitato di Gestione dell ATC approva il Piano annuale di gestione dei Cervidi. 2. Il Piano annuale è redatto in conformità a quanto previsto dal R.R. n. 3/12 e ss.mm.ii e viene completato con il disciplinare attuativo per il prelievo dei Cervidi che viene trasmesso alla Provincia entro il 31 maggio 2013. 3. Il Disciplinare Attuativo stabilisce le modalità dettagliate circa le azioni riferite al prelievo dei Cervidi. 4. L'ATC consegna la Relazione Consuntiva Finale alla Provincia e all'ofr entro il 15 aprile 2014. 5. Il prelievo dei cervidi sarà attuato solo quando nei DG-cervidi la densità stimata per le differenti specie sarà superiore a cinque individui per chilometro quadrato. ART. 8 Accesso alla gestione e al prelievo dei cervidi 1. Il numero di selecacciatori, in possesso di abilitazione di cui all art. 2, comma 1, lettera c) del R.R. n. 3/12 e ss.mm.ii che possono essere ammessi annualmente alla gestione e al prelievo dei cervidi è corrispondente al numero di UG-cervidi individuate dall ATC. 2. Le UG-cervidi sono individuate sulla base dei risultati dei censimenti effettuati - 6 -

3. Entro il 31 gennaio 2013 i selecacciatori interessati ad operare presentano domanda di ammissione alla gestione e al prelievo in uno dei DG-cervidi, utilizzando apposito modulo reso disponibile dall ATC. 4. Rispetto al numero di selecacciatori che possono essere annualmente ammessi in base al precedente comma 1, vengono comunque rispettati i seguenti criteri di priorità: 1) Selecacciatori con residenza anagrafica nei comuni dell'atc; 2) Selecacciatori con residenza anagrafica in altri comuni della Provincia di Macerata; 3) Selecacciatori con residenza anagrafica nella Regione Marche; 4) Altri. 4. Nell ambito di ogni livello di priorità definiti dal precedente punto 3. vengono considerati gli ulteriori seguenti criteri di priorità: 1) Selecacciatori che presentano domanda di operare il prelievo nello stesso DG-cervidi in cui sono stati autorizzati al prelievo nella stagione venatoria precedente all atto di domanda; 2) Selecacciatori che hanno effettuato i censimenti nello stesso DG-cervidi; 3) Selecacciatori che partecipano alle attività gestionali dell'atc; 4) Selecacciatori che dimostrano di essere stati autorizzati alla caccia ai Cervidi in forma selettiva sul territorio a gestione programmata della caccia di uno o più ATC o Provincia della Regione Marche 5) Selecacciatori che da più anni sono in possesso dell abilitazione a selecacciatore di Cervidi. 5. L ATC assegna annualmente le UG-cervidi ai selecacciatori richiedenti in base ad una graduatoria di merito, i cui parametri di valutazione sono riportati al seguente comma 8. 6. In ogni DG-cervidi l ATC nomina un responsabile di distretto in possesso della qualifica di cui all art. 2, comma 1, lettera b) del R.R. n. 3/12 e ss.mm.ii e 2 vice-responsabili, per espletare le funzioni previste dal R.R. n. 3/12 e ss.mm.ii. 7. Per ogni DG-cervidi è necessario che sia individuato almeno un operatore abilitato ai rilevamenti biometrici in possesso della qualifica di cui all art. 2, comma 1, lettera i) del R.R. n. 3/12 e ss.mm.ii. 8. All atto di presentazione della domanda per accedere alla gestione e al prelievo di Cervidi, ogni selecacciatore viene inserito nella Graduatoria Cervidi (Gra.Ce.), che si aggiorna di anno in anno, secondo i punteggi di merito definiti dalla sottostante tabella: Titolo Punteggio 1. Dotazione di base Residuo della stagione precedente 2. Assegnazione di una UG-cervidi nell ATC nell annata venatoria precedente all atto di richiesta 3. Domanda di accesso per la corrente annata venatoria alla gestione e prelievo nello stesso DG-cervidi autorizzato nella precedente annata venatoria (in caso di modifica dei limiti dei DG-cervidi fa fede l eventuale sovrapposizione di rispettivi territori) 4. Possesso di abilitazione di conduttore di cane da traccia (art. 2 comma 1 lett. f del R.R. n. 3/12 e ss.mm.ii) 5. Possesso di abilitazione di operatore abilitato ai rilevamenti biometrici (art. 2 comma 1 lett. i) R.R. n. 3/12 e ss.mm.ii) +10 +20 +6 +2 Acquisibili su presentazione di documentazione specifica e una tantum Acquisibili su presentazione di documentazione specifica e una tantum 6. Anzianità di acquisizione del titolo di selecacciatore di +1 Ogni anno dall acquisizione - 7 -

Cervidi 7. Stagioni di caccia di selezione ai Cervidi effettuate +2 8. Mancata esecuzione dei censimenti annuali obbligatori nell ATC, nell annata venatoria precedente 9. Mancata o fraudolenta consegna di schede o materiali o mendaci dichiarazioni nei verbali attinenti alla gestione nell ATC 10. Puntualità nei tempi e modalità di consegna di tutti i materiali e documenti richiesti 11. Nessuna uscita finalizzata al prelievo di Cervidi in ATC nel corso della S.V. trascorsa qualora autorizzato salvo motivi di salute certificati 12. Mancato abbattimento di Cervidi del piano di prelievo assegnato dall ATC con un numero di uscite nel corso della S.V. trascorsa inferiori a 4 13. Mancato abbattimento di Cervidi del piano di prelievo assegnato dall ATC con un numero di uscite nel corso della S.V. trascorsa comprese tra le 5 e le 8 14. Realizzazione corretta di tutto il piano di abbattimento assegnato 15. Consegna e corretta preparazione dei reperti ossei (trofei e mandibole consegnati puntualmente e preparati ben puliti) dell abilitazione (escluso l anno di conseguimento della stessa) Punti acquisibili su presentazione di documentazione specifica e una tantum Ogni S.V. in cui sia dimostrata l autorizzazione alla caccia ai Cervidi in forma selettiva sul territorio a gestione programmata della caccia di uno o più ATC o Provincia della Regione Marche Punti acquisibili una tantum Sospensione per un anno -40 +3 0 Tutte le consegne puntuali e corrette Non tutte le consegne puntuali e corrette Sospensione per un anno Sospensione per sei mesi -10 +10 +3 0 Tutti i reperti consegnati puntualmente e ben preparati Non tutti i reperti consegnati puntualmente e ben preparati 16. Mancato avviso (o avviso ritardato) al Responsabile di Distretto o suo Vice dell abbattimento effettuato (certificato dal Responsabile di Distretto) -15 ogni abbattimento 17. Corretta segnalazione di avvenuto ferimento +2 ogni caso 18. Uscite in censimento secondo le indicazioni dell ATC +1 ogni uscita 19. Abbattimento di maschi adulti al posto di femmine/piccoli -30 ogni errore 20. Abbattimento di maschi di classe superiore a quella assegnata -10 ogni errore 21. Abbattimento di femmine al posto di maschi/piccoli -10 ogni errore 22. Collaborazioni in materia di gestione faunistica eventualmente richieste dall ATC da definire caso per caso - 8 -

I punteggi previsti alle voci della tabella indicate dal punto 2 al punto 9 sono aggiornati prima dell assegnazione dei DG-Cervidi. I punteggi indicati nella tabella dal punto 9 al punto 22 sono aggiornati prima dell assegnazione dello specifico Piano di abbattimento individuale. 9. La dotazione in punti che ogni selecacciatore matura nella Gra.Ce. determina stagionalmente la scala di priorità per quanto riguarda la scelta dell UG-cervidi, nonché costituisce la moneta per l assegnazione dei capi da prelevare rispetto al Piano di Prelievo su scala di DG. 10. La mancata esecuzione dei censimenti obbligatori secondo le indicazioni annualmente dettate dall ATC esclude il selecacciatore dall assegnazione dell UG-cervidi e, conseguentemente, dall assegnazione dei capi da abbattere. 11. La Gra.Ce. può essere contestata dal selecacciatore solo rispetto ai punti accreditati nell anno di presentazione della domanda di accesso al prelievo, attraverso istanza di contestazione inoltrata entro 15 giorni dalla data di approvazione della graduatoria da parte dell ATC. 12. Il selecacciatore che per due anni consecutivi non presenta domanda per accedere alla gestione e prelievo di Cervidi nell ATC esce dalla Gra.Ce. e la sua dotazione di punti è automaticamente annullata. 13. A ciascun cacciatore vengono assegnati individualmente i capi da abbattere, suddivisi per sesso e classe di età, nel limite massimo di cinque capi per la medesima specie. 14. L assegnazione individuale dei capi ai selecacciatori comporta la seguente riduzione di punteggio nella Gra.Ce.: a) piccolo dell anno (Classe 0): -2 b) Maschio di un anno (M1): -6 c) Maschio adulto (M2+): -10 d) Femmina sottile (F1): - 3 e) Femmina adulta (F2+): - 4 15. L assegnazione annuale dei capi viene realizzata, nell ambito di ogni DG-cervidi, seguendo le priorità determinate dalla Gra.Ce. e scalando dalla stessa i punteggi riferiti ai capi assegnati, a turnazione completa di tutti gli ammessi, secondo la seguente scala prioritaria di riferimento: maschi adulti; maschi giovani; femmine adulte; femmine sottili; piccoli. 16. I capi assegnati non possono essere ceduti. 17. I capi assegnati possono essere rinunciati, ma la rinuncia comporta comunque la riduzione del punteggio di merito pari al 50% corrispettivo del valore del capo. 18. Il selecacciatore assegnatario di una UG-cervidi e del relativo piano di abbattimento, con l accettazione del autorizzazione si impegna, oltre a rispettare la normativa regionale in materia e il presente regolamento, anche a rispettare il Disciplinare Attuativo che norma le modalità di prelievo. 19. Il selecacciatore in fase di prima ammissione al prelievo di cervidi nell ATC, al fine di ottenere la specifica autorizzazione al prelievo, deve presentare all ATC stesso copia dell attestazione, rilasciata - 9 -

da un Poligono di Tiro, riportante i dati identificativi dell arma, o delle armi, utilizzate per il prelievo (marca, calibro, matricola) e l esito positivo di una prova di tiro effettuata dal cacciatore medesimo, certificata da un Direttore di Tiro ovvero da un Istruttore di Tiro consistente nel centrare 4 tiri su 5 nel bersaglio di diametro di cm. 15 ad una distanza di m. 100. 20. Quale contributo per la gestione dei Cervidi ogni selecacciatore ammesso alla gestione e al prelievo è tenuto a versare una quota quantificata in euro 100 da versare dopo l'assegnazione delle UG-cervidi e l'approvazione della Provincia al piano di prelievo riferito a ogni selecacciatore. ART. 9 Modalità di esecuzione del prelievo 1. Il prelievo di Cervidi con metodi selettivi è consentito in forma individuale esclusivamente con il sistema dell'aspetto. E comunque vietato l impiego di cani. 2. Ogni selecacciatore esercita il prelievo nel territorio dell UG-cervidi assegnatagli. 3. Il selecacciatore può effettuare l abbattimento di capi in altra UG del Distretto di appartenenza solo previa specifica segnalazione al Responsabile di Distretto. La possibilità di abbattimento del capo in altra UG è comunque consentita esclusivamente qualora il cacciatore abbia già effettuato almeno 8 uscite nella propria UG senza abbattimento, né sparo per ogni periodo previsto dal calendario venatorio specifico relativo alle diverse classi d età e sesso e il titolare dell'altra UG abbia già completato il proprio piano di abbattimento. 4. Fino al momento del rientro dalla caccia in selezione, il selecacciatore non può abbattere alcun capo di selvaggina eccetto i Cervidi assegnati. TITOLO IV DISPOSIZIONI COMUNI ART. 10 Recupero dei capi feriti 1. Il servizio di recupero degli ungulati feriti (RUF) non si configura come attività di caccia e può essere svolto dai soggetti autorizzati fuori dai tempi e dagli orari di prelievo e anche nei luoghi in cui è vietata la caccia, ad eccezione delle aree protette di cui alla L.N. 394/1991 e alla L.R. 15/1994. 2. Per il RUF l'atc utilizza i conduttori di cane da traccia abilitati. 3. Il conduttore di cane da traccia, nell'esercizio delle proprio funzioni, deve essere armato. 4. L'abilitazione dell'ausiliare deve essere rinnovata ogni due anni da un giudice dell'ente Nazionale della Cinofilia italiana (ENCI), esperto in cani da traccia. 5. E' esonerato dal rinnovo di cui al comma precedente l'ausiliare che abbia effettuato, nel corso della stagione venatoria, almeno cinque recuperi di ungulati feriti con esito positivo TITOLO V NORME DI COMPLETAMENTO ART. 11 Norme accessorie 1. Per tutto quanto non previsto e dettagliato nel presente regolamento si deve fare riferimento al R.R. n. 3/12 e ss.mm.ii. - 10 -

2. L ATC a proprio insindacabile giudizio, per qualsiasi caso in cui sia prevalente l esigenza di tutelare le popolazioni delle specie di Ungulati presenti sul territorio di propria competenza, può modificare nel corso dell anno i relativi Piani di abbattimento e le modalità di esecuzione degli stessi. 3. Le modifiche di cui al comma precedente sono subordinate all'approvazione della Provincia. - 11 -