Dal 6 ottobre in vigore il Decreto Legislativo n. 150/2011 sulla semplificazione dei riti. Dalla riconduzione al rito ai modelli processuali per giungere al codice B. Power Point è alle porte della codificazione. Semplificazione, ulteriore frammentazione o lucido delirio? (Dlgs. 1 settembre 2011 n. 150) 1. Con il Decreto Legislativo 1 settembre 2011, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 220 del 21 settembre 2011, il Governo ha dato attuazione alla delega, contenuta nell art. 54 della legge 69/2009, finalizzata alla riduzione e semplificazione dei riti civili contenziosi. Il 1 comma del citato art. 54 prevedeva che Il Governo è delegato ad adottare, entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi in materia di riduzione e semplificazione dei procedimenti civili di cognizione che rientrano nell ambito della giurisdizione ordinaria e che sono regolati dalla legislazione speciale. Restano esclusi dall intervento legislativo i riti speciali in materia di procedure concorsuali, famiglia, minori, titoli di credito, diritto del lavoro, codice proprietà industriale, codice consumo (come da espressa limitazione posta dall art. 54, 4 comma, lett. d, l. n. 69/2009). I riti speciali previsti per tali materie restano pertanto in vigore. Già questa precisazione, a prima lettura della legge delega, fa intendere che la semplificazione è destinata a rimanere una vana parvenza e che tutta l operazione rischia di essere una nuova manifestazione di marketing
legislativo nel quale il legislatore del nuovo millennio sembra eccellere. La legge delega faceva poi espresso riferimento ai procedimenti civili di natura contenziosa autonomamente regolati dalla legislazione speciale (art. 54, 4 comma, lett. b), disponendo inoltre che tali procedimenti speciali avrebbero dovuto essere dal legislatore ricondotti (con il che irrompe nell ordinamento la tematica indubbiamente innovativa - della riconduzione al rito ): 1) al rito del lavoro, se caratterizzati da prevalenti caratteri di concentrazione processuale, ovvero di officiosità dell istruzione; 2) al procedimento sommario di cognizione, se in essi siano ritenuti prevalenti caratteri di semplificazione della trattazione o dell istruzione della causa, restando tuttavia esclusa per tali procedimenti la possibilità di conversione nel rito ordinario; 3) al rito ordinario di cognizione tutti gli altri procedimenti. Dopo l entrata in vigore del Dlgs. 150/2011 saranno pertanto regolate dal rito del lavoro le controversie in materia di: - opposizione ad ordinanza ingiunzione (art. 6 Dlgs. 150/2011); - opposizione al verbale di accertamento di violazione del codice della strada (art. 7); - opposizione a sanzione amministrativa in materia di stupefacenti (art. 8); - opposizione ai provvedimenti di recupero di aiuti di Stato (art. 9); - applicazione delle disposizioni del codice della privacy (art. 10); - controversie agrarie (art. 11); - impugnazione dei provvedimenti in materia di registro dei protesti (art. 12); - opposizione ai provvedimenti in materia di riabilitazione del debitore protestato (art. 13). Saranno ricondotti al rito sommario di cognizione i procedimenti in materia di: - liquidazione degli onorari e dei diritti di avvocato (art. 14); 2
- opposizione ai decreti di pagamento delle spese di giustizia (art. 15); - immigrazione (diritto di soggiorno dei cittadini dell Unione Europea art. 16; allontanamento dei cittadini dell Unione Europea o dei loro familiari art. 17; espulsione dei cittadini Stati che non sono membri dell Unione europea art. 18; riconoscimento della protezione internazionale art. 19; diniego del nulla osta al ricongiungimento familiare e del permesso di soggiorno per motivi familiari art. 20); - opposizione alla convalida del trattamento sanitario obbligatorio (art. 21); - azioni popolari e controversie in materia di eleggibilità, decadenza ed incompatibilità nelle elezioni (comunali, provinciali, regionali art.22; per il Parlamento Europeo art. 23); - impugnazioni delle decisioni della Commissione elettorale circondariale in tema di elettorato attivo (art. 24); - riparazione a seguito di illecita diffusione del contenuto di intercettazioni telefoniche (art. 25); - impugnazioni dei provvedimenti disciplinari a carico dei notai (art. 26); - impugnazioni delle deliberazioni del consiglio nazionale dell ordine dei giornalisti (art. 27); - discriminazione (art. 28); - opposizioni ai provvedimenti in materia di riabilitazione del debitore protestato (art. 29); - attuazione di sentenze e provvedimenti stranieri di giurisdizione volontaria e contestazione del riconoscimento (art. 30). Saranno infine regolate dal rito ordinario di cognizione le controversie in materia di: - rettificazione di attribuzione di sesso (art. 31); - opposizione a procedura coattiva per la riscossione delle entrate 3
patrimoniali dello Stato e degli altri enti pubblici (art. 32); - liquidazione degli usi civici (art. 33). 2. Per tutte le materie elencate il Dlgs. 150/2011 si propone di costituire un testo unico dei riti speciali, complementare al codice di procedura civile. Con il che ogni illusione è destinata a tramontare: siamo di fronte ad un velleitario tentativo di razionalizzazione di riti speciali, da attuare attraverso la costituzione di una sorta di testo unico. E sin qui nulla di male (se non la solita tendenza allo slogan). Preoccupante il fatto che l Ufficio Legislativo del Ministero della Giustizia ha ritenuto opportuno accompagnare la approvazione del decreto legislativo recante Disposizioni in materia di riduzione e semplificazione dei procedimenti civili di cognizione ai sensi dell art. 54 della legge 69 del 18 giugno 2099 con una scheda illustrativa, una specie di relazione in pillole o in stile Power Point che da sola dà il senso di una diffusa decadenza anche nel momento della normazione. Dopo una serie di slides di evidente natura propagandistica ( Ieri: 33 riti disciplinati in modo differente ; Oggi: solo tre riti previsti dal codice di procedura civile : non è vero, non è assolutamente vero!), o a cavallo tra il programmatico e il comico ( un testo complementare rispetto al codice di procedura civile (un codice B) : testuale, è scritto (un codice B)!) o addirittura vagheggianti un nuovo metodo di lavoro per il legislatore, anche per il periodo futuro (con apprezzabile understatement nell indicare per il futuro come per il periodo futuro : essendo un futuro senza limitazioni una categoria alla quale questo legislatore non può aspirare senza suscitare negli utenti gesti scaramantici inconsulti o, nei pessimisti, esiti autolesionistici) si arriva alla enumerazione dei riti con un climax ruggente di riconduzioni. Per giungere al gran finale della tradizionale e antica liquidazione degli usi civici accostata e giustapposta ai moderni e delicatissimi procedimenti in materia di rettificazione del sesso. Entrambi 4
ricondotti, dal questa volta saggio - legislatore Power Point al rito ordinario di cognizione. L art. 34 contiene infatti le modificazioni ed abrogazioni di norme regolanti le materie speciali, necessarie affinché possa realizzarsi un rinvio diretto e concreto a quanto previsto dal Dlgs. 150/2011. Gli artt. 1-5 contengono le Disposizioni Generali applicabili a tutte le controversie disciplinate dal Decreto di semplificazione (artt. 4 e 5), ovvero alle sole controversie disciplinate dal rito del lavoro (art. 2) o dal procedimento sommario di cognizione. Il legislatore ha infatti escluso l applicabilità di una serie di norme del processo del lavoro, ovvero del processo sommario di cognizione alla fattispecie regolate dal Decreto Legislativo in commento. E stata inoltre introdotta una disciplina speciale con riferimento al mutamento di rito (rilevabile d ufficio non oltre la prima udienza di comparizione), nonché con riferimento alla sospensione dell efficacia esecutiva del provvedimento impugnato (possibile, su richiesta, di parte quando ricorrono gravi e circostanziate ragioni esplicitamente indicate nella motivazione). Con tali norme il legislatore ha sostanzialmente creato una disciplina integrativa rispetto ai riti di destinazione dei singoli procedimenti. Così facendo tuttavia ha in parte vanificato l esigenza di semplificazione ed unificazione, creando di fatto un ulteriore rito speciale...dei riti speciali. A ciò si aggiunga che per espressa disposizione dell art. 36 le nuove norme si applicano unicamente ai procedimenti instaurati dopo l entrata in vigore delle stesse, continuando le norme abrogate o modificate ad applicarsi ai procedimenti pendenti. Si assisterà pertanto ad una ulteriore frammentazione di riti, che saranno contemporaneamente applicati davanti agli organi giudiziari. Poco male si dirà. Purtroppo sebbene da questo decreto legislativo probabilmente non deriverà nulla (né di particolarmente negativo né di 5
particolarmente positivo) non è possibile non iscrivere anche questo quale pur piccolo e insignificante tassello della vasta opera di demolizione del processo da tempo vigorosamente perseguita dal legislatore (in questo caso come occasione perduta più che come volontariamente perseguita operazione). Non essendo in grado di riformare la giustizia civile in modo da ridarle quella dignità che un tempo le conferì l opera di Legislatori di alto livello, il disegno, da perseguire per successive approssimazioni è quello di giungere, attraverso la privatizzazione del processo (meglio della procedura) civile, alla sostanziale eliminazione della Giustizia come aspirazione superiore di quel che fu un ordinamento. 6