R E P U B B L I C A I T A L I A N A. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio. (Sezione Terza) ORDINANZA

Documenti analoghi
sul ricorso numero di registro generale 9608 del 2012, proposto da:

N /2013 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA

sul ricorso numero di registro generale 499 del 2016, proposto da:

Ordinanza TAR Lazio sezione terza, n. 7665_2016

R E P U B B L I C A I T A L I A N A. Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania. (Sezione Prima) ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 249 del 2017, proposto da:

ha pronunciato la presente sul ricorso numero di registro generale 793 del 2014, proposto da:

ha pronunciato la presente sul ricorso numero di registro generale 4892 del 2016, proposto da:

R E P U B B L I C A I T A L I A N A. Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania. (Sezione Quarta) ORDINANZA

Posti provvisori da perfezionare con successivi decreti

E illegittima la revisione della patente di guida in assenza della comunicazione di decurtazione punti

contro nei confronti di per l'annullamento

R E P U B B L I C A I T A L I A N A. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio. (Sezione Terza) ORDINANZA

Autore: Matranga Alfredo In: Magistratura amministrativa

CLASSIFICA RAGGRUPPAMENTO FACOLTA SCIENTIFICO-TECNICHE

VISTA la legge 30 luglio 2002, n. 189 e in particolare, l art.26;

per l'annullamento Visti il ricorso e i relativi allegati;

ha pronunciato la presente sul ricorso numero di registro generale 2724 del 2015, proposto da:

R E P U B B L I C A I T A L I A N A. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio. (Sezione Terza) ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 746 del 2012, proposto da:

ha pronunciato la presente sui ricorsi numero di registro generale 187 e 244 del 2017, proposti da:

CLASSIFICA MEDI ATENEI: da a iscritti CLASSIFICA GENERALE ATENEI

GRUPPO di FACOLTA BARI. Politecnico di BARI BASILICATA BERGAMO BOLOGNA BRESCIA CAGLIARI

Test di Ammissione A Medicina

Test di Ammissione a Medicina Nazionale

Determinazione del numero dei posti disponibili per l'accesso ai corsi di laurea delle professioni sanitarie afferenti alla classe SNT/1

sul ricorso numero di registro generale 735 del 2014, proposto da:

CLASSIFICA RAGGRUPPAMENTO FACOLTA SCIENTIFICO - TECNICHE

INFERMIERISTICA PEDIATRICA. Non comunitari non ricompresi nella legge 30 luglio 2002 n. 189, art. 26.

sul ricorso numero di registro generale 983 del 2012, proposto da:

ATENEI. f.to IL MINISTRO Letizia Moratti

ha pronunciato la presente

contro nei confronti di ha pronunciato la presente

ha pronunciato la presente

Biologia I T A L I A LAUREA DI PRIMO LIVELLO (TRIENNALE) CLASSE DELLE LAUREE L-13 - SCIENZE BIOLOGICHE

ha pronunciato la presente

sul ricorso numero di registro generale 8777 del 2016, proposto da:

R E P U B B L I C A I T A L I A N A. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia. (Sezione Prima) ORDINANZA

Cognome: CARCHEDI Indirizzo, Tel.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana. (Sezione Seconda) ORDINANZA. sul ricorso numero di registro generale 1353 del 2013, proposto da:

R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio. (Sezione Terza Bis) SENTENZA

R E P U B B L I C A I T A L I A N A. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia. sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda) ORDINANZA

ha pronunciato la presente

sul ricorso numero di registro generale 1399 del 2015, proposto da:

Posti disponibili per candidati comunitari e non comunitari residenti in Italia di cui all'art. 26 della legge 30 luglio 2002, n.

Institutes Posted by Italy /11/01 11:57

ANAGRAFE NAZIONALE DEGLI STUDENTI. Esempi di analisi sulla coorte 2003/2004

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio. (Sezione Seconda) SENTENZA.

R E P U B B L I C A I T A L I A N A. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio. (Sezione Terza Bis) ORDINANZA

Il Ministro dell Istruzione, dell Università e della Ricerca

Il Tar accoglie il ricorso dell IAL Sicilia per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, in epigrafe e, per l'effetto:

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia. (Sezione Quarta) ORDINANZA

contro ha pronunciato la presente sul ricorso numero di registro generale 1034 del 2016, integrato da motivi aggiunti, proposto da:

Avviso R E P U B B L I C A I T A L I A N A. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia. (Sezione Prima) ORDINANZA

ha pronunciato la presente

ha pronunciato la presente sul ricorso numero di registro generale 748 del 2005, proposto da:

contro nei confronti di per l'annullamento,

Farmacia I T A L I A LAUREA QUINQUENNALE (A CICLO UNICO) CLASSE DELLE LAUREE MAGISTRALI LM-13 - FARMACIA E FARMACIA INDUSTRIALE

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio. (Sezione Seconda Quater)

Il Ministro dell Istruzione, dell Università e della Ricerca

ISSN Pubblicato dal 12/01/2016

Informatica I T A L I A LAUREA DI PRIMO LIVELLO (TRIENNALE) PER SINGOLI INDIRIZZI O CURRICULA CONSULTARE L INDIRIZZO INTERNET DELLE SINGOLE UNIVERSITA

ha pronunciato la presente

ha pronunciato la presente

Determinazione dei posti disponibili per l'accesso ai corsi di laurea delle professioni sanitarie afferenti alla classe SNT/1

LE CLASSIFICHE DELLA DIDATTICA

Statistiche Nazionali sull'ammissione a Medicina e Chirurgia 2004/2005

ha pronunciato la presente ex art. 60 cod. proc. amm.;

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna. (Sezione Seconda)

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana. (Sezione Prima) SENTENZA

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche. (Sezione Prima) ha pronunciato la presente

Codici fiscali MINISTERI PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia. sezione staccata di Catania (Sezione Prima) SENTENZA

N /2016 REG.PROV.CAU. N /2016 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA. Il CONSIGLIO DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA PER LA REGIONE SICILIANA

R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia. (Sezione Terza) SENTENZA

contro nei confronti di per l'annullamento

sul ricorso numero di registro generale 7368 del 2015, proposto da:

contro e con l'intervento di per l'annullamento

contro ha pronunciato la presente sul ricorso numero di registro generale 7172 del 2017, integrato da motivi aggiunti, proposto da:

ha pronunciato la presente

Elettronica I T A L I A LAUREA DI PRIMO LIVELLO (TRIENNALE) PER SINGOLI INDIRIZZI O CURRICULA CONSULTARE L INDIRIZZO INTERNET DELLE SINGOLE UNIVERSITA

ha pronunciato la presente

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio. (Sezione Seconda Quater)

ha pronunciato la presente

ha pronunciato la presente ex art. 60 cod. proc. amm.;

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia. (Sezione Seconda) ha pronunciato la presente

ha pronunciato la presente sul ricorso numero di registro generale 190 del 2017, proposto da:

Il Ministro dell Istruzione, dell Università e della Ricerca

Con il secondo motivo, la ricorrente lamenta il mancato ricorso allo strumento del sorteggio per individuare l aggiudicataria.

sul ricorso numero di registro generale 5856 del 2012, proposto da:

ha pronunciato la presente

R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio. (Sezione Terza Quater) SENTENZA

Medicina Odontoiatria

ha pronunciato la presente

ha pronunciato la presente

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio. (Sezione Terza Quater) ORDINANZA

contro nei confronti di ha pronunciato la presente SENTENZA

contro nei confronti di per l'annullamento

ha pronunciato la presente

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio. (Sezione Seconda Quater)

Transcript:

N. 00311/2013 REG.PROV.CAU. N. 10329/2012 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza) ha pronunciato la presente ORDINANZA sul ricorso numero di registro generale 10329 del 2012, proposto da: *****************************************, rappresentati e difesi dall'avv. Cristiano Pellegrini Quarantotti, con domicilio eletto presso Cristiano Pellegrini Quarantotti in Roma, via della Farnesina, 337; contro Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della Ricerca, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso per legge dall'avvocatura dello Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12; - Universita' degli Studi di Bari, Universita' degli Studi di Bologna, Universita' degli Studi di Brescia, Universita' degli Studi Cagliari, Universita' degli Studi Catania, Universita' degli Studi Magna Graecia di Catanzaro, Universita' degli Studi Gabriele D'Annunzio di Chieti e Pescara, Universita' degli Studi di Ferrara, Universita' degli Studi Firenze, Universita' degli Studi di Foggia, Universita' degli

Studi di Genova, Universita' degli Studi di L'Aquila, Universita' degli Studi di Messina, Universita' degli Studi di Milano, Universita' degli Studi di Milano- Bicocca, Universita' degli Studi di Napoli Federico Ii, Seconda Universita' degli Studi di Napoli (Sun), Universita' degli Studi di Padova, Universita' degli Studi di Palermo, Universita' degli Studi di Pavia, Universita' degli Studi di Parma, Universita' degli Studi di Perugia, Universita' degli Studi di Pisa, Universita' Politecnica delle Marche, Universita' degli Studi di Roma La Sapienza, Universita' degli Studi di Roma Tor Vergata, Universita' degli Studi di Sassari, Universita' degli Studi di Torino, Universita' degli Studi di Trieste, Universita' degli Studi dell'insubria Varese, Universita' degli Studi di Verona, Universita' degli Studi del Molise, Universita' degli Studi di Salerno, Universita' degli Studi di Siena, Universita' degli Studi del Piemonte Orientale Amedeo Avogadro, Universita' degli Studi di Udine, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore,; - Universita' degli Studi di Modena e Reggio Emilia, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv. Francesca Giuffre', Lorenzo Canullo, Francesca Simionato, con domicilio eletto presso Francesca Giuffre' in Roma, via dei Gracchi, 39; nei confronti di ******************************************; per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, mancata ammissione al corso di laurea in medicina e chirurgia a.a. 2012/2013 Visti il ricorso e i relativi allegati; Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della Ricerca e di Universita' degli Studi di Modena e Reggio Emilia;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente; Visto l'art. 55 cod. proc. amm.; Visti tutti gli atti della causa; Ritenuta la propria giurisdizione e competenza; Relatore nella camera di consiglio del giorno 23 gennaio 2013 il Cons. Daniele Dongiovanni e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; Ritenuto, in base alla domanda formulata dalla parte ricorrente (siccome chiarita all odierna camera di consiglio dai difensori di fiducia, di ribadire il contenuto dell ordinanza della Sezione n. 4763/2012 che ha ritenuto, in fase cautelare, sufficientemente fondato il motivo relativo alla mancata graduazione dei candidati a livello nazionale presenti, anche alla luce della ordinanza n. 3541 del 18 giugno 2012 del Consiglio di Stato, che ha a sua vola ritenuto non manifestamente infondata la relativa questione di costituzionalità; Ritenuto necessario, come allo stesso modo disposto nella citata ordinanza n. 4763/2012, che parte ricorrente integri il contraddittorio nei confronti di tutti i soggetti inseriti nelle singole graduatorie formate all esito del concorso (limitatamente alle prime, si autorizza il ricorso alla notificazione a mezzo posta elettronica certificata mentre limitatamente ai secondi, stante il loro numero, si può autorizzare la notifica a mezzo pubblici proclami senza indicazione nominativa degli interessati ex art. 150 c.p.c.); Ritenuto per quanto precede che possa accogliersi la domanda di tutela cautelare sino alla definizione del giudizio da parte della Corte Costituzionale, seppure limitatamente ai ricorrenti ***************************** (per quest ultimo, previa rinuncia all ammissione alla facoltà di odontoiatria presso l Università di

Bologna, come precisato dalla difesa del ricorrente all odierna camera di consiglio) ********************************** posto che, per gli altri istanti, la difesa di parte deducente, in ragione del punteggio dagli stessi conseguito e della loro posizione in graduatoria, non è allo stato sussistente un diritto allo scorrimento presso altre Università italiane (è noto, ad esempio, che, per la facoltà di medicina e chirurgia presso l Università La Sapienza di Roma, il punteggio allo stato utile per l ammissione è di 35,75 e, pertanto, i ricorrenti ************************, con il punteggio di 35,50, non possono aspirare allo scorrimento, anche in caso di formazione di una graduatoria nazionale); Ritenuto, in ordine alle spese, che sussistano giusti motivi per disporne la compensazione tra le parti; P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza) ordina a parte ricorrente di integrare il contraddittorio con le modalità indicate in premessa, depositando in segreteria prova dell esecuzione dell incombente nel termine perentorio di giorni sessanta dalla comunicazione della presente ordinanza. Ammette nei sensi di cui in motivazione, con riserva e in soprannumero, i ricorrenti ******************************************** alle rispettive facoltà di medicina e chirurgia delle Università dagli stessi individuate come prima scelta. Respinge la domanda cautelare con riferimento ai restanti ricorrenti. L udienza pubblica sarà fissata all esito della pronuncia della Corte Costituzionale siccome investita dal Consiglio di Stato con ordinanza n. 3541 del 18 giugno 2012 (di cui in parte motiva), previa presentazione di apposita istanza di prelievo della parte interessata più diligente. Compensa le spese di giudizio della presente fase cautelare.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti. Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 23 gennaio 2013 con l'intervento dei magistrati: Franco Bianchi, Presidente Francesco Brandileone, Consigliere Daniele Dongiovanni, Consigliere, Estensore L'ESTENSORE IL PRESIDENTE DEPOSITATA IN SEGRETERIA Il 24/01/2013 IL SEGRETARIO (Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)