Le novità relative alla nozione di produttore di rifiuti e deposito temporaneo



Documenti analoghi
Le responsabiltà del produttore di rifiuto - corretta gestione del rifiuto nel deposito temporaneo Legge 15/2015

DIREZIONE GENERALE AMBIENTE, ENERGIA E SVILUPPO SOSTENIBILE

MINISTERO DELL' INTERNO

IL MINISTRO DELL ECONOMIA E DELLE FINANZE

IL DIRETTORE DELL AGENZIA. In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente provvedimento, Dispone:

Il Ministro dello Sviluppo Economico

Ordinanza n. 28 del 13 marzo 2013

SENATO DELLA REPUBBLICA

B.U. 13 novembre 1998, n. 45, III Suppl. Straord. d.g.r. 2 novembre 1998, n. VI/ Adeguamento della V.I.A. Regionale alle Direttive Comunitarie

DECRETO LEGISLATIVO 25 settembre 2012, n. 177

Il recepimento della nuova direttiva rifiuti (D.lgvo 3 dicembre 2010, n. 205 di recepimento della direttiva 2008/98/CE)

FEDERAZIONE AUTONOMA BANCARI ITALIANI

VISTO l articolo 87, quinto comma, della Costituzione; VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 753, contenente nuove

DECRETO LEGGE 3 DICEMBRE 2012, N. 207

L AUTORITÀ PER L ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

RISOLUZIONE N.100/E QUESITO

SCHEMA DECRETO RIAVVIO SISTRI. VISTO il Regolamento recante istituzione del sistema di controllo della

Schema di decreto del Ministro dello sviluppo economico.2013, n..

REGIONE TOSCANA MONTOMOLI MARIA CHIARA. Il Dirigente Responsabile: Decreto non soggetto a controllo ai sensi della D.G.R. n. 548/ AD001170

L AUTORITÀ PER L ENERGIA ELETTRICA IL GAS E IL SISTEMA IDRICO

Art. 2 Modifica all articolo 4 della l.r. 34/2007. LEGGE REGIONALE 18 febbraio 2014, n. 6

Circolare N.85 del 23 Maggio 2013

RISOLUZIONE N. 26/E. Roma, 6 marzo 2015

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Al Presidente del Collegio Geometri e Geometri laureati della Provincia di xxx. Al Responsabile dell Area Governo del Territorio del Comune di xxx

DECRETO-LEGGE 2 novembre 2012, n Misure urgenti per la ridefinizione dei rapporti contrattuali con la

DECRETO LEGISLATIVO 2 marzo 2012, n. 24. Attuazione della direttiva 2008/104/CE, relativa al lavoro tramite agenzia interinale.

SCHEMA DI REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE DELL ARTICOLO 23 DELLA LEGGE N

Gazzetta Ufficiale N. 54 del 6 Marzo 2006

Presidenza del Consiglio dei Ministri

PROVINCIA DI UDINE DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO CON I POTERI DEL CONSIGLIO PROVINCIALE DI CUI ALL ART. 42 DEL D.LGS. 267/2000

CAMERA DEI DEPUTATI DISEGNO DI LEGGE APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA. il 5 marzo 2014 (v. stampato Senato n. 1254)

Parere n. 65/2010 Quesiti relativi al servizio di trasporto rifiuti gestito da Consorzio.

Direzione Centrale Entrate Direzione Centrale Prestazioni a Sostegno del Reddito. Roma, 05/08/2011

FINI DELL APPLICAZIONE DELL ARTICOLO 11 DEL DECRETO LEGGE 31 AGOSTO 2013, N

Con la presente vengono fornite indicazioni ai fini dell autorizzazione all esercizio di detta modalità di gioco.

Il Ministro dello Sviluppo Economico. il Ministro dell Economia e delle Finanze. di concerto con

Roma,28 dicembre 2007

RISOLUZIONE N. 71/E QUESITO

DICHIARAZIONE DI CONFORMITA e DICHIARAZIONE DI RISPONDENZA

Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato

Disposizioni urgenti in materia di pensioni, di ammortizzatori sociali e di garanzie TFR. IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

La figura del RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA (RLS) IN AZIENDA quali prospettive di collaborazione

Nuova normativa RAEE Adempimenti e Facoltà per il Distributore al dettaglio di Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche

REGOLAMENTO N. 37 DEL 15 MARZO L ISVAP (Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo)

ACCORDO LA CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO

Autotrasportatori: importi e modalità di rimborso del caro gasolio

PROGRAMMA TRIENNALE PER LA TRASPARENZA E INTEGRITA ANNO

Delibera n del proposta da GIOVANAZZI. Legge provinciale 11 settembre 1998, n. 10, art. 44, 4. comma.

(1). IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA. Visto l'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

CIRCOLARE N. 14/E. Roma,10 aprile 2009

RISOLUZIONE N. 90 /E

QUESITO SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DAL CONTRIBUENTE

Decreto Ministeriale 30 ottobre 2007

CITTÀ DI AGROPOLI. Regolamento per la pubblicazione delle Determinazioni sul sito internet istituzionale dell Ente

Nota di approfondimento

PRODUTTORE, DETENTORE, RESPONSABILITA ESTESA DEL PRODUTTORE

PIEMONTE. D.G.R. n del 1/8/2005

Il Riconoscimento della formazione pregressa e gli organismi paritetici

Il Ministro dello Sviluppo Economico

Delibera n. 129/04 L AUTORITÀ PER L ENERGIA ELETTRICA E IL GAS. Nella riunione del 22 luglio Visti:

RISOLUZIONE N. 195/E

RISOLUZIONE N. 81/E. Direzione Centrale Normativa Roma, 25 settembre 2015

RISOLUZIONE N. 24/E QUESITO

4.5 CONTROLLO DEI DOCUMENTI E DEI DATI

Il Ministro dello Sviluppo Economico. Il Ministro dell Economia e delle Finanze. di concerto con

IL VICEDIRETTORE dell Agenzia delle Dogane e dei Monopoli

RISOLUZIONE N. 54/E. Roma, 16 marzo Oggetto: Istanza di interpello DPR 26 ottobre 1972, n. 633 l ALFA S.r.l.

2002, così come convertito dalla legge 9 aprile 2002, n. 55, per violazione

LEGGE REGIONALE 12 febbraio 2014, n. 4

BREVI CENNI SULLE NOVITA INTRODOTTE NEL DM 19 MARZO 2015 STRUTTURA D.M. 19 MARZO 2015

Schema di decreto del Ministro dell Interno

L ASSIMILAZIONE DEI RIFIUTI SPECIALI AI RIFIUTI URBANI. I PRESUPPOSTI DI ASSOGGETTABILITA DEI RIFIUTI ALLE IMPOSTE COMUNALI

Vigilanza bancaria e finanziaria

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 20 febbraio

D.P.R. 1068/1953. Ordinamento della professione di ragioniere e perito commerciale

La prevenzione incendi

Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri

D E T E R M I N A Z I O N E D E L D I R I G E N T E

Bollettino Ufficiale n. 26 del 28 / 06 / Deliberazione della Giunta Regionale 11 giugno 2007, n

Approvazione del modello unico di dichiarazione ambientale per l anno 2015.

Vigente al: IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Premessa RISOLUZIONE N. 32/E. Roma, 4 aprile 2012

Delega al Governo in materia di riordino degli enti di ricerca - - Art. 1. Art. 1.

SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DALL ISTANTE

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l articolo 93, vista la proposta della Commissione,

D. LGS 81/2008. Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza

PARLIAMO DI. ATTIVITA PRODUTTIVE E RIFIUTI SPECIALI

Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali

Rilevanza legale dei documenti sul web, rivoluzione per fusioni e scissioni

Roma, Alle Direzioni Regionali dell Agenzia delle Dogane Loro sedi. All Area Centrale Gestione Tributi e Rapporto con gli Utenti Sede

Decreto-legge recante misure urgenti in materia di impugnazione delle sentenze contumaciali e dei decreti di condanna. IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PENSIONI, REGOLAMENTO DI ARMONIZZAZIONE

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Approvazione del modello unico di dichiarazione ambientale per l anno 2015.

DECRETO LEGGE 16 maggio 2008 n. 85

RISOLUZIONE N. 55/E. OGGETTO: Istanza di interpello - Trattamento Iva apparecchiature elettriche ed elettroniche c.d. RAEE Consorzio Alfa

(il testo del decreto è aggiornato secondo le indicazioni della direttiva Ministero dell Ambiente del 9 aprile 2002)

Università degli Studi di Palermo Servizio di Prevenzione e Protezione di Ateneo

Transcript:

Pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto legge 4 luglio 2015 n. 92 Misure urgenti in materia di rifiuti e di autorizzazione integrata ambientale, nonché per l esercizio dell attività di impresa di stabilimenti industriali di interesse strategico nazionale Le novità relative alla nozione di produttore di rifiuti e deposito temporaneo A cura della Dott.ssa Valentina Vattani Continua la serie di modifiche al c.d. Codice dell ambiente 1 ad opera della decretazione d urgenza. L ultimo provvedimento di cui si deve dar conto in questo senso è il decreto legge 4 luglio 2015, n. 92 recante: Misure urgenti in materia di rifiuti e di autorizzazione integrata ambientale, nonché per l esercizio dell attività di impresa di stabilimenti industriali di interesse strategico nazionale pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 153 del 4 luglio 2015 ed immediatamente in vigore. Presentato dalla stampa nazionale come il decreto salva Ilva e Fincantieri 2, il provvedimento in questione oltre a disporre all art. 3 Misure urgenti per l esercizio dell attività di impresa di stabilimenti oggetto di sequestro giudiziario detta norme che vanno ad incidere sulla nozione di produttore di rifiuto e sulla disciplina del deposito temporaneo. In particolare, l art. 1 del D.L. n. 92/2015 apporta le seguenti modifiche all art. 183, comma 1, del D.Lgs. n. 152/06: A) la definizione di produttore di rifiuti ex art. 183, lett. f) viene ampliata tramite l introduzione di un nuovo inciso: «il soggetto la cui attività produce rifiuti (produttore iniziale) e il soggetto al quale sia giuridicamente riferibile detta produzione o chiunque effettui operazioni di pretrattamento, di miscelazione o altre operazioni che hanno modificato la natura o la composizione di detti rifiuti (nuovo produttore)»; Tale ampliamento della nozione di produttore di rifiuti potrebbe avere importanti ripercussioni su un piano pratico; sollecitando anche un possibile mutamento di indirizzo interpretativo da parte dei giudici di merito e della Cassazione con riferimento ad alcune situazioni concrete. Si pensi, ad esempio, al caso dei rifiuti da costruzione e demolizione e la connessa questione inerente l identificazione del produttore di tali rifiuti, e cioè: se debba essere inteso produttore dei rifiuti solamente il demolitore edile che materialmente produce detti rifiuti o anche il proprietario dell immobile oggetto dei lavori di demolizione. 1 Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152 Norme in materia ambientale 2 Si veda ad es. Repubblica.it del 3 luglio 2015 Ilva e Fincantieri, il governo vara decreto legge per riavviare la produzione ; Il Messaggero.it del 3 luglio 2015 Ilva e Fincantieri, il decreto del Cdm annulla lo stop dei giudici ; Il Sole24Ore.it del 3 luglio 2015 Cdm, via libera a decreto per Fincantieri di Monfalcone e Ilva ; Il Fatto Quotidiano.it del 6 luglio 2015 Ilva e Fincantieri, a Taranto e Monfalcone le attività riprendono per decreto legge.

Su questo punto, in passato, si è registrato da parte degli stessi Giudici della Suprema Corte un indirizzo interpretativo discordante, infatti: - una prima interpretazione data dalla Cassazione individuava come produttore dei rifiuti anche il proprietario dell immobile committente o l intestatario della concessione edilizia, sulla base della considerazione che: «il riferimento all attività produttrice di rifiuti non può essere limitato solo a quella materiale ma deve essere estesa pure a quella giuridica ed a qualsiasi intervento, che determina, poi in concreto la produzione di rifiuti sicché anche il proprietario dell immobile committente o l intestatario della concessione edilizia con la quale si consente l edificazione di un nuovo edificio previa demolizione di altro preesistente devono essere considerati produttori dei rifiuti derivanti dall abbattimento del precedente fabbricato.» (cit. Cassazione Penale - Sez. III sentenza del 21 aprile 2000 n. 4957). - In seguito tale assunto è stato riformato dalla stessa Cassazione, la quale concentrando l attenzione sulla sussistenza o meno della posizione di garanzia del committente dei lavori edili nei confronti dell esecutore nell identificare il produttore dei rifiuti ha valorizzato il dato meramente materiale della condotta; per cui per produttore di rifiuti si doveva intendere solo colui la cui attività ha prodotto i rifiuti (si veda Cassazione Penale - Sez. III sentenza del 1 aprile 2003, n. 15165; così anche Cassazione Penale - Sez. III sentenza del 19 ottobre 2004, n. 40618). Orbene, dopo la richiamata modifica apportata dal D.L. n. 92/2015, per produttore di rifiuti deve ora intendersi non soltanto il soggetto dalla cui attività materiale sia derivata la produzione dei rifiuti ma anche il soggetto al quale sia giuridicamente riferibile detta produzione. A questo punto - se tale modifica dovesse essere confermata in sede di conversione in legge del decreto in parola e, dunque, diventare definitiva - sarà importante vedere come la giurisprudenza in seguito intenderà conformarsi. Nondimeno, si deve sottolineare come la definizione di produttore di rifiuto così modificata andrebbe ora a divergere dalla nozione data dalla Direttiva 2008/98/CEE che all art. 3 definisce il produttore di rifiuti: la persona la cui attività produce rifiuti (produttore iniziale di rifiuti) o chiunque effettui operazioni di pretrattamento, miscelazione o altre operazioni che hanno modificato la natura o la composizione di detti rifiuti. B) la definizione di raccolta ex art. 183, lett. o) viene modificata come di seguito: «il prelievo dei rifiuti, compresi la cernita preliminare e il deposito preliminare alla raccolta, ivi compresa la gestione dei centri di raccolta di cui alla lettera mm, ai fini del loro trasporto in un impianto di trattamento». Sono stati, dunque, aggiunti i termini preliminare alla raccolta dopo il termine deposito. Tale modifica va letta in sinergia con quella apportata alla nozione di deposito temporaneo. C) Per deposito temporaneo ex art. 183, lett. bb), ora si deve intendere: il raggruppamento dei rifiuti e il deposito preliminare alla raccolta ai fini del trasporto di detti rifiuti in un impianto di trattamento, effettuati, prima della raccolta, nel luogo in cui gli stessi sono prodotti, da intendersi quale l intera area in cui si svolge l attività che ha determinato la produzione dei rifiuti o, per gli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del codice civile, presso il sito che sia nella

disponibilità giuridica della cooperativa agricola, ivi compresi i consorzi agrari, di cui gli stessi sono soci, alle seguenti condizioni ( ). Le modifiche, in tale caso, operano sotto due profili: I) nella riformulata definizione di deposito temporaneo viene dunque compreso anche il deposito preliminare alla raccolta ai fini del trasporto di detti rifiuti in un impianto di trattamento, che come abbiamo visto - è presente anche nella riformulata definizione di raccolta. C è da dire che il deposito preliminare alla raccolta è un istituto già presente nel D.Lgs. n. 49/2014 recante Attuazione della direttiva 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE)", ove è dettata un apposita disciplina per la raccolta, il deposito e l avvio a recupero o smaltimento di detti rifiuti. L art. 4, comma 1, D.Lgs. n. 49/2014 definisce, ai fini del presente decreto: bb) raccolta : le operazioni definite all articolo 183, comma 1, lettera o), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, compresa la cernita e il deposito preliminare alla raccolta e la gestione dei centri di raccolta di cui alla lettera mm); cc) deposito preliminare alla raccolta : il deposito temporaneo di cui all'articolo 3, paragrafo 1, punto 10, e alle note al punto D15 dell'allegato I e al punto R13 dell'allegato II della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008; In tale contesto, dunque, il deposito preliminare alla raccolta si configura giuridicamente come un deposito temporaneo (che pertanto non necessita di autorizzazione) dal quale - tuttavia - resta distinto; infatti esso poi confluisce nella raccolta, per cui tale deposito può essere svolto e gestito dal distributore (che si configura come detentore ), presso i locali del proprio punto vendita e presso altri luoghi, il quale raccoglie i RAEE dai cittadini (che sono di fatto i produttori di detti rifiuti). Orbene, se con riferimento alla particolarità dei RAEE - che hanno richiesto infatti un apposita disciplina in ambito comunitario e nazionale - può essere comprensibile introdurre una nuova modalità di deposito, che si inserisce in tutto un contesto di gestione appositamente delineato per tali rifiuti; fortissimi dubbi e preoccupazioni suscita il prendere tale eccezione e trasportarla nelle regole base della disciplina generale sui rifiuti, estendendo di fatto quella che (si ribadisce) è un eccezione per una particolare tipologia di rifiuti, inserita in un contesto appositamente disciplinato, a tutti i rifiuti in generale, andando così a scardinare conseguentemente alcuni principi fondanti gli istituti in cui tali modifiche sono state inserite. II) Si precisa, poi, che il luogo di produzione del rifiuto, ai fini della nozione di deposito temporaneo, deve intendersi l intera area in cui si svolge l attività che ha determinato la produzione dei rifiuti. Ricordiamo come, fin dal 1997 il concetto di accumulo in deroga a piè di macchina è stato elemento caratterizzante il deposito temporaneo in adesione alla ratio legis originaria che individuava un deposito in alternativa allo stoccaggio realizzato dall azienda in modo strettamente connesso al macchinario di produzione e comunque dentro un area ristrettissima di produzione dell azienda stessa. E proprio per questo il deposito temporaneo non è stato inserito nel concetto di gestione dei rifiuti, ma è stato qualificato come ancora appartenente alla linea di produzione e dunque precedente alla gestione; distinguendolo, anche, dagli altri stoccaggi (deposito preliminare e

messa in riserva) che invece sono ricompresi pienamente nella fase della gestione e soggetti alle regole onerose delle autorizzazioni. Le discussioni che sono seguite nel corso degli anni sono state tutte incentrate sul valutare se il piè di macchina dovesse essere inteso nel senso letterale e più restrittivo o se poteva intendersi come riferito anche entro un area distante dall impianto di produzione. Negli ultimi anni la Cassazione, in più pronunce, ha sottolineato che : «il luogo di produzione dei rifiuti rilevante ai fini della nozione di deposito temporaneo non è solo quello in cui i rifiuti sono prodotti ma anche quello in disponibilità dell impresa produttrice nel quale gli stessi sono depositati, purché funzionalmente collegato a quello di produzione.» 3. Ma cosa significa? La Corte di Cassazione ha precisato che : «... la contiguità tra luogo di produzione del rifiuto e luogo che sia comunque nella disponibilità dell impresa produttrice dello stesso, ancorché il primo e non il secondo sia recintato, consente di estendere al secondo, ove funzionalmente legato al primo, la qualificazione utile per la individuazione della nozione di deposito temporaneo.» (cit. Cassazione Pen. - Sez. III - sentenza del 27 settembre 2007, n. 35622). Si deve trattare, dunque, di: luoghi tra loro contigui e funzionalmente collegati posti all interno di un medesimo perimetro aziendale ed a disposizione di una medesima impresa; solo in questo caso si può parlare di spostamento di rifiuti e non di trasporto e solamente in questo caso si può configurare un deposito temporaneo di detti rifiuti Ciò è ammissibile perché in tale ipotesi non viene violata la disciplina sul deposito temporaneo, poiché lo spostamento dei rifiuti avviene comunque all interno di un unico perimetro aziendale, cioè in quello che di fatto può essere indicato come il medesimo luogo di produzione. Seppur, dunque, nel tempo è stato superato ed ampliato il vecchio concetto rigidissimo del piè di macchina, ed è stato legittimato dalla moderna lettura interpretativa della norma un deposito temporaneo ragionevolmente più distante dall impianto di produzione, fino ad ora è comunque rimasto sempre fermo il principio che il tutto debba restare chiuso dentro un perimetro aziendale; escludendo la possibilità di portare tale concetto del perimetro aziendale alle estreme e più maliziose conseguenze, spostando il deposito dall impianto di produzione a siti distanti numerosi chilometri dall impianto di produzione seppur di proprietà della stessa azienda. La precisazione sul luogo di produzione introdotta dal D.L. n. 92/2015 non sembra a nostro modesto avviso aver cambiato il quadro sopra delineato; comunque, certamente riaprirà ancora una volta il dibattito su questo importante aspetto. Ed anche in questo caso - se tale modifica dovesse essere confermata in sede di conversione in legge del decreto in parola - sarà importante seguire la giurisprudenza. Si ricorda che il decreto legge n. 92/2015, pur essendo da subito efficace, dovrà comunque essere convertito in legge entro sessanta giorni dalla sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale. Valentina Vattani Pubblicato il 10 luglio 2015 In calce si riporta il testo del decreto legge in commento ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3 Cassazione Pen. - Sez. III - sentenza del 27 settembre 2007, n. 35622; Cassazione Pen. - Sez. III - sentenza del 9 dicembre 2008, n. 45447; Cassazione Pen. - Sez. III - sentenza del 18 luglio 2011, n. 28204.

DECRETO-LEGGE 4 luglio 2015, n. 92 Misure urgenti in materia di rifiuti e di autorizzazione integrata ambientale, nonché per l'esercizio dell'attività d'impresa di stabilimenti industriali di interesse strategico nazionale. Vigente al: 4-7-2015 IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 77 e 87, quinto comma, della Costituzione; Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni che assicurino la coerenza e l'uniforme applicazione delle definizioni di produttore, di raccolta e di deposito temporaneo di rifiuti, al fine di uniformare la disciplina nazionale con quanto stabilito dalla direttiva 2008/98/UE, con particolare riferimento alle attività che costituiscono l'iter tecnico-amministrativo di produzione e gestione dei rifiuti; Ritenuta, altresì, la straordinaria necessità ed urgenza di adottare una disciplina transitoria volta a consentire che le installazioni sottoposte ad autorizzazione integrata ambientale a seguito dell'entrata in vigore del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 46, di attuazione della direttiva 2010/75/UE, già operanti nel pieno rispetto dei requisiti stabiliti dalla direttiva medesima, possano proseguire il proprio esercizio nelle more della definizione dei procedimenti amministrativi di autorizzazione da parte delle competenti autorità regionali; Considerata la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni che assicurino la prosecuzione, per un periodo determinato, dell'attività produttiva degli stabilimenti industriali di interesse strategico nazionale interessati da un provvedimento giudiziario di sequestro dei beni; Considerata, altresì, la straordinaria necessità ed urgenza di garantire che le misure, anche di carattere provvisorio volte ad assicurare la prosecuzione dell'attività produttiva dei medesimi stabilimenti, siano adempiute secondo condizioni e prescrizioni contenute in un apposito piano, a salvaguardia dell'occupazione, della sicurezza sul luogo di lavoro, della salute e dell'ambiente; Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 3 luglio 2015; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e dei Ministri dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro della giustizia; E M A N A il seguente decreto-legge: Art. 1

Modifiche al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 1. All'articolo 183, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni: a) alla lettera f), dopo le parole: "produce rifiuti" sono aggiunte le parole: "e il soggetto al quale sia giuridicamente riferibile detta produzione"; b) alla lettera o), dopo la parola: "deposito" è aggiunta la seguente: "preliminare alla raccolta"; c) alla lettera bb), la parola: "effettuato" e' sostituita dalle seguenti: "e il deposito preliminare alla raccolta ai fini del trasporto di detti rifiuti in un impianto di trattamento, effettuati" e dopo le parole: "sono prodotti" sono inserite le seguenti: ", da intendersi quale l'intera area in cui si svolge l'attività che ha determinato la produzione dei rifiuti". Art. 2 Modifiche all'articolo 29 del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 46 1. All'articolo 29, del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 46, il comma 3 e' sostituito dal seguente: "3. L'autorita' competente conclude i procedimenti avviati in esito alle istanze di cui al comma 2, entro il 7 luglio 2015. In ogni caso, nelle more della conclusione dei procedimenti, le installazioni possono continuare l'esercizio in base alle autorizzazioni previgenti, se del caso opportunamente aggiornate a cura delle autorita' che le hanno rilasciate, a condizione di dare piena attuazione, secondo le tempistiche prospettate nelle istanze di cui al comma 2, agli adeguamenti proposti nelle predette istanze, in quanto necessari a garantire la conformità dell'esercizio dell'installazione con il Titolo III-bis, della Parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.". Art. 3 Misure urgenti per l'esercizio dell'attività di impresa di stabilimenti oggetto di sequestro giudiziario 1. Al fine di garantire il necessario bilanciamento tra le esigenze di continuità dell'attività produttiva, di salvaguardia dell'occupazione, della sicurezza sul luogo di lavoro, della salute e dell'ambiente salubre, nonché delle finalità di giustizia, l'esercizio dell'attività di impresa degli stabilimenti di interesse strategico nazionale non e' impedito dal provvedimento di sequestro, come già previsto dall'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 3 dicembre 2012, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2012, n. 231, quando lo stesso si riferisca ad ipotesi di reato inerenti alla sicurezza dei lavoratori. 2. Tenuto conto della rilevanza degli interessi in comparazione, nell'ipotesi di cui al comma 1, l'attività d'impresa non può

protrarsi per un periodo di tempo superiore a 12 mesi dall'adozione del provvedimento di sequestro. 3. Per la prosecuzione dell'attività degli stabilimenti di cui al comma 1, senza soluzione di continuità, l'impresa deve predisporre, nel termine perentorio di 30 giorni dall'adozione del provvedimento di sequestro, un piano recante misure e attività aggiuntive, anche di tipo provvisorio, per la tutela della sicurezza sui luoghi di lavoro, riferite all'impianto oggetto del provvedimento di sequestro. L'avvenuta predisposizione del piano e' comunicata all'autorità giudiziaria procedente. 4. Il piano e' trasmesso al Comando provinciale dei Vigili del fuoco, agli uffici della ASL e dell'inail competenti per territorio per le rispettive attività di vigilanza e controllo, che devono garantire un costante monitoraggio delle aree di produzione oggetto di sequestro, anche mediante lo svolgimento di ispezioni dirette a verificare l'attuazione delle misure ed attività aggiuntive previste nel piano. Le amministrazioni provvedono alle attività previste dal presente comma nell'ambito delle competenze istituzionalmente attribuite, con le risorse previste a legislazione vigente. 5. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche ai provvedimenti di sequestro gia' adottati alla data di entrata in vigore del presente decreto e i termini di cui ai commi 2 e 3 decorrono dalla medesima data. Art. 4 Entrata in vigore 1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione in legge. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 4 luglio 2015