DELIBERA. Visto lo Statuto dell Università degli Studi di Trento emanato con DR. N. 167 del 23 aprile 2012;

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DELIBERA ORGANO CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE del 18 settembre 2014 Via Calepina, 14 - Trento Struttura proponente Ufficio Partecipazioni ad Organismi Esterni N. ordine del giorno 07 Oggetto Documentazione allegata Proposta di modifiche di Statuto della Associazione Create-Net (Center for Research and Telecommunication Experimentation for Networked communities) - Proposta modifiche Statuto dell Associazione Create-Net (Center for Research and Telecommunication Experimentation for Networked communities) Sono presenti alla seduta: 1. CIPOLLETTA Innocenzo P (vc) 2. DE PRETIS Daria P 3. GIAVAZZI Raffaella P 4. MASTRAGOSTINO Franco P 5. MOLINARI Elisa P (vc) 6. SARACENO Chiara AG 7. DI FILIPPO Rocco P P = presente; AG = assente giustificato; A = assente (vc) collegato in videoconferenza. Poiché il dott. Cipolletta è collegato in videoconferenza e non fisicamente presente in sede, assume le funzioni di Presidente il consigliere Mastragostino. È presente la Direttrice Generale, dott.ssa Giancarla Masè, che funge da segretario verbalizzante. Visto lo Statuto dell Università degli Studi di Trento emanato con DR. N. 167 del 23 aprile 2012; Viste le Linee guida per l adesione ad enti esterni e relativa gestione, approvate dal Consiglio di Amministrazione il 15 ottobre 2012; Preso atto della delibera del Consiglio di Amministrazione dell Università degli Studi di Trento, assunta in data 1 ottobre 2002, con la quale si approvava la costituzione dell Associazione Create-Net (Center for Research and Telecommunication Experimentation for Networked communities) e il relativo Statuto; Esaminata la proposta di modifiche allo Statuto della predetta Associazione (allegato n. 7.1); Preso atto del parere favorevole espresso dal Senato Accademico nella seduta del 17 settembre 2014; Valutata l opportunità di procedere alle modifiche statutarie proposte; Udita la relazione della Rettrice; Con voto unanime; Delibera 1. di approvare le modifiche di Statuto della Associazione Create-Net (Center for Research and Telecommunication Experimentation for Networked communities), come da allegato che costituisce parte integrante della presente deliberazione (allegato n. 7.1); 2. di dare mandato alla Rettrice ad apportare allo schema di Statuto allegato ogni modifica o integrazione di carattere non sostanziale necessaria per il perfezionamento delle modifiche statutarie. F.to Il Presidente Prof. Franco Mastragostino F.to Il Segretario dott.ssa Giancarla Masé Del. modifica statuto CreateNet.doc - Pagina 1 di 1

S T A T U T O TITOLO I Art. 1 Costituzione e denominazione 1. Ai sensi degli art. 14 e seguenti del Codice Civile è costituita un'associazione denominata "CREATE-NET (Center for REsearch And Telecommunication Experimentation for NETworked communities)" (in seguito, l'"istituto"). 2. L'Istituto è disciplinato dal presente Statuto e, per quanto da esso non regolato, dalle norme sulle associazioni del Codice Civile. Art. 2 Sede 1. L'Istituto ha sede legale in Trento. Art. 3 Durata 1. L'Istituto ha la durata di dieci anni a partire dalla data di costituzione e pertanto sino al 12 gennaio 2013. Tale termine potrà essere prorogato di volta in volta fino ad ulteriori 5 (cinque) anni con deliberazione assunta dall'assemblea straordinaria degli Associati. L'Assemblea di data 12 febbraio 2014 ha prorogato la durata dell'associazione fino al 31 (trentuno) dicembre 2014 (duemilaquattordici). 2. In caso di rinnovo, l'istituto prosegue solo tra gli Associati che avranno espresso voto favorevole alla prosecuzione, mentre gli altri Associati si intenderanno receduti alla data della scadenza ed a loro si applicherà quanto previsto all'art. 9.2. 2. In caso di rinnovo, l'istituto prosegue solo tra gli Associati che avranno espresso voto favorevole alla prosecuzione, mentre gli altri Associati si intenderanno receduti alla data della scadenza ed a loro si applicherà quanto previsto all'art. 9.2. S T A T U T O TITOLO I Art. 1 Costituzione e denominazione 1. Ai sensi degli art. 14 e seguenti del Codice Civile è costituita un'associazione denominata "CREATE-NET (Center for REsearch And Telecommunication Experimentation for NETworked communities)" (in seguito, l'"istituto"). 2. L'Istituto è disciplinato dal presente Statuto e, per quanto da esso non regolato, dalle norme sulle associazioni del Codice Civile. Art. 2 Sede 1. L'Istituto ha sede legale in Trento. Art. 3 Durata 1. L'Istituto ha la durata di dieci anni a partire dalla data di costituzione e pertanto sino al 12 gennaio 2013. Tale termine potrà essere prorogato di volta in volta fino ad ulteriori 5 (cinque) anni con deliberazione assunta dall'assemblea straordinaria degli Associati. L'Assemblea di data 12 febbraio 2014 ha prorogato la durata dell'associazione fino al 31 (trentuno) dicembre 2014 (duemilaquattordici). L assemblea di data.. ha prorogato la durata dell Associazione fino al 31 (trentuno) dicembre 2016 (duemilasedici). 2. In caso di rinnovo, l'istituto prosegue solo tra gli Associati che avranno espresso voto favorevole alla prosecuzione, mentre gli altri Associati si intenderanno receduti alla data della scadenza ed a loro si applicherà quanto previsto all'art. 9.2. 2. In caso di rinnovo, l'istituto prosegue solo tra gli Associati che avranno espresso voto favorevole alla prosecuzione, mentre gli altri Associati si intenderanno receduti alla data della scadenza ed a loro si applicherà quanto previsto all'art. 9.2. 1

Art. 4 Oggetto e Attività 1. L'Istituto ha per oggetto attività di studio, di ricerca e di trasferimento tecnologico nelle aree delle reti di computer e della telematica. 2. Nell'ambito di quanto sopra, l'istituto intende realizzare i seguenti scopi: a) creare un laboratorio centrale di ricerca (di seguito denominato 'Centro'), avente sede nella Provincia Autonoma di Trento, per svolgere le attività nelle aree sopra indicate; b) creare laboratori di ricerca decentrati, preferibilmente presso le sedi dei singoli Associati, in Italia ed all'estero, con cui collaborare per la realizzazione di progetti di ricerca congiunti; c) svolgere progetti di ricerca finanziati dall'unione Europea, da enti pubblici locali e nazionali e da altri enti pubblici e privati; d) fornire supporto a programmi di ricerca svolti dagli Associati principalmente attraverso lo scambio di docenti, personale e studenti; e) promuovere seminari, convegni e pubblicazioni su tematiche legate alle reti di computer e della telematica, anche su richiesta o d'intesa con enti pubblici o privati. 3. Nell'ambito del perseguimento del proprio scopo, l'istituto può anche stipulare convenzioni con Università, Istituti universitari o Enti di ricerca e qualsivoglia altro ente pubblico o privato, nonché partecipare a formazioni associative, consortili o societarie, enti pubblici e privati i cui fini statutari siano compatibili e/o connessi con quelli dell'istituto. Tali forme di partecipazione dovranno Art. 4 Oggetto e Attività 1. L'Istituto ha per oggetto attività di studio, di ricerca e di trasferimento tecnologico nelle aree delle reti di computer e della telematica. 2. Nell'ambito di quanto sopra, l'istituto intende realizzare i seguenti scopi: a) creare un laboratorio centrale di ricerca (di seguito denominato 'Centro'), avente sede nella Provincia Autonoma di Trento, per svolgere le attività nelle aree sopra indicate; b) creare laboratori di ricerca decentrati, preferibilmente presso le sedi dei singoli Associati, in Italia ed all'estero, con cui collaborare per la realizzazione di progetti di ricerca congiunti; c) svolgere progetti di ricerca finanziati dall'unione Europea, da enti pubblici locali e nazionali e da altri enti pubblici e privati; d) fornire supporto a programmi di ricerca svolti dagli Associati principalmente attraverso lo scambio di docenti, personale e studenti; e) promuovere seminari, convegni e pubblicazioni su tematiche legate alle reti di computer e della telematica, anche su richiesta o d'intesa con enti pubblici o privati. Nello svolgimento delle proprie attività, l Associazione si impegna a sviluppare strategie di sviluppo coerenti con quelle fatte proprie dagli Associati Fondatori. 3. Nell'ambito del perseguimento del proprio scopo, l'istituto può anche stipulare convenzioni con Università, Istituti universitari o Enti di ricerca e qualsivoglia altro ente pubblico o privato, nonché partecipare a formazioni associative, consortili o societarie, enti pubblici e privati i cui fini statutari siano compatibili e/o connessi con quelli dell'istituto. Tali forme di partecipazione dovranno 2

essere tali da non impegnare l'istituto oltre il limite della quota o del contributo stabilito per la detta partecipazione. 4. L'Istituto, per il conseguimento del proprio oggetto, può avvalersi sia della propria attività sia di quella degli Associati o di terzi in base a specifici accordi di ricerca. Art. 5 Principi e metodi 1. L'Istituto, nella propria autonomia e nel rispetto del principio di apertura nazionale e internazionale, coopera con gli altri soggetti del sistema della ricerca della Provincia Autonoma di Trento, anche ai fini di quanto stabilito dal successivo art. 17.4. ed in piena conformità a quanto previsto dal sistema normativo della Provincia Autonoma di Trento. 2. L'Istituto svolge le proprie attività ispirandosi ai seguenti principi: a) sostegno alla mobilità delle idee e delle risorse umane; b) promozione della conoscenza dei risultati della ricerca e della correlata crescita professionale dei ricercatori; c) valorizzazione economica dei risultati della ricerca anche a beneficio del personale che ha contribuito al loro raggiungimento purché in modo compatibile con lo scopo non lucrativo dell'istituto; d) organizzazione secondo aree di ricerca e cooperazione e coordinamento tra le diverse articolazioni e strutture. 3. Nella propria operatività, l'istituto dove attenersi agli indirizzi impartiti dagli Associati Fondatori, i quali hanno il potere di controllarne l'attuazione analogamente a quanto farebbero con i propri uffici interni. Specifici poteri di controllo sono stabiliti nel Protocollo d'intesa di cui all'art. 18, comma 2. TITOLO II essere tali da non impegnare l'istituto oltre il limite della quota o del contributo stabilito per la detta partecipazione. 4. L'Istituto, per il conseguimento del proprio oggetto, può avvalersi sia della propria attività sia di quella degli Associati o di terzi in base a specifici accordi di ricerca. Art. 5 Principi e metodi 1. L'Istituto, nella propria autonomia e nel rispetto del principio di apertura nazionale e internazionale, coopera con gli altri soggetti del sistema della ricerca della Provincia Autonoma di Trento, anche ai fini di quanto stabilito dal successivo art. 17.4. 19.4. ed in piena conformità a quanto previsto dal sistema normativo della Provincia Autonoma di Trento. 2. L'Istituto svolge le proprie attività ispirandosi ai seguenti principi: a) sostegno alla mobilità delle idee e delle risorse umane; b) promozione della conoscenza dei risultati della ricerca e della correlata crescita professionale dei ricercatori; c) valorizzazione economica dei risultati della ricerca anche a beneficio del personale che ha contribuito al loro raggiungimento purché in modo compatibile con lo scopo non lucrativo dell'istituto; d) organizzazione secondo aree di ricerca e cooperazione e coordinamento tra le diverse articolazioni e strutture. 3. Nella propria operatività, l'istituto dove deve attenersi agli indirizzi impartiti dagli Associati Fondatori, i quali hanno il potere di controllarne l'attuazione analogamente a quanto farebbero con i propri uffici interni. Specifici poteri di controllo sono stabiliti nel Protocollo d'intesa di cui all'art. 18 20, comma 2. TITOLO II 3

Art. 6 Gli Associati 1. Gli Associati si suddividono in: a. Associati Scientifici b. Associati Fondatori 2. Possono essere Associati Scientifici o Fondatori - tutte le persone giuridiche, anche costituite in forma societaria, che perseguono interessi generali o finalità pubbliche in base alla legge, regolamento, provvedimento o statuto e non hanno interessi commerciali e/o industriali a fini di lucro. 3. Possono essere Associati Scientifici le persone giuridiche di cui al comma 2, che svolgono la propria attività in campi attinenti all'oggetto dell'istituto ovvero che si dichiarino interessati all'attività svolta dall'istituto medesimo, e che contribuiscono con la quota associativa annua prevista dall'art. 17.3. 3. Sono Associati Fondatori gli Associati che possiedono i requisiti già in capo agli Associati Scientifici, cui è stato attribuito il compito di procedere alla costituzione iniziale dell'istituto e cui sono inoltre demandate, sia direttamente che indirettamente, le attività collegate all'erogazione dei finanziamenti e/o investimenti idonei a garantire il regolare espletamento delle attività dell'istituto. Art. 7 - Ammissione di nuovi Associati Scientifici 1. L'Istituto è aperto all'adesione di nuovi membri. 2. Può entrare a far parte dell'istituto ogni ente o società, pubblico o privato, che svolga la propria attività in campi attinenti all'oggetto dell'istituto ovvero che si dichiari interessato all'attività svolta dall'istituto medesimo. 3. I nuovi membri sono ammessi con decisione dell'assemblea straordinaria che determinerà altresì l'ammontare della quota di ingresso (in seguito, la Art. 6 Gli Associati 1. Gli Associati si suddividono in: a. Associati Scientifici b. Associati Fondatori 2. Possono essere Associati Scientifici o Fondatori - tutte le persone giuridiche, anche costituite in forma societaria, che perseguono interessi generali o finalità pubbliche in base alla legge, regolamento, provvedimento o statuto e non hanno interessi commerciali e/o industriali a fini di lucro. 3. Possono essere Associati Scientifici le persone giuridiche di cui al comma 2, che svolgono la propria attività in campi attinenti all'oggetto dell'istituto ovvero che si dichiarino interessati all'attività svolta dall'istituto medesimo, e che contribuiscono con la quota associativa annua prevista dall'art. 17.3. 19.3. 4. Sono Associati Fondatori gli Associati che possiedono i requisiti già in capo agli Associati Scientifici, cui è stato attribuito il compito di procedere alla costituzione iniziale dell'istituto e cui sono inoltre demandate, sia direttamente che indirettamente, le attività collegate all'erogazione dei finanziamenti e/o investimenti idonei a garantire il regolare espletamento delle attività dell'istituto. Art. 7 - Ammissione di nuovi Associati Scientifici 1. L'Istituto è aperto all'adesione di nuovi membri. 2. Può entrare a far parte dell'istituto ogni ente o società, pubblico o privato, che svolga la propria attività in campi attinenti all'oggetto dell'istituto ovvero che si dichiari interessato all'attività svolta dall'istituto medesimo. 3. I nuovi membri sono ammessi con decisione dell'assemblea straordinaria che determinerà altresì l'ammontare della quota di ingresso (in seguito, la 4

"Quota di Ingresso") che il nuovo Associato Scientifico dovrà versare all'atto di adesione all'istituto. 4. I soggetti che intendano entrare a far parte dell'istituto debbono rivolgere al Presidente domanda per iscritto, nella quale dichiarano di essere a conoscenza di tutte le disposizioni del presente Statuto, degli eventuali regolamenti interni adottati e delle deliberazioni già assunte e di accettarle integralmente, compresi gli obblighi che da questi derivano. 5. L'Associato Scientifico ammesso, entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione scritta della delibera di ammissione, deve versare all'istituto la Quota di Ingresso fissata dall'assemblea straordinaria. Qualora, entro tre mesi da tale comunicazione, il nuovo Associato non abbia provveduto al predetto versamento, la sua ammissione si intenderà revocata. Art. 8 Obblighi degli Associati 1. Gli Associati, per tutta la durata della partecipazione all'istituto, si impegnano al rispetto delle norme di legge, delle disposizioni del presente Statuto, degli eventuali regolamenti interni adottati nonché delle deliberazioni degli organi dell'istituto. 2. Gli Associati dovranno impegnarsi a non divulgare le informazioni confidenziali ricevute nell'ambito dell'attività dell'istituto. Art. 9 Recesso degli Associati 1. Ciascun Associato ha diritto di recedere dall'istituto, previa comunicazione a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento al Presidente dell'istituto. 2. La dichiarazione di recesso ha effetto con lo scadere dell'anno in corso purché sia fatta almeno tre mesi prima, in accordo con quanto previsto dall'art. 24 comma 2 C.C. Il diritto di "Quota di Ingresso") che il nuovo Associato Scientifico dovrà versare all'atto di adesione all'istituto. 4. I soggetti che intendano entrare a far parte dell'istituto debbono rivolgere al Presidente domanda per iscritto, nella quale dichiarano di essere a conoscenza di tutte le disposizioni del presente Statuto, degli eventuali regolamenti interni adottati e delle deliberazioni già assunte e di accettarle integralmente, compresi gli obblighi che da questi derivano. 5. L'Associato Scientifico ammesso, entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione scritta della delibera di ammissione, deve versare all'istituto la Quota di Ingresso fissata dall'assemblea straordinaria. Qualora, entro tre mesi da tale comunicazione, il nuovo Associato non abbia provveduto al predetto versamento, la sua ammissione si intenderà revocata. Art. 8 Obblighi degli Associati 1. Gli Associati, per tutta la durata della partecipazione all'istituto, si impegnano al rispetto delle norme di legge, delle disposizioni del presente Statuto, degli eventuali regolamenti interni adottati nonché delle deliberazioni degli organi dell'istituto. 2. Gli Associati dovranno impegnarsi a non divulgare le informazioni confidenziali ricevute nell'ambito dell'attività dell'istituto. Art. 9 Recesso degli Associati 1. Ciascun Associato ha diritto di recedere dall'istituto, previa comunicazione a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento al Presidente dell'istituto. 2. La dichiarazione di recesso ha effetto con lo scadere dell'anno in corso purché sia fatta almeno tre mesi prima, in accordo con quanto previsto dall'art. 24 comma 2 C.C. Il diritto di 5

recesso può avere effetto immediato nei soli casi di necessità e urgenza valutati e accolti all'unanimità dall'assemblea straordinaria. 3. L'Associato che recede non ha diritto al rimborso della Quota di Ingresso ovvero ad alcuna quota di partecipazione al fondo comune né potrà vantare alcun altro diritto su beni, fondi o utilità dell'istituto. Art. 10 Esclusione degli Associati 1. L'Assemblea straordinaria può deliberare l'esclusione di un Associato: a) che non ottemperi alle disposizioni del presente Statuto, degli eventuali regolamenti interni adottati, ed in generale alle deliberazioni adottate dagli organi dell'istituto; b) che compia atti gravemente pregiudizievoli degli interessi e delle finalità dell'istituto; c) che sia sottoposto a procedure di liquidazione, a procedure amministrative di scioglimento o concorsuali; e sempre che tale Associato ne abbia ricevuto previa comunicazione scritta e non abbia eliminato la causa di esclusione nel termine di 15 giorni. La deliberazione di esclusione viene assunta dall'assemblea straordinaria senza il voto del rappresentante dell'associato di cui è proposta l'esclusione e deve essere motivata. L'esclusione ha effetto dalla data della delibera. 2. E' fatta salva ogni ulteriore azione dell'istituto nei confronti dell'associato inadempiente. 3. L'Associato escluso non ha diritto al rimborso della Quota di Ingresso ovvero ad alcuna quota di partecipazione al fondo comune né potrà vantare alcun altro diritto su beni, fondi o utilità dell'istituto. Art. 11 Trasferimento della posizione di Associato 1. La posizione di Associato recesso può avere effetto immediato nei soli casi di necessità e urgenza valutati e accolti all'unanimità dall'assemblea straordinaria. 3. L'Associato che recede non ha diritto al rimborso della Quota di Ingresso ovvero ad alcuna quota di partecipazione al fondo comune né potrà vantare alcun altro diritto su beni, fondi o utilità dell'istituto. Art. 10 Esclusione degli Associati 1. L'Assemblea straordinaria può deliberare l'esclusione di un Associato: a) che non ottemperi alle disposizioni del presente Statuto, degli eventuali regolamenti interni adottati, ed in generale alle deliberazioni adottate dagli organi dell'istituto; b) che compia atti gravemente pregiudizievoli degli interessi e delle finalità dell'istituto; c) che sia sottoposto a procedure di liquidazione, a procedure amministrative di scioglimento o concorsuali; e sempre che tale Associato ne abbia ricevuto previa comunicazione scritta e non abbia eliminato la causa di esclusione nel termine di 15 giorni. La deliberazione di esclusione viene assunta dall'assemblea straordinaria senza il voto del rappresentante dell'associato di cui è proposta l'esclusione e deve essere motivata. L'esclusione ha effetto dalla data della delibera. 2. E' fatta salva ogni ulteriore azione dell'istituto nei confronti dell'associato inadempiente. 3. L'Associato escluso non ha diritto al rimborso della Quota di Ingresso ovvero ad alcuna quota di partecipazione al fondo comune né potrà vantare alcun altro diritto su beni, fondi o utilità dell'istituto. Art. 11 Trasferimento della posizione di Associato 1. La posizione di Associato 6

dell'istituto non è trasferibile. TITOLO III Art. 12 Organi dell'istituto Sono organi dell'istituto: - l'assemblea degli Associati; - il Presidente; - il Comitato Tecnico Scientifico; - il Collegio dei Revisori dei Conti. Art. 13 Assemblea 1. L'Assemblea degli Associati è costituita dai rappresentanti degli Associati. Ogni Associato Fondatore ha diritto a nominare un proprio rappresentante che esprime due voti. Ogni Associato Scientifico ha diritto di partecipare alla deliberazione annuale di nomina del rappresentante unico degli Associati Scientifici. La delibera di nomina sarà assunta con il voto favorevole della maggioranza degli Associati Scientifici, secondo le modalità approvate dall'assemblea. Resta inteso che, pur essendo detto rappresentante unico espressione di tutti gli Associati Scientifici, lo stesso sarà indicato, al momento della nomina, come specificamente appartenente o riferibile ad uno soltanto degli stessi. 2. L'Assemblea è convocata dal Presidente almeno due volte all'anno per l'approvazione del bilancio preventivo e per l'approvazione del bilancio consuntivo e comunque ogni qualvolta ne sia fatta richiesta da un terzo dei rappresentanti degli Associati. La convocazione deve avvenire mediante lettera raccomandata o fax contenente l'indicazione dell'ordine del giorno, dell'ora, della data e del luogo per la convocazione; l'avviso di convocazione deve essere inviato agli Associati almeno sette giorni prima della data dell'istituto non è trasferibile. TITOLO III Art. 12 Organi dell'istituto 1. Sono organi di Governo dell'istituto: - l'assemblea degli Associati; - il Consiglio di amministrazione; - il Presidente; - il Comitato Tecnico Scientifico; - il Collegio dei Revisori dei Conti. 2. È altresì organo dell Istituto il Direttore. Art. 13 Assemblea degli Associati 1. L'Assemblea degli Associati è costituita dai rappresentanti degli Associati. Ogni Associato Fondatore ha diritto a nominare un proprio rappresentante che esprime due voti. Ogni Associato Scientifico ha diritto di partecipare alla deliberazione annuale di nomina del rappresentante unico degli Associati Scientifici. La delibera di nomina sarà assunta con il voto favorevole della maggioranza degli Associati Scientifici, secondo le modalità approvate dall'assemblea. Resta inteso che, pur essendo detto rappresentante unico espressione di tutti gli Associati Scientifici, lo stesso sarà indicato, al momento della nomina, come specificamente appartenente o riferibile ad uno soltanto degli stessi. 2. L'Assemblea è convocata dal Presidente almeno due volte all'anno per l'approvazione del bilancio preventivo e per l'approvazione del bilancio consuntivo e comunque ogni qualvolta ne sia fatta richiesta da un terzo dei rappresentanti degli Associati. La convocazione deve avvenire mediante lettera raccomandata o fax contenente l'indicazione dell'ordine del giorno, dell'ora, della data e del luogo per la convocazione; l'avviso di convocazione deve essere inviato agli Associati almeno sette giorni prima della data 7

fissata per l'assemblea. In caso di urgenza, la convocazione può essere fatta con telegramma o fax, in cui risultino specificati anche i motivi di urgenza, da inviare almeno tre giorni prima della data della riunione. 3. L'Assemblea è ordinaria e straordinaria in relazione alle materie trattate e potrà essere convocata in prima ed in seconda convocazione. 4. Spetta all'assemblea ordinaria: a) approvare il bilancio preventivo e il bilancio consuntivo; b) approvare, su proposta del Presidente, il Piano Strategico Triennale; c) approvare, su proposta dal Presidente, il Piano di Attività; d) nominare i Revisori dei Conti nonché il Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti e stabilirne gli eventuali compensi; e) deliberare su proposta del Presidente, a seguito di formale consultazione tra il Presidente stesso e gli Associati, la nomina dei membri del Comitato Tecnico Scientifico fissando i criteri di rimborso delle spese di partecipazione degli stessi; f) deliberare, su proposta del fissata per l'assemblea. In caso di urgenza, la convocazione può essere fatta con telegramma o fax, in cui risultino specificati anche i motivi di urgenza, da inviare almeno tre giorni prima della data della riunione. 3. L'Assemblea è ordinaria e straordinaria in relazione alle materie trattate e potrà essere convocata in prima ed in seconda convocazione. 4. Spetta all'assemblea ordinaria: a) approvare il bilancio preventivo e sue variazioni e il bilancio consuntivo, sottoposti dal Consiglio di amministrazione; b) approvare, su proposta del Presidente, il Piano Strategico Triennale che viene sottoposto dal Consiglio di amministrazione anche verificando la coerenza delle linee strategiche e dei piani di sviluppo dell Associazione rispetto a quelle degli Associati Fondatori e approvare gli orientamenti generali dell Associazione; c) approvare, su proposta dal Presidente, il Piano di Attività, sottoposto dal Consiglio di amministrazione, anche verificando la coerenza delle linee strategiche e dei piani di sviluppo dell Associazione rispetto a quelle degli Associati Fondatori; d) su proposta del Consiglio di amministrazione, nominare e revocare il Direttore dell Associazione. f) e) nominare i Revisori dei Conti nonché il Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti e stabilirne gli eventuali compensi; e) f) deliberare su proposta del Presidente, a seguito di formale consultazione tra il Presidente stesso e gli Associati, la nomina dei membri del Comitato Tecnico Scientifico fissando i criteri di rimborso delle spese di partecipazione degli stessi; f) g) deliberare, su proposta del 8

Presidente, l'eventuale variazione dell'importo della quota associativa annuale; g) approvare le modalità di nomina del rappresentante unico in Assemblea degli Associati Scientifici; h) deliberare la promozione di procedimenti giudiziali di qualsivoglia natura, ovvero la resistenza ad atti promossi nei confronti dell'istituto, ed altresì la conciliazione e la transazione degli stessi; i) deliberare il compimento da parte del Presidente degli atti di cui alle lettere da a) a q) dell'art. 14 che eccedano il limite di spesa per singola operazione pari ad Euro 130.000 (centotrentamila/00) ovvero di ogni altro atto di gestione ordinaria dell'istituto eccedente il menzionato limite di spesa per singola operazione pari ad Euro 130.000 (centotrentamila/00), nonché gli atti di gestione straordinaria dello stesso Istituto. j) deliberare su ogni altra questione istituzionale relativa all'attività od al funzionamento dell'istituto che non sia di competenza specifica dell'assemblea straordinaria. In prima convocazione l'assemblea ordinaria è validamente costituita con la presenza della maggioranza dei suoi membri. Le deliberazioni dell'assemblea ordinaria sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei rappresentanti degli Associati presenti. In seconda convocazione, l'assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei membri intervenuti, purché in numero non inferiore a due, e le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei rappresentanti degli Associati presenti. 5. Spetta all'assemblea straordinaria: a) deliberare sulle modifiche dello Presidente Consiglio di Amministrazione, l'eventuale variazione dell'importo della quota associativa annuale; g) h) approvare le modalità di nomina del rappresentante unico in Assemblea degli Associati Scientifici; h) i) deliberare la promozione di procedimenti giudiziali di qualsivoglia natura, ovvero la resistenza ad atti promossi nei confronti dell'istituto, ed altresì la conciliazione e la transazione degli stessi; i) deliberare il compimento da parte del Presidente degli atti di cui alle lettere da a) a q) dell'art. 14 che eccedano il limite di spesa per singola operazione pari ad Euro 130.000 (centotrentamila/00) ovvero di ogni altro atto di gestione ordinaria dell'istituto eccedente il menzionato limite di spesa per singola operazione pari ad Euro 130.000 (centotrentamila/00), nonché gli atti di gestione straordinaria dello stesso Istituto. j) deliberare su ogni altra questione istituzionale relativa all'attività od al funzionamento dell'istituto che non sia di competenza specifica dell'assemblea straordinaria. In prima convocazione l'assemblea ordinaria è validamente costituita con la presenza della maggioranza dei suoi membri. Le deliberazioni dell'assemblea ordinaria sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei rappresentanti degli Associati presenti. In seconda convocazione, l'assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei membri intervenuti, purché in numero non inferiore a due, e le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei rappresentanti degli Associati presenti. 5. Spetta all'assemblea straordinaria: a) deliberare sulle modifiche dello 9

Statuto; b) procedere alla nomina ed alla revoca del Presidente e determinarne contestualmente il compenso; c) approvare, nonché revocare, su proposta del Presidente, la nomina del Vice Presidente ai sensi dell'art. 14.2; d) deliberare sullo spostamento della sede dell'istituto e del Centro; e) deliberare, su proposta del Presidente, l'ammissione di nuovi Associati e la relativa Quota di Ingresso; f) deliberare l'esclusione dell'associato dall'istituto nei casi previsti dall'articolo 10; g) deliberare l'eventuale proroga della durata dell'istituto; h) deliberare lo scioglimento dell'istituto, nei casi e con le modalità previste dall'articolo 20; Per la regolare costituzione e la validità delle deliberazioni dell'assemblea straordinaria, tanto in prima che in seconda convocazione, sono necessarie la presenza ed il voto favorevole dei due terzi dei Statuto; b) nominare e revocare i componenti del Consiglio di amministrazione su designazione degli Associati Fondatori e in attuazione di quanto previsto dall art. 14 del presente Statuto, e determinarne contestualmente l eventuale compenso; b) c) su proposta degli Associati Fondatori, procedere alla nomina ed alla revoca del Presidente e determinarne contestualmente il compenso. c) d) approvare nominare, nonché revocare, su proposta degli Associati Fondatori del Presidente, la nomina del il Vice Presidente ai sensi dell'art. 14.2 che potrà esercitare le funzioni del Presidente in via vicaria e laddove vi sia la comprovata irreperibilità o persistente impedimento del Presidente. In presenza di tali presupposti, il Vice Presidente così nominato ha gli stessi poteri del Presidente, compresa la rappresentanza legale dell'istituto; d) e) deliberare sullo spostamento della sede dell'istituto e del Centro; e) f) deliberare, su proposta del Presidente, l'ammissione di nuovi Associati, verificata la condivisione del presente Statuto, degli obiettivi e delle metodologie e la possibilità di concorrere alle attività dell'associazione, nonché deliberare e la relativa Quota di Ingresso; f) g) deliberare l'esclusione dell'associato dall'istituto nei casi previsti dall'articolo 10; g) h) deliberare l'eventuale proroga della durata dell'istituto; h) i) deliberare lo scioglimento dell'istituto, nei casi e con le modalità previste dall'articolo 20 23. Per la regolare costituzione e la validità delle deliberazioni dell'assemblea straordinaria, tanto in prima che in seconda convocazione, sono necessarie la presenza ed il voto favorevole dei due terzi dei 10

rappresentanti degli Associati 6. L'Assemblea è presieduta dal Presidente. 7. L'Assemblea nomina un Segretario scelto anche tra soggetti non membri dell Assemblea. Le deliberazioni dell'assemblea devono constare da verbale, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario. Qualora un Associato dichiari di poter partecipare unicamente in conferenza, comunicandone per iscritto al Presidente i comprovati e giustificati motivi, è ammessa la possibilità che le adunanze dell'assemblea si tengano per audio conferenza o per video conferenza o conferenza via Internet o mediante ciascun altro mezzo idoneo a consentire e garantire che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e di ricevere, trasmettere o visionare documenti a mezzo telefax o per via telematica; ferma restando comunque la necessità della contestualità tra esame delle materie trattate e relativa deliberazione. Verificandosi tali presupposti, l'assemblea si considera tenuta nella sede dell'istituto, in cui si dovrà trovare il Presidente con il Segretario della riunione, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale. rappresentanti degli Associati. 6. L'Assemblea è presieduta dal Presidente. 7. L'Assemblea nomina un Segretario scelto anche tra soggetti non membri dell Assemblea. Le deliberazioni dell'assemblea devono constare da verbale, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario. Qualora un Associato dichiari di poter partecipare unicamente in conferenza, comunicandone per iscritto al Presidente i comprovati e giustificati motivi, è ammessa la possibilità che le adunanze dell'assemblea si tengano per audio conferenza o per video conferenza o conferenza via Internet o mediante ciascun altro mezzo idoneo a consentire e garantire che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e di ricevere, trasmettere o visionare documenti a mezzo telefax o per via telematica; ferma restando comunque la necessità della contestualità tra esame delle materie trattate e relativa deliberazione. Verificandosi tali presupposti, l'assemblea si considera tenuta nella sede dell'istituto, in cui si dovrà trovare il Presidente con il Segretario della riunione, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale. Art. 14 Consiglio di amministrazione 1. Il Consiglio di amministrazione, nominato dall Assemblea, è composto da tre membri designati rispettivamente uno dall'università di Trento, uno dalla Fondazione Bruno Kessler ed uno designato di comune accordo fra i due Associati fondatori. Tutti i componenti sono scelti tra soggetti di elevata professionalità e/o caratura scientifica. 2. L'Assemblea nomina tra essi il Presidente. Partecipa al Consiglio, senza diritto di voto, il Direttore. 11

12 3. Il Consiglio è l'organo direttivo dell'associazione che attua le direttive generali stabilite dall'assemblea degli Associati e promuove, nell'ambito di tali direttive, ogni iniziativa diretta al conseguimento degli scopi sociali. Esso esercita, in particolare, tutti i poteri di ordinaria e di straordinaria amministrazione per il raggiungimento degli scopi dell'associazione, ad eccezione di quanto per legge o per Statuto sia devoluto alla competenza di altri organi. 4. Il Consiglio ha facoltà di emanare direttive generali o specifiche su ogni materia rientrante nella sua sfera di competenza. La carica di componente del Consiglio di amministrazione, di Presidente e di Vice presidente è incompatibile con altri incarichi di responsabilità nell'ambito dell'associazione. 5. Il Consiglio rimane in carica per un periodo di quattro anni. Alla scadenza i componenti rimangono in carica fino a quando non si sia proceduto alle nuove nomine. Se nel corso del mandato vengono a mancare uno o più componenti, si provvede a reintegrare la composizione secondo le disposizioni di cui al paragrafo precedente. I componenti così nominati restano in carica sino alla scadenza del mandato del componente sostituito. 6. Il Consiglio può essere convocato ogni volta che lo richieda almeno un terzo dei suoi membri o per iniziativa del Presidente. La convocazione viene effettuata dal Presidente con avviso trasmesso con mezzi che garantiscano la prova dell avvenuto ricevimento almeno 8 (otto) giorni prima di quello fissato per la riunione. In caso di urgenza, la convocazione può essere fatta con avviso in cui risultino specificati anche i motivi di

13 urgenza, trasmesso con mezzi che garantiscano la prova dell avvenuto ricevimento, da inviare almeno due giorni prima della data della riunione. Per la validità delle adunanze del Consiglio è necessaria la presenza di almesuoi componenti. Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti. 7. Le adunanze del Consiglio, di norma, hanno luogo nella sede dell'associazione e non sono pubbliche; sono presiedute dal Presidente, ovvero occorrendo, dal Consigliere più anziano d'età. Le deliberazioni del Consiglio di amministrazione devono constare da verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario, nominato dal Consiglio stesso. E ammessa la possibilità che le adunanze del Consiglio si tengano per tele-conferenza o per video-conferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione e intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti e che ognuno possa ricevere, trasmettere o visionare documenti. In presenza di tali requisiti il Consiglio si considera tenuto nel luogo in cui si trova il Presidente, e dove pure deve trovarsi l'incaricato della redazione e sottoscrizione del verbale. Partecipano alle sedute del Consiglio anche i componenti il Collegio dei Revisori dei Conti. 8. Al Consiglio di amministrazione spettano le seguenti funzioni: a) definire e deliberare il Piano Strategico Triennale e i relativi Piani di Attività, predisposti dal Direttore, da sottoporre per l'approvazione all'assemblea degli Associati; b) esaminare e validare il bilancio preventivo e sue variazioni e il bilancio consuntivo, predisposti dal Direttore, da sottoporre all'assemblea degli Associati unitamente alla relazione del Collegio dei Revisori dei

Art. 14 Presidente 1. Il Presidente è nominato Conti, assicurando la sostenibilità finanziaria nei confronti degli Associati fondatori; c) verificare la sostenibilità e approvare progetti ed investimenti; d) deliberare il compimento da parte del Presidente degli atti di cui alle lettere d) ed e) dell'art. 15.2 che eccedano il limite di spesa per singola operazione pari ad Euro 130.000 (centotrentamila/00); e) deliberare il compimento da parte del Direttore degli atti di cui alle lettere e) e f) dell'art. 18.3 che eccedano il limite di spesa per singola operazione pari ad Euro 130.000 (centotrentamila/00) ovvero di ogni altro atto di gestione ordinaria dell'istituto eccedente il menzionato limite di spesa per singola operazione pari ad Euro 130.000 (centotrentamila/00), nonché gli atti di gestione straordinaria dello stesso Istituto; f) deliberare le richieste di contributi o finanziamenti; g) deliberare su eventuali accordi di collaborazione con altri enti pubblici e privati, con sede in Italia o all'estero, diversi da quelli di cui alla precedente lettera d); h) disporre l'assunzione di personale, determinandone il trattamento giuridico ed economico, e la cessazione del rapporto; i) presentare all Assemblea la proposta di nomina del Direttore; j) deliberare l'accettazione di lasciti, eredità, donazioni, sussidi, contributi ed elargizioni in genere destinati all Istituto; k) emanare direttive generali o specifiche su ogni materia rientrante nella sua sfera di competenza. l) proporre all Assemblea l eventuale variazione dell importo della quota associativa annuale. Art. 14 15 Presidente 1. Il Presidente è nominato 14

dall'assemblea straordinaria ed ha la legale rappresentanza dell'istituto. La durata della carica è di 4 (quattro) anni. Il Presidente è rieleggibile. 2. Il Presidente indicherà all'assemblea straordinaria, per l'approvazione da parte di quest'ultima, il nome di un Vice Presidente che potrà esercitarne le funzioni in via vicaria e laddove vi sia la comprovata irreperibilità o persistente impedimento del Presidente. In presenza di tali presupposti, il Vice Presidente così nominato ha gli stessi poteri del Presidente, compresa la rappresentanza legale dell'istituto. Il Presidente potrà altresì proporre all'assemblea straordinaria di revocare la nomina suddetta e di nominare un nuovo Vice Presidente. 3. Il Presidente è investito dei seguenti poteri: a) convocare e presiedere l'assemblea degli Associati; b) convocare il Comitato Tecnico Scientifico; c) assicurare l'osservanza dello Statuto e degli eventuali regolamenti interni adottati; d) sottoporre all'approvazione dell'assemblea ordinaria, una volta assunto il parere obbligatorio e non vincolante del Comitato Tecnico Scientifico in proposito, il Piano Strategico Triennale; e) sottoporre all'approvazione dell'assemblea ordinaria, una volta assunto il parere obbligatorio e non vincolante del Comitato Tecnico Scientifico in proposito, il Piano di Attività; f) sottoporre all'approvazione dell'assemblea ordinaria la proposta di bilancio preventivo e sue variazioni; g) sottoporre all'approvazione dall'assemblea straordinaria, su proposta degli Associati Fondatori, tra i componenti il Consiglio di Amministrazione ed ha la legale rappresentanza dell'istituto. La durata della carica è di 4 (quattro) anni. Il Presidente è rieleggibile. 2. Il Presidente indicherà all'assemblea straordinaria, per l'approvazione da parte di quest'ultima, il nome di un Vice Presidente che potrà esercitarne le funzioni in via vicaria e laddove vi sia la comprovata irreperibilità o persistente impedimento del Presidente. In presenza di tali presupposti, il Vice Presidente così nominato ha gli stessi poteri del Presidente, compresa la rappresentanza legale dell'istituto. Il Presidente potrà altresì proporre all'assemblea straordinaria di revocare la nomina suddetta e di nominare un nuovo Vice Presidente. 3. 2. Il Presidente è investito dei seguenti poteri: a) convocare e presiedere l'assemblea degli Associati e il Consiglio di amministrazione; b) convocare il Comitato Tecnico Scientifico; c) assicurare l'osservanza dello Statuto e degli eventuali regolamenti interni adottati; d) sottoporre all'approvazione dell'assemblea ordinaria, una volta assunto il parere obbligatorio e non vincolante del Comitato Tecnico Scientifico in proposito, il Piano Strategico Triennale; e) sottoporre all'approvazione dell'assemblea ordinaria, una volta assunto il parere obbligatorio e non vincolante del Comitato Tecnico Scientifico in proposito, il Piano di Attività; f) sottoporre all'approvazione dell'assemblea ordinaria la proposta di bilancio preventivo e sue variazioni; g) sottoporre all'approvazione 15

dell'assemblea ordinaria, unitamente alla relazione del Collegio dei Revisori dei Conti, la proposta di bilancio consuntivo; h) sottoporre all'approvazione dell'assemblea ordinaria l'eventuale variazione dell'importo della quota associativa annuale; i) sovrintendere alle attività ed alla gestione complessiva dell'istituto; j) esaminare e proporre all'assemblea straordinaria le domande di ammissione di nuovi Associati e l'importo della Quota di Ingresso; k) proporre all'assemblea ordinaria, a seguito di formale consultazione con gli Associati, i membri del Comitato Tecnico Scientifico; l) svolgere le funzioni di capo del personale, gestendo assunzioni, licenziamenti e tutte le azioni connesse alla gestione del personale stesso, nonché conferire gli incarichi ai vari dipendenti, consulenti e collaboratori dell'istituto; m) sovrintendere allo svolgimento di tutte le attività di amministrazione finanziaria dell'istituto, ivi incluso il potere di definire e sottoscrivere, in nome e per conto dell'istituto ed in riferimento alla gestione operativa dello stesso, contratti ed operazioni quali previsti, a titolo esemplificativo, nell'articolo 17 del presente Statuto; n) intrattenere rapporti istituzionali e di pubbliche relazioni con esponenti e rappresentanti di ogni ente o società, pubblico o privato, sia a livello locale, che nazionale, che internazionale, in rappresentanza dell'istituto; o) intrattenere rapporti scientifici e di scambio tecnologico con esponenti e rappresentanti di ogni ente o società, pubblico o privato, sia a livello locale, che nazionale, che internazionale, in rappresentanza dell'istituto; dell'assemblea ordinaria, unitamente alla relazione del Collegio dei Revisori dei Conti, la proposta di bilancio consuntivo; h) sottoporre all'approvazione dell'assemblea ordinaria l'eventuale variazione dell'importo della quota associativa annuale; i) sovrintendere alle attività ed alla gestione complessiva dell'istituto; j) b) esaminare e proporre all'assemblea straordinaria le domande di ammissione di nuovi Associati e l'importo della Quota di Ingresso; c) k) proporre all'assemblea ordinaria, a seguito di formale consultazione con gli Associati, i membri del Comitato Tecnico Scientifico; l) svolgere le funzioni di capo del personale, gestendo assunzioni, licenziamenti e tutte le azioni connesse alla gestione del personale stesso, nonché conferire gli incarichi ai vari dipendenti, consulenti e collaboratori dell'istituto; m) sovrintendere allo svolgimento di tutte le attività di amministrazione finanziaria dell'istituto, ivi incluso il potere di definire e sottoscrivere, in nome e per conto dell'istituto ed in riferimento alla gestione operativa dello stesso, contratti ed operazioni quali previsti, a titolo esemplificativo, nell'articolo 17 del presente Statuto; n) d) intrattenere rapporti istituzionali e di pubbliche relazioni con esponenti e rappresentanti di ogni ente o società, pubblico o privato, sia a livello locale, che nazionale, che internazionale, in rappresentanza dell'istituto; o) e) intrattenere rapporti scientifici e di scambio tecnologico con esponenti e rappresentanti di ogni ente o società, pubblico o privato, sia a livello locale, che nazionale, che internazionale, in rappresentanza dell'istituto; 16

p) vigilare sulla tenuta e sulla conservazione dei documenti e dei libri dell'istituto; q) rappresentare l'istituto in giudizio, nelle liti attive e passive, senza limiti di importo, con la facoltà di nominare avvocati e procuratori; r) compiere gli atti di cui alle precedenti lettere da a) a q) ed ogni altro atto di gestione ordinaria dell'istituto entro il limite di spesa per singola operazione pari ad Euro 130.000 (centotrentamila/00); resta inteso che, oltre tale limite, sarà necessaria una delibera specifica di autorizzazione da parte dell'assemblea ordinaria, altresì necessaria per il compimento di qualsiasi atto di gestione straordinaria. 4. Il Presidente ha la facoltà di delegare, in tutto o in parte, i poteri di cui al precedente art. 14.3 lettere l), m), n), o) a dipendenti, consulenti e collaboratori dell'istituto. Art. 15 - Comitato Tecnico Scientifico 1. Il Comitato Tecnico Scientifico svolge un ruolo di consulenza scientifica nei confronti dell'istituto, avente ad oggetto la valutazione dei contenuti scientifici delle attività di ricerca svolta. 2. Il Comitato Tecnico Scientifico è organo di indirizzo dell'attività scientifica dell'istituto e presta consulenza al Presidente esprimendo pareri e proposte. Il parere del Comitato Tecnico Scientifico è obbligatorio, ma non vincolante, per l'approvazione degli atti di programmazione annuale e pluriennale e per gli atti di indirizzo sull'attività scientifica. 3. Il Comitato Tecnico Scientifico è composto da un minimo di quattro ad un massimo di sette membri proposti dal p) f) vigilare sulla tenuta e sulla conservazione dei documenti e dei libri dell'istituto; q) g) rappresentare l'istituto in giudizio, nelle liti attive e passive, senza limiti di importo, con la facoltà di nominare avvocati e procuratori; r) h) compiere gli atti di cui alle precedenti lettere da a) a q) d) ed e) ed ogni altro atto di gestione ordinaria dell'istituto entro il limite di spesa per singola operazione pari ad Euro 130.000 (centotrentamila/00); resta inteso che, oltre tale limite, sarà necessaria una delibera specifica di autorizzazione da parte dell'assemblea ordinaria del Consiglio di amministrazione, altresì necessaria per il compimento di qualsiasi atto di gestione straordinaria; 4. 3. Il Presidente ha la facoltà di delegare, in tutto o in parte, i poteri di cui al precedente art. 14.3 comma, lettere l), m), n), o) d) ed e) a dipendenti, consulenti e collaboratori dell'istituto. Art. 15 16 - Comitato Tecnico Scientifico 1. Il Comitato Tecnico Scientifico svolge un ruolo di consulenza scientifica nei confronti dell'istituto, avente ad oggetto la valutazione dei contenuti scientifici delle attività di ricerca svolta. 2. Il Comitato Tecnico Scientifico è organo di indirizzo dell'attività scientifica dell'istituto e presta consulenza al Presidente Consiglio di amministrazione e al Direttore esprimendo pareri e proposte. Il parere del Comitato Tecnico Scientifico è obbligatorio, ma non vincolante, per l'approvazione degli atti di programmazione annuale e pluriennale e per gli atti di indirizzo sull'attività scientifica. 3. Il Comitato Tecnico Scientifico è composto da un minimo di quattro ad un massimo di sette membri proposti dal 17