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Transcript:

Città di Tortona Provincia di Alessandria REGOLAMENTO DELL'ACCERTAMENTO CON ADESIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 16 del 12/03/2001, modificato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 47 del 29/09/2009 agli artt. 4 e 10

SOMMARIO ART. 1 - ISTITUZIONE DELL ACCERTAMENTO CON ADESIONE... 3 ART. 2 - DEFINIZIONE ED AMBITO DI APPLICAZIONE... 3 ART. 3 - SOGGETTI CHE INTERVENGONO NEL PROCEDIMENTO. PROMOTORI DELL AZIONE... 3 ART. 4 - METODOLOGIA PER L INIZIATIVA DELL UFFICIO (MODIFICATO CON DELIBERAZIONE DI C.C. N. 47 DEL 29/09/2009)... 3 ART. 5 - METODOLOGIA PER L INIZIATIVA DEL CONTRIBUENTE... 4 ART. 6 - EFFETTI DELL INVITO A COMPARIRE... 5 ART. 7 - PROSECUZIONE DELLA VERTENZA E CONCLUSIONE DEGLI ADEMPIMENTI DELL UFFICIO... 5 ART. 8 - PAGAMENTO DELLE SOMME DOVUTE A SEGUITO DELL ACCERTAMENTO CON ADESIONE. ADEMPIMENTI DEL CONTRIBUENTE... 6 ART. 9 - CONSEGUENZE DELLA DEFINIZIONE DELLA VERTENZA... 6 ART. 10 - RIDUZIONE DELLA SANZIONE (MODIFICATO CON DELIBERAZIONE DI C.C. N. 47 DEL 29/09/2009)... 6 ART. 11 - VIGENZA DEL REGOLAMENTO... 7 ART. 12 - FORMALITÀ... 7 Comune di Tortona Pagina 2 di 7

ART. 1 - ISTITUZIONE DELL ACCERTAMENTO CON ADESIONE 1. Ai sensi dell art. 50 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e nell ambito della propria potestà impositiva, come prevista dall art. 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, è introdotto, nei procedimenti di accertamento dei tributi comunali, l istituto dell accertamento con adesione del contribuente, sulla base dei criteri stabiliti dal decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218. ART. 2 - DEFINIZIONE ED AMBITO DI APPLICAZIONE 1. L accertamento con adesione è lo strumento con il quale viene definita una pendenza tributaria vantata dal Comune nei confronti del singolo o di più contribuenti coobbligati. 2. Esso avviene esclusivamente in contraddittorio con i contribuenti interessati ovvero con i loro rappresentanti qualificati (procuratore speciale o generale). 3. L istituto riguarda tutti i tributi comunali, nell ambito delle specifiche normative di legge e regolamentari; quando non altrimenti da queste previsto si applicano le norme del presente regolamento. 4. L istituto è applicabile esclusivamente per accertamenti dell ufficio e non si estende agli atti di liquidazione dei tributi. 5. Il contraddittorio instaurato con il contribuente deve avere per oggetto la commisurazione della base imponibile prevista per ciascun tributo. 6. Il ricorso all istituto presuppone la presenza di materia concordabile e quindi di elementi suscettibili di apprezzamento valutativo; esulano, pertanto, dal campo applicativo dell istituto le questioni cosiddette "di diritto" e tutte le fattispecie nelle quali l obbligazione tributaria è determinabile sulla base di elementi certi. 7. L ufficio, per aderire all accertamento con adesione, deve, peraltro, tenere conto della fondatezza degli elementi posti a base dell accertamento, valutando attentamente il rapporto costi-benefici dell operazione, con particolare riferimento al rischio di soccombenza in un eventuale ricorso. ART. 3 - SOGGETTI CHE INTERVENGONO NEL PROCEDIMENTO. PROMOTORI DELL AZIONE 1. Nell ambito di applicazione stabilito dall art. 2, l azione per la definizione può essere proposta: a) su iniziativa del funzionario responsabile per il tributo interessato, prima della notifica dell avviso di accertamento, con le procedure previste al successivo art. 4; b) su iniziativa del contribuente che, dopo la notifica dell avviso di accertamento, voglia far valere osservazioni sulla base imponibile accertata, secondo le procedure previste al successivo art. 5. ART. 4 - METODOLOGIA PER L INIZIATIVA DELL UFFICIO (MODIFICATO CON DELIBERAZIONE DI C.C. N. 47 DEL 29/09/2009) 1. 1. L'ufficio valuta, sulla base di criteri di equità, la fondatezza dell'accertamento formato prima della notifica. Comune di Tortona Pagina 3 di 7

2. Nell'ambito di tale valutazione, qualora sussistano possibili difformità che lascino possibilità di diversa valutazione qualitativa, sulla stima della base imponibile afferente il tributo, sempre ché questa non si basi su mere quantificazioni di carattere reale, l'ufficio può azionare l'istituto dell'accertamento con adesione. 3. A tal fine l'ufficio può inviare al contribuente, od a più contribuenti coobbligati, un invito a comparire, a mezzo di lettera raccomandata a.r. ovvero a mezzo di altra notifica, contenente: a) l'identificazione dell'atto, dell'eventuale denuncia o dichiarazione cui si riferisce l'accertamento formato suscettibile di adesione; b) la data ed il luogo della convocazione per la definizione; c) le maggiori imposte, sanzioni e interessi dovuti in caso di definizione agevolata di cui al comma 3 bis; d) i motivi che hanno dato luogo alla determinazione delle maggiori imposte di cui alla lettera c). 3. bis. Il contribuente può prestare adesione ai contenuti dell invito di cui al comma 3 mediante comunicazione all ufficio e versamento delle somme dovute entro il quindicesimo giorno antecedente la data fissata per la comparizione. Alla comunicazione di adesione deve essere unita la quietanza dell avvenuto pagamento. In presenza dell adesione la misura delle sanzioni applicabili indicata nell art. 10 è ridotta alla metà. 4. I questionari, le richieste di esibizione o trasmissione di atti o documenti nonché tutti gli strumenti previsti dalle singole leggi d'imposta per l'acquisizione di dati per l'accertamento, in quanto propedeutici a questo, non sono considerati inviti ai fini del presente regolamento. 5. L'invito a definire l'accertamento deve essere inviato a tutti gli eventuali coobbligati conosciuti dall'ufficio; il procedimento resta valido anche con la partecipazione di uno solo di questi. 6. L'azione di invito all'accertamento con adesione non è obbligatoria per l'ufficio, restando sempre possibile l'iniziativa del contribuente ai sensi del successivo art. 5. 7. In ogni caso il procedimento deve essere definito non oltre il trentesimo giorno dall'instaurazione del contraddittorio. ART. 5 - METODOLOGIA PER L INIZIATIVA DEL CONTRIBUENTE 1. Qualora l ufficio non abbia provveduto all invito di cui al precedente art. 4 ed abbia notificato avviso di accertamento, il contribuente, ovvero uno dei coobbligati, può, nei termini per ricorrere, proporre in carta libera, istanza di accertamento con adesione, indicando il proprio recapito anche telefonico. 2. La notifica di eventuale ricorso, nelle forme previste dal decreto legislativo n. 546/1992, impedisce la presentazione dell istanza di definizione e, ove intervenuta successivamente, comporta l automatica rinunzia alla definizione. 3. Prima del deposito del ricorso presso la segreteria della Commissione, il contribuente può, comunque, formulare istanza ai sensi del precedente articolo previa formale rinunzia al ricorso. 4. E sempre fatta salva la possibilità di conciliazione giudiziale, ai sensi dell art. 48 del decreto legislativo n. 546/1992. 5. In caso di presentazione di istanza di cui al presente articolo, vengono sospesi i termini per ricorrere, per un periodo di novanta giorni dalla data di presentazione dell istanza stessa. Comune di Tortona Pagina 4 di 7

6. Il medesimo differimento di termini opera altresì per la riscossione del tributo accertato. 7. Entro quindici giorni dalla ricezione dell istanza di definizione, l ufficio, anche telefonicamente o telematicamente, formula l invito a comparire. 8. In ogni caso il procedimento deve essere definito non oltre il novantesimo giorno dalla presentazione dell istanza. ART. 6 - EFFETTI DELL INVITO A COMPARIRE 1. L invito, ai sensi dei precedenti articoli 4 e 5, non comporta obbligo di presentazione da parte del contribuente; la mancata partecipazione al contraddittorio, ha come conseguenza la rinunzia alla definizione dell accertamento mediante l istituto dell adesione. 2. In caso di accertato grave impedimento del contribuente, questi dovrà, prima della data di convocazione, chiederne il differimento, che verrà concordato con l ufficio in maniera da rispettare i termini previsti dagli articoli 4 e 5. 3. Ove il contribuente sia stato convocato su iniziativa del Comune prima della notifica dell accertamento, ai sensi del precedente art. 4, la sua mancata presenza non gli consente, dopo la notifica dell avviso di accertamento, di azionare la procedura di cui all art. 5, avendo egli preventivamente rinunziato alla possibilità di definizione dell accertamento con adesione. 4. Le conseguenze di queste specifiche disposizioni regolamentari debbono essere chiaramente comunicate nell invito a comparire emesso dal Comune. ART. 7 - PROSECUZIONE DELLA VERTENZA E CONCLUSIONE DEGLI ADEMPIMENTI DELL UFFICIO 1. L ufficio redige conciso verbale cronologico dal quali risultino: a) adempimenti dell ufficio; b) comunicazioni dell ufficio; c) comunicazioni del contribuente; d) ogni atto o comportamento rilevante; e) eventuale mancata presentazione del contribuente, ai sensi ed effetti del precedente art. 6; f) eventuale infruttuoso esito del concordato. 2. Negli ultimi due casi la vertenza è conclusa e l accertamento prosegue il suo iter con la riscossione del tributo se già notificato, ovvero con la notifica dell avviso. 3. Nel caso intervenga, invece, l adesione del contribuente, a seguito dell instaurato contraddittorio, l ufficio redige in duplice esemplare l atto di accertamento con adesione che va sottoscritto dal contribuente (o dal suo procuratore) e dal funzionario responsabile del tributo. 4. Nel predetto atto sono indicati: a) gli elementi dell accertamento, con la precisa indicazione della base imponibile del tributo, nonché una succinta motivazione; b) l analitica liquidazione del tributo o del maggior tributo dovuto, delle sanzioni ed interessi dovuti, in relazione alla definizione della vertenza e ciò per ciascun anno d imposta interessato; c) le modalità di pagamento. Comune di Tortona Pagina 5 di 7

5. Nel caso l accertamento o gli accertamenti, con la medesima motivazione, riguardino più periodi d imposizione, l atto di accertamento con adesione riguarderà tutti i periodi d imposizione accertabili ai sensi delle singole leggi d imposta. ART. 8 - PAGAMENTO DELLE SOMME DOVUTE A SEGUITO DELL ACCERTAMENTO CON ADESIONE. ADEMPIMENTI DEL CONTRIBUENTE 1. Il perfezionamento dell atto di adesione comporta la definizione del rapporto tributario che ha formato oggetto del procedimento. 2. Il procedimento si perfeziona con il versamento, entro venti giorni dall atto di accertamento con adesione, delle somme ivi indicate, con le modalità concordate, nel rispetto delle normative previste per la riscossione dalle singole leggi tributarie. 3. Il mancato versamento comporta la rinunzia all accertamento con adesione, con conseguente prosecuzione dell iter impositivo. 4. Entro il decimo giorno dall avvenuto versamento il contribuente produrrà all ufficio la relativa quietanza. 5. L ufficio rilascerà al contribuente, a seguito della produzione della citata quietanza, l esemplare dell atto dell accertamento con adesione a lui destinato. 6. Per i tributi la cui riscossione avviene esclusivamente a mezzo di ruolo ordinario, l adesione è perfezionata con l iscrizione a ruolo degli importi come definiti nell atto di adesione. ART. 9 - CONSEGUENZE DELLA DEFINIZIONE DELLA VERTENZA 1. Il pagamento delle somme dovute conclude la vertenza e rende l accertamento con adesione definitivo. 2. L accertamento con adesione non è sottoponibile al ricorso; non è integrabile né modificabile dall ufficio. 3. Tuttavia, nel caso in cui l ufficio venga a conoscenza di fatti, atti o motivi non conosciuti al momento della definizione, può comunque procedere ad accertamenti integrativi per sopravvenuto accertamento di nuova materia imponibile non conosciuta al momento della definizione della vertenza. In tal caso, il nuovo accertamento, adeguatamente motivato, dovrà fare menzione del procedimento di adesione precedentemente concluso. 4. Ove l adesione sia intervenuta a seguito di notifica dell avviso di accertamento ai sensi del precedente art. 6, l atto di accertamento con adesione sostituisce in tutto e per tutto il precedente avviso notificato. ART. 10 - RIDUZIONE DELLA SANZIONE (MODIFICATO CON DELIBERAZIONE DI C.C. N. 47 DEL 29/09/2009) 1. A seguito della definizione, le sanzioni per le violazioni che hanno dato luogo all'accertamento si applicano nella misura di un quarto del minimo previsto dalla legge, salvo quanto previsto dall art. 4, comma 7. 2. Per le violazioni collegate al tributo richiesto con l'avviso di accertamento, le sanzioni irrogate sono Comune di Tortona Pagina 6 di 7

comunque ridotte ad un quarto se il contribuente non propone ricorso contro tale atto e non formuli istanza di accertamento con adesione, provvedendo a pagare entro il termine per la proposizione del ricorso le somme complessivamente dovute, tenendo conto della predetta riduzione. 3. L'infruttuoso esperimento del tentativo di concordato rendono inapplicabile la riduzione di cui al comma precedente. ART. 11 - VIGENZA DEL REGOLAMENTO 1. Le norme del presente regolamento entrano in vigore dal 1 gennaio dell anno 2001. ART. 12 - FORMALITÀ 1. Una volta divenuta esecutiva la delibera consiliare di adozione, il regolamento: a) è ripubblicato per 15 giorni all albo pretorio del Comune; b) è inviato, in uno alla delibera consiliare di approvazione, al Ministero delle Finanze entro trenta giorni dalla data di esecutività, mediante raccomandata a.r., ai fini dell art. 52, secondo comma, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446. Viene allegata, altresì, la richiesta di pubblicazione dell avviso nella Gazzetta Ufficiale, utilizzando le formule indicate nella circolare n. 101/E in data 17 aprile 1998 del Ministero della Finanze. Comune di Tortona Pagina 7 di 7