Giustizia & Sentenze Il commento alle principali sentenze

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Giustizia & Sentenze Il commento alle principali sentenze N. 50 30.06.2016 Impugnazioni: notifica attraverso operatori postali privati Categoria: Contenzioso Sottocategoria: Processo tributario In tema di atti del processo, ai fini del termine per proporre impugnazione, l'attestazione della data di spedizione, da parte dell incaricato di un servizio di posta privata, non può considerarsi facente fede, con la conseguenza che il gravame è inammissibile laddove l atto pervenga al destinatario a termine d impugnazione scaduto. È quanto emerge dalla sentenza n. 1150/07/16 della Commissione Tributaria Regionale della Puglia. Premessa In tema di atti del processo, ai fini del termine per proporre impugnazione, l'attestazione della data di spedizione, da parte dell incaricato di un servizio di posta privata, non può considerarsi facente fede, con la conseguenza che il gravame è inammissibile laddove l atto pervenga al destinatario a termine d impugnazione scaduto. È quanto emerge dalla sentenza n. 1150/07/16 della Commissione Tributaria Regionale della Puglia. La vicenda Il contribuente ha proposto ricorso avverso quattro intimazioni di pagamento - non precedute, a suo dire, dalla notifica delle cartelle prodromiche - avvalendosi, per la notificazione all Amministrazione finanziaria, di un operatore postale privato. Detto ricorso è stato dichiarato inammissibile, poiché tardivo, dall adita CTP di Bari. 1

Di conseguenza il contribuente ha proposto appello presso la CTR della Puglia, la quale ha incentrato la sua decisione sull interpretazione che deve darsi: dell'art. 4 del D.Lgs. n. 261 del 1999, come riformulato dall'art. 1, comma 4, del D.Lgs. n. 58 del 2011. Decreto Legislativo 22/07/1999 n. 261 Attuazione della Direttiva 97/67/CE concernente regole comuni per lo sviluppo del mercato interno dei servizi postali comunitari e per il miglioramento della qualità del servizio. Art. 4 (Servizi affidati in esclusiva) In vigore dal 30 aprile 2011 Per esigenze di ordine pubblico, sono affidati in via esclusiva al fornitore del servizio universale: i servizi inerenti le notificazioni di atti a mezzo posta e di comunicazioni a mezzo posta connesse con la notificazione di atti giudiziari di cui alla Legge 20 novembre 1982, n. 890, e successive modificazioni; i servizi inerenti le notificazioni a mezzo posta di cui all'articolo 201 del Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285. La questione centrale del giudizio Parte contribuente ha sostenuto l eliminazione del monopolio di Poste Italiane S.p.A. e la conseguente legittimazione dell utilizzo, come nel caso in questione, del servizio di poste private. Ai fini della decisione, i giudici di secondo grado hanno chiarito: che, a prescindere dalla diversa interpretazione fornita dalle parti, nella fattispecie non rileva tanto se ci si possa valere di un servizio di posta privata, quanto invece se, ai fini del termine per proporre impugnazione, possa considerarsi facente fede l'attestazione della data di spedizione da parte dell'incaricato di un servizio di posta privata. Osservazioni della CTR della Puglia Il Collegio di secondo grado, in tema di tempestività dell impugnazione nel processo tributario, ha osservato che il comma 2 dell'art. 20 del D.Lgs. n. 546 del 1992 dispone che, nel caso di spedizione a mezzo posta, il ricorso s intende proposto al momento della spedizione. E se la spedizione dell'atto avviene in plico con raccomandata con avviso di ricevimento, quest'ultimo costituisce atto pubblico ai sensi dell'art. 2699 cod. civ. 2

Ne deriva, per i giudici pugliesi, che le attestazioni contenute nell avviso di ricevimento, concernenti le dichiarazioni delle parti e gli altri fatti che l'agente postale attesta avvenuti in sua presenza, godono della stessa fede privilegiata di quelle relative alla procedura di notificazione a mezzo posta eseguita per il tramite dell'ufficiale giudiziario (Cass. 17723/06; Cass. 13812/07). E ciò, anche successivamente al riformulato testo dell'art. 4 del D.Lgs. n. 261 del 1999, in virtù del combinato disposto di cui alla lett. a) del comma 1 del medesimo articolo: che affida per esigenze di ordine pubblico in via esclusiva al fornitore universale ossia P.I. S.p.A. (art. 23 co. 2 L. 261/99) - "i servizi inerenti le notificazioni di atti a mezzo del servizio posta". Ciò vuol dire, secondo la CTR, che l'attestazione fidefacente dell'agente di Poste Italiane S.p.A., ufficiale postale in quanto affidatario del servizio universale per esigenze di ordine pubblico: non è surrogabile da agenti postali del servizio privato, perché quest'ultimi in quanto soggetti privati non rivestono, a differenza dei primi, la qualità di pubblici ufficiali onde gli atti dai medesimi redatti non godono, a differenza dei primi, di nessuna presunzione di veridicità, ex art. 2700 c.c., con la conseguenza che le attestazioni provenienti dall'incaricato di un operatore privato non sono idonee a certificare l'effettiva data di consegna del plico per la conseguente spedizione e, quindi, utili per accertare il rispetto del termine entro cui è possibile proporre ricorso. Ciò è ancor più decisivo quando il plico, come nel caso in esame, risulta pervenuto al destinatario a termine spirato. Conclusioni Nel caso di specie, pertanto, i giudici pugliesi hanno dichiarato inammissibile il ricorso introduttivo del giudizio: non essendovi prova circa l'effettiva data di spedizione del plico e, di conseguenza, del rispetto del termine di cui al comma 1 dell'art. 21del D.Lgs. n. 546 del 1992. Il ragionamento della CTR della Puglia è sostanzialmente analogo a quello operato da un altra recente sentenza di merito: la n. 77/03/15 della CTR della Calabria. Stando a questa pronuncia, nel processo tributario, deve ritenersi inammissibile l atto di appello notificato mediante un servizio di posta privata. Per i giudici calabresi, la legge affida in via esclusiva al fornitore del servizio universale (Poste Italiane S.p.A.) la notificazione degli atti giudiziari perché l'incaricato del servizio di posta privata a differenza del fornitore del servizio 3

universale - non può attestare, con atto di fede privilegiata, l'avvenuta notifica in una certa data del plico raccomandato, con l'ovvia conseguenza che, in tal caso, non sussiste giuridica certezza in ordine alla data in cui è stata effettuata la notifica dell'atto. L'art. 4 del D.Lgs. n. 261 del 1999, come modificato dal D.Lgs. 58 del 2011, di recepimento della Direttiva 2008/6/CE, sancisce che, per esigenze di ordine pubblico, sono affidati in via esclusiva al fornitore del servizio universale: a) i servizi inerenti le notificazioni di atti a mezzo posta e di comunicazioni a mezzo posta connesse con la notificazione di atti giudiziari di cui alla Legge n. 890 del 1982, e successive modificazioni; b) i servizi inerenti le notificazioni a mezzo posta di cui all art. 201 del D.Lgs. n. 285 del 1982. Dal tenore della suddetta disposizione i giudici della CTR di Catanzaro desumono che solo i servizi diversi da quelli affidati in via esclusiva possono essere svolti anche da soggetti diversi dal fornitore del servizio universale, mentre nella fattispecie in esame si tratta di atto giudiziario la cui notifica è affidata unicamente al fornitore del servizio universale: l'art. 4 del D.Lgs. n. 261 del 1999, come modificato dal D.Lgs. 58 del 2011, si riferisce, infatti, alle "notificazioni degli atti giudiziari di cui alla Legge n. 890/1982" e quindi alle notificazioni a mezzo poste fatte tramite ufficiale giudiziario. Ciò si spiega perché, in caso di utilizzo del servizio universale, l'avviso di ricevimento della raccomandata costituisce atto pubblico ai sensi dell'art. 2699 cod. civ., mentre nessuna presunzione di veridicità può essere attribuita alle attestazioni riguardanti la consegna del plico da parte degli agenti di un servizio di posta privato. La Corte di Cassazione ha affermato, in proposito, che, "L'incaricato di un servizio di posta privata non riveste, a differenza dell agente del fornitore servizio postale universale, la qualità di pubblico ufficiale, onde gli atti dal medesimo redati non godono di alcuna presunzione di veridicità fino a querela di falso. Ne consegue che, pur nei casi in cui la legge consente la notificazione direttamente a mezzo del servizio postale con spedizione dell'atto in plico con raccomandata con avviso di ricevimento, l'attestazione della data di consegna del plico non è idonea a far decorrere il termine iniziale per proporre impugnazione" (Cass. n. 2035/2014). Per la CTR di Catanzaro, quindi, l'incaricato del servizio di posta privata non può attestare, con atto di fede privilegiata, l'avvenuta notifica in una certa data del plico raccomandato, con l'ovvia conseguenza che, in tal caso, non sussiste giuridica certezza in ordine alla data in cui è stata effettuata la notifica dell'atto. 4

È stato perciò dichiarato inammissibile l appello proposto dal contribuente proprio perché notificato a mezzo posta privata laddove le norme processuali impongono che il soggetto notificante provi, mediante atto facente fede fino a querela di falso, che la notificazione è stata effettuata in una certa data, entro i termini di decadenza previsti dalla legge. - Riproduzione riservata - 5