IL SITO ISTITUZIONALE DELL AMMINISTRAZIONE COMUNALE

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IL SITO ISTITUZIONALE DELL AMMINISTRAZIONE COMUNALE L'applicazione della Trasparenza Amministrativa nel Portale Istituzionale DomosWeb.PA MEM Informatica Srl - Nuoro

PANORAMICA SULLE NORMATIVE PRINCIPALI CUI SI DEBBONO ATTENERE LE PA PER LA PUBBLICAZIONE DEI CONTENUTI NELLA SEZIONE «AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE» DEL SITO WEB ISTITUZIONALE

Oggi, la struttura del sito web dell Amministrazione Comunale si basa su un insieme molto complesso e articolato di leggi, decreti, direttive, standard, princìpi, requisiti tecnologici e funzionali.

Vediamo una selezione dei principali documenti normativi e degli standard di riferimento, che contribuiscono a delineare l apparato di base del sito web, in relazione alla trasparenza amministrativa.

Garante per la protezione dei dati personali Linee guida in materia di trattamento di dati personali, contenuti anche in atti e documenti amministrativi, effettuato per finalità di pubblicità e trasparenza sul web da soggetti pubblici e da altri enti obbligati» (All. del. n. 243 del 15/05/2014)

Finalità di pubblicazione Pubblicazione per pubblicità legale e per altre finalità Pubblicazione per finalità di Trasparenza Esempio Obblighi di pubblicazione nella Sezione «Albo pretorio on line» Obblighi di pubblicazione nella Sezione «Amministrazione trasparente» Garante per la protezione dei dati personali: Linee guida in materia di trattamento di dati personali, contenuti anche in atti e documenti amministrativi, effettuato per finalità di pubblicità e trasparenza sul web da soggetti pubblici e da altri enti obbligati» (All. del. n. 243 del 15/05/2014)

Il dato personale «dato personale» è «qualunque informazione relativa a persona fisica, identificata o identificabile, anche indirettamente, mediante riferimento a qualsiasi altra informazione, ivi compreso un numero di identificazione personale» [art. 4, comma 1, lett. b), del Codice] «Con riferimento ai dati personali (dal novero dei quali sono esclusi i dati delle persone giuridiche, enti e associazioni non riconosciute, nonché i dati anonimi o aggregati [ ]» [Art. 5 Linee Guida]

Pubblicità per finalità legale Albo pretorio on line [Linee guida in materia di trattamento di dati personali] 3.a. Albo pretorio online degli enti locali Una volta trascorso il periodo temporale previsto dalle singole discipline per la pubblicazione degli atti e documenti nell albo pretorio, gli enti locali non possono continuare a diffondere i dati personali in essi contenuti. In caso contrario, si determinerebbe, per il periodo eccedente la durata prevista dalla normativa di riferimento, una diffusione dei dati personali illecita perché non supportata da idonei presupposti normativi (art. 19, comma 3, del Codice). Ciò, salvo che gli stessi atti e documenti non debbano essere pubblicati in ottemperanza agli obblighi in materia di trasparenza (cfr. parte prima delle presenti Linee guida). A tal proposito, ad esempio, la permanenza nel web di dati personali contenuti nelle deliberazioni degli enti locali oltre il termine di quindici giorni, previsto dall art. 124 del citato d. lgs. n. 267/2000, può integrare una violazione del suddetto art. 19, comma 3, del Codice, laddove non esista un diverso parametro legislativo o regolamentare che preveda la relativa diffusione.

Obblighi di pubblicazione nella Sezione «Amministrazione trasparente» [Linee guida in materia di trattamento di dati personali] 2. Limiti generali alla trasparenza (artt. 1 e 4 del d. lgs. n. 33/2013) [ ] la «diffusione» di dati personali ossia «il dare conoscenza dei dati personali a soggetti indeterminati, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione» (art. 4, comma 1, lett. m) del Codice) da parte dei «soggetti pubblici» è ammessa unicamente quando la stessa è prevista da una specifica norma di legge o di regolamento (art. 19, comma 3, del Codice). Pertanto, in relazione all operazione di diffusione, occorre che le pubbliche amministrazioni, prima di mettere a disposizione sui propri siti web istituzionali informazioni, atti e documenti amministrativi (in forma integrale o per estratto, ivi compresi gli allegati) contenenti dati personali, verifichino che la normativa in materia di trasparenza preveda tale obbligo (artt. 4, comma 1, lett. m), 19, comma 3 e 22, comma 11, del Codice).

Linee Guida, Art. 2 Schema 1 [rappresentazione grafica dei limiti della trasparenza in fase di pubblicazione nel sito istituzionale]

Principali Documenti normativi sulla Trasparenza 1. D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 - Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni 2. Delibera 50 CIVIT - Allegato 1) sezione "amministrazione trasparente" - elenco degli obblighi di pubblicazione vigenti - Errata corrige (settembre 2013) 3. FAQ in materia di trasparenza (sull applicazione del d.lgs. n. 33/2013) Sito ANANC: http://www.anticorruzione.it [FAQ > FAQ Trasparenza]

D.Lgs. 33/2013 Art. 4 Limiti alla trasparenza 1. Gli obblighi di pubblicazione dei dati personali diversi dai dati sensibili e dai dati giudiziari, di cui all'articolo 4, comma 1, lettera d) ed e), del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, comportano la possibilità di una diffusione dei dati medesimi attraverso siti istituzionali, nonché il loro trattamento secondo modalità che ne consentono la indicizzazione e la rintracciabilità tramite i motori di ricerca web ed il loro riutilizzo ai sensi dell'articolo 7 nel rispetto dei principi sul trattamento dei dati personali. 3. Le pubbliche amministrazioni possono disporre la pubblicazione nel proprio sito istituzionale di dati, informazioni e documenti che non hanno l'obbligo di pubblicare ai sensi del presente decreto o sulla base di specifica previsione di legge o regolamento, fermi restando i limiti e le condizioni espressamente previsti da disposizioni di legge, procedendo alla anonimizzazione dei dati personali eventualmente presenti. 4. Nei casi in cui norme di legge o di regolamento prevedano la pubblicazione di atti o documenti, le pubbliche amministrazioni provvedono a rendere non intelligibili i dati personali non pertinenti o, se sensibili o giudiziari, non indispensabili rispetto alle specifiche finalità di trasparenza della pubblicazione.

Dove trovare i documenti normativi? Una risorsa è il sito www.meminformatica.it

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D.Lgs. 33/2013 - Allegato «Nel caso in cui sia necessario pubblicare nella sezione "Amministrazione trasparente" informazioni, documenti o dati che sono già pubblicati in altre parti del sito, è possibile inserire, all'interno della sezione "Amministrazione trasparente", un collegamento ipertestuale ai contenuti stessi, in modo da evitare duplicazione di informazioni all'interno del sito dell'amministrazione. L'utente deve comunque poter accedere ai contenuti di interesse dalla sezione "Amministrazione trasparente" senza dover effettuare operazioni aggiuntive».

SEZIONI DEL SITO INTERESSATE

Delibere Determine Ordinanze Altri atti Statuto e regolamenti Come fare per Modulistica Bandi di gara Organi Servizi Struttura organizzativa Uffici e orari Concorsi

SERVIZI E PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI

Struttura organizzativa Uffici e orari Amministrazione trasparente Servizi Procedimenti Modulistica

Un po di pratica Inserire un procedimento amministrativo nel sito

COMPILARE LA SCHEDA

Collegamento di un Procedimento amministrativo nella pagina di un Servizio

COLLEGAMENTI ALLE SEZIONI DEL SITO E CREAZIONE DI NUOVE PAGINE

Tipi di collegamento in Amministrazione trasparente [Area Riservata] 1. Inserimento del link nella casella «Link» 2. Inserimento del link nel campo «Contenuto» 3. Inserimento di un nuovo link nel menu 4. Inserimento di link a pagina esterna 5. Creazione di una nuova pagina o sotto-pagina

Un po di pratica Inserire link e creare nuove pagine

Tipi di collegamento in Amministrazione trasparente [Area Riservata] 1. Inserimento del link nella casella «Link»

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Tipi di collegamento in Amministrazione trasparente [Area Riservata] 2. Inserimento del link nel campo «Contenuto»

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Tipi di collegamento in Amministrazione trasparente [Area Riservata] 3. Inserimento di un nuovo link nel menu

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Tipi di collegamento in Amministrazione trasparente [Area Riservata] 4. Inserimento di link a pagina esterna

Tipi di collegamento in Amministrazione trasparente [Area Riservata] 5. Creazione di una nuova pagina o sotto-pagina

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INSERIRE INFORMAZIONI, DATI E DOCUMENTI CON LE PROCEDURE DEDICATE DI «AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE»

Elenco Procedure dedicate 1. Consulenti e collaboratori 2. Incarichi amministrativi di vertice 3. Dirigenti 4. Società partecipate 5. Provvedimenti Organi indirizzo-politico 6. Provvedimenti Dirigenti 7. Atti di concessione 8. Software Adempimento AVCP

Un po di pratica utilizzare una procedura dedicata

ESEMPI

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UTILIZZO DI ALLEGATI E IMMAGINI NELLE PAGINE DEL SITO (FORMATI E CARATTERISTICHE)

D.Lgs. 33/2013 Art. 6 Qualità delle informazioni 1. Le pubbliche amministrazioni garantiscono la qualità delle informazioni riportate nei siti istituzionali nel rispetto degli obblighi di pubblicazione previsti dalla legge, assicurandone l'integrità, il costante aggiornamento, la completezza, la tempestività, la semplicità di consultazione, la comprensibilità, l'omogeneità, la facile accessibilità, nonché la conformità ai documenti originali in possesso dell'amministrazione, l'indicazione della loro provenienza e la riutilizzabilità secondo quanto previsto dall'articolo 7. 2. L'esigenza di assicurare adeguata qualità delle informazioni diffuse non può, in ogni caso, costituire motivo per l'omessa o ritardata pubblicazione dei dati, delle informazioni e dei documenti. D.Lgs. 33/2013 Art. 7 Dati aperti e riutilizzo 1. I documenti, le informazioni e i dati oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi della normativa vigente, resi disponibili anche a seguito dell'accesso civico di cui all'articolo 5, sono pubblicati in formato di tipo aperto ai sensi dell'articolo 68 del Codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e sono riutilizzabili ai sensi del decreto legislativo 24 gennaio 2006, n. 36, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, senza ulteriori restrizioni diverse dall'obbligo di citare la fonte e di rispettarne l'integrità.

Documenti conformi agli originali DPCM 13/11/2014 - Regole tecniche in materia di formazione, trasmissione, copia, duplicazione, riproduzione e validazione temporale dei documenti informatici nonché di formazione e conservazione dei documenti informatici delle pubbliche amministrazioni ai sensi degli articoli 20, 22, 23-bis, 23-ter, 40, comma 1, 41, e 71, comma 1, del Codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo n. 82 del 2005.

Art. 4 Copie per immagine su supporto informatico di documenti analogici 1. La copia per immagine su supporto informatico di un documento analogico di cui all'art. 22, commi 2 e 3, del Codice è prodotta mediante processi e strumenti che assicurino che il documento informatico abbia contenuto e forma identici a quelli del documento analogico da cui è tratto, previo raffronto dei documenti o attraverso certificazione di processo nei casi in cui siano adottate tecniche in grado di garantire la corrispondenza della forma e del contenuto dell'originale e della copia. 2. Fermo restando quanto previsto dall'art. 22, comma 3, del Codice, la copia per immagine di uno o più documenti analogici può essere sottoscritta con firma digitale o firma elettronica qualificata da chi effettua la copia. 3. Laddove richiesta dalla natura dell'attività, l'attestazione di conformità delle copie per immagine su supporto informatico di un documento analogico di cui all'art. 22, comma 2, del Codice, può essere inserita nel documento informatico contenente la copia per immagine. Il documento informatico così formato è sottoscritto con firma digitale del notaio o con firma digitale o firma elettronica qualificata del pubblico ufficiale a ciò autorizzato. L'attestazione di conformità delle copie per immagine su supporto informatico di uno o più documenti analogici può essere altresì prodotta come documento informatico separato contenente un riferimento temporale e l'impronta di ogni copia per immagine. Il documento informatico così prodotto è sottoscritto con firma digitale del notaio o con firma digitale o firma elettronica qualificata del pubblico ufficiale a ciò autorizzato.

Art. 10 Copie su supporto informatico di documenti amministrativi analogici 1. Fatto salvo quanto previsto all'art. 4, l'attestazione di conformità, di cui all'art. 23-ter, comma 3, del Codice, della copia informatica di un documento amministrativo analogico, formato dalla pubblica amministrazione, ovvero da essa detenuto, può essere inserita nel documento informatico contenente la copia informatica. Il documento informatico così formato è sottoscritto con firma digitale o firma elettronica qualificata del funzionario delegato. 2. L'attestazione di conformità di cui al comma 1, anche nel caso di uno o più documenti amministrativi informatici, effettuata per raffronto dei documenti o attraverso certificazione di processo nei casi in cui siano adottate tecniche in grado di garantire la corrispondenza del contenuto dell'originale e della copia, può essere prodotta come documento informatico separato contenente un riferimento temporale e l'impronta di ogni copia. Il documento informatico prodotto è sottoscritto con firma digitale o con firma elettronica qualificata del funzionario delegato.

Art. 6 Copie e estratti informatici di documenti informatici 1. La copia e gli estratti informatici di un documento informatico di cui all'art. 23-bis, comma 2, del Codice sono prodotti attraverso l'utilizzo di uno dei formati idonei di cui all'allegato 2 al presente decreto, mediante processi e strumenti che assicurino la corrispondenza del contenuto della copia o dell'estratto informatico alle informazioni del documento informatico di origine previo raffronto dei documenti o attraverso certificazione di processo nei casi in cui siano adottate tecniche in grado di garantire la corrispondenza del contenuto dell'originale e della copia. 2. La copia o l'estratto di uno o più documenti informatici di cui al comma 1, se sottoscritto con firma digitale o firma elettronica qualificata da chi effettua la copia ha la stessa efficacia probatoria dell'originale, salvo che la conformità allo stesso non sia espressamente disconosciuta. 3. Laddove richiesta dalla natura dell'attività, l'attestazione di conformità delle copie o dell'estratto informatico di un documento informatico di cui al comma 1, può essere inserita nel documento informatico contenente la copia o l'estratto. Il documento informatico così formato è sottoscritto con firma digitale del notaio o con firma digitale o firma elettronica qualificata del pubblico ufficiale a ciò autorizzato. L'attestazione di conformità delle copie o dell'estratto informatico di uno o più documenti informatici può essere altresì prodotta come documento informatico separato contenente un riferimento temporale e l'impronta di ogni copia o estratto informatico. Il documento informatico così prodotto è sottoscritto con firma digitale del notaio o con firma digitale o firma elettronica qualificata del pubblico ufficiale a ciò autorizzato.

Formati aperti [Delibera 50 CIVIT - Allegato 2) Documento tecnico sui criteri di qualità della pubblicazione dei dati] 3. Formato e dati di tipo aperto La legge n. 190/2012 contiene riferimenti al formato aperto (art. 1, cc. 32, 35 e 42). In particolare, il c. 35 stabilisce che per formati di dati aperti si devono intendere almeno i dati resi disponibili e fruibili on line in formati non proprietari, a condizioni tali da permetterne il più ampio riutilizzo anche a fini statistici e la ridistribuzione senza ulteriori restrizioni d uso, di riuso o di diffusione diverse dall obbligo di citare la fonte e di rispettarne l integrità.

Esempi di formati aperti SI NO Esempi PDF RTF CSV HTML ODF Open Documento Format Esempi DOC XLS

PROBLEMATICHE GENERALI SULL ACCESSIBILITÀ E SULLE PRINCIPALI TECNOLOGIE ASSISTIVE

DM 08/07/2005 Requisiti tecnici e i diversi livelli per l'accessibilità agli strumenti informatici. Allegato A (aggiornato dal DM 20/03/2013 - GU Serie Generale n. 217 del 16/09/2013) Criteri e metodi per la verifica tecnica e requisiti tecnici di accessibilità previsti dalla L. 09/04/2004, n. 4 d) Verifica del formato e contenuto dei documenti Il formato digitale dei documenti pubblicati necessari a fornire informazioni o a erogare servizi deve essere utilizzabile con tecnologie compatibili con l accessibilità. Il contenuto dei documenti deve essere conforme ai requisiti tecnici di accessibilità. Se un documento non risponde a queste caratteristiche, per sua natura o perché è disponibile solo in formato non compatibile con l accessibilità, allora deve essere soddisfatto almeno uno dei seguenti punti: a. il formato ed i contenuti dei documenti devono essere resi disponibili nella loro completezza anche in modalità adatta ad essere fruita mediante le tecnologie compatibili con l accessibilità ed essere conformi ai requisiti tecnici di accessibilità;

b. per i documenti resi disponibili in formato digitale non utilizzabile con tecnologie compatibili con l accessibilità, oppure che abbiano contenuti non conformi ai requisiti tecnici di accessibilità, devono essere forniti sommario e descrizione degli scopi dei documenti stessi in forma adatta ad essere fruita con le tecnologie compatibili con l accessibilità e devono essere indicate in modo chiaro le modalità di accesso alle informazioni equivalenti a quelle presentate nei documenti digitali non accessibili. Quanto sopra deve essere applicato in particolare al contenuto dei siti delle pubbliche amministrazioni di cui all articolo 54 del d.lgs. 82/2005 Codice dell amministrazione digitale e successive modificazioni ed integrazioni. Requisiti tecnici di accessibilità Requisito 1 - Alternative testuali: fornire alternative testuali per qualsiasi contenuto di natura non testuale in modo che il testo predisposto come alternativa possa essere fruito e trasformato secondo le necessità degli utenti, come per esempio convertito in stampa a caratteri ingranditi, in stampa Braille, letto da una sintesi vocale, simboli o altra modalità di rappresentazione del contenuto.

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