A relazione dell'assessore Valmaggia:
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- Giorgina Zanetti
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1 REGIONE PIEMONTE BU4S1 26/01/2017 Deliberazione della Giunta Regionale 29 dicembre 2016, n Definizione delle modalita' di comunicazione della presenza di amianto ai sensi dell'art. 9 della, in attuazione del Piano Regionale Amianto per gli anni approvato con D.C.R. 1 marzo 2016, n A relazione dell'assessore Valmaggia: L'articolo 9 della legge regionale 14 ottobre 2008, n. 30 "Norme per la tutela della salute, il risanamento dell'ambiente, la bonifica e lo smaltimento dell'amianto" stabilisce che i soggetti pubblici e i privati proprietari di edifici, impianti, luoghi, mezzi di trasporto, manufatti e materiali con presenza di amianto o di materiali contenenti amianto comunicano tale presenza all'asl competente per territorio e precisa che la tipologia, il grado di dettaglio e le modalità di comunicazione sono stabiliti nel Piano regionale amianto. Con deliberazione del Consiglio Regionale 1 marzo 2016, n è stato approvato il nuovo "Piano di protezione dell ambiente, di decontaminazione, di smaltimento e di bonifica ai fini della difesa dai pericoli derivanti dall amianto (Piano regionale amianto) per gli anni ". Il Piano regionale amianto approvato dal Consiglio regionale contiene, nell'allegato 6, una specifica scheda per la comunicazione dei dati relativi alla presenza di amianto ai sensi del citato articolo 9 della legge regionale 30/2008 e lo stesso Piano individua, nell'ambito delle azioni relative alla mappatura della presenza di amianto di origine antropica, un obiettivo denominato "Definizione delle modalità di comunicazione della presenza di amianto ai sensi dell'art. 9". In riferimento a tale specifico obiettivo il Piano regionale amianto stabilisce che entro 6 mesi dall'approvazione del medesimo siano definite, con provvedimento di Giunta regionale, le modalità per la compilazione on-line della scheda e precisa che con lo stesso provvedimento possano essere definite ulteriori specificazioni. Il Piano regionale stabilisce inoltre che con lo stesso provvedimento sia fissato un termine la compilazione della scheda da parte delle amministrazioni comunali; a tal riguardo si ritiene congruo il termine di 12 mesi dalla pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte. Il predetto obiettivo, oltre a rispondere all esigenza di conoscere l effettiva presenza di amianto di origine antropica sul territorio, lo stato di conservazione e di manutenzione del medesimo, permette al cittadino di compilare agevolmente la scheda di rilevamento tramite la messa a disposizione on-line della medesima e la comunicazione al competente ufficio dell Azienda Sanitaria Locale. L attività posta in capo alla Giunta regionale dal Piano Amianto dà altresì attuazione all ambizioso obiettivo regionale che impegna le strutture a porre in essere gli opportuni interventi di semplificazione procedimentale e dematerializzazione nelle materie di propria competenza, con particolare riguardo alla riduzione degli adempimenti e degli oneri a carico di cittadini e imprese, mediante la standardizzazione della modulistica e la digitalizzazione dei procedimenti, in modo da rendere gli stessi accessibili on-line. A tal fine si è proceduto ad individuare i contenuti della scheda per il rilevamento dell amianto secondo le indicazioni fornite dal Piano regionale e le relative modalità di comunicazione in un documento illustrato e esaminato con i soggetti individuati come portatori di interesse per la materia.
2 Si ritiene pertanto di approvare, nell'allegato 1 alla presente deliberazione, le modalità di comunicazione ai sensi dell'articolo 9 della legge regionale 30/2008 da parte dei soggetti pubblici e privati proprietari di edifici, impianti, luoghi, mezzi di trasporto, manufatti e materiali con presenza di amianto o di materiali contenenti amianto. Con successivi provvedimenti potranno essere definite ulteriori indicazioni a seguito del perfezionamento del servizio di compilazione on-line della scheda. vista la legge 257/1992; vista la legge regionale 14 ottobre 2008, n. 30; vista la D.C.R. n del 1 marzo 2016; attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della DGR del ; la Giunta regionale, unanime, delibera - di definire, nell'allegato 1 al presente provvedimento, le modalità di comunicazione della presenza di amianto ai sensi dell'art. 9 della legge regionale n. 30/2008, in ottemperanza a quanto stabilito dal "Piano di protezione dell ambiente, di decontaminazione, di smaltimento e di bonifica ai fini della difesa dai pericoli derivanti dall amianto (Piano regionale amianto) per gli anni " approvato con deliberazione del Consiglio Regionale 1 marzo 2016, n ; - di invitare le amministrazioni comunali ad effettuare la comunicazione della presenza di amianto, per gli edifici di proprietà, entro 12 mesi dalla pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte; - di stabilire che con successivi provvedimenti e comunicazioni potranno essere definite ulteriori indicazioni a seguito del perfezionamento del servizio di compilazione on-line della scheda. La presente deliberazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell art. 61 dello Statuto e dell art. 5 della L.R. 22/2010, nonchè ai sensi degli articoli 39 e 40 del d.lgs. 33/2013 nel sito istituzionale dell ente, nella sezione Amministrazione trasparente. (omissis) Allegato
3 Allegato 1 Definizione delle modalità di comunicazione della presenza di amianto ai sensi dell'art. 9 della La comunicazione dei dati relativi alla presenza di amianto, ai sensi dell'articolo 9 della l.r. 30/2008, da parte dei soggetti pubblici e privati proprietari di edifici, impianti, luoghi, mezzi di trasporto, manufatti e materiali con presenza di amianto o di materiali contenenti amianto, ha luogo secondo i contenuti definiti dalla Scheda per la comunicazione della presenza di amianto ai sensi dell art. 9 della, costituente l'allegato 6 al "Piano di protezione dell ambiente, di decontaminazione, di smaltimento e di bonifica ai fini della difesa dai pericoli derivanti dall amianto (Piano regionale amianto) per gli anni " approvato con deliberazione del Consiglio Regionale 1 marzo 2016, n La compilazione e la trasmissione della scheda hanno la finalità di ottemperare all'obbligo di comunicazione previsto dall'articolo 9 della l.r. 30/2008 ed i dati potranno essere valutati e considerati nell'ambito delle attività di mappatura regionale della presenza di amianto. La scheda non è finalizzata alla segnalazione di esposti, la cui procedura è disciplinata dalla deliberazione della Giunta regionale n del 18 dicembre Compilazione della scheda: la scheda deve essere compilata dal proprietario del manufatto o, in alternativa, da un soggetto pubblico o privato individuato dal proprietario. Trasmissione della scheda: la trasmissione della scheda è effettuata da parte del proprietario o del sostituto delegato dal proprietario. Non è accettata la trasmissione da parte di soggetti diversi da quelli sopra citati. Nel caso di trasmissione della scheda in formato cartaceo dovrà essere allegata copia della carta d'identità del proprietario. La trasmissione della scheda va fatta all'asl competente per territorio secondo una delle due modalità: mediante modalità informatica; mediante posta ordinaria.
4 Trasmissione della scheda mediante modalità informatica In questo caso occorre: 1. accedere al sito web della Regione Piemonte alla sezione tematica "Ambiente" e scaricare il file "Scheda art 9 LR 30_2008.pdf" in formato.pdf editabile; 2. compilare i campi del file "Scheda art 9 LR 30_2008.pdf"; 3. trasmettere il documento "Scheda art 9 LR 30_2008.pdf" compilato e gli eventuali allegati secondo una delle seguenti modalità alternative ammesse dal Codice per l'amministrazione digitale (articolo 65 del dl.lgs. 82/2005) : a) via Posta Elettronica Certificata (PEC), all'indirizzo della propria ASL competente per territorio. In tale caso non occorre apporre la firma al fondo della pagina 1 della scheda. Nel caso di invio via PEC, la scheda deve essere trasmessa per conoscenza anche ad Arpa Piemonte; b) trasmissione in allegato da casella non certificata all indirizzo di posta elettronica [email protected], qualora la scheda risulti sottoscritta mediante firma digitale o firma elettronica qualificata, il cui certificato sia rilasciato da un certificatore accreditato; c) trasmissione in allegato da casella non certificata all indirizzo di posta elettronica [email protected], a seguito di processo di scansione della scheda sottoscritta in forma autografa, unitamente ad una copia del documento d identità del sottoscrittore (istanze e comunicazioni trasmesse ai sensi dell art. 38 del DPR 445/2000). Per gli invii di cui alle lettere b) e c) la Regione provvederà all'inoltro della scheda all'asl e ad Arpa Piemonte ed all'invio di una mail di conferma dell'avvenuta ricezione. L'invio della comunicazione da parte delle Pubbliche Amministrazioni dovrà avere luogo in una delle modalità previste dall articolo 47 del d.lgs. 82/2005, ovvero: 1) invio da casella non certificate purchè il corpo del messaggio o il documento allegato siano muniti di firma digitale o altro tipo di firma elettronica qualificata; 2) invio da caselle non certificate purchè il corpo del messaggio o il documento allegato, siano provvisti di segnatura di protocollo, ai sensi dell art.55 del DPR 445/2000, art.20 del D.P.C.M. 03/12/2013 (Regole tecniche per il protocollo informatico ai sensi
5 degli articoli 40-bis, 41, 47, 57-bis e 71, del Codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo n. 82 del 2005); 3) invio da PEC, il cui indirizzo sia stato pubblicato nell Indice delle Pubbliche Amministrazioni. Trasmissione della scheda mediante posta ordinaria (solo per privati) Nel caso in cui si intenda assolvere all'obbligo di comunicazione di cui all'articolo 9 della l.r. 30/2008 tramite posta ordinaria, occorre compilare e trasmettere la scheda all'indirizzo della ASL competente per territorio. In tal caso occorre apporre la firma autografa al fondo della pagina 1 della scheda e allegare copia del documento d identità del sottoscrittore.
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