Il Giudice designato nel procedimento iscritto al numero 4252/2015 R.V.G. promosso ex art. 20 del D.Lgs. 150/2011 da SALIM HASSAN (SLMHSN70S07Z330Z), rappresentato e difeso dall avvocato NERI LIVIO - ricorrente - contro MINISTERO DELL INTERNO e QUESTURA DI BERGAMO, rappresentati e difesi dall Avvocatura Distrettuale dello Stato - resistenti - sciolta la riserva assunta all udienza del 23/2/2016, ha pronunciato la seguente ORDINANZA SALIM HASSAN ha proposto opposizione avverso il provvedimento di rigetto dell istanza di rinnovo del permesso di soggiorno per motivi familiari assunto dal Questore della Provincia di Bergamo in data 11/6/2015 sul presupposto dell assenza del requisito della convivenza effettiva con la moglie avente cittadinanza italiana. Il Ministero dell Interno e la Questura di Bergamo hanno chiesto il rigetto del ricorso.
In via preliminare va rilevata l insussistenza della legittimazione passiva della Questura di Bergamo. In difetto di una attribuzione esclusiva quanto espressa di capacità processuale al Questore nei procedimenti in materia di diritto all unità familiare, infatti, il Questore non può ritenersi titolare di legittimazione processuale nei relativi procedimenti. Nel merito, l opposizione è fondata. Secondo il più recente orientamento della giurisprudenza di legittimità, il rinnovo del permesso di soggiorno per motivi familiari in favore di un cittadino extracomunitario, coniuge di un cittadino italiano, è disciplinato dal d.lgs. 6 febbraio 2007, n. 30, che non richiede il requisito oggettivo della convivenza tra il cittadino italiano e il richiedente - salve le conseguenze dell accertamento di un matrimonio fittizio o di convenienza, ai sensi dell art. 35 della direttiva 2004/38/CE del 29 aprile 2004 e, dunque, dell art. 30, comma 1 bis, del d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286 (Cass. 5303/2014). Nel caso di specie, il provvedimento impugnato non si giustifica alla luce del divieto dell abuso del Pagina 2 di 5
diritto o a causa del verificarsi di una frode, non risultando alcuna valutazione relativa alla natura fittizia o reale del vincolo coniugale, passato indenne allo scrutinio delle precedenti istruzioni procedimentali riguardanti i titoli di soggiorno pregressi. Il rigetto si fonda esclusivamente in virtù della pretesa sopravvenuta cessazione della convivenza (incontestatamente preesistente) tra i coniugi, ritenuta oggettivamente ostativa al rinnovo del permesso di soggiorno. Tuttavia, in applicazione del condivisibile principio sopra richiamato, il requisito della convivenza effettiva, non può di per sé essere ritenuto ostativo al rinnovo del permesso di soggiorno. Va, quindi, riconosciuto al ricorrente il diritto al rinnovo del permesso di soggiorno per motivi familiari, indipendentemente dalla questione dell accertamento dell effettiva convivenza. Conseguentemente, previo annullamento del provvedimento di rigetto, va disposto il rinnovo del permesso di soggiorno per motivi familiari in favore del ricorrente. Va, invece, esclusa la possibilità di rilascio, direttamente in questa sede, della Carta di sog- Pagina 3 di 5
giorno di familiare di un cittadino dell Unione prevista dall art. 10 del d.lgs. n. 30/2007 se non altro perché il giudizio ha ad oggetto l opposizione avverso il rigetto dell istanza di rinnovo del permesso di soggiorno per motivi familiari e non risulta proposta in sede amministrativa specifica istanza (poi rigettata) volta all ottenimento di altro titolo di soggiorno. Le spese vanno compensate per intero, tenuto conto dell esistenza di precedenti di legittimità (Cass. 17346/2010) parzialmente difformi da quello sopra indicato e della sussistenza di una situazione, dedotta dallo stesso ricorrente, di temporanea assenza della moglie. P.Q.M. il Tribunale di Bergamo, definitivamente pronunciando, ogni contraria domanda o eccezione respinta o assorbita - dichiara il difetto di legittimazione passiva della QUESTURA DI BERGAMO; - annulla il provvedimento di rigetto dell istanza di rinnovo del permesso di soggiorno per motivi familiari assunto dal Questore della Provincia di Bergamo in data 11/6/2015 e dispone il rinnovo del permesso di soggiorno per motivi familiari nei Pagina 4 di 5
confronti di SALIM HASSAN, nato in FES (MAROCCO) il 7/11/1970; - compensa per intero le spese processuali. Così deciso in Bergamo in data 14/04/2016. IL GIUDICE dott. Costantino Ippolito Pagina 5 di 5