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BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI CAMBIANO (Castelfiorentino Firenze) società cooperativa a responsabilità limitata Sede legale e amministrativa: Piazza Giovanni XXIII, 6 50051 Castelfiorentino Tel. 05716891 - Fax 0571689293 Codice ABI 08425.1 - Iscritta all albo delle banche della Banca d Italia al n. 3556.8 Iscritta al Registro delle imprese di Firenze al n. FI00657440483 REA FI196037 Indirizzo telematico www.bancacambiano.it - e-mail info@bancacambiano.it Aderente al Fondo di Garanzia dei Depositanti del Credito Cooperativo, al Fondo Nazionale di Garanzia, all Ombudsman Bancario Capitale sociale e Riserve (Patrimonio) al 31/12/2004-167.473.000,00 NORME PER LA TRASPARENZA DELLE OPERAZIONI E DEI SERVIZI BANCARI (D.Lgs. 385 DEL 1/9/1993 DELIBERA CICR DEL 4/3/2003) FOGLIO INFORMATIVO CONTO CORRENTE ORDINARIO Struttura e funzione economica Caratteristiche e rischi tipici Il conto corrente è un contratto con il quale la banca svolge un servizio di cassa per conto del cliente, custodendone il denaro e mantenendolo nella disponibilità dello stesso. Il cliente può effettuare versamenti di contante e/o di assegni, ricevere bonifici e bancogiri, nonché effettuare prelevamenti, trarre assegni e disporre pagamenti per utenze varie, bonifici e bancogiri, nei limiti del saldo disponibile. Le relative operazioni sono registrate anche al fine del periodico invio dell estratto conto. Sul conto corrente possono essere regolate anche altre operazioni bancarie, quali ad esempio, i depositi, le aperture di credito, i mutui, le carte di credito e di debito, gli incassi ed i pagamenti. Per queste operazioni si rinvia ai relativi fogli informativi. Principali rischi (generici e specifici) Tra i principali rischi, vanno tenuti presenti: variazione in senso sfavorevole delle condizioni economiche (tassi di interesse ed altre commissioni e spese del servizio) ove contrattualmente previsto; utilizzo fraudolento da parte di terzi del libretto degli assegni, nel caso di smarrimento e sottrazione, e di eventuali atti dispositivi apparentemente riferibili al cliente; pertanto va osservata la massima attenzione nella custodia del libretto degli assegni e dei relativi moduli di richiesta; accredito di assegni e di altri titoli similari al salvo buon fine, con conseguente possibilità di non poter disporre degli importi accreditati sul conto prima della maturazione della disponibilità; traenza di assegni bancari che risultino senza provvista al momento della presentazione al pagamento, con conseguente iscrizione nella Centrale d Allarme Interbancaria, istituita presso la Banca d Italia, qualora non intervenga il pagamento ai sensi della normativa vigente; variabilità del tasso di cambio, qualora il conto corrente sia in valuta estera (ad esempio, dollari USA); rischio di controparte. A fronte di questo rischio è prevista una copertura complessiva a fronte di tutti i rapporti di deposito accesi dal soggetto, nei limiti di importo di 103.291,38 euro, per effetto dell adesione della banca al sistema di garanzia dei depositi sopra indicato. Legenda delle principali nozioni dell operazione Requisiti minimi di accesso Saldo contabile Saldo disponibile Commissioni per l'invio estratto conto (ogni invio) Spese di liquidazione periodica Canone fisso/spese forfettarie Numero operazioni comprese nel canone/forfait Sono i requisiti ritenuti indispensabili per l inizio del rapporto (ad esempio, versamento iniziale, accredito dello stipendio, etc.) Saldo risultante dalla mera somma algebrica delle singole scritture dare/avere in cui sono ricompresi importi non ancora giunti a maturazione Giacenza sul conto corrente che può essere effettivamente utilizzata Sono le commissioni per l'invio di un estratto conto secondo la periodicità pattuita. Sono le spese per ogni determinazione ordinaria delle competenze -conteggio periodico degli interessi Comprende le spese di liquidazione periodica, per invio estratto, per operazioni, ecc... secondo la periodicità di liquidazione pattuita. Indica il numero di operazioni comprese nel canone fisso/forfait. 1/5

Spesa singola operazione non compresa nel Spese per ogni scrittura eccedente il forfait o non compresa nel canone canone fisso Spese di estinzione c/c Sono le spese addebitate all'effettiva risoluzione del rapporto di c/c Spese di documentazione Spese per invio della corrispondenza e/o di contabili e/o comunicazioni varie Tasso creditore Tasso nominale annuo con la capitalizzazione pattuita, di remunerazione delle giacenze. Il tasso effettivo tiene conto della periodicità delle capitalizzazioni. Tasso debitore Tasso nominale annuo con la capitalizzazione pattuita, sulle somme a debito del cliente, più scoperti. Il tasso effettivo tiene conto della periodicità delle capitalizzazioni. Valute sui versamenti Indica, con riferimento alla data dell'operazione, la decorrenza dei giorni utili per il calcolo degli interessi (evidenziare se giorni fissi o lavorativi per le banche) Valute sui prelevamenti Indica, indipendentemente dalla data di negoziazione, l'effettiva data di addebito per il conteggio dei giorni da imputare al calcolo degli interessi Disponibilità su versamenti di assegni e Termini di disponibilità (non stornabilità) - salvo casi di forza maggiore- espressi in delle somme accreditate giorni lavorativi per le banche successivi alla data di negoziazione e/o di lavorazione del versamento CONDIZIONI ECONOMICHE DEL SERVIZIO - Tasso annuo nominale a credito della clientela: non inferiore a 0,25000% - Tasso effettivo a credito della clientela 0,25023% (con capitalizzazione trimestrale) - Metodologia di calcolo degli interessi: riferita alla durata dell'anno civile - Contanti, valori assimilati, assegni bancari emessi sullo stesso sportello: - valute sui versamenti: stesso giorno dell'operazione - resa disponibilità: stesso giorno dell operazione - Assegni Istpopolbank e circolari di altre banche: - valute sui versamenti: 3 giorni lavorativi - Assegni bancari ed altri titoli di credito esigibili su piazza: - valute sui versamenti: 7 giorni lavorativi - Assegni bancari ed altri titoli di credito esigibili fuori piazza: - valute sui versamenti: 7 giorni lavorativi - Valute sui prelevamenti: - con assegno bancario: data emissione assegno - con tessera bancomat: data del prelevamento - Ribaltamento alla clientela dei benefici connessi con l utilizzo di procedure interbancarie d incasso: -non stornabilità : assegni 10 gg riba 15 gg - Spese di tenuta conto: - per singola scrittura: massimo 1,50 + 0,10 (per recupero spese postali) - trimestrali: 25,82 - per comunicazioni alla clientela: 3,87 - Costo per ogni modulo di assegno in bianco: gratuiti - Tasso annuo nominale debitore massimo per scoperti occasionali su c/c non affidati : 13,33000% - Tasso annuo effettivo globale debitore massimo per scoperti occasionali su c/c non affidati : 14,01126% (con capitalizzazione trimestrale) - Commissioni sul massimo scoperto trimestrale: massimo 1,00% - Costo per ogni comunicazione ai sensi del D.Lgs. 385/93: 2,58 - Spese di chiusura esente - Costo per rilascio informativa precontrattuale: max 10,00 Bonifici Italia su altre banche Bonifici con valuta antergata per il beneficiario Bonifici Italia su conti correnti presso la nostra banca Commissioni: Euro 2,58 Valuta di accredito al beneficiario: massimo 3 giorni lavorativi bancari successivi alla data di esecuzione dell ordine, ovvero quella fissa eventualmente indicata dall ordinante Gli ordini di pagamento con valuta antergata superiore a 5 giorni di calendario sono assoggettati ad una penale calcolata sull ammontare del bonifico per il numero dei giorni di calendario intercorrenti tra la valuta fissata per il beneficiario ed il giorno successivo a quello di esecuzione dell ordine, al tasso del 5%, minimo Euro 2,58 Commissioni 1,00 Valuta di accredito al beneficiario: giorno stesso ELENCO CAUSALI Cod. Descrizione Costo Cod. Descrizione Costo 01 PASS.A SOFFERENZE 1,50 49 G/C ANTIC.C/ORD. 1,50 02 TRIBUTI MOD. F23 1,60 50 PAGAM.DIVERSI 1,60 03 DOCUM. AL S.B.F 1,50 51 G/C ANTIC.C/ANTI. 1,50 04 SCARICO DOC.S.B.F 1,50 52 PRELEVAMENTO GRATUITA 05 VERSAM.UNIFICATI 1,60 53 RETT.V/PROVV. SBF 1,50 2/5

06 P.BANCOMAT PP TT GRATUITA 54 RIMES.ASS-VAGL 1,50 07 DISP.PERMANENTE 1,50 55 ASS.IMPAG./PAGATI 1,50 08 RESTO 1,50 56 RIC.AS/EFF/MAV.DI 1,50 10 ASSEGNI CIRCOL. 1,50 58 REVERSALE 1,50 11 ACCR.RATA(CARTOL) GRATUITA 59 BANCOMAT 1,50 12 EST.ANT.(CARTOL) GRATUITA 60 RETTIF.VALUTA GRATUITA 13 ASSEGNO 1,50 62 G/C ALTRO INTERM. 1,50 14 CEDOLE 1,50 64 SCONTO 1,50 15 COSTO LIBRETTI 1,50 65 RIMB. FINANZ. 1,50 16 COMMISSIONI GRATUITA 66 SPESE GRATUITA 17 V.CONT. C/CONTINUA 67 BOLLI GRATUITA 18 COMPETENZE 1,50 68 STORNO SCRITTURA GRATUITA 19 ACQ OBBLIG. BCCC GRATUITA 69 EROG. FINANZ. 1,50 20 EROG. FIN. EXPORT 1,50 70 NEGOZ.TITOLI 1,60 21 RIMB. FIN. EXPORT 1,50 71 INT.CREDIT.LORDI GRATUITA 22 POLIZZE VITA 1,50 72 PAG.CED.OBBL.BCCC GRATUITA 23 EFFETTI PROROG. 1,50 73 DISPOS. ST INTERM. 1,50 24 DOCUMENTI 1,50 74 DISP.PERM.ALT. INT 1,50 25 VEN/RIM.OBBL.BCCC GRATUITA 75 VE.ASS. STESSA FIL. 1,50 26 DISP. ALTRO INTERM 1,50 76 VE. ASS ALTRA FIL 1,50 27 EROG. FIN. IMPORT 1,50 77 ACCR. STIPENDI 1,50 28 OPERAZ. ESTERO 1,60 78 VERS.CONTANTI 1,50 29 RIMB. FIN. IMPORT 1,50 79 VERS.ASS. S/P 1,50 30 EFF.VALUTA SBF 1,50 80 VERS.ASS. F/P 1,50 31 RICHIAMO EFFETTI 1,60 81 VERS.ASS.CIRC. 1,50 32 EFFETTO RITIRATO 1,60 82 CARTE DI DEBITO GRATUITA 33 RATA COOP.CRED 1,50 84 COMPENSI LOCALI 1,50 34 G/C STESSO INTERM. 1,50 85 TESSERE PP.AA. 1,50 35 RATA MUTUO 1,60 86 PAGOBANCOMAT GRATUITA 36 ACCENSIONE MUTUO 1,50 87 POS/CARTE CREDITO 1,50 37 ESTINZIONE MUTUO 1,50 88 UTENZA DOMICIL. GRATUITA 38 ACCENSIONE C.D. 1,50 89 FAST-PAY 1,50 39 CEDOLE/EST C.D. 1,50 90 TASSE 1,50 40 SCARICO EFF.SBF 1,50 91 TELEFONO 1,50 41 COMPETENZE DA E/C 1,50 92 ENEL 1,50 42 INSOL.PROTESTO 1,50 93 GAS METANO 1,50 43 EFF.SBF VAL PROVV 1,50 94 BOLL.ACQUA 1,50 44 PUBLISER GRATUITA 95 PREMIO ASSICUR 1,50 45 COMPET.DA E/C.ANT 1,50 96 VERS.PENSIONE 1,50 46 MANDATO 1,50 97 CANONE AFFITTO 1,50 47 INT. LORDI AVERE 1,50 98 CONTRIBUTI INPS 1,60 48 ORDINE E CONTO 1,50 99 CLAUSOLE CONTRATTUALI Il rapporto di conto corrente è regolato, oltre che dalle Condizioni Generali relative al rapporto Banca Cliente anche dalle seguenti norme contrattuali: ART. 1 - Il Correntista è tenuto a depositare la propria firma e quelle delle persone autorizzate a rappresentarlo nei suoi rapporti d affari con la Banca di Credito Cooperativo di Cambiano S.c.r.l. (in seguito denominata Banca ) precisando per iscritto i limiti eventuali delle facoltà loro accordate. Le revoche e le modifiche delle facoltà concesse alle persone autorizzate, nonché le rinunce da parte delle medesime, non saranno opponibili alla Banca finché questa non abbia ricevuto la relativa comunicazione a mezzo di lettera raccomandata e non siano trascorsi 10 giorni; ciò anche quando dette revoche, modifiche o rinunce siano state depositate e pubblicate ai sensi di legge o comunque rese di pubblica ragione. Le altre cause di cessazione delle facoltà di rappresentanza non sono opponibili alla Banca sino a quando questa non ne abbia avuto notizia legalmente certa. ART. 2 - L invio di lettere o di estratti conto, le eventuali notifiche e qualunque altra dichiarazione e comunicazione della Banca, saranno fatti al Correntista con pieno effetto all indirizzo indicato all atto dell apertura del conto oppure fatto conoscere successivamente per iscritto. ART. 3 - Le disposizioni con assegni sul conto presso la Banca si effettuano, salvo diverso accordo, mediante l uso di moduli per assegni forniti dalla Banca contro rimborso del costo. Il Correntista è tenuto a custodire con ogni cura i moduli di assegni ed i relativi moduli di richiesta, restando responsabile di ogni dannosa conseguenza che potesse risultare dalla perdita, dalla sottrazione o dall uso abusivo od illecito dei moduli stessi, della cui perdita o sottrazione deve dare comunicazione alla Banca. Con la cessazione del rapporto di conto corrente i moduli non utilizzati devono essere restituiti alla Banca. In caso di prelievi a mezzo carta Bancomat in conformità alle Norme che regolano detto servizio, la Banca - qualora per effetto di tali prelievi le disponibilità in conto fossero divenute insufficienti - non provvederà al pagamento degli eventuali assegni che ad essa pervenissero per il pagamento, ancorchè emessi in data anteriore a quella del prelievo effettuato a mezzo della carta Bancomat ed ancorchè del prelievo stesso la Banca abbia notizia successivamente al ricevimento o alla presentazione degli assegni stessi, ma prima dell addebito in conto. In caso di pluralità di conti, la Banca non è tenuta al pagamento di assegni tratti su conti con disponibilità insufficiente, indipendentemente dalla eventuale presenza di fondi su altri conti di pertinenza dello stesso correntista. ART. 4 - Salvo espressa istruzione contraria, resta convenuto che tutti i bonifici e le rimesse, disposti da terzi a favore del Correntista, gli saranno accreditati in conto corrente. L importo degli assegni bancari, assegni circolari, vaglia o altri titoli similari è accreditato con riserva di verifica e salvo buon fine e non è disponibile prima che la Banca ne abbia effettuato la verifica o l incasso e che dell avvenuto incasso abbia avuto conoscenza la dipendenza accreditante. La valuta applicata all accreditamento determina unicamente la decorrenza degli interessi senza conferire al correntista alcun diritto circa la disponibilità dell importo. Qualora tuttavia la Banca consentisse al Correntista di disporre, in tutto o in parte di tale importo prima di averne effettuato l incasso, ed ancorchè sull importo sia iniziata la decorrenza degli interessi, ciò non comporterà affidamento di analoghe concessioni per il futuro. La Banca si riserva il diritto di addebitare in qualsiasi momento l importo dei titoli accreditati anche prima della verifica o dell incasso, e ciò anche nel caso in cui abbia consentito al Correntista di disporre anticipatamente dell importo medesimo. 3/5

In caso di mancato incasso, la Banca si riserva tutti i diritti ed azioni, compresi quelli di cui all art. 1829 cod. civ., nonchè la facoltà di effettuare, in qualsiasi momento, l addebito in conto. Tutto ciò vale anche nel caso di effetti, ricevute e documenti similari, accreditati con riserva di verifica e salvo buon fine. ART. 5 - La Banca, in garanzia di qualunque suo credito verso il Correntista, presente o futuro, anche se non liquido ed esigibile ed anche se cambiario, è investita del diritto di pegno e di diritto di ritenzione su tutti i titoli o valori di pertinenza del Correntista che siano comunque e per qualsiasi ragione detenuti dalla Banca o pervengano ad essa successivamente. In particolare le cessioni di credito e le garanzie pignoratizie a qualsiasi titolo fatte o costituite a favore della Banca stanno a garantire con l intero valore anche ogni altro credito, in qualsiasi momento sorto, pure se non liquido ed esigibile, della Banca medesima, verso la stessa persona. Quando esistono tra la Banca ed il Correntista più rapporti o più conti di qualsiasi genere o natura, anche di deposito, ancorchè intrattenuti presso altre dipendenze, ha luogo in ogni caso la compensazione di legge ad ogni suo effetto. Al verificarsi di una delle ipotesi di cui all art. 1186 cod. civ., o al prodursi di eventi che incidano negativamente sulla situazione patrimoniale, finanziaria o economica del Correntista, in modo tale da porre in pericolo il recupero del credito vantato dalla Banca, quest ultima ha altresì il diritto di valersi della compensazione ancorchè i crediti, seppure in monete differenti, non siano liquidi ed esigibili e ciò in qualunque momento senza obbligo di preavviso e/o formalità, fermo restando che dell intervenuta compensazione - contro la cui attuazione non potrà in nessun caso eccepirsi la convenzione di assegno - la Banca darà prontamente comunicazione al Correntista. Se il conto è intestato a più persone, la Banca ha facoltà di valersi dei diritti suddetti, sino a concorrenza dell intero credito risultante dal saldo del conto, anche nei confronti di conti e rapporti di pertinenza di alcuni soltanto dei cointestatari. ART. 6 - Le aperture di credito che la Banca ritenesse eventualmente di concedere al Correntista sono soggette alle seguenti statuizioni: il Correntista può utilizzare in una o più volte la somma messagli a disposizione e può con successivi versamenti ripristinare la sua disponibilità; se l apertura di credito è a tempo determinato, il Correntista è tenuto ad eseguire alla scadenza il pagamento di quanto da lui dovuto per capitali, interessi, spese, imposte, tasse ed ogni altro accessorio, anche senza una espressa richiesta della Banca; la Banca ha la facoltà di recedere in qualsiasi momento, anche con comunicazione verbale, dall apertura di credito, ancorchè concessa a tempo determinato, nonchè di ridurla o di sospenderla; per il pagamento di quanto dovuto sarà dato al Correntista, con lettera raccomandata, un preavviso non inferiore a un giorno. Analoga facoltà di recesso ha il cliente con effetto di chiusura dell operazione mediante pagamento di quanto dovuto; in ogni caso il recesso ha l effetto di sospendere immediatamente l utilizzo del credito concesso; le eventuali disposizioni allo scoperto che la Banca ritenesse di eseguire dopo la scadenza convenuta o dopo la comunicazione del recesso non comportano il ripristino dell apertura di credito neppure per l importo delle disposizioni eseguite. L eventuale scoperto consentito oltre il limite dell apertura di credito non comporta l aumento di tale limite; le norme sub c) e d) si applicano ad ogni altro credito o sovvenzione comunque sotto qualsiasi forma concessi dalla Banca al Correntista. ART. 7 - Gli interessi sono riconosciuti al correntista o dallo stesso corrisposti nella misura pattuita e indicata nel frontespizio del contratto di accensione nel quale sono altresì indicate tutte le altre condizioni economiche applicate al rapporto. I rapporti di dare e avere relativi al conto, sia esso debitore o creditore, vengono regolati con identica periodicità, pattuita e indicate nel predetto contratto, portando in conto, con valuta data di regolamento dell operazione, gli interessi, le commissioni e le spese ed applicando le trattenute fiscali di legge. Il saldo risultante dalla chiusura periodica così calcolato produce interessi secondo le medesime modalità. Il saldo risultante a seguito della chiusura definitiva del conto produce interessi nela misura pattuita e indicata nel predetto contratto; su questi interessi non è consentita la capitalizzazione periodica. Qualora l interesse sia indicizzato, la modifica sfavorevole al correntista derivante dalla modifica del parametro pattuito, non è soggetta all obbligo di comunicazione al cliente, ai sensi del successivo art.16. ART. 8 - L invio degli estratti conto, ad ogni chiusura, sarà effettuato dalla Banca entro il termine di giorni 30 dalla data di chiusura, anche in adempimento degli obblighi di cui all art. 1713 cod. civ.. Trascorsi 60 giorni dalla data di ricevimento degli estratti conto senza che sia pervenuto alla Banca per iscritto un reclamo specifico, gli estratti conto si intenderanno senz altro approvati dal Correntista con pieno effetto riguardo a tutti gli elementi che hanno concorso a formare le risultanze del conto. Nei casi di errori di scritturazione o di calcolo, omissioni o duplicazioni di partite, il Correntista può proporre l impugnazione entro il termine di prescrizione ordinaria dalla data di ricezione dell estratto conto; entro il medesimo termine e a decorrere dalla data di invio dell estratto, la Banca può ripetere quanto dovuto per le stesse causali e per indebiti accreditamenti. ART. 9 - Qualora il conto non abbia avuto movimento da oltre un anno e presenti un saldo creditore non superiore a Euro 250,00, la Banca può cessare di corrispondere gli interessi, di addebitare le spese di gestione e di inviare l estratto conto. ART. 10 - Per i conti correnti in valuta estera e le cessioni di cambio a consegna la Banca si assume unicamente, con espresso esonero da ogni maggiore o diversa obbligazione, l impegno di mettere a disposizione del Correntista (a di lui richiesta od a scadenza) crediti verso Banche nel Paese dove la valuta stessa ha corso legale o, a scelta della Banca, assegni sulle Banche medesime. ART. 11 - In relazione al fatto che le Banche degli Stati Uniti d America e di altri Paesi esigono dai cedenti di assegni e di effetti cambiari la garanzia del rimborso qualora, successivamente al pagamento, venga comunque contestata la regolarità formale di detti titoli o l autenticità e la completezza di una qualunque girata apposta sugli stessi, il cedente di assegni o di effetti su detti Paesi è tenuto a rimborsarli in qualunque tempo a semplice richiesta della Banca nel caso che alla Banca stessa pervenisse analoga domanda dal suo Corrispondente o dal trattario. Il cedente è tenuto altresì ad accettare, a legittimazione e prova della richiesta di rimborso, i documenti idonei a tale scopo secondo la rispettiva legge estera, anche se sostitutivi del titolo di credito. Per i bonifici da eseguire negli Stati Uniti d America, le banche statunitensi danno corso alle relative istruzioni facendo prevalere il codice di conto rispetto alla denominazione di beneficiario esplicitata in chiaro. Pertanto, qualsiasi inconveniente o danno che dovesse derivare dall eventuale errato pagamento determinato dalla inesatta indicazione del codice da parte del correntista resterà a completo carico dello stesso. Sarà inoltre facoltà della Banca addebitare in ogni momento gli importi reclamati dalle banche corrispondenti in relazione alle eventuali richieste risarcire i alle stesse opposte dal beneficiario, nel caso di errata esecuzione degli ordini dipendente da inesatta indicazione del predetto codice. ART. 12 - Quando il conto è intestato a più persone, le comunicazioni, le notifiche e l invio degli estratti conto, in mancanza di speciali accordi, possono essere fatti dalla Banca ad uno solo dei cointestatari e sono operanti a tutti gli effetti anche nei confronti degli altri. Le persone autorizzate a rappresentare i cointestatari dovranno essere nominate per iscritto da tutti. La revoca delle facoltà di rappresentanza potrà essere fatta anche da uno solo dei cointestatari, mentre la modifica delle facoltà dovrà essere fatta da tutti. Per ciò che concerne la forma e gli effetti delle revoche, modifiche e rinunce vale quanto stabilito al secondo comma dell art. 1. Le altre cause di cessazione delle facoltà di rappresentanza avranno effetto anche se relative soltanto a uno dei cointestatari. In ogni caso però si applica quanto disposto al terzo comma dell art. 1. ART. 13 - Quando il conto è intestato a più persone con facoltà per le medesime di compiere operazioni anche separatamente, le disposizioni sul conto stesso potranno essere effettuate da ciascun intestatario separatamente con piena liberazione della Banca anche nei confronti degli altri cointestatari. Tale facoltà di disposizione separata sul conto potrà essere modificata o revocata solo su conformi istruzioni impartite per iscritto alla Banca da tutti i cointestatari. In ogni caso, delle eventuali esposizioni che si venissero a creare, per qualsiasi ragione, sul conto stesso, anche per atto o fatto di un solo cointestatario, risponderanno nei confronti della Banca tutti i cointestatari in solido fra loro. In deroga all art. 190 cod. civ., la Banca è espressamente autorizzata ad agire in via principale, anzichè sussidiaria, e per l intero suo credito, sui beni personali di ciascuno dei coniugi cointestatari. ART. 14 - Nel caso di morte o di sopravvenuta incapacità di agire di uno dei cointestatari del conto di cui all articolo precedente, ciascuno degli altri cointestatari conserva il diritto di disporre separatamente sul conto. Analogamente lo conservano gli eredi del cointestatario, che saranno però tenuti ad esercitarlo tutti insieme, ed il legale rappresentante dell interdetto o inabilitato. Nei casi di cui al precedente comma però la Banca deve pretendere il concorso di tutti i cointestatari e degli eventuali eredi e del legale rappresentante dell incapace, quando da uno di essi le sia stata notificata opposizione anche solo con lettera raccomandata. ART. 15 - Il pagamento degli assegni emessi dal Correntista, in caso di cessazione della relativa facoltà di disposizione è regolato come segue: in caso di recesso, da parte del Correntista o della Banca, dal contratto di conto corrente e/o dalla inerente convenzione di assegno, la Banca non è tenuta ad onorare gli assegni emessi con data posteriore a quella in cui il recesso è divenuto operante a norma del sesto comma dell art. 7; 4/5

in caso di recesso, da parte della Banca, dall apertura di credito, il Correntista è tenuto a costituire indilatamente i fondi necessari per il pagamento degli assegni emessi prima del ricevimento della comunicazione di recesso, dei quali non sia decorso il termine di presentazione; la Banca quando intenda avvalersi della compensazione tra crediti non liquidi ed esigibili, non è tenuta ad onorare gli assegni emessi dal Correntista con data posteriore alla ricezione, da parte di quest ultimo, della comunicazione relativa alla volontà di valersi della compensazione, nei limiti in cui sia venuta meno la disponibilità esistente nel conto. Nel caso, invece, in cui la Banca comunichi il recesso dall apertura di credito ai sensi dell art. 6 lettera c), la compensazione si intende operata al momento stesso della ricezione della comunicazione di recesso da parte del Correntista, il quale è tenuto a costituire indilatamente i fondi necessari anche per il pagamento degli assegni emessi prima del ricevimento della comunicazione di recesso, e dei quali non sia spirato ancora il termine di presentazione, sul conto o sui conti a debito dei quali la compensazione si è verificata e nei limiti in cui la disponibilità del conto o dei conti medesimi sia venuta meno per effetto della compensazione stessa. Analogo obbligo fa carico al Correntista in ogni caso in cui si verifichi la compensazione di legge tra crediti liquidi ed esigibili. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche nel caso di conti intestati a più persone. ART. 16 - La Banca si riserva altresì la facoltà di modificare le condizioni economiche applicate ai rapporti regolati in conto corrente, rispettando, in caso di variazioni in senso sfavorevole al correntista, le prescrizioni di cui agli art. 118 e 161, secondo comma, del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385 e delle relative disposizioni di attuazione. ART.17 - Salvo quanto disposto dall'art. 8, secondo e terzo comma, in ordine all approvazione degli estratti conto, gli eventuali reclami in merito alle operazioni effettuate dalla Banca per conto del Correntista dovranno essere fatti da questi appena in possesso della comunicazione di esecuzione, per lettera o telegramma, a seconda che l avviso gli sia dato per lettera o telegramma. Trascorsi comunque 30 giorni dall effettiva data di effettuazione, l operato della Banca si intenderà approvato. ART. 18 - E in facoltà della Banca assumere o meno specifici incarichi del Correntista, dando comunque allo stesso comunicazione dell eventuale rifiuto. In assenza di particolari istruzioni del Correntista, le modalità di esecuzione degli incarichi assunti sono determinate dalla Banca tenendo conto della natura degli stessi e delle procedure più idonee nell ambito della propria organizzazione. In relazione agli incarichi assunti, la Banca, oltre alla facoltà ad essa attribuita dall art. 1856 cod. civ., è comunque autorizzata, ai sensi e per gli effetti di cui all art. 1717 cod. civ., a farsi sostituire nell esecuzione dell incarico da un proprio corrispondente anche non bancario. Il Correntista ha facoltà di revocare, ai sensi dell art. 1373 cod. civ., l incarico conferito alla Banca finchè l incarico stesso non abbia avuto un principio di esecuzione, compatibilmente con le modalità dell esecuzione medesima. ART. 19 - Per ogni controversia che potesse sorgere tra il correntista e la banca in dipendenza dei rapporti di conto corrente, e di ogni altro rapporto di qualunque natura, il Foro competente è quello nella cui giurisdizione trovasi la sede centrale della Banca. Le spese e gli oneri fiscali inerenti ai detti rapporti sono a carico del correntista. ALTRE NORME CHE REGOLANO I CONTI CORRENTI DI CORRISPONDENZA UTILIZZABILI IN VALUTA (EX DECRETO DEL MINISTERO DEL COMMERCIO CON L ESTERO DEL 27 APRILE 1990) ART. 1 - Il Correntista può eseguire i versamenti in un qualsiasi tipo di valuta ed il relativo controvalore viene accreditato in conto corrente, previa conversione in Euro al cambio di volta in volta rilevato sul mercato finanziario. Con analoghe modalità sono accreditati in conto corrente i bonifici e le rimesse disposti da terzi, in un qualsiasi tipo di valuta, a favore del Correntista. ART. 2 - Tutte le disposizioni del Correntista, impartite con qualsiasi mezzo, ivi compresi gli assegni, a valere sul conto corrente ed espresse in un qualsiasi tipo di valuta, sono addebitate in conto corrente, previa conversione in Euro. ART. 3 - Il Correntista si obbliga a non apporre la clausola di pagamento "effettivo" di cui all art. 1279 cod. civ. sulle disposizioni con qualsiasi mezzo impartite, ivi compresi gli assegni, a valere sul conto corrente ed espresse in un qualsiasi tipo di valuta. In caso di inadempimento di tale obbligo, qualora la disposizione impartita comporti per la Banca di Credito Cooperativo S.C.R.L. (in seguito denominata "Banca") pagamenti per cassa, la stessa non è tenuta a darvi corso. Pertanto ove il beneficiario della disposizione non accetti modalità di pagamento alternative, la Banca rifiuterà l esecuzione della predetta disposizione, restando a carico del Correntista ogni connessa conseguenza. ART. 4 - Il Correntista si impegna a sostituire l indicazione Euro esistente sul modulo, con quella della valuta in cui emette l assegno e ad apporre, accanto alla somma da pagarsi scritta in lettere, la propria sottoscrizione a convalida delle modificazioni effettuate. ART. 5 - Per ogni conversione vengono addebitate al Correntista - oltre quanto previsto dall art. 7 delle "Norme che regolano i rapporti di conto corrente e servizi connessi" - le commissioni di negoziazione rese note mediante gli avvisi esposti nei locali delle Dipendenze della Banca aperti al pubblico. ART. 6 - Per ogni controversia che potesse sorgere tra il Correntista e la Banca in dipendenza dei rapporti di conto corrente e di ogni altro rapporto di qualunque natura, il Foro competente è quello nella cui giurisdizione trovasi la sede centrale della Banca. Il sottoscritto dichiara di aver ricevuto copia del presente foglio informativo. Data Firma 5/5