STATUTO Associazione Privata di Fedeli OPERAI DELLA GRAZIA
TITOLO I - DENOMINAZIONE E SEDE Art. 1 COSTITUZIONE È costituita l ASSOCIAZIONE PRIVATA DI FEDELI OPERAI DELLA GRAZIA senza scopo di lucro. La Sede dell Associazione è attualmente in Ziano Piacentino, Loc. Albareto n. 17 PC. Con semplice deliberazione del Consiglio Direttivo potrà essere variato l indirizzo della sede e potranno altresì essere istituite sedi secondarie. La durata dell Associazione è illimitata. TITOLO II - SCOPO DELL ASSOCIAZIONE Art. 2 FINALITÀ L Associazione persegue le seguenti finalità: 1. aiutare prima di tutto i propri membri, i battezzati e tutti gli uomini e le donne del proprio tempo a conoscere, accogliere e vivere la pienezza di vita che Gesù ci ha donato: Io sono venuto perché abbiano la Vita e l abbiano in abbondanza (Gv 10,10), crescendo nella consapevolezza che questa è la vita eterna: che conoscano te, l unico vero Dio, e colui che tu hai mandato, Gesù Cristo (Gv 17,3) e che questa è la volontà di Dio, la vostra santificazione.in Cristo Gesù nostro Signore (1Tess.4,3); 2
2. come Gesù, insieme con Gesù vivere - nella vita quotidiana - la relazione d amore con il Padre, docili allo Spirito per dire con Gesù : Ecco, io vengo per fare la tua volontà (Eb 10,9) Eccomi, manda me (Is 6,8) Io faccio sempre ciò che gli è gradito (Gv 8,29); 3. annunciare in ogni ambito, secondo le esigenze dei tempi e dei luoghi, la dignità dell uomo, fatto a immagine e somiglianza di Dio, e collaborare in spirito di fraternità, soprattutto con quanti sono impegnati nella educazione delle nuove generazioni, per promuovere la crescita integrale e armonica della persona umana secondo lo spirito cristiano. Art. 3 ATTIVITA L Associazione svolge tutte le attività necessarie al raggiungimento delle finalità espresse dall art. 2. A tale scopo cura nei suoi membri: la formazione integrale attraverso un percorso fondato prioritariamente su: l interiorizzazione, l ascolto, l accoglienza, l apertura e la purificazione del cuore ; la conoscenza vitale della Sacra Scrittura e delle verità della fede cristiana che rivelano il Progetto Amoroso Divino sull uomo e sulla storia ( Il Piano universale della Grazia ); la formazione alla preghiera liturgica e personale come relazione con la Santa Trinità e accoglienza del Dono di Dio. In particolare la centralità dell Eucaristia sorgente e nutrimento della vita di grazia (vita nello Spirito) nel singolo e nella Chiesa; 3
la conoscenza dell uomo nella sua unità di corpo, mente, spirito alla luce delle scienze umane e della visione cristiana della persona umana. Promuove e anima: la formazione catechistica e liturgica degli operatori pastorali in collaborazione con gli Uffici Pastorali diocesani, le Unità Pastorali e le parrocchie; centri di ricerca e di cultura per la ricerca e l approfondimento degli elementi fondamentali necessari per lo sviluppo integrale della persona umana secondo lo spirito cristiano; centri di vita ubicati in campagna dove il contatto con la natura renda più facile l'esercizio della interiorizzazione e della contemplazione; ambienti piccoli, semplici, familiari, silenziosi, sereni dove sia possibile fare momenti o periodi di ''sosta'' e di ''riposo'' affinché tutto l'essere - corpo, mente, spirito - possa disporsi all'accoglienza e all'esperienza di Dio: nell'ascolto della sua Parola, nell'incontro personale con il Signore Gesù vissuto nella preghiera e nella comunicazione fraterna; corsi di esercizi spirituali residenziali,esercizi spirituali nella vita ordinaria (EVO) ed esercizi personalmente guidati. attività formative ed educative anche mediante la pubblicazione e diffusione di stampa periodica, avvalendosi anche delle nuove tecnologie informatiche, telematiche e/o multimediali. TITOLO III - SOCI, MODALITA DI AMMISSIONE, OBBLIGHI E DIRITTI DEI SOCI Art. 4 APPARTENENZA 1. L Associazione è aperta ad ogni cristiano, uomo o donna, che - vivendo nel proprio ambiente familiare o sociale, o scegliendo la vita fraterna in comunità - desidera accogliere con tutto il cuore l invito di Gesù : Se tu conoscessi il Dono di Dio...!, riprendere 4
consapevolezza e vivere responsabilmente la consacrazione battesimale. 2. Possono aderire all Associazione i fedeli laici, i sacerdoti, i diaconi che, dopo un congruo cammino di formazione, si impegnano a vivere coerentemente con lo scopo dell Associazione, accettandone senza riserve lo Statuto e il Regolamento e si rendono disponibili per l attività che l Associazione intende svolgere per realizzare il suo scopo. 3. Diverse possono essere le forme di appartenenza: laici consacrati nella Comunità, singoli o famiglie, che vivono vita fraterna insieme nella pratica dei consigli evangelici, dedicati a tempo pieno alla vita, all animazione e alla missione dell Associazione. La scelta del lavoro per vivere sarà orientata dalle attitudini e competenze dei singoli e dal discernimento comunitario per la missione ; laici consacrati nella Fraternità: singoli, famiglie, che si impegnano a vivere uno stile di vita evangelico secondo il Regolamento degli OdG, condividono lo scopo, lo spirito, le iniziative dell Associazione e vivono la loro missionarietà nella Chiesa particolare, nella parrocchia, nella famiglia, nel luogo di lavoro e di impegno sociale. sacerdoti e diaconi: coloro che scelgono di vivere il proprio ministero specifico nello spirito degli Operai della Grazia. 4. La domanda scritta di ammissione deve essere presentata al Consiglio Direttivo che, previo esame dei requisiti minimi necessari, delibera a maggioranza e ne dà comunicazione scritta all aspirante. La iscrizione nel registro degli Associati darà piena prova della partecipazione effettiva all Associazione. 5. La qualifica di Associato/a si può perdere: - per rinuncia volontaria; - per esclusione, nel caso che siano venute a mancare nel tempo le condizioni di ammissibilità indicate nell art. 3. In questo caso assume particolare rilevanza il ruolo e il parere dell Assistente Ecclesiastico. - La esclusione è di competenza del Consiglio Direttivo, che ne dà comunicazione motivata all interessato/a e provvede alla 5
cancellazione dal Registro degli Associati; TITOLO IV - ORGANI DELL ASSOCIAZIONE Art. 5 ORGANI Sono Organi dell Associazione: L Assemblea Il Consiglio Direttivo Il Presidente L Assistente ecclesiastico, nominato dal Vescovo su proposta del Consiglio Direttivo, membro di diritto senza diritto di voto. 1. L Assemblea L Assemblea è costituita da tutti gli Associati/e. Può essere ordinaria o straordinaria. L Assemblea ordinaria orienta la vita e l attività dell Associazione e in particolare: - elegge il Consiglio Direttivo; - approva il bilancio consuntivo; - delibera in ordine al Regolamento interno ed eventuali sue modifiche; - L Assemblea ordinaria viene convocata dal Presidente del Consiglio Direttivo almeno una volta l anno per l approvazione del rendiconto dell anno precedente; per l esame e l approvazione del programma preventivo delle attività proposte dal Consiglio Direttivo; per la elezione dei componenti del Consiglio Direttivo alle scadenze previste dallo Statuto. - L Assemblea straordinaria con maggioranza qualificata delibera su eventuali modifiche dello Statuto, da sottoporre all approvazione dell Ordinario del luogo, sullo scioglimento dell Associazione e le modalità della sua liquidazione. - L'Associazione Operai della Grazia è sottoposta alla giurisdizione dell'ordinario del luogo che approva lo Statuto a norma del Codice di Diritto Canonico. 6
- L Assemblea ordinaria e quella straordinaria sono presiedute dal Presidente del Consiglio Direttivo o, in sua assenza, dal Vice- Presidente, e, in assenza di entrambi, dal Consigliere del Consiglio Direttivo più anziano. - Le convocazioni devono essere effettuate mediante avviso scritto almeno 15 (quindici) giorni prima della data della riunione. In difetto di convocazione saranno ugualmente valide le adunanze a cui partecipano di persona tutti gli associati/e. Ogni associato/a ha diritto di esprimere un solo voto. E ammessa la rappresentanza per una sola delega. - L Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente almeno la metà più uno degli associati/e. In seconda convocazione - che può aver luogo anche lo stesso giorno almeno 6 (sei) ore dopo la prima - l Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero degli associati/e intervenuti. - Le deliberazioni dell Assemblea sono valide quando siano approvate dalla metà più uno dei presenti. - La deliberazione riguardante lo scioglimento dell Associazione e relativa devoluzione del patrimonio residuo deve essere adottata con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati/e. 2. Il Consiglio Direttivo Il Consiglio Direttivo è formato da un minimo di 3 (tre) a un massimo di 7 (sette) membri, eletti dall Assemblea tra gli Associati effettivi da almeno 4 (quattro) anni; essi rimangono in carica 4 (quattro) anni e possono essere rieletti. Il Responsabile pro tempore della Comunità degli Operai della Grazia è membro di diritto. Nel caso che, per dimissioni o altre cause uno dei componenti del Consiglio Direttivo decada dall incarico, subentra in sua sostituzione il primo dei non eletti che rimane in carica fino allo scadere dell intero Consiglio Direttivo. L Assistente ecclesiastico, nominato dall Ordinario diocesano su proposta del Consiglio Direttivo, è membro di diritto, senza diritto di voto, salvo che sia anche membro dell Associazione. 7
Sono di competenza del Consiglio Direttivo: nominare al suo interno il Presidente, il Vice-Presidente, il Segretario/a; curare l esecuzione delle deliberazioni dell Assemblea; deliberare sulla programmazione e la organizzazione delle attività dell Associazione; predisporre il bilancio consuntivo; determinare la quota associativa annuale; decidere sulle domande di ammissione e/o di esclusione di nuovi associati/e: provvedere agli affari di ordinaria e straordinaria amministrazione che non siano spettanti all Assemblea degli associati/e. - Il Consiglio Direttivo può delegare al Presidente o ad altri dei suoi membri alcune sue attribuzioni. Può conferire particolari incarichi anche a singoli associati. - Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o, in caso di sua assenza, dal Vice-Presidente. Viene convocato di regola ogni 6 (sei) mesi e ogni qualvolta il Presidente o in sua vece il Vice- Presidente lo ritenga opportuno, o quando almeno i due terzi dei componenti ne facciano richiesta, con avviso scritto, almeno 5 (cinque) giorni prima dell adunanza. Assume le proprie deliberazioni con la presenza della maggioranza dei suoi membri e i voti favorevoli della maggioranza degli intervenuti/e. - I verbali di ogni adunanza del Consiglio Direttivo vengono redatti a cura del Segretario/a e sottoscritti dallo stesso/a e da chi ha presieduto l adunanza. 3. Il Presidente - Il Presidente, nominato dal Consiglio Direttivo, ha il compito di presiedere lo stesso nonché l Assemblea degli Associati/e. - Al Presidente è attribuita la rappresentanza dell Associazione di fronte ai terzi e in giudizio. In caso di sua assenza o impedimento le sue funzioni spettano al Vice-Presidente, anch esso nominato dal Consiglio Direttivo. - Il Presidente cura l esecuzione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo e in casi eccezionali di necessità e urgenza ne assume i 8
poteri. In tal caso egli deve contestualmente convocare il Consiglio Direttivo per la ratifica del suo operato. - Il Presidente è autorizzato ad aprire conti correnti bancari e/o postali e dossier Titoli. TITOLO V - RISORSE ECONOMICHE DELL ASSOCIAZIONE ART. 6 MEZZI DI SOSTENTAMENTO L Associazione non ha scopo di lucro. Le attività dell Associazione sono sostenute attraverso il concorso di offerte libere degli aderenti, di quote sociali e di contributi di qualsiasi natura: - oblazioni, legati, eredità, donazioni, erogazioni liberali degli associati e dei terzi; - rendite del patrimonio; - entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento; - da utili, proventi, redditi ed ogni altro introito derivanti dallo svolgimento delle attività istituzionali; - da contributi di persone fisiche, dello Stato, di enti pubblici e privati, dell Unione Europea e di organismi internazionali; - da proventi delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi rese, anche nell ambito di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria o sussidiaria, in favore degli associati, dei relativi familiari o di terzi e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali; - da ogni altro tipo di entrata compatibile con le finalità sociali dell associazionismo di promozione sociale; - da ogni bene mobile o immobile di sua proprietà; - da qualsiasi altro contributo che sia ricevuto in conto capitale. 9
Ogni mezzo che non sia in contrasto con il Regolamento interno e con le leggi dello Stato Italiano potrà essere utilizzato per appoggiare e sostenere i finanziamenti all Associazione e arricchire il suo patrimonio. Il Consiglio Direttivo potrà rifiutare qualsiasi donazione che rischi di condizionare in qualsivoglia modo l Associazione. In nessun caso utili, proventi e avanzi di gestione derivanti dallo svolgimento delle attività istituzionali possono essere distribuiti, neanche in forme indirette, tra gli associati. Tutte le entrate - provenienti dagli associati o da terzi - non costituiscono, in alcun modo né nel tempo, alcun conseguente o eventuale diritto patrimoniale degli oblatori. La stessa collaborazione svolta dagli associati/e all interno o nell ambito delle attività dell Associazione -compresa ogni carica associativa- si intende prestata a titolo gratuito, salvo il rimborso delle spese eventualmente sostenute e documentate. ART. 7 BILANCIO ED ESERCIZIO FINANZIARIO L esercizio finanziario si chiude il 31 dicembre di ogni anno. Il Consiglio Direttivo viene convocato entro il 31 marzo di ogni anno per la redazione del bilancio o del rendiconto consuntivo economico finanziario e patrimoniale, da sottoporre ad approvazione successiva da parte dell Assemblea e presentato all Ordinario del luogo con la pubblicità di legge tempo per tempo vigente. ART. 8 SCIOGLIMENTO In caso di scioglimento dell Associazione, il patrimonio sarà devoluto ad altre organizzazioni con identico o analogo spirito e scopo, seguendo la procedura prevista dalle norme approvate con il protocollo del 15-11-94 tra l Italia e la Santa Sede. 10