STATUTO DEL COMITATO Comitato Sardegna Animali (denominazione

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STATUTO DEL COMITATO Comitato Sardegna Animali (denominazione abbreviata CO.S.A.) ART. 1: NATURA E PRINCIPI ISPIRATORI Il Comitato Comitato Sardegna Animali (denominazione abbreviata CO.S.A.) è un espressione democratica di cittadini, associazioni, comitati di quartiere. È apartitico e si informa ai seguenti principi ispiratori: assenza del fine di lucro, anche indiretto; democraticità della struttura; devoluzione in beneficenza dell intero patrimonio in caso di scioglimento o cessazione del Comitato; elettività; gratuità delle cariche; esclusione dei promotori temporanei; gratuità delle prestazioni fornite dagli aderenti; sovranità dell Assemblea; divieto di svolgere attività diverse da quelle istituzionali, ad eccezione di quelle strettamente connesse e/o accessorie in quanto integrative delle stesse; divieto espresso ed assoluto di svolgere attività aventi carattere commerciale. ART. 2: SEDE Il Comitato ha sede in Capoterra Via Aristotele n 1 (CAP 09012), presso la residenza del Presidente, ed è titolare di un conto corrente postale n. intestato al Presidente. La sede potrà essere trasferita in base alle esigenze del Comitato e per decisione dell assemblea degli aderenti. Per lo stesso motivo e con le stesse modalità, il Comitato potrà avere più riferimenti locali dove svolgere la propria azione. ART. 3: SCOPO Il Comitato Comitato Sardegna Animali (denominazione abbreviata CO.S.A.) è un associazione, regolata dal presente statuto e dalle norme previste dagli articoli 39 e seguenti del Codice Civile, nonché dalle altre disposizioni di legge ad essa applicabile. In particolare, trattandosi di associazione di volontariato, è regolata dalla Legge Regionale n 39/1993 e dalla Legge-Quadro sul Volontariato (Legge 11/08/1991 n 266). Si ispira alla Dichiarazione Universale dei Diritti degli Animali del 15/10/1978 e alla Legge-Quadro in materia di animali di affezione e prevenzione del randagismo (Legge 14/08/1991 n 281). Ha lo scopo di tutelare e salvaguardare gli animali, specie quelli cosiddetti da affezione, svolgendo ogni iniziativa atta a migliorarne le condizioni di vita ed a proteggere le specie animali, svolgendo altresì opera di educazione nel rapporto uomo-animale-ambiente.

In particolare, ha lo scopo di coordinare l attività delle varie associazioni di volontariato in materia di protezione e tutela degli animali, curando a tutti i livelli i rapporti con le istituzioni, la stampa, le autorità, gli enti pubblici e privati, attivandosi altresì per l applicazione di tutte le leggi vigenti in materia. ART. 4: ADESIONE AL COMITATO L adesione al Comitato è libera, senza discriminazione di razza, sesso, fede religiosa, purché l attività personale di ciascun aderente avvenga nel pieno rispetto delle leggi vigenti e non sia in contrasto con le finalità del Comitato. Il numero degli aderenti è illimitato. L appartenenza al Comitato ha carattere libero e volontario, ma impegna gli associati al rispetto delle risoluzioni prese dai suoi organi rappresentativi, secondo le competenze statutarie. Il Comitato è indipendente da qualsiasi altra associazione, comitato, circolo, partito, eccetera. Potranno essere chiamati a far parte del Comitato altre personalità o rappresentanti di società, Enti od Associazioni, con deliberazioni dall assemblea, regolarmente convocata, adottate a maggioranza semplice (50% + 1) dei presenti. ART. 5: QUOTE ASSOCIATIVE L adesione al Comitato comporta l autotassazione regolare degli aderenti. Il Comitato provvederà all autofinanziamento delle singole iniziative decise di volta in volta dall assemblea. Tale autotassazione è diretta a finanziare attività istituzionali ed è stabilita dall assemblea degli aderenti entro il 31 gennaio di ogni anno. Ogni quota copre l adesione al Comitato per l intero anno solare, scade il 31 dicembre e va rinnovata entro il 31 maggio, pena il decadimento dalla posizione di aderente al Comitato. Per il primo anno (2008) viene fissata la quota di ( /00), da versarsi contestualmente alla sottoscrizione dell atto costitutivo, che ne costituisce quietanza liberatoria. ART. 6: PATRIMONIO, FONDO COMUNE E BILANCIO Le quote di adesione, i contributi volontari degli associati ed i beni eventualmente acquisiti con questi costituisco il Fondo Comune del Comitato. Il Comitato risponde delle proprie obbligazioni col Fondo Comune.

Il Fondo Comune residuo verrà interamente devoluto in beneficenza, al termine dell attività del comitato, ad associazione o ente da individuarsi, come contributo per l espletamento dei suoi fini statutari. Il Comitato non ha patrimonio. Il suo scopo è semplicemente quello previsto all art. 3. Il compito del Consiglio Direttivo è quello di tenere un quaderno delle entrate e delle uscite dei fondi raccolti con i nomi di ogni sottoscrittore o con precisata la chiara origine delle varie operazioni. Sempre a cura del Consiglio Direttivo, dovrà essere redatto annualmente, con scadenza al 31 dicembre di ogni anno, un rendiconto delle entrate e delle uscite da presentare all Assemblea per l approvazione entro il 30 aprile dell anno successivo a quello a cui il rendiconto si riferisce. Per agevolare le operazioni di raccolta, gestione o pagamenti, si potranno aprire conti correnti bancari o postali a nome del Presidente. ART. 7: ORGANI E POTERI L unico organo decisionale del Comitato è l assemblea degli aderenti, che decide a maggioranza (50% + 1) dei presenti. L assemblea degli aderenti elegge il Presidente, il quale nomina un Vice Presidente ed un Segretario-Tesoriere. Presidente, Vice Presidente e Segretario-Tesoriere costituiscono il Consiglio Direttivo, che amministra il Comitato in base la principio maggioritario, occupandosi della gestione ordinaria e straordinaria. I membri del Consiglio Direttivo sono responsabili della conservazione dei fondi e della loro destinazione agli scopi del Comitato. Al Presidente spetta la rappresentanza del Comitato nei confronti del terzi e in giudizio. Il Presidente resta in carica 2 anni (per il primo presidente designato si concorda che lo stesso cesserà dalla carica il 31 dicembre 2010). Le cariche di Vice Presidente e di Segretario-Tesoriere, per la loro natura fiduciaria, sono collegate a quella del Presidente e cessano alla cessazione di quest ultima. Il Presidente, il Vice Presidente ed il Segretario-Tesoriere, con firma disgiunta tra loro, hanno espressa facoltà di procedere sia ad incassi di qualsiasi ammontare di somme, che venissero corrisposte a qualsiasi titolo al Comitato da privati, Enti o Istituzioni di varia natura, rilasciando valida e liberatoria quietanza con esonero per le casse paganti da ogni e qualsiasi responsabilità al riguardo, sia ai pagamenti relativi all organizzazione e all amministrazione, ordinaria e straordinaria, del Comitato.

ART. 8: RECESSO Ciascun aderente è libero di recedere dal Comitato in ogni momento, dandone comunicazione agli altri aderenti per il tramite degli organi sopracitati presso la sede del Comitato. Il socio recedente non ha alcun diritto sul patrimonio del Comitato. ART. 9: ASSEMBLEA DEGLI ADERENTI L assemblea degli aderenti deve essere convocata almeno una volta all anno, presso la sede sociale o altrove, per l approvazione del rendiconto annuale. È composta da tutti gli aderenti ed è presieduta dal Presidente del Comitato o, in mancanza, dal Vice Presidente. L avviso di convocazione dell assemblea dovrà pervenire a tutti gli aderenti con almeno 3 (tre) giorni di anticipo, a mezzo comunicazione scritta, telefonica, e-mail, sms o apposito volantino informativo. L Assemblea deve essere convocata entro 15 giorni dalla scadenza del mandato degli organi del Comitato, al fine di eleggere i nuovi organi. Assemblee straordinarie possono essere convocate dal Presidente, dal Vice Presidente e da almeno 1/10 degli aderenti, o dal 50% + 1 degli stessi. Dell Assemblea viene redatto processo verbale a cura del Segretario. Il verbale può essere consultato da tutti gli aderenti, che hanno diritto di estrarne copia a proprie spese. È regolarmente costituita, in prima convocazione, con la presenza di metà più uno degli aderenti, in proprio o a mezzo delega da conferirsi per iscritto esclusivamente ad altro aderente. Ogni aderente non può avere più di una delega. In seconda convocazione, l Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero degli aderenti presenti. L Assemblea delibera a maggioranza dei voti. Compiti dell Assemblea sono: eleggere il Presidente, il Vice Presidente, i componenti del Consiglio Direttivo (eccetto le prime cariche ed i primi consiglieri, che sono nominati nell atto costitutivo), approvare la scelta dei programmi del Comitato, approvare i criteri di gestione e di regolamento del Comitato, approvare il bilancio annuale, esprimere il proprio parere vincolante su ogni argomento sottoposto al suo giudizio, fissare la quota annuale di adesione, stabilire limiti al rimborso spese, decidere in ordine allo scioglimento del Comitato. ART. 10: CONSIGLIO DIRETTIVO Il Comitato è amministrato da un Consiglio Direttivo, organo esecutivo del Comitato, composto da tre membri: Presidente del Comitato, Vice Presidente e Segretario-Tesoriere. Si stabilisce sin d ora

che alla prima assemblea ordinaria annuale verrà messo all ordine del giorno l ampliamento del Consiglio Direttivo sino a 5 membri. La durata in carica del Consiglio Direttivo è legata alla carica di Presidente e cessa con quest ultima. Il Consiglio svolge tutte le attività esecutive del Comitato, rispettando le indicazioni di carattere generale assunte dall Assemblea. Si riunisce ogni qual volta i consiglieri lo riterranno opportuno o su espressa richiesta del Presidente, del Vice Presidente o del Segretario-Tesoriere. ART. 11: IL PRESIDENTE Il Presidente del Comitato è anche Presidente del Consiglio Direttivo. Al presidente spettano le seguenti facoltà: rappresentanza (anche legale) del Comitato; convocazione del Consiglio Direttivo e dell Assemblea dei soci. Tali facoltà spettano al Vice Presidente in caso di impedimento o di assenza del Presidente. ART. 12: IL SEGRETARIO-TESORIERE Al Segretario-Tesoriere spettano le seguenti facoltà: redigere i verbali dell Assemblea del Consiglio Direttivo; diramare gli inviti per le convocazioni fissate dal Presidente; tenere la contabilità ed i libri associativi; tenere la cassa. ART. 13: DURATA E SCIOGLIMENTO Il Comitato ha durata illimitata e rimane in vita fino alla chiusura di tutti gli atti necessari al raggiungimento dello scopo sociale o, comunque, fino a diversa decisione espressa dall assemblea. Per tutta la durata del Comitato non potranno essere distribuiti, né direttamente né indirettamente, avanzi di gestione, riserve, fondi o residui di capitale. Il Comitato si scioglierà al verificarsi di una delle seguenti situazioni: a) delibera dell Assemblea, regolarmente convocata; b) dimissioni del Consiglio Direttivo e non elezione di un nuovo Presidente entro 3 mesi dalle dimissioni; c) venuta meno delle condizioni e dei motivi che hanno portato alla nascita del Comitato. Saranno gli ultimi membri del Consiglio Direttivo, anche se dimissionari, a dover seguire le fasi di liquidazione e redigere, dunque, il rendiconto finale. ART. 14: DIRITTI DEGLI ADERENTI I promotori-aderenti (purché maggiorenni) hanno i seguenti diritti:

a) eleggere il Presidente; b) approvare il rendiconto annuale; c) partecipare alle iniziative organizzate dal Comitato. ART. 15: DOVERI DEGLI ADERENTI I promotori-aderenti hanno i seguenti obblighi: a) versare la quota associativa iniziale e quella annuale stabilita dall assemblea; b) partecipare alle assemblee convocate nel corso dell anno; c) impegnarsi per il raggiungimento dello scopo; d) tenere verso gli altri aderenti un comportamento improntato alla correttezza e alla buona fede. ART. 16: ESCLUSIONE DEI SOCI Il promotore-aderente che contravvenga ai doveri indicati dal presente Statuto può essere escluso dal Comitato con delibera del Consiglio Direttivo, previa richiesta di comunicazione scritta contenente eventuali giustificazioni, da inviarsi al domicilio dell aderente almeno 30 (trenta) giorni prima della delibera di esclusione. L esclusione è prevista per i seguenti casi: a) inadempimento degli obblighi assunti da parte del promotore-aderente a favore del Comitato; b) mancato pagamento della quota associativa; c) inosservanza delle disposizioni dello Statuto, di eventuali regolamenti o delle delibere degli organi sociali; d) qualsiasi altro comportamento e/o azione che possa mettere in cattiva luce il Comitato e il suo operato. Il socio escluso non ha alcun diritto sul patrimonio del Comitato. ART. 17: COMPENSI Nessun compenso è dovuto, a nessun titolo, ai promotori aderenti e/o agli organi del Comitato. ART. 18: DESTINAZIONE DEGLI UTILI Gli eventuali utili conseguiti devono essere impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse. È fatto espresso ed assoluto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, le riserve, i fondi di gestione e il capitale del Comitato.

ART. 19: SPESE Le spese del presente atto, annesse e dipendenti, si convengono ad esclusivo carico del Comitato. ART. 20: DECORRENZA Tutti gli effetti del presente atto e del correlativo atto costitutivo decorrono a partire dal giorno 24 febbraio 2008. ART. 21: FORO COMPETENTE Per qualsiasi controversia che dovesse insorgere tra il Comitato e i promotori-aderenti, foro esclusivo a decidere delle controversie sarà quello di Cagliari. Oristano, 24 gennaio 2008 FIRME (in ordine numerico)