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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI PADOVA SECONDA SEZIONE CIVE Il Giudice del Tribunale di Padova, Seconda Sezione civile, dott. Giorgio Bertola, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n 1927/2014 del R.A.C.C. in data 25/02/2014, iniziata con atto di citazione notificato in data 17/02/2014 d a - ALDO (C.F. e GIANNI (C.F. ), con il patrocinio dell avv., attori c o n t r o - CASA DI RIPOSO A. (C.F. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, con il patrocinio dell avv., convenuta avente per oggetto: Indebito soggettivo - Indebito oggettivo, trattenuta in decisione all udienza di precisazione delle conclusioni del 24/05/2016, nella quale le parti hanno formulato le seguenti CONCLUSIONI Pag. 1

- per ALDO e GIANNI Come da foglio allegato a PCT dichiarando di non accettare il contraddittorio su eventuali domande nuove ovvero nel merito - in via principale, accertato che la Casa di Riposo A. non vanta alcun credito nei confronti degli opponenti per tutti i motivi esposti in narrativa (id est, da una parte, per effetto del recesso del 15 aprile 2013, dall altra per la nullità dell impegno sottoscritto il 3 dicembre 2007, in conseguenza del carattere sanitario o prevalentemente sanitario delle prestazioni rese a favore della Sig.ra revocare il decreto ingiuntivo opposto n. 5979/2013 R.G. n. 12291/13 del 27 dicembre 2013; - in via riconvenzionale, condannare la Casa di Riposo A. a restituire a favore del Sig. Aldo le somme indebitamente versate per le mensilità da dicembre del 2007 fino all effettiva interruzione, oltre agli interessi dovuti per legge; - in via subordinata e in ipotesi di ritenuta validità dell impegno del 3 dicembre 2007 e di non validità del recesso del 15 aprile 2013, revocare comunque il decreto ingiuntivo e rideterminare il quantum della quota di retta a carico del Sig. Aldo in base all ISEE dello stesso a partire dal dicembre del 2007 e quindi tenendo conto di quanto già da questi versato a partire dalla suddetta data; - con vittoria di spese, di diritti e di onorari di causa ; - per CASA DI RIPOSO A. Come da foglio allegato a verbale che viene siglato dal Giudice dichiarando di non accettare il contraddittorio su eventuali domande nuove ovvero - in principalità, nel merito, dichiararsi l inammissibilità ovvero l infondatezza dell opposizione promossa avverso il D.I. n. 5979/2013 dai sigg. Aldo e Gianni e confermarsi in toto il D.I. opposto, per tutte le ragioni esposte in fatto e in diritto in comparsa di costituzione ed, in particolare, per non aver avversato avanti il G.A. competente la deliberazione dell ULSS n.16 di Padova n. 373/2013 Pag. 2

approvativa del regolamento per i criteri di gestione del RUR (Registro Unico della Residenzialità), nella parte in cui attribuisce all assistito la quota alberghiera di accoglienza nei CSA e per non aver, comunque, comprovato la sussistenza dei presupposti legittimanti il trattamento di esenzione parziale o totale della quota di retta alberghiera, siccome preteso nell atto di citazione in opposizione a D.I.. Rigettarsi in ogni caso, in via derivata, la domanda riconvenzionale di restituzione delle somme versate dal sig. Aldo dal dicembre 2007 all interruzione del versamento. Respingersi altresì la domanda di rideterminazione del quantum della retta alberghiera a carico del sig. Aldo, in base al suo ISEE, posto che la percentuale di retta alberghiera rientra nella competenza della regione Veneto e comunque deve tener conto di tutte le disponibilità finanziarie e dell assistita e dei suoi famigliari, gli odierni opponenti, come illustrato nell atto costitutivo; - in via subordinata, nel merito, in denegata ipotesi di accoglimento dell opposizione, accertarsi e dichiararsi che la retta alberghiera richiesta dalla CdR all assistito e/o ai suoi famigliari deve essere corrisposta dall amministrazione sanitaria (ULSS n. 16 di Padova), per il tramite della regione Veneto, verso la quale gli opponenti dovranno se del caso rivolgersi per poter eventualmente farsi rimborsare di quanto indebitamente corrisposto sino ad ora e per farsi sostituire nel pagamento delle quote di rette alberghiere non versate e future; Con rifusione di spese e competenze di giudizio. - in via istruttoria ammettersi prova per testi sui capitoli e con i testi indicati dall opposta in memoria ex art. 183 VI c, n. 2, in atti. RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE Si dà atto che la presente sentenza viene redatta in forma abbreviata a norma dell art. 132, n. 4 c.p.c., come sostituito dall art. 45 c. 17 della L. 69/2009 e 118 disp. att. c.p.c.. Pag. 3

Gli attori si sono opposti al decreto ingiuntivo ottenuto dalla Casa di Riposo convenuta/opposta a fronte della interruzione nel pagamento della quota di propria spettanza per l ospitalità della propria congiunta Sofia. Deducevano in particolare gli attori che la loro congiunta fosse affetta da Alzheimer così che non potesse più distinguersi tra la quota socio assistenziale e la quota alberghiera beneficiando la propria congiunta solo di prestazioni mediche. Inferivano pertanto che nulla avrebbe dovuto pretendere la convenuta ed in via riconvenzionale chiedevano di condannarla a restituire tutto quanto versato fin dal suo ingresso nella struttura nel 2007. Si è costituita la convenuta chiedendo il rigetto dell opposizione. La causa è stata istruita mediante CTU. L opposizione è infondata e va rigettata. Va preliminarmente fatta chiarezza sul quadro normativo che disciplina questa complicata e delicatissima materia che ha lo scopo di assicurare l assistenza a soggetti che per le loro condizioni psico-fisiche si trovano nella impossibilità di provvedervi in prima persona. La più volte richiamata sentenza della Cass. Sez. 1, Sentenza n. 4558 del 22/03/2012 (Rv. 622120) il cui principio di diritto massimato è stato L'attività prestata in favore di soggetto gravemente affetto da morbo di Alzheimer ricoverato in istituto di cura è qualificabile come attività sanitaria, quindi di competenza del Servizio Sanitario Nazionale, ai sensi dell'art. 30 della legge n. 730 del 1983, non essendo possibile determinare le quote di natura sanitaria e detrarle da quelle di natura assistenziale, stante la loro stretta correlazione, con netta prevalenza delle prime sulle seconde, in quanto comunque dirette, anche ex art. 1 D.P.C.M. 8 agosto 1985, alla tutela della salute del cittadino; ne consegue la non recuperabilità, mediante azione di rivalsa a carico dei parenti del paziente, delle prestazioni di natura Pag. 4

assistenziale erogate dal Comune, ebbe ad intervenire vigente un certo quadro normativo. In particolare a quel giudizio era applicabile il d.p.c.m. 08/08/1985 approvato ex art. 5 della L. 833/1978 e dell art. 30 della L. 730/1983 che è stato superato dal d.p.c.m. 14/02/2001 e 29/11/2001 adottati ai sensi dell art. 1 e 3 septies del DLGS 502/1992 che fissa i livelli essenziali di assistenza che il Servizio Sanitario Nazionale è tenuto a garantire sull intero territorio nazionale. L attività sanitaria e sociosanitaria a favore di anziani non autosufficienti è compresa tra quelle per le quali il d.p.c.m. 29/11/2001 elenca i livelli essenziali di assistenza. Il fondo regionale per la non autosufficienza (istituito in Veneto con la LRV 55/1982), così come quello nazionale istituito dall art. 1 comma 1264 della legge 27/12/2006 n. 296, concorre poi ad assicurare l attuazione dei livelli essenziali di assistenza con riguardo agli anziani non autosufficienti. Il d.p.c.m. 29/11/2001 statuisce poi le prestazioni sanitarie per le quali non è possibile scindere la componente sanitaria e quella sociale che possono essere oggetto di contribuzione ad opera non esclusivamente del Servizio sanitario nazionale attingendo pertanto dal beneficiato stesso o dai suoi congiunti. Questi servizi di assistenza essenziali (LEA) sono stati recepiti dal legislatore nella legge 289/2002 all art. 54. Va quindi riconosciuto che il quadro normativo rispetto a quello che ha consentito alla Suprema Corte di adottare la decisione n. 4558/2012 appare oggi radicalmente mutato. Anche la decisione della Corte Costituzionale n. 296/2012 ha ritenuto non fondata la lamentata incostituzionalità della compartecipazione alle spese del coniuge e dei parenti in linea retta del beneficiato inspirandosi la norma a ragioni di equità e solidarietà intrafamiliare. Pag. 5

Neppure fondata è la censura di nullità dell impegno sottoscritto dai familiari della poiché, non esistendo alcuna norma imperativa che ponga interamente a carico del servizio sanitario nazionale tale forma di esborso, quella dichiarazione è pienamente legittima disciplinando la quota non coperta dal contributo del servizio sanitario regionale. Residuerebbe semmai verificare l effettività dell intervento di supporto economico dato alle famiglie con un congiunto affetto da gravissime patologie degenerativa, come osservato nella sentenza n. 488/2016 del Tribunale di Trieste, se non fosse che non è questo il luogo né è questo l oggetto del giudizio dovendo tale valutazione trovare la propria sede naturale laddove si ha il dovere di creare una pianificazione generale dei servizi di assistenza sanitaria. Va parimenti rigettata anche la domanda di rideterminazione della quota secondo l ISEE del solo assistito e non dell intero nucleo familiare. Va infatti osservato che l attuale sistema di calcolo dell ISEE è frutto dell art. 12, comma 2 del D.P.C.M. n. 159/2013, recante le nuove modalità di calcolo dell ISEE e che questo Giudice non può procedere a ricalcoli. Va infine osservata la irrilevanza probatoria del documento Linee indirizzo demenza Regione Veneto prodotto con la memoria di replica poiché esso rappresenta un decreto regionale formato in vista del deposito delle note conclusive e volto quasi a convincere l autorità giudiziaria delle ragioni della convenuta/opposta sicché privo di qualsiasi rilevanza in questo giudizio. L opposizione va pertanto rigettata ed il decreto va interamente confermato. Le spese per la CTU vanno definitivamente poste a carico di parte attrice. In ragione della complessa controvertibilità della materia e della sua mutevolezza, sussistono gravi ed eccezionali ragioni per compensare interamente le spese legali del presente giudizio. Pag. 6

P. Q. M. Il Giudice, ogni diversa domanda ed eccezione reiette ed ogni ulteriore deduzione disattesa, definitivamente pronunciando, 1) Rigetta l opposizione perché infondata; 2) Pone in via definitiva le spese di C.T.U. a carico di parte attrice; 3) Compensa tra le parti le spese legali sussistendone gravi ed eccezionali ragioni; 4) Visto l art. 52 D.Lgs. 196/2003, dispone che, in caso di diffusione della presente sentenza in qualsiasi forma, per finalità di informazione giuridica, su riviste, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica, sia omessa l indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi degli interessati; Sentenza provvisoriamente esecutiva ex lege. Così deciso in Padova, il 19 settembre 2016. Il Giudice - Dott. Giorgio Bertola - Pag. 7