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COMUNE DI CAMPAGNOLA EMILIA PROVINCIA DI REGGIO NELL EMILIA DELIBERAZIONE N. 45 profilo 4517 OGGETTO: CONSIGLIO COMUNALE Applicazione della diffida amministrativa in caso di violazioni amministrative nei settori commercio, pubblici esercizi ed artigianato a contatto con il pubblico. L'anno duemilasedici addì quattordici del mese di ottobre alle ore 21.00 presso la Sala Consiliare si è riunito il Consiglio Comunale convocato con avvisi spediti nei modi e termini di legge, in sessione ordinaria in prima convocazione. 1 SANTACHIARA ALESSANDRO SINDACO Presente 2 BATTINI MASSIMO CONSIGLIERE Presente 3 PEDRAZZOLI ALESSIA CONSIGLIERE Presente 4 MORI PAOLO CONSIGLIERE Presente 5 SALATI SILVIA CONSIGLIERE Ass. giust. 6 SGHEDONI DANIELE CONSIGLIERE Presente 7 LUPPI SIMONA CONSIGLIERE Presente 8 PARMIGIANI SILVIA CONSIGLIERE Presente 9 RUSSO STEFANO CONSIGLIERE Ass. giust. 10 PIOLANTI PAOLA CONSIGLIERE Presente 11 BERTACCHINI FERNANDO CONSIGLIERE Presente 12 LUSETTI LISA CONSIGLIERE Presente 13 SINGH RAJINDER CONSIGLIERE Presente Presenti n. 11 Assenti n. 2 1 VALLA CERICO VICESINDACO Presente 2 CARAMASCHI OLIVIA ASSESSORE NON CONSIGLIERE Presente ISIDE 3 PEDRAZZOLI MARCO ASSESSORE NON CONSIGLIERE Presente 4 SOLA STEFANIA ASSESSORE NON CONSIGLIERE Presente Partecipa alla seduta il Segretario SCHIANO PASQUALE il quale provvede alla redazione del presente verbale. Essendo legale il numero degli intervenuti, il SINDACO SANTACHIARA ALESSANDRO assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta. Sono nominati scrutatori i Consiglieri SINGH RAJINDER, LUSETTI LISA, BATTINI MASSIMO. C O P I A pag. 1

Deliberazione di C.C. n. 45 del 14/10/2016 Il Sindaco Presidente: Passiamo alla trattazione dell argomento iscritto al punto nr. 9) dell Ordine del Giorno ad oggetto Applicazione della diffida amministrativa in caso di violazioni amministrative nei settori commercio, pubblici esercizi ed artigianato a contatto con il pubblico. La diffida amministrativa è un istituto che nella nostra Regione è stato sostanzialmente normato e ha visto il focus con Legge Regionale nr. 24/2013; si applica nell ambito di procedimenti sanzionatori disciplinati nei settori riguardanti il commercio, la somministrazione di alimenti e bevande, l esercizio di attività di artigianato a contatto con il pubblico, il divieto di fumo, nonché nelle fattispecie sanzionatorie previste all interno dei nostri regolamenti comunali. E un istituto che si applica alle sole violazioni sanabili, poi entrerò nel dettaglio, vi ho preparato qualche esempio. La diffida non è rinnovabile, né prorogabile, non opera in caso di attività svolte senza autorizzazione, licenza, concessione, permesso o nulla osta comunque denominato. Non opera nei confronti dei soggetti già diffidati nei 5 anni precedenti per il medesimo comportamento già oggetto di diffida. Sostanzialmente, l idea che sta alla base dell inserimento di questa diffida (segnalo che all interno dell Unione manchiamo noi e altri due Comuni) è introdurre un approccio collaborativo del personale. Non che non ci sia già, però si vuole anche normarlo anche considerando la rotazione del personale e tutto quanto. La diffida non si applica in presenza di violazioni che prevendono sanzioni amministrative accessorie, ad esempio la sospensione dell attività o il sequestro. Non si applica in presenza di violazioni connesse al possesso o all utilizzo di apparecchi o congegni da gioco (ovvero le Slot o cosiddette macchinette). Non si applica in presenza di violazioni commesse in materia di prevenzione delle problematiche alcol correlate. In sostanza, la diffida consiste in un invito rivolto dall agente accertatore al trasgressore e agli obbligati in solido, prima della contestazione della violazione, a sanare la stessa. In ambito calcistico potremmo definirla un cartellino giallo. E contenuta nel verbale di ispezione, che è sottoscritto e consegnato agli interessati e nel quale deve essere indicato il termine non superiore a 10 giorni entro cui uniformarsi alle prescrizioni, nonché in un verbale di accertamento sanzionatorio nel quale la sanzione pecuniaria è esplicitamente sostituita dalla diffida. Qualora i soggetti diffidati non provvedano entro il termine indicato, l agente accertatore provvede a redigere il verbale di accertata violazione, contestando tutte le violazioni accertate, sia la prima che ha originato la diffida, che la seconda, applicando le sanzioni amministrative pecuniarie previste nella norma. Ho chiesto al Comandante della Polizia Municipale di fare alcuni esempi per farci un idea: i casi in cui si può applicare la diffida sono la mancata esposizione dell orario di apertura/chiusura dell esercizio, la mancata esposizione dei prezzi, il mancato rispetto dei posteggi degli ambulanti al mercato, il mancato possesso di documentazione a seguito e il mancato rispetto dell orario di chiusura. Tutte quelle che sono situazioni sanabili con un po di attenzione. I casi, invece, in cui non si può procedere con la diffida sono: l esercizio abusivo di attività di somministrazione di alimenti e bevande (che se è abusivo non può essere sanabile), l esercizio abusivo di attività di commercio in sede fissa, ambulante eccetera. Direi di aver dato un infarinatura generale. Ci sono domande? Consigliere Fernando Bertacchini, gruppo Progettiamo Campagnola : Come aveva accennato all inizio, se a livello di Unione si arrivasse ad avere un criterio uniforme, sarebbe la cose più giusta da fare. Chiedo una cosa che non ricordo del testo: se viene fatto questo cartellino giallo, viene fatta la stessa diffida una seconda volta? Il Sindaco Presidente: Leggo il testo la diffida amministrativa non opera nei confronti di soggetti diffidati nei cinque anni precedenti per il medesimo comportamento già oggetto di diffida. Se non ci sono altri interventi, pongo in votazione il punto nr. 9) iscritto all Ordine del Giorno ad oggetto Applicazione della diffida amministrativa in caso di violazioni amministrative nei settori commercio, pubblici esercizi ed artigianato a contatto con il pubblico. pag. 2

IL CONSIGLIO COMUNALE PREMESSO che la Regione Emilia Romagna ha emanato la L.R. 24 maggio 2013, n. 4 che ha introdotto nella L.R. 28 aprile 1984, n. 21 Disciplina dell'applicazione delle sanzioni amministrative di competenza regionale l art. 7-bis, che inserisce nel procedimento amministrativo sanzionatorio per le violazioni di competenza regionale l istituto della diffida amministrativa; TENUTO CONTO che il citato articolo 7 bis: al comma 4 precisa che la diffida amministrativa è applicabile nell'ambito di procedimenti sanzionatori disciplinati nei settori riguardanti il commercio, la somministrazione di alimenti e bevande, l'esercizio di attività di artigianato a contatto con il pubblico, il divieto di fumo, nonché nelle fattispecie sanzionatorie previste dai regolamenti comunali; al comma 3 precisa che la diffida è applicabile alle sole violazioni sanabili; al comma 3 fa salva la disciplina della diffida prevista in normative di settore, intendendo con tale previsione salvaguardare, cioè non modificare né tanto meno disapplicare le procedure in tali normative previste ed applicate; al comma 3 prevede, come conseguenza della salvaguardia posta, che la diffida amministrativa, come disciplinata nella legge regionale n. 21 del 1984, si applica in assenza di normative di settore che già prevedano e disciplinano l applicazione della diffida a specifiche fattispecie; al comma 5 individua la procedura di applicazione della diffida; al comma 6 stabilisce che la diffida amministrativa non è rinnovabile né prorogabile e che essa non opera in caso di attività svolte senza autorizzazione, licenza, concessione, permesso o nulla osta comunque denominato; al comma 6 stabilisce altresì che la diffida amministrativa non opera nei confronti di soggetti già diffidati nei cinque anni precedenti per il medesimo comportamento già oggetto di diffida; il comma 7 precisa che gli enti che esercitano le funzioni di amministrazione attiva, cui le sanzioni amministrative accedono, individuano, con proprio atto, nell'ambito dei settori indicati al punto precedente in quali procedimenti sanzionatori introdurre la diffida amministrativa; il comma 7 precisa altresì che la regione monitora l'applicazione dell'istituto della diffida amministrativa e può dettare specifiche linee guida in materia; CONSIDERATO: che l art. 14, comma 5, del decreto legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito con modificazioni in legge 4 aprile 2012, n. 35 ha stabilito che le Regioni, le Province autonome di Trento e di Bolzano e gli Enti locali, nell'ambito dei propri ordinamenti, devono conformare le attività di controllo di loro competenza ad apposite linee guida mediante intesa in sede di Conferenza unificata; che sulla G.U. n. 42 del 19 febbraio 2013 è stata pubblicata l intesa 24 gennaio 2013 sulle linee guida in materia di controlli, ai sensi dell articolo 14, comma 5, del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35; che in data 24 gennaio 2013 sono state adottate le linee guida in materia di controlli adottate dalla Conferenza unificata Stato-Regioni che rappresentano lo strumento con cui le Regioni, le Province autonome e gli Enti locali devono conformare le rispettive attività di controllo e che si applicano in tutte le ipotesi in cui sono normativamente previsti dei controlli, a prescindere che ad essi possa conseguire l applicazione di una sanzione; che le stesse indicano i principi cui devono uniformarsi le attività di controllo sulle imprese; nel principio denominato Approccio collaborativo del personale, finalizzato ad avviare un rinnovato e costruttivo rapporto con le imprese, adottando una visione delle attività di controllo principalmente orientata all'effettiva tutela dell'interesse giuridico protetto, viene citata come esempio di buona prassi la diffida amministrativa; RILEVATO che l istituto della diffida amministrativa introdotto dall art. 7-bis della L.R. n.21/1984 trova sicuramente applicazione per le violazioni di competenza regionale nei settori pag. 3

riguardanti il commercio, la somministrazione di alimenti e bevande, l'esercizio di attività di artigianato a contatto con il pubblico ed il divieto di fumo disciplinate da normative regionali, ma che, con riferimento a quanto indicato nelle linee guida in materia di controlli cui si devono conformare gli Enti locali ai sensi dell articolo 14, comma 5, del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, è possibile, quando non doveroso, estendere tale istituto anche alle violazioni nei settori precitati di competenza regionale, ma ancora disciplinate da normativa statale qualora l autorità competente ad applicare la sanzione amministrativa e ad incassare i proventi sia il Comune; VISTI: l art. 7-bis della L.R. 28 aprile 1984, n. 21; l art. 14, comma 5, del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35 ; l Intesa 24 gennaio 2013 sulle linee guida in materia di controlli, ai sensi dell articolo 14, comma 5, del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35 ; DATO ATTO che il Comune di Campagnola Emilia con deliberazione di Consiglio Comunale nr.42/2008 ha trasferito all Unione Comuni Pianura Reggiana le funzioni di polizia municipale, meglio definite nella relativa convenzione, tra cui anche le competenze sanzionatorie nelle materie di polizia locale; PRESO ATTO dei pareri di regolarità tecnica, favorevoli ed allegati, espressi rispettivamente dal Dirigente Comandante del Corpo di Polizia Municipale dell Unione Comuni Pianura Reggiana e dal Responsabile del 1 Settore Affari Generali ed Istituzionali ai sensi dell art.49 e 147bis del D.Lgs 18/08/2000 nr.267; CON VOTI FAVOREVOLI nr. 10 (dieci), CONTRARI nr. 01 (Singh) espressi per alzata di mano dai nr. 11 Componenti presenti e Votanti; DELIBERA A) DI APPLICARE la diffida amministrativa, con le modalità indicate dall art. 7-bis, della L.R. n. 21/1984: a tutte le violazioni di natura amministrativa e di competenza regionale, disciplinate da leggi regionali, nei settori riguardanti il commercio, la somministrazione di alimenti e bevande, l'esercizio di attività di artigianato a contatto con il pubblico ed il divieto di fumo qualora l Autorità competente all applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie sia il Comune di Campagnola Emilia (ovvero l Unione Comuni Pianura Reggiana cui ha conferito la funzione di polizia) indipendentemente dall Ente competente ad incassare i proventi sanzionatori; a tutte le violazioni di natura amministrativa disciplinate da leggi statali, nei settori riguardanti il commercio, la somministrazione di alimenti e bevande, l'esercizio di attività di artigianato a contatto con il pubblico ed il divieto di fumo qualora l Autorità competente all applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie e ad incassare i proventi sanzionatori sia il Comune di Campagnola Emilia (ovvero l Unione Comuni Pianura Reggiana cui ha conferito la funzione di polizia); a tutte le violazioni di natura amministrativa disciplinate dai Regolamenti Comunali o dalle Ordinanze Comunali attuative delle leggi statali o regionali riguardanti i settori di cui punti precedenti 1 e 2; solamente e qualora le precitate violazioni siano sanabili da parte del trasgressore, ovvero dall obbligato in solido, in un congruo lasso di tempo all uopo indicato nella diffida e comunque non superiore a 10 giorni, dovendo intendersi per sanabili quelle violazioni per le quali il trasgressore o l eventuale obbligato in solido, con un azione od omissione successiva alla violazione stessa, possa eliminare il fatto illecito e/o gli effetti della precedente azione od omissione costituente la violazione; B) DI NON APPLICARE la diffida amministrativa prevista dall art. 7-bis della L.R. n. 21/1984: pag. 4

in presenza di violazioni che prevedono anche sanzioni amministrative accessorie (sospensione attività, sequestro, etc ); in presenza di violazioni connesse con il possesso e/o l utilizzo di apparecchi e/o congegni da gioco che distribuiscono vincite in denaro di cui all articolo 110 del TULPS; in presenza di violazioni connesse con la prevenzione delle problematiche alcol-correlate; C) DI DARE ATTO che: la diffida amministrativa non opera in caso di attività svolte senza autorizzazione, licenza, concessione, permesso o nulla osta comunque denominato; la diffida amministrativa non è rinnovabile né prorogabile; D) DI DARE ATTO che relativamente alla diffida amministrativa prevista dall art. 7-bis della L.R. n. 21/1984: il divieto di diffidare nuovamente per un comportamento già oggetto di diffida è relativo a violazioni della medesima disposizione; il divieto di diffidare nuovamente per un comportamento già oggetto di diffida è relativo a fatti (azioni od omissioni) accertati solo sul territorio del Comune di Campagnola Emilia; la diffida amministrativa non opera nei confronti di soggetti trasgressori ovvero obbligati in solido già diffidati nei cinque anni precedenti per il medesimo comportamento già oggetto di diffida; il divieto di diffidare nuovamente per un comportamento già oggetto di diffida nei cinque anni precedenti opera a prescindere dalla circostanza che tale comportamento sia successivamente stato sanzionato (dal punto di vista pecuniario) oppure no; il divieto di diffidare nuovamente per un comportamento già oggetto di diffida è relativo a fatti (azioni od omissioni) commessi, quale trasgressore, dalla medesima persona fisica o giuridica (nella persona, pro-tempore, del suo legale rappresentante); un eventuale ricorso del trasgressore/obbligato in solido in opposizione, nel merito, a comportamenti sanzionati amministrativamente preceduti da una diffida amministrativa, qualora risulti vinto dall opponente annulla, con effetto retroattivo (ex tunc), anche la diffida amministrativa applicata sulla medesima fattispecie; E) DI DARE ATTO che la diffida amministrativa deve essere applicata con le modalità contenute nel comma 5 dell art. 7-bis della L.R. n. n. 21/1984 e più precisamente: la diffida amministrativa consiste in un invito rivolto dall'agente accertatore al trasgressore ed agli obbligati in solido, prima della contestazione della violazione, a sanare la stessa; essa è contenuta nel verbale di ispezione, che è sottoscritto e consegnato agli interessati e nel quale deve essere indicato il termine non superiore a dieci giorni entro cui uniformarsi alle prescrizioni, nonché in un verbale di accertamento sanzionatorio nel quale la sanzione pecuniaria è esplicitamente sostituita dalla diffida; qualora i soggetti diffidati non provvedano entro il termine indicato, l'agente accertatore provvede a redigere i verbali di accertata violazione contestando tutte le violazioni accertate (sia la prima che ha originato la diffida che la seconda se del caso) applicando le sanzioni amministrative pecuniarie previste dalle norme; F) DI DEMANDARE l esecuzione della presente deliberazione Corpo di Polizia Municipale dell Unione dei Comuni Pianura Reggiana, incaricandolo, tra l altro, a predisporre un idonea banca dati che consenta la gestione delle diffide amministrative; tale banca dati, a specifica richiesta, potrà essere accessibile anche ad altri organi di Polizia. pag. 5

COMUNE DI CAMPAGNOLA EMILIA PROVINCIA DI REGGIO NELL EMILIA DELIBERAZIONE DI C.C. NR. 45 DEL 14/10/2016 OGGETTO: Applicazione della diffida amministrativa in caso di violazioni amministrative nei settori commercio, pubblici esercizi ed artigianato a contatto con il pubblico. P A R E R I ART. 49 e 147bis D.LGS. 18/08/2000, NR. 267 Il sottoscritto, Responsabile del Settore AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI, esprime parere PARERE FAVOREVOLE sulla proposta in oggetto in ordine alla regolarità tecnica, art.49 e 147bis del D.Lgs. 267/2000. IL RESPONSABILE DI SETTORE F.to VEZZANI GIULIANA ------------------------------ Il sottoscritto, Comandante della Polizia Municipale dell'unione Comuni Pianura Reggiana, esprime parere PARERE FAVOREVOLE sulla proposta in oggetto in ordine alla regolarità tecnica, art.49 e 147bis del D.Lgs. 267/2000. IL IL COMANDANTE f.to TONI TIZIANO ------------------------------ pag. 6

COMUNE DI CAMPAGNOLA EMILIA PROVINCIA DI REGGIO NELL EMILIA Letto, confermato e sottoscritto. IL PRESIDENTE F.to SANTACHIARA ALESSANDRO F.to SCHIANO PASQUALE CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE (Art. 124 del D.Lgs. 267/2000) Certifico, su conforme attestazione del messo comunale, che copia della presente deliberazione - 45 del 14/10/2016 - viene oggi 19-11-2016 pubblicata all'albo Pretorio di questo Comune ove vi rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi. F.to SCHIANO PASQUALE Copia conforme all'originale, in carta libera ad uso amministrativo. SCHIANO PASQUALE CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' (art.134, 3 comma, D.Lgs. 267/2000) Si certifica che la suestesa deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all'albo Pretorio del Comune. La stessa E' DIVENUTA ESECUTIVA, ai sensi dell art.134, comma 3, D.Lgs. 267/2000, il giorno 29-11-2016 F.to SCHIANO PASQUALE Copia conforme all'originale, in carta libera ad uso amministrativo. SCHIANO PASQUALE pag. 7