Verifica e Validazione dei Progetti

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Transcript:

Verifica e Validazione dei Progetti Le novità introdotte dal D.Lgs. 50/2016 1

Riferimenti L. 28/01/2016, n. 11 Legge Delega al Governo per il riordino dei Contratti Pubblici D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 - Art. 26 Verifica preventiva della progettazione Linee guida n.1 ANAC - Delib. 973 del 14/9/16 Indirizzi generali sull affidamento dei servizi attinenti all architettura e all ingegneria cap. VII 2

Riferimenti L. 28/01/2016, n. 11 Legge Delega al Governo per il riordino dei Contratti Pubblici RR - Revisione e semplificazione della disciplina vigente per il sistema della validazione dei progetti, stabilendo la soglia di importo al di sotto della quale la validazione è competenza del responsabile unico del procedimento nonché il divieto, al fine di evitare conflitti di interesse, dello svolgimento contemporaneo dell attività di validazione con quella di progettazione. 3

Le novità Profilo tecnico Restano immutate le FINALITA della verifica. Vengono alleggeriti i CRITERI di verifica. Profilo amministrativo Variazioni significative riguardo a: Soggetti che possono effettuare la verifica. Requisiti per lo svolgimento del servizio. Garanzie da prestare. 4

Profilo tecnico Disciplina previgente Art. 112, D.Lgs. 163/06 Disciplina ATTUALE Art. 26, D.Lgs. 50/16 1. Nei contratti relativi a lavori, le stazioni appaltanti verificano, nei termini e con le modalità stabiliti nel regolamento, la rispondenza degli elaborati progettuali ai documenti di cui all articolo 93, commi 1 e 2, e la loro conformità alla normativa vigente. 1. La stazione appaltante, nei contratti relativi a lavori, verifica la rispondenza degli elaborati e la loro conformità alla normativa vigente. 2. Nei contratti aventi ad oggetto la sola esecuzione dei lavori, la verifica di cui al comma 1 ha luogo prima dell inizio delle procedure di affidamento. Nei contratti aventi ad oggetto l esecuzione e la progettazione esecutiva, ovvero l esecuzione e la progettazione definitiva ed esecutiva, la verifica del progetto preliminare e di quello definitivo redatti a cura della stazione appaltante hanno luogo prima dell inizio delle procedure di affidamento, e la verifica dei progetti redatti dall offerente hanno luogo prima dell inizio dell esecuzione dei lavori. 2. La verifica di cui al comma 1 ha luogo prima dell'inizio delle procedure di affidamento. 5

Profilo tecnico Disciplina previgente Art. 112, D.Lgs. 163/06 Disciplina ATTUALE Art. 26, D.Lgs. 50/16 3. Al fine di accertare l'unità progettuale, il responsabile del procedimento, nei modi disciplinati dal regolamento, prima dell approvazione del progetto e in contraddittorio con il progettista, verifica la conformità del progetto esecutivo o definitivo rispettivamente, al progetto definitivo o preliminare. Al contraddittorio partecipa anche il progettista autore del progetto posto a base della gara, che si esprime in ordine a tale conformità. 3. Al fine di accertare l'unità progettuale, i soggetti di cui al comma 6, prima dell'approvazione e in contraddittorio con il progettista, verificano la conformità del progetto esecutivo o definitivo rispettivamente, al progetto definitivo o al progetto di fattibilità. Al contraddittorio partecipa anche il progettista autore del progetto posto a base della gara, che si esprime in ordine a tale conformità. 6

Profilo tecnico Disciplina previgente Art. 45 c. 2, DPR 207/10 Disciplina ATTUALE Art. 26, c. 4, D.Lgs. 50/16 La verifica, sulla base dei criteri indicati nell articolo 52, accerta in particolare: a) la completezza della progettazione; b) la coerenza e completezza del quadro economico in tutti i suoi aspetti; c) l appaltabilità della soluzione progettuale prescelta; d) i presupposti per la durabilità dell'opera nel tempo; e) la minimizzazione dei rischi di introduzione di varianti e di contenzioso; f) la possibilità di ultimazione dell'opera entro i termini previsti; g) la sicurezza delle maestranze e degli utilizzatori; h) l adeguatezza dei prezzi unitari utilizzati; i) la manutenibilità delle opere, ove richiesto. La verifica accerta in particolare: a) la completezza della progettazione; b) la coerenza e completezza del quadro economico in tutti i suoi aspetti; c) l appaltabilità della soluzione progettuale prescelta; d) presupposti per la durabilità dell'opera nel tempo; e) la minimizzazione dei rischi di introduzione di varianti e di contenzioso; f) la possibilità di ultimazione dell'opera entro i termini previsti; g) la sicurezza delle maestranze e degli utilizzatori; h) l adeguatezza dei prezzi unitari utilizzati; i) la manutenibilità delle opere, ove richiesta. 7

Profilo tecnico In sostanza, il nuovo codice sembra orientare maggiormente la progettazione verso criteri prestazionali (art. 23 D.Lgs. 50/16 >), alleggerendo i criteri prescrittivi (art. 93 D.Lgs. 163/06 >) che caratterizzavano il vecchio codice. 8

Profilo tecnico Di conseguenza l attività di verifica della progettazione perde, allo stato attuale, i criteri prescrittivi, che venivano esplicitamente estrinsecati negli articoli 52 e 53 > del DPR 207/10 (regolamento di attuazione del vecchio codice D.Lgs. 163/06), ora ABROGATI per l effetto dell entrata in vigore del nuovo codice. 9

Profilo amministrativo Soggetti che possono effettuare la verifica Sono stati efficacemente esplicitati, in forma tabellare, dalla linea guida n.1 dell ANAC, in funzione: Dell importo lavori del progetto da verificare; Della struttura tecnica che esegue la verifica (esterna o interna alla Stazione Appaltante). 10

Profilo amministrativo Importo dei lavori Strutture tecniche interne alla stazione appaltante Soggetti esterni 20.000.000 di euro Organismo di ispezione di tipo B, accreditato UNI CEI EN ISO/IEC 17020 ai sensi del Regolamento (CE) 765 del 2008. Organismi di ispezione di tipo A e di tipo C, accreditati UNI CEI EN ISO/IEC 17020 ai sensi del Regolamento (CE) 765 del 2008. Da notare come scompare la distinzione tra opere puntuali e opere a rete, che era invece prevista nel precedente quadro legislativo. 11

Profilo amministrativo Importo dei lavori 5.225.000 di euro < 20.000.000 di euro Strutture tecniche interne alla stazione appaltante Organismo di ispezione di tipo B, accreditato UNI CEI EN ISO/IEC 17020 ai sensi del Regolamento (CE) 765 del 2008. Soggetti esterni 1. Organismi di ispezione di tipo A e di tipo C, accreditati UNI CEI EN ISO/IEC 17020 ai sensi del Regolamento (CE) 765 del 2008; 2. Soggetti di cui all art. 46, comma 1 del Codice >, dotati di un sistema interno di controllo di qualità conforme alla UNI EN ISO 9001 certificato da Organismi accreditati ai sensi del Regolamento CE n. 765/2008 12

Profilo amministrativo Importo dei lavori 1.000.000 di euro < 5.225.000 di euro Strutture tecniche interne alla stazione appaltante 1. Organismo di ispezione di tipo B, accreditato UNI CEI EN ISO/IEC 17020 ai sensi del Regolamento (CE) 765 del 2008; 2. Uffici Tecnici Stazione Appaltante se il progetto è stato redatto da progettisti esterni; 3. Uffici Tecnici Stazione Appaltante, dotati di un sistema interno di controllo della qualità, conforme alla UNI EN ISO 9001 certificato da Organismi accreditati ai sensi del Regolamento CE n. 765/2008, ove il progetto sia stato redatto da progettisti interni. Soggetti esterni 1. Organismi di ispezione di tipo A e di tipo C, accreditati UNI CEI EN ISO/IEC 17020 ai sensi del Regolamento (CE) 765 del 2008; 2. Soggetti di cui all art. 46, comma 1 del Codice dotati di un sistema interno di controllo di qualità conforme alla UNI EN ISO 9001 certificato da Organismi accreditati ai sensi del Regolamento CE n. 765/2008. 13

Profilo amministrativo Importo dei lavori < 1.000.000 di euro Strutture tecniche interne alla stazione appaltante 1. RUP anche avvalendosi della struttura di cui all art. 31, comma 9 se non ha svolto funzioni di progettista; In caso di incompatibilità del RUP: 2. Organismo di ispezione di tipo B, accreditato UNI CEI EN ISO/IEC 17020 ai sensi del Regolamento (CE) 765 del 2008; 3. Uffici Tecnici Stazione Appaltante, dotati di un sistema interno di controllo della qualità. Soggetti esterni 14

Profilo amministrativo Art. 31, comma 9 del D.Lgs. 50/2016 9. La stazione appaltante, allo scopo di migliorare la qualità della progettazione e della programmazione complessiva, può, nell ambito della propria autonomia organizzativa e nel rispetto dei limiti previsti dalla vigente normativa, istituire una struttura stabile a supporto dei RUP, anche alle dirette dipendenze del vertice della pubblica amministrazione di riferimento. [.] 15

Profilo amministrativo Requisiti per l accesso alle gare di verifica I requisiti di accesso alla gara sono individuati almeno in: fatturato globale, adeguatamente motivato, per servizi di verifica, realizzato negli ultimi cinque anni, per un importo da determinare in una misura non inferiore a due volte l importo stimato dell appalto del servizio di verifica. Può anche essere valutata, in alternativa al fatturato, la richiesta di un livello adeguato di copertura assicurativa contro i rischi professionali per un importo percentuale fissato in relazione al costo dell'opera, così come ammesso per i servizi di progettazione; 16

Profilo amministrativo avvenuto svolgimento, negli ultimi cinque anni, di almeno due appalti di servizi di verifica di progetti, o di progettazione e direzione lavori, relativi a lavori di importo ciascuno almeno pari al cinquanta per cento di quello oggetto dell appalto da affidare e di natura analoga allo stesso. Per l individuazione di servizi di verifica analoghi si fa riferimento alla suddivisione in classi e categorie di opere prevista dal d.m. 17 giugno 2016. 17

Conclusioni La nuova disciplina sulla verifica e validazione: Semplifica Infatti, fintanto che non saranno emesse specifiche linee guida, lo svolgimento dell attività di verifica non è più strettamente vincolato all applicazione dei criteri di cui agli artt. 52 e 53 del DPR 207/10, oggi abrogati. 18

Conclusioni Apre maggiormente al mercato degli operatori La possibilità di dimostrare il possesso dei requisiti tecnici anche mediante servizi di progettazione e direzione lavori (e non solo di verifica) diventa permanente. Tale possibilità era decaduta, col vecchio codice, lo scorso giugno 2016, per effetto del termine del transitorio di cui al c. 19 dell art. 357 del DPR 207/10. 19

Conclusioni Semplifica i requisiti di garanzia Infatti, agli operatori non è più richiesta una specifica polizza (o dichiarazione della compagnia assicurativa) per ogni servizio di verifica. E sufficiente un livello adeguato di copertura assicurativa contro i rischi professionali per un importo percentuale fissato in relazione al costo dell'opera, così come ammesso per i servizi di progettazione. L art. 57 del DPR 207/10 prevedeva invece che, per poter svolgere l attività di verifica, era necessario attivare una polizza specifica di garanzia. 20

Conclusioni Responsabilizza la funzione del RUP Infatti, per importi di lavori inferiori a 1 milione di euro, il Responsabile Unico del Procedimento è l unico soggetto che può svolgere il ruolo di incaricato della verifica. In questi casi, il RUP può tuttavia avvalersi di una eventuale struttura di supporto permanente. 21