REGIONE CALABRIA DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE, RISORSE UMANE, CONTROLLI BENVENUTI NELLA CITTADELLA REGIONALE

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CITTA DI ALESSANDRIA

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REGIONE CALABRIA DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE, RISORSE UMANE, CONTROLLI BENVENUTI NELLA CITTADELLA REGIONALE

REGIONE CALABRIA Dipartimento Organizzazione, Risorse umane, Controlli CORSO DI FORMAZIONE PER IL PERSONALE PROVENIENTE DALLE PROVINCE

Il corso si propone di fornire ai partecipanti una conoscenza dell'organizzazione, della normativa e delle materie di competenza della Regione Calabria e favorire il processo di inserimento nelle strutture regionali. Le unità didattiche approfondiranno i seguenti temi: - Organizzazione burocratica regionale - Leggi e regolamenti regionali in tema di procedimento amministrativo - Codice di comportamento - Bilancio della Regione Calabria - Gestione contabile - Sistemi di valutazione della performance - Disciplina della trasparenza - Piano Anticorruzione

REGIONE CALABRIA DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE RISORSE UMANE, CONTROLLI L ORGANIZZAZIONE BUROCRATICA DELLA REGIONE CALABRIA Dott.Luigi Bulotta Dirigente generale reggente

Le Regioni nella Costituzione Le regioni trovano il fondamento dei loro poteri e la garanzia della loro indipendenza direttamente nella Costituzione e ciascuna regione, nei limiti della propria competenza, non si trova in alcuna condizione di dipendenza amministrativa rispetto ad altri organi o enti

ART. 114 La Repubblica è costituita dai Comuni, dalle Province, dalle Città metropolitane, dalle Regioni e dallo Stato. I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni sono enti autonomi con propri statuti, poteri e funzioni secondo i princìpi fissati dalla Costituzione

Art. 117 La potestà legislativa è esercitata dallo Stato e dalle Regioni nel rispetto della Costituzione, nonché dei vincoli derivanti dall ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali.

Art.117 Sono materie di legislazione concorrente quelle relative a: rapporti internazionali e con l Unione europea delle Regioni; commercio con l estero; tutela e sicurezza del lavoro; istruzione, salva l autonomia delle istituzioni scolastiche e con esclusione della istruzione e della formazione professionale; professioni; ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all innovazione per i settori produttivi; della salute; alimentazione; ordinamento sportivo; protezione civile; governo del territorio;

Segue articolo 117 porti e aeroporti civili; grandi reti di trasporto e di navigazione; ordinamento della comunicazione; produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell energia; previdenza complementare e integrativa; coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario; valorizzazione dei beni culturali e ambientali e promozione e organizzazione di attività culturali; casse di risparmio, casse rurali, aziende di credito a carattere regionale; enti di credito fondiario e agrario a carattere regionale.

Nelle materie di legislazione concorrente spetta alle Regioni la potestà legislativa, salvo che per la determinazione dei principi fondamentali, riservata alla legislazione dello Stato. Spetta alle Regioni la potestà legislativa in riferimento ad ogni materia non espressamente riservata alla legislazione dello Stato

Art. 118 I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni hanno autonomia finanziaria di entrata e di spesa, nel rispetto dell equilibrio dei relativi bilanci, e concorrono ad assicurare l osservanza dei vincoli economici e finanziari derivanti dall ordinamento dell Unione europea. I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni hanno risorse autonome. Stabiliscono e applicano tributi ed entrate propri, in armonia con la Costituzione e secondo i principi di coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario. Dispongono di compartecipazioni al gettito di tributi erariali riferibile al loro territorio.

Art. 121 Sono organi della Regione: il Consiglio regionale, la Giunta e il suo Presidente. Il Consiglio regionale esercita le potestà legislative attribuite alla Regione e le altre funzioni conferitegli dalla Costituzione e dalle leggi. Può fare proposte di legge alle Camere. La Giunta regionale è l organo esecutivo delle Regioni. Il Presidente della Giunta rappresenta la Regione; dirige la politica della Giunta e ne è responsabile; promulga le leggi ed emana i regolamenti regionali; dirige le funzioni amministrative delegate dallo Stato alla Regione, conformandosi alle istruzioni del Governo della Repubblica.

Art. 123 Ciascuna Regione ha uno statuto che, in armonia con la Costituzione, ne determina la forma di governo e i principi fondamentali di organizzazione e funzionamento. Lo statuto regola l esercizio del diritto di iniziativa e del referendum su leggi e provvedimenti amministrativi della Regione e la pubblicazione delle leggi e dei regolamenti regionali. Lo statuto è approvato e modificato dal Consiglio regionale con legge approvata a maggioranza assoluta dei suoi componenti, con due deliberazioni successive adottate ad intervallo non minore di due mesi.

STATUTO DELLA REGIONE CALABRIA Il primo Statuto della Regione Calabria è stato deliberato dal primo Consiglio regionale, eletto il 7 giugno 1970, nelle sedute del 31 marzo, 22 giugno e 20 giugno 1971. E stato approvato con legge 28 luglio 1971, n. 519

LO STATUTO DELLA REGIONE CALABRIA In seguito alle modifiche apportate al Titolo V della Costituzione, il Consiglio regionale con legge 19 ottobre 2004, n. 25, ha approvato il nuovo Statuto. Il testo ha subito alcune modifiche ed integrazioni apportate con le leggi regionali 20 aprile 2005, n. 11, 19 gennaio 2010, n. 3, 9 novembre 2010, n. 27, 6 agosto 2012, n. 34, 10 settembre 2014, n. 18 e 6 luglio 2015, n. 15

L ORDINAMENTO AMMINISTRATIVO NELLO STATUTO REGIONALE Articolo 49 1. L'attività amministrativa della Regione è informata ai principi del buon andamento e dell imparzialità, della semplificazione e della pubblicità delle procedure e degli atti amministrativi, della partecipazione degli interessati alle fasi istruttorie e decisorie del procedimento, nonché della consensualità dell azione amministrativa, nel rispetto dei principi stabiliti dalle leggi dello Stato e dalla normativa comunitaria. 3. La legge regionale stabilisce i principi relativi all organizzazione amministrativa regionale in modo da assicurarne funzionalità, efficienza, efficacia ed economicità nell acquisizione ed utilizzazione delle risorse, nel rispetto dei principi di professionalità e di responsabilità, anche ai fini della determinazione della dotazione organica nei ruoli, distinti, del Consiglio e della Giunta regionale.

Articolo 50 1.Nel rispetto dei criteri fissati dalla legge regionale, l ordinamento e le attribuzioni delle strutture regionali sono disciplinati da appositi regolamenti di organizzazione, adottati dalla Giunta e, per il Consiglio, dall Ufficio di Presidenza. 2. La legge ed i regolamenti di organizzazione, nel rispetto del principio di distinzione tra funzioni di indirizzo e controllo e funzioni di gestione amministrativa, finanziaria e tecnica, disciplinano l organizzazione regionale ispirandosi a criteri di flessibilità, funzionalità ed operatività, con la previsione di formule organizzative funzionali alle esigenze di programmazione e coordinamento dell azione amministrativa..

Articolo 50 4. Ai dirigenti sono attribuiti i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo adottati dal Presidente e dalla Giunta e, limitatamente al Consiglio, dal Presidente e dall Ufficio di Presidenza. 5. Nell esercizio della potestà statutaria, legislativa e regolamentare, la Regione provvede a disciplinare il regime contrattuale dei dirigenti, l attribuzione e la revoca degli incarichi, l accertamento delle responsabilità e la comminazione delle sanzioni, nonché ad istituire il ruolo dei dirigenti della Regione e il ruolo dei dirigenti del Consiglio regionale. 6. Tutti gli incarichi dirigenziali devono essere formalmente conferiti entro 60 giorni dall insediamento dei nuovi organi regionali.

7. La legge regionale fissa i princìpi relativi all organizzazione dei controlli interni, con riferimento all analisi dei costi e dei rendimenti dell attività amministrativa. I regolamenti di organizzazione del Consiglio e della Giunta regionale si conformano ai princìpi di buon andamento ed imparzialità delle attività amministrative, e a tal fine prevedono, nel rispetto dei princìpi fissati dalla legge, un sistema di controlli interni, successivi e concomitanti, tendenti ad assicurare il miglioramento dell azione pubblica aa

Le norme regionali in materia di organizzazione delle strutture Legge Regionale 13 maggio 1996, n. 7 Norme sull'ordinamento della struttura organizzativa della Giunta regionale e sulla dirigenza regionale

Art. 1 (Principi sull'ordinamento della struttura organizzativa) 1. La struttura organizzativa della Giunta regionale è ordinata in modo da assicurare il decentramento, a norma degli articoli 3 e 66 dello Statuto. 2. Le disposizioni della presente legge disciplinano l'organizzazione delle strutture amministrative della Giunta regionale, nonché il rapporto di lavoro e le funzioni del personale con qualifica dirigenziale del ruolo della Giunta regionale. 3. Per quanto non previsto dalla presente legge valgono le disposizioni del decreto legislativo n. 29 del 3 febbraio 1993 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché quelle dei contratti collettivi nazionali stipulati ai sensi del Titolo III del predetto decreto legislativo.

Art. 2 (Articolazione organizzativa della Giunta regionale) 1. Le strutture amministrative della Giunta regionale sono distribuite in quindici Dipartimenti, articolazioni organizzative di vertice. 2. La responsabilità dei dipartimenti è affidata ai dirigenti generali, il cui esercizio delle funzioni non può protrarsi oltre il settantesimo anno di età.1

Art. 3 Ordinamento dei dipartimenti 1. I Dipartimenti si ripartiscono in Settori, che sono in numero di 51. I Settori sono strutture organizzative istituite per lo svolgimento di un complesso omogeneo di attività di programmazione, amministrazione e controllo. 2. I Settori si ripartiscono in Servizi, che non possono superare il numero di 185.

Legge regionale 7 agosto 2002, n. 31 Art.7 a) il numero massimo di dipartimenti istituibili non può risultare superiore a quindici; b) il numero dei settori istituibili, sommato a quello dei dipartimenti, non può essere superiore alla dotazione organica della dirigenza della Giunta regionale

3. I Servizi si ripartiscono in Uffici, che non possono superare il numero di 704. Gli Uffici sono istituiti come articolazioni funzionali dei Settori e dei Servizi per lo svolgimento di attività attinenti a materia monodisciplinare che, in relazione alla specificità dei compiti, necessitano di strutture organizzative snelle ed omogenee..

.Posizioni individuali 4. Nei Dipartimenti possono inoltre essere costituite posizioni individuali di livello dirigenziale e/o di VIII qualifica, per lo svolgimento, in modo organico e continuativo, di funzioni ispettive, di elaborazione tecnica, studi e ricerche e per l'esercizio di corrispondenti specifiche attività professionali, fermo rimanendo i limiti numerici massimi di cui ai precedenti comma. Tali posizioni individuali sono equiparate al Settore, al Servizio o all'ufficio, con criteri obiettivi, a seconda della rilevanza dei compiti ad esse affidati.

Aree funzionali art. 7 L.R. n. 31/2002 2. I dipartimenti possono essere raggruppati per Aree Funzionali omogenee nel numero massimo di tre, per il conseguimento di obiettivi gestionali unitari e/o comuni a più dipartimenti, per l assolvimento di compiti finali o strumentali, ovvero la realizzazione di interventi tra loro omogenei o in rapporto di connessione, ovvero ancora per il conseguimento di specifici obiettivi, la realizzazione di particolari programmi o il perseguimento di appositi risultati che necessitano di opportuna integrazione delle strutture dipartimentali e/o di adeguata coesione funzionale delle stesse.

4. La Giunta regionale può istituire, con proprio atto, unità organizzative autonome e/o di progetto, anche all interno di strutture organizzative esistenti, per la cura di specifici adempimenti o per il perseguimento di particolari obiettivi anche appartenenti alla competenza di più dipartimenti.

Art. 5 (Struttura ausiliaria delle articolazioni amministrative della Giunta regionale) 1. La Giunta regionale, nell ambito delle proprie articolazioni amministrative, regolamenta le strutture ausiliarie, prevedendo l utilizzo di personale appartenente alle pubbliche amministrazioni di cui all articolo 1, comma 2 del d.lgs. n. 165/2001 e introducendo una riduzione del 3 per cento, rispetto alla spesa sostenuta, a par titolo per l anno 2011, degli importi delle indennità spettanti, ferme restando le limitazioni numeriche dei componenti previste da norme e regolamenti vigenti, ad esclusione delle indennità finanziate con fondi comunitari o statali.

REGOLAMENTO REGIONALE 20 novembre 2013, n. 12 Regolamento regionale per la disciplina delle strutture ausiliarie, assimilate e segreterie tecniche.

Art. 7 Ufficio di Gabinetto 1. Il Presidente della Giunta regionale si avvale della diretta collaborazione dell'ufficio di Gabinetto. 2. L'Ufficio di Gabinetto cura la trattazione degli affari connessi con le funzioni del Presidente, secondo le direttive dallo stesso impartite, ed è di ausilio nei rapporti con gli altri organi regionali, con gli organi statali centrali e periferici, nonché con le formazioni sociali e le comunità locali. 3. L'Ufficio di Gabinetto è composto dal Capo di Gabinetto, dal Vice Capo di Gabinetto e da cinque10 unità di personale scelte tra i dipendenti del ruolo della Giunta regionale, del Consiglio regionale, di altre pubbliche amministrazioni e delle istituzioni scolastiche.

Art. 8 (Struttura di diretta collaborazione con gli organismi politico-istituzionali della Giunta regionale) 1. Il Presidente della Giunta regionale e gli Assessori regionali si avvalgono della collaborazione di segreterie particolari dette anche strutture speciali. 2. Il personale addetto alle segreterie particolari può essere scelto tra i dipendenti del ruolo della Giunta regionale, del Consiglio regionale, di altre pubbliche amministrazioni e delle istituzioni scolastiche.

Art.9 Figure profesionali speciali 1. È istituito l'ufficio Stampa della Giunta regionale, composto da personale iscritto all'albo nazionale dei giornalisti. Tale dotazione di personale è costituita da dipendenti delle amministrazioni pubbliche, anche in posizione di comando o fuori ruolo, ovvero da personale estraneo alla pubblica amministrazione in possesso dei titoli individuati dal decreto del Presidente della Repubblica 21 settembre 2001, n. 422

Art. 10 Avvocatura regionale L Avvocatura Regionale, quale ufficio di diretta collaborazione del Presidente della Giunta, provvede alla tutela legale dei diritti e degli interessi della Regione e rende consultazioni al Presidente, alla Giunta regionale e, su motivata richiesta, ai dirigenti generali dei Dipartimenti della Regione. L Avvocatura Regionale ha sede a Catanzaro, con sezione staccata a Reggio Calabria.

Art. 17 (Attribuzione della gestione) 1. La gestione spetta ai dirigenti, che sono responsabili sia dell'attività nel suo complesso e dei suoi risultati, sia dell'organizzazione e dell'utilizzazione delle risorse umane e finanziarie, sia dei singoli procedimenti o di fasi di procedimenti attributari di soli compiti istruttori. 2. La responsabilità per i singoli procedimenti può essere delegata ai singoli funzionari. 3. Il compimento di singole operazioni o atti può essere avocato dagli organi di governo o da organi che siano direttamente o indirettamente espressione di rappresentanza politica. 4. L'avocazione deve essere motivata da ragioni di rilevante interesse collettivo o di urgenza.

Art. 7, legge regionale n. 31/2002 2 bis. Nell'ambito delle leggi e degli atti organizzativi di cui al comma precedente, le determinazioni per l'organizzazione delle strutture dipartimentali e le misure inerenti alla gestione dei rapporti di lavoro sono assunte in via esclusiva dai dirigenti; rientrano, in particolare, nell'esercizio dei poteri del dirigente generale le misure inerenti la gestione ed assegnazione delle risorse umane nel rispetto del principio di pari opportunità. Comma aggiunto dall art. 15, comma 2, della L.R. 3 febbraio 2012, n. 3.

Regolamenti regionali relativi al personale REGOLAMENTO REGIONALE 19 giugno 2012, n. 6 Regolamento sulla mobilità interna del personale non dirigenziale della Giunta Regionale.

REGOLAMENTO REGIONALE 17 giugno 2013, n. 7 Regolamento per la disciplina degli incarichi conferiti ai dipendenti della Regione Calabria da Enti pubblici o da privati.

REGOLAMENTO REGIONALE 6 febbraio 2014, n. 1 Sistema di Misurazione e Valutazione della Performance (SMiVaP) della Regione Calabria

Regolamento regionale 12 giugno 2015, n.10 REGOLAMENTO SULLE MODALITA DI CONFERIMENTO DEGLI INCARICHI DI FUNZIONE DIRIGENZIALE DI LIVELLO NON GENERALE

GRAZIE PER L ATTENZIONE